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Mandarins of Protected Origin - From Croatia to Italy
5-10 March 2012
Compilation of background documents
Achille Bianchi
FAO consultant, Lawyer expert on Intellectual Property Rights
Table of Contents
1. Programme
a. Maps of Italy
2. Amalfi Coast Lemon
a. Introduction
b. Statute
c. Code of Practice
d. Certification
3. Gargano Orange IGP (Consorzio di Tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone
Femminello del Gargano IGP)
a. Introduction
b. Statute
c. Code of Practice
4. Clementina del Golfo di Taranto, IGP
a. Introduction
b. Statute
c. Code of Practice
d. Certification
1. Programme
Monday 5 March 2012
Seminar at FAO Rome
14h travel to Amalfi
Night in Amalfi
Tuesday 6 March 2012
Visit to “Limone Terrazza” in Amalfi with a Lemon Tour expert
Lemon producer visit with a local agronomist
Lunch in Maiori
Meeting at the local IGP Consortium in Minori with:
President of the Consortium Mr. Marco Aceto
Local producers and processors
Certification Expert, ISMECERT Body
Local traders
Wednesday 7 March 2012
Visit to Vietri Ceramic District for examples of co-branding through the lens of other local
typical products. Met with Chairman of the “Ente Ceramica Vietrese” Mr. Nicola
Campanile
Travel to Foggia
15h30 seminar at Foggia University on “New Technology and Institutional Promotion of
IGs” with:
D.A.Re. - Distretto Agroalimentare Regione Puglia
Pr.I.Me. (Produzione, Innovazione, Mediterraneo) Agronomy Faculty Dept. Foggia
University
Foggia Chamber of Commerce
Thursday 8 March 2012
Meeting at the local IGP Association in Vico del Gargano with:
President of the Association, Mr Alfredo Ricucci
Local producers and processors
Local traders
Afternoon travel to Taranto area, night in San Basilio
Friday 9 March 2012
Meeting at the local IGP Association in Palagiano, Taranto, with:
President of Association Mr. D’Onghia Onofrio and local producers and processors
Early afternoon travel to Rome
2. Amalfi Lemon PGI
a. Introduction: Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP
History of the Association
On October 3, 2002, the Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP started its activities to
protect the origin and quality of Amalfi lemons. The PGI Association is active in developing
activities to promote and publicize the unique features of its outstanding product to consumers,
traders, professionals, media and tour operators.
Association Strategy
The Lemon Tour, designed and implemented by the
consorzio, is a tour through thirteen towns of the Amalfi
Coast. Visitors meet representatives of the Association,
producers and processing companies to provide a deeper
understanding of the Amalfi Lemon IGP and the unique
characteristics of the sfusato lemon.
b. Statute
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
ARTICOLO 1
E' costituito ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile il "CONSORZIO DI TUTELA LIMONE
COSTA d'AMALFI I.G.P." per la tutela e la valorizzazione del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P.,
marchio registrato con Reg. CE del 04.07.2001 ai sensi del regolamento CEE 2081/92 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 182 del 05.07.2001
ARTICOLO 2
Il Consorzio ha sede legale in Amalfi (SA) alla Via Papa Leone X n.9 e potrà istituire uffici e/o
dipendenze in altre località.
ARTICOLO 3
La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.
ARTICOLO 4
Il Consorzio, senza fine di lucro e con attività esterna, ha come scopo sociale la tutela e la
valorizzazione qualitativa e commerciale del "LIMONE COSTA d'AMALFI -I.G.P." oltreché
l'informazione dei consumatori.
In particolare il Consorzio si propone di:
a) svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cura generali
degli interessi relativi alla denominazione di cui all'art.l ed inerenti la coltivazione , la produzione,
la commercializzazione e la trasformazione del " Limone Costa d' Amalfi I.G.P." ;
b) svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione
Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alla legge 526/99, ai D.M.
12.04.2000, al D.M. 12.09.2000 e al D.M. 12.10.2000;
c) proporre il miglioramento delle tecniche di coltivazione, nel rispetto di quanto previsto dal
disciplinare di produzione;
d) avviare lo sviluppo di una politica vivaistica al fine di razionalizzare la produzione del materiale
di propagazione (piante innestate , marzie e portainnesti) di vivaisti accreditati in loco;
e) esercitare un'attiva vigilanza, atta a reprimere abusi ed irregolarità, in collaborazione con gli
organi di vigilanza istituzionali, compreso l'utilizzo del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P. come
ingrediente;
f) verificare la rispondenza dei requisiti richiesti dal disciplinare del limone "Costa d'Amalfi"- I.G.P.
posto in commercio dopo la sua certificazione;
g) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie che si rendessero
necessarie per il raggiungimento dei fini sociali nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99.
h) vigilare sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.
A tal fine il Consorzio adotterà tutte le misure e le iniziative, che saranno ritenute necessarie o utili
dal Consiglio di Amministrazione, potendo assumere anche funzioni di delega da Organismi
pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.
ARTICOLO 5
La zona di produzione e di trasformazione del "LIMONE COSTA d'AMALFI (I.G.P.)" è indicata nel
relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella G.U.C.E. n. C 282 del 05.10. 2000 e riportato
nella G.U.C.E. n. L 182 del 05.07.2001.
TITOLO II
SOCI
ARTICOLO 6
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere ammessi produttori di limoni, confezionatori di limoni ed imprese di lavorazione del
limone, così come definiti dal DM 12 aprile 2000 e successive modifiche, inseriti nel sistema di
controllo della I. G. P.
Le categorie suddette sono distinte anche agli effetti dei successivi artt.16, 23 e 26 del presente
statuto.
Possono essere soci del Consorzio, per la durata massima di un anno e senza diritto di voto, anche i
limonicoltori, i confezionatori di limoni e le imprese di lavorazione del limone che si propongono di
essere inserite nel sistema di controllo.
L'accesso al Consorzio è consentito anche in forma associata purché su specifica delega dei singoli
associati. Tale delega specifica non è richiesta solo nell' ipotesi di Cooperative di primo grado.
Ai fini della rappresentanza negli organi del Consorzio i soci sono raggruppati secondo la filiera di
appartenenza nelle seguenti categorie :
l) produttori di limoni, per una quota pari al 66%;
2) confezionatori di limoni, per una quota pari al 17%;
3) imprese di lavorazione del limone, per una quota pari al 17%;
ARTICOLO 7
Le imprese che intendono aderire dovranno presentare i seguenti documenti:
a) domanda di ammissione redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione
e deve contenere tutti i dati richiesti;
b) certificato della CCIAA;
c) idonea certificazione comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative se trattasi
di società cooperative o documentazione idonea a comprova della personalità giuridica per le
associazioni;
d) copia della delibera dell'organo sociale competente a decidere l'adesione al Consorzio, se soggetti
diversi dalle persone fisiche;
e) estratto del libro dei soci firmato dal Presidente del C.d.A. se trattasi di cooperativa;
f) copia dell'ultimo bilancio approvato;
g) idonea certificazione attestante che il richiedente o l'impresa dallo stesso rappresentata è nel
libero esercizio delle sue funzioni é non e in stato fallimentare.
I singoli produttori agricoli e le cooperative, i confezionatori e le imprese di lavorazione aderenti
devono dimostrare l'appartenenza al sistema di Controllo dell'organismo autorizzato producendo
idonea documentazione.
ARTICOLO 8
Sulle domande di ammissione redatte su apposito modulo ove siano indicati tutti gli elementi
necessari, decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda stessa.
ARTICOLO 9
Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una quota di
ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale,
tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione
si applica anche ai soci che durante l'esistenza del Consorzio aumentino la rispettiva quota sociale
ARTICOLO 10
I consorziati perdono la qualità di socio per recesso, decadenza ed esclusione. Il consorziato può
recedere in qualsiasi momento dal Consorzio per i seguenti motivi: per giusta causa, per cessata
produzione e per il trasferimento dell'attività in altro luogo. In tal caso risponderà nei confronti del
Consorzio per le obbligazioni assunte nel corso dell'esercizio di riferimento.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia
perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento della quota sociale e/o
gli altri versamenti previsti. La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta
giorni dalla diffida inviata dagli Amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R..
L'esclusione può essere comminata al socio che abbia commesso infrazioni allo statuto, al
regolamento approvato dal Mi.P.A.F. e al disciplinare di produzione approvato in ambito europeo o
che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni al Consorzio e alla categoria di
appartenenza.
ARTICOLO 11
Contro le deliberazioni di cui all'art.8 e quella di esclusione a norma dell'art. l0, l'interessato può
ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri
che decide inappellabilmente senza pregiudizio dell'eventuale ricorso giurisdizionale.
ARTICOLO 12
La perdita della qualità di socio, di cui all' art. 10, da qualunque motivo dipenda, non comporta
alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce
proporzionalmente quella degli altri (articolo 2609 C.C.).
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 13
Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di Euro 100,00
(cento/00);
b) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all' art.15 e dalla quota di
ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due esercizi sociali la tassa di
ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione nella sua
prima seduta;
c) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;
d) da ogni cespite che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio e nei limiti di cui all'art. 14 della
legge 526/99;
e) da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti e/o da privati.
ARTICOLO 14
L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del
bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con i criteri dettati dalla normativa vigente
in materia.
ARTICOLO 15
Gli avanzi netti di gestione risultanti da bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.
ARTICOLO 16
I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 16 della legge 526 del 1999
e sue modifiche ed integrazioni, sono determinati dal competente organo consortile, e sono posti a
carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio per una quota complessiva rispettivamente del 66
% per i produttori di limoni, del 17% per i confezionatori di limoni, del 17% per le imprese di
lavorazione del limone;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, limitatamente alla categoria dei produttori di
limone, proporzionalmente alle quantità certificate.
Il tutto così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dei D.M. 410 del 12 settembre 2000, che qui si
intende interamente riportato.
ARTICOLO 17
Il Regolamento Interno, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato
dall'Assemblea dei soci e dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali e disciplina:
- condizioni e modalità di ammissione dei soci;
- diritti ed obblighi dei consorziati;
- modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea;
- compiti ed attribuzione del Direttore e del personale;
- partecipazione dei soci alle spese per il funzionamento del Consorzio;
- ogni altro aspetto della vita del Consorzio cui fanno riferimento i singoli articoli del presente
Statuto e non meglio specificati negli stessi;
- altri aspetti dell'attività del Consorzio, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati
negli articoli del presente Statuto.
- la costituzione, compiti e funzioni del Comitato Tecnico consultivo se nominato dal Consiglio di
Amministrazione.
- Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali.
TITOLO IV
ORGANI DEL CONSORZIO
ARTICOLO 18
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale dei soci
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale;
d) il Consiglio dai Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
ARTICOLO 19
L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è convocata dal Consiglio
di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, anche a mezzo raccomandata a mano,
almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione
che non potrà essere tenuta nella stesso giorno stabilito per la prima. Il luogo di convocazione
dell'Assemblea può essere fissato anche al di fuori della sede legale, purchè nel territorio italiano.
La convocazione potrà avvenire, altresì, anche mediante affissione di apposito avviso presso la sede
sociale del Consorzio e/o con la pubblica-zione su organi di informazione.
ARTICOLO 20
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, e quante altre volte il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da tanti
soci che rappresentino almeno il 30% (trenta percento) del totale dei soci.
In tale ultimo caso se gli amministratori, o in loro vece, i Sindaci non provvedano, la convocazione
è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art.2367 del c.c..
E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
a) l 'approvazione del bilancio annuale;
b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Sindacale e dei Probiviri;
c) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua
competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
d) la determinazione degli eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi
articoli;
e) approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
f) deliberare in merito ad ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di
Amministrazione, dai Sindaci o da almeno un quinto degli associati.
Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio e previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ARTICOLO 21
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque ne sia l'oggetto, sia in prima che in
seconda convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui
dispongono tutti i soci; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti o
rappresentati all'adunanza.
ARTICOLO 22
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sulla proroga della durata del Consorzio;
c) sulla variazione della sede;
d) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
e) sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le modifiche dello Statuto deliberate devono essere approvate dal Mi.P.A.F.
L' Assemblea Straordinaria è validamente costituita , sia in prima che in seconda convocazione,
quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i soci ; le
deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.
Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo i soci dissenzienti hanno il diritto di
recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti
dall'articolo 2437 C.C
ARTICOLO 23
Ciascun consorziato, inserito nel sistema di certificazione del limone "Costa d'Amalfi" – I.G.P., ha
diritto di voto.
Il valore del voto deriva dal rapporto tra la media della quantità del prodotto controllato o
certificato, del quale il votante dimostri l'attribuzione, nell' annata precedente, e la media delle
quantità complessivamente controllate o certificate per ciascuna categoria dall'Organismo di
Controllo pubblico o privato nel corrispondente periodo.
Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività produttiva di produttore di limoni,
confezionatore di limoni e/o di impresa di lavorazione del limone, il valore complessivo del suo
voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto
valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo considerato. Il tutto nel
rispetto dell'articolo 5 e 6 del D.M. del 12.4.2000 concernente i criteri di rappresentanza negli
organi sociali.
Le modalità di attribuzione dei voti alle tre categorie di soci, proporzionalmente al prodotto
controllato, sono stabilite dal Regolamento Interno.
In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle
assemblee da altro socio non Amministratore o Sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio può
essere portatore di non più di due deleghe e per un massimo di voti non superiore al 20% del totale
dei voti assembleari.
ARTICOLO 24
La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza
l'Assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti. L'Assemblea nomina
il Segretario anche tra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza. Il verbale delle
assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio
ARTICOLO 25
Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non intervenuti,
purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 26
Il consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 12 membri; gli amministratori vengono eletti: il
66% da scegliersi nell'ambito dei produttori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di
voto; il 17% nell'ambito dei confezionatori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di voto
ed il restante 17% sarà scelto nell'ambito delle imprese di lavorazione del limone soci aderenti al
Consorzio aventi diritto di voto. Possono essere investiti della carica di Amministratore e di
Presidente del Consiglio di Amministrazione solo i soggetti soci aderenti al Consorzio di Tutela
aventi diritto di voto. Il tutto cosi come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 di cui
all'articolo 23 del presente Statuto e ciò al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle
categorie dei limonicoltori, dei confezionatori e delle imprese di lavorazione nella filiera produttiva
del limone interessata alla I.G.P.
Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente ed un Vicepresidente e ne
stabilisce i poteri.
Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione
e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.
ARTICOLO 27
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, quando lo reputi
necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o del Collegio
Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima
dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i
consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione
Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le
votazioni sono segrete, da effettuarsi mediante utilizzazione di schede multiple corrispondenti al
valore di produzione rappresentato, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri
oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio di
Amministrazione o Collegio dei Sindaci abbia interesse diretto. Il consigliere od il sindaco
personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.
A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la
parità comporta reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più
di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.
ARTICOLO 28
Se nel corso dall'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli
altri consiglieri provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I
consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti. I consiglieri
così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza
indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così
nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
ARTICOLO 29
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di eleggere al suo interno nella prima seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il
vicepresidente;
b) curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Assemblea;
c) fornire i bilanci del Consorzio;
d) predisporre il Regolamento interno, sottoporlo all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci e
successivamente sottoporlo all' approvazione del Mi.P.A.F.
e) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati ed istituti di credito, semprechè se ne manifesti
la necessità;
f) assumere e licenziare il direttore ed impiegati con giusta motivazione, fissarne la retribuzione e le
mansioni, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99;
g) deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto dei macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi
d'opera e quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi consortili ed il buon
funzionamento dello stesso, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art. 14 della legge 526/99;
h) organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza, anche a mezzo di propri funzionari;
i) deliberare sulla nomina di procuratori ad litem o ad negotium;
l) deliberare su tutte le operazioni finanziarie commerciali od immobiliari necessarie per il
raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie con la facoltà di assentire
all'iscrizione ed alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni
responsabilità;
k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
m) vigilare sulla tenuta dei libri sociali e di quelli sussidiari della contabilità;
n) predisporre un apposito regolamento interno, da sottoporre preventivamente alla approvazione
del Mi.P.A.F., per il funzionamento economico e finanziario;
o) fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di
legge o del presente statuto, riservato all'Assemblea.
ARTICOLO 30
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli
affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona con facoltà di
transigere e conciliare anche in materia di imposta e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche
ad enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente é sostituito dal vicepresidente, qualora sia stato
nominato e, in mancanza o nell'assenza di questi, da un consigliere delegato dal Consiglio di
Amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 31
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea
anche tra non soci.
L'eventuale retribuzione dei sindaci effettivi deve essere fissata dalla Assemblea prima della nomina
e per tutta la durata della carica; i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 32
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull' osservanza
della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la
corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite, alle risultanze dei libri e/o delle
scritture contabili.
I Sindaci devono anche:
a) accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di
legge;
b) accertare ,almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di
proprietà del Consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
d) intervenire all'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e
compiti stabiliti dalla legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 33
II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione; potranno,
tuttavia, ricevere gettone di presenza nella misura da stabilirsi, in relazione ad ogni singola seduta
del Collegio, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri tutte le
controversie che, comunque, riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle delibere legalmente
prese dagli Organi Collegiali competenti, escluse quelle di cui agli artt. 2377, 2378, 2394, 2408 e
2409 del CC.
I probiviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente Statuto e dal Regolamento
Interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ed il Consorzio in merito
all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento Interno e su tutti gli
altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o da quelle di notifica dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono,
quali arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa da ogni formalità, ai
sensi dell'art. 822 C.P.C..
Le loro decisioni sono portate a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata da
spedire entro dieci giorni dalla data della decisione.
Le decisioni dei Probiviri sono definitive.
ARTICOLO 34
Allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio saranno applicabili le disposizioni di legge in
materia previste dal C.C. e dalla normativa vigente.
L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista
dagli art. 21 e 22.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei
liquidatori, preferibilmente tra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.
ARTICOLO 35
Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale
effettivamente versato ai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del
Mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 36
Per la prima Assemblea generale dei soci (assemblea costituente) e per l'elezione del primo
Consiglio di Amministrazione le quantità certificate di limone sono quelle comunicate
dall'organismo di controllo e riferite alla produzione certificata nell'annata precedente la
costituzione del Consorzio.
ARTICOLO 37
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Salerno.
Per tutto quarto non è disposto o disciplinato nel presente Statuto, valgono le norme del vigente
Codice Civile, e ogni altro disposizione di legge in materia, tra cui in particolare l'art. 14 della
Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e i relativi decreti attuativi delle leggi, decreti - leggi e delle leggi
speciali in materia.
c. Code of Practice
(EC) 1356 - 04.07.2001 – G.U.C.E. L 182 - 05.07.2001
Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EEC)
No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2000/C
282/04)
Regulation (EEC) No 2081/92. COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 APPLICATION
FOR REGISTRATION: ARTICLE 5
PDO ( ) PGI (x)
National application No 10
1. Responsible department in the Member State:
Name: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Address: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma
Tel. (39) 06-481 99 68
Fax (39) 06-42 01 31 26.
2. Applicant group
2.1(a) Name: Consorzio valorizzazione limoni e derivati (CO.VA.L.D.)
2.2(a) Address: Via S. Lucia, 3, I-84010 Minori (SA)
2.1(b) Name: Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi (CATA)
2.2(b) Address: Via Salita Chiarito, 9, I-84011 Amalfi (SA)
2.3. Composition: producer/processor (x) other ( ).
3. Type of product: Class 1.6 . lemons in the natural state.
4. Specification:
(Summary of requirements under Article 4(2)):
4.1. Name: Limone Costa d'Amalfi
4.2. Description: The Amalfi coast lemon has the shape of an elongated oval, with a large pointed
umbo and medium thick peel which is lemon-yellow when ripe. The fruit must not weight less than
100 g. The flavedo is rich in essential oil and there is a strong aroma. This lemon is very juicy with
yields of not less than 25 %; has a high level of acidity (not less than 3,5 g/100 ml); is straw-yellow
in colour and has few pips.
4.3. Geographical area: The designated area, in Salerno province, comprises Altrani municipality as
a whole and parts of the following municipalities: Amalfi, Cetera, Conca dei Marini, Furore,
Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti and Vietri sul Mare. This area is
internationally known as the Amalfi coast.
The boundaries of this geographical area are shown in an annex to the production specification both
in map and descriptive form.
4.4. Proof of origin: The presence of lemon trees on the Amalfi coast has been well documented
throughout the centuries, from the early 11th century and especially since lemons were discovered
to be effective in combating scurvy, a disease caused by vitamin C deficiency. It was for this very
reason and in light of the studies carried out by the famous Salerno medical school that the Republic
of Amalfi ordered ships always to sail with lemons on board. This also encouraged lemon orchad
planting in the area, from the 12th to the 14th century, and from then they increasingly occupied an
even greater area on the coast and in the surrounding hills. Evidence of this spread can be seen in
numerous documents from the mediaeval period. Camera, the 19th-century historian, claimed that
lemons and oranges were first grown in the Amalfi area in 1112, at the latest, on the basis of his
disocovery of a parchment of the same year. From 1600 reliable documents mention the spread of
.lemon gardens or orchads. along the entire coast, while in 1626 Ferrari was the first to describe the
limon amalphitanus which resembles in almost every detail the modern Sfusato Amalfitano variety.
From that time onwards, there is also mention of a large maket in lemons in the area, with a
progressive rise in quantities traded in the 18th century and particularly in the second half of the
19th century when goods were almost exclusively bought by merchants from other areas (Sorrento).
After this period the number of new plantings began to decline, which was linked to the lack of new
land available, and efforts focused on restructuring the land (into terraces) and reducing the planting
distance.
Lemon growers are obliged to register their lemon orchards in a register set up, managed and
updated by the region of Campania. Every year, during the last 10 days of the harvest, the lemon
growers must declare the quantity they have produced. The inspection body checks that all the
technical requirements laid down in the specification for entry in the register are met and that the
producers have fulfilled their obligations so that the product lots are sufficiently identifiable.
4.5. Method of production: The trees are grown and trained, using centuries-old traditional methods,
into a globular form under chestnut wood trellises, made from vertical and horizontal posts on
which coverings are laid seasonally (e.g. straw matting) to shelter against the weather and slow
down ripening. Plantations are established, due to the sometimes steeply sloping land, on terraces
surrounded by retaining walls which characterise the landscape in the entire coastal area (the
internationally known lemon groves of the Amalfi peninsula).
The growing techniques employed have been in long use in the area and still follow traditional
practices (e.g.hand-dug irrigation hollows) which are strongly linked to the hilly nature, soil and
environmental characteristics of the area.
Output differs according to harvesting time. Summer harvests are much more profitable and in
demand than the winter-spring harvests due to the lesser competition coming from other production
areas (e.g. Sicily).
Produce is sold in rigid containers, with a capacity of 0,5 kg minimum and 15 kg maximum.
Packaging is marked with the PGI and carries the appropriate label.
4.6. Link: The very name of the cultivar .Sfusato Amalfitano. is evidence of its strong link with the
geographical area in question. Added to this is the fact that this variety is grown almost exclusively
in this area and the fruit's intrinsic quality characteristics have changed over the centuries in relation
to its unique environment. This concerns in particular aroma, perfume, juiciness and the acidity of
the juice which have made this fruit famous worldwide. Lemon growing on the Amalfi coast has
gradually predominated over the cultivation of all other crops, playing an important role not only in
the area's economy but also in shaping the landcape (the recovery in tourism owes much to the
marriage of blue sea and citrus greenery) and protecting the hydrogeology of the land.
4.7. Inspection body:
Name: Istituto Mediterraneo di certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari
(IS.ME.CERT)
Address: c/o Assessorato agricoltura regione Campania . Centro direzionale Isola A6 . I-80143
Napoli.
4.8. Labelling: The wording that should appear on the label, in clear and indelible print, is the
following: (1) PGI Limone Costa d'Amalfi; (2) producers' business name; (3) quantity of produce
contained in the packaging; (4) production year. The label must also feature the selected logo which
is composed of a lemon with leaves, placed on the left side of a double circle which on a yellow
background contains in black lettering the words .Limone Costa d'Amalfi.. Inside the double circle
there is an outline of the coast from Maiori to Capo Conca, while in the foreground there is a
Mediterranean bush. Colorimetric references are given in the production specification.
4.9. National requirements: .
EC-No: IT/00116/2000.01.03.
Date of receipt of the full application: 15 March 2000.
d. Certification
CORSO MERIDIONALE
Centro Direzionale
NAPOLI (NA) (ITALIA) 80143
Tel: +39 081 7879789
Fax: +39 081 6040176
mail: [email protected]
3. Gargano Orange PGI and Gargano Femminello Lemon PGI
a. Introduction: Consorzio Gargano Agrumi
Raw materials/Variety/Race
The Arancia del Gargano PGI is a type of citrus fruit belonging to the Biondo Comune del Gargano
variety, of the local Duretta del Gargano type, known locally as "arancia tosta.”
Method of working/Cultivation/Breeding
They are grown in quite steep, distinctive red calcareous terrain, exposed to cold winds and frequent
drops in temperature.
Aspect and Taste
The Arancia del Gargano PGI is round and medium-sized with a soft skin, has an intense golden
yellow colour all over with a yellow-orange pulp and juice. It is characterised by a sweet taste and
unique smell.
Production Zone
The entire growing, production and packaging
region of Arancia del Gargano PGI is located in
Vico del Gargano, Ischitella and Rodi
Garganico areas, along the coastline and the
northern sub-coastline of the Gargano headland
in the district of Foggia in Apulia.
History
The Arancia del Gargano PGI boasts ancient origins. The cultivation of citrus fruit in the Gargano
area was first documented in 1003, when Melo, then Prince of Bari, sent pomi citrini, or "lemon-
coloured apples," to Normandy from Gargano. From the 18th century onwards, these citruses have
played a prominent role in an important procession in honour of Saint Valentine.
Gastronomy
The Arancia del Gargano PGI can be kept in a cool, dry place for several days. The whole of the
orange can be eaten fresh, in segments, or juiced, as an ingredient in salads or even as a garnish. It
can also be used cooked in sweet and sour dishes or made into drinks, liquors or candied fruit. To
peel it, it is recommended to cut right through with a knife to the pulp, trying to avoid as much as
possible both the white part of the rind and the cuticle. Using the point of the knife, the various
segments should then be separated to make it easier to pull apart.
Marketing
The product is sold as Arancia del Gargano PGI. The name of the cultivar, Biondo Comune del
Gargano or Duretta del Gargano, can also be added. It is sold in hard packages weighing a
minimum of 1 kg and a maximum of 25 kg, of which at least 80% should carry the logo PGI.
Distinctive features
The distinguishing features of the Arancia del Gargano PGI are linked to its maturation period,
which takes place at the end of April and May and even August, several months after that of all the
other Italian citrus regions. Another characteristic is its ability to keep for periods that used to allow
the fruit to be able to be transported to faraway countries for up to 30 even 40 days
b. Statute
STATUTO DEL “CONSORZIO DI TUTELA DELL’ARANCIA DEL GARGANO IGP E DEL
LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP”
ARTICOLO – 1 -
A tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall’art.14, comma 15 e seguenti della
legge 21 dicembre 1999, nr.526, e ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un
Consorzio volontario, che assume la denominazione “CONSORZIO DI TUTELA
DELL'ARANCIA DEL GARGANO IGP E DEL LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP”
(d’ora in poi “Consorzio”).
La durata del consorzio è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dall’Assemblea dei
Soci.
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Rodi Garganico, in Via Varano, senza numero civico,
presso il Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano.
Il Consorzio ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove.
ARTICOLO - 2 -
Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti
inseriti nel sistema di controllo della IGP “Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello
del Gargano”:
promuovere l’applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od
implementazioni nonchè promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP
“Arancia del Gargano” e della IGP “Linmone Femminello del Gargano”;
1) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche
chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare,
promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP “Arancia del Gargano” e della IGP
“Limone Femminello del Gargano” anche attraverso l’informazione del consumatore;
avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e
svolgere compiti consultivi relativi alla IGP “Arancia del Gargano” e della IGP “Limone
Femminello del Gargano”;
2) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed,
eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art.15 del Decreto Legislativo 27 maggio
2005, n.102 e ss. modifiche;
3) costituire , detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;
4) conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti
Amministrazioni dello Stato con l’esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio
secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente;
tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinchè da parte di
chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a
categorie merceologiche diverse, la dicitura IGP “Arancia del Gargano” e la IGP “Limone
Femminello del Gargano”, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP
“Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano”, il contrassegno ed ogni
altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinchè non vengano usati nomi, denominazioni,
diciture o simboli comunque atti a trarre in inganno l’acquirente od il consumatore;
5) estendere in Italia e all’Estero la conoscenza, la diffusione della IGP “Arancia del Gargano” e
della IGP “Limone Femminello del Gargano”, nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo
ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
6) operare la scelta dell’organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell’art. 10 del
Regolamento (CE) no. 510/2006 ed assicurare l’applicazione del sistema di controllo a tutti i
soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;
7) collabora nell’attività di vigilanza con l’ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora
Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ai
sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma
15 lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell’attività di vigilanza;
8) richiedere benefici previsti dalla Regione, dall Stato e dalla UE.
Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fideiussioni,
avalli e garanzie.
Inoltre il Consorzio, nell’ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell’interesse dei
consorziati:
1. favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la
vendita e l’esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all’affermazione della IGP
“Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano”;
2. supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro
informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
3 assiste i soci in ogni questione di interesse comune;
4. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP
"Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano” o ad accrescerne la
rinomanza e la conoscenza;
5. Intraprende qualsiasi iniziativa nell’interesse collettivo dei consorziati.
ARTICOLO - 3 -
Il marchio che contraddistingue il Consorzio è graficamente rappresentato sul foglio che, allegato
al presente Statuto sotto la lettera A, di esso costituisce parte integrante.
Tale marchio regolarmente registrato e depositato, potrà essere stampato nei formati più adatti ai
diversi usi ed alle diverse confezioni, dietro apposite deliberazioni del Consiglio di
amministrazione.
I Soci non potranno usare il marchio se non per i prodotti che al marchio hanno diritto a norma del
presente Statuto ed a norma del Disciplinare di produzione.
I Soci si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio qualunque
infrazione od irregolarità verrà a loro conoscenza circa l'utilizzo del marchio consortile.
ARTICOLO – 4 -
Il marchio consortile contraddistingue l’“Arancia del Gargano” IGP e il“Limone Femminello” IGP,
così come precisato nei disciplinari annessi ai provvedimenti di riconoscimento e successive
modifiche, e deve essere applicato su tutte le confezioni. Deve essere previsto apposito spazio per
l’apposizione. Ogni consorziato potrà ottenere tanti contrassegni corrispondenti alle quantità di
prodotto certificato dall’organismo di controllo.
L’applicazione del marchio consortile è consentita solo ai produttori, singoli o associati, che operino
all’interno della zona di produzione di cui al suddetto Disciplinare.
Etichette, listini, cartelli pubblicitari, depliants ed ogni altro materiale in cui si faccia riferimento al
marchio consortile, deve essere depositato presso il Consorzio ed utilizzato solo dopo
l’approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione adotterà, nei confronti dei soci che violino le norme del presente
articolo, le sanzioni previste dall’art. 14 di questo Statuto.
ARTICOLO – 5 –
Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone
fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste
dall’art. 2, lett. b), del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414, per la “Filiera ortofrutticoli e cereali non
trasformati”, ossia:
b1) produttori agricoli;
b2) confezionatori.
Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così
come previsto dall’art.3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato
dall’art. 3 e art. 4, lett. b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.
Nello specifico, alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di
rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% alla categoria dei confezionatori.
I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all’Organismo di Controllo
pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere
attività di controllo e certificazione.
ARTICOLO - 6 -
Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare apposita domanda al Consiglio di
Amministrazione.
Se la domanda è proposta da persona fisica si deve indicare:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2) possesso di almeno uno dei requisiti richiesti al precedente art. 5 dichiarando all'uopo per i
produttori:
a) ubicazione ed estensione degli agrumeti;
b) titolo in base al quale l'agrumeto è condotto;
c) ubicazione e tipo dell'impianto di produzione degli agrumi.
Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:
1) ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
2) nomi dei soci, nei casi previsti dalla legge;
3) ubicazione degli agrumeti, impianti, stabilimenti sia sociali che dei singoli associati;
4) l'organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda;
5) nome, cognome e carica del legale rappresentante;
Se la domanda è presentata da persona fisica o società confezionatrice, oltre ai dati sopra richiesti
occorre specificare quelli relativi allo stabilimento di confezionamento.
I controlli sono quelli effettuati da parte dell’organismo di controllo autorizzato CAMERA DI
COMMERCIO DI FOGGIA.
L'accoglimento della domanda, che è subordinato all'accettazione per iscritto di tutti gli obblighi
scaturenti dal presente Statuto, viene decisa dal Consiglio di Amministrazione e ne viene data
comunicazione all’interessato entro il termine di 15 giorni.
Come espressamente previsto dal D.M. 12/4/2000 n.61413, art.3, comma 1, lett. b, è ammesso
l’accesso al Consorzio in forma singola o associata purchè su specifica delega dei singoli, a tutti
coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela. In caso di
cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.
ARTICOLO – 7 –
Il Socio ammesso deve sottoscrivere almeno una quota e pagare un contributo per l’ammissione, il
cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
I versamenti di quanto sopra devono avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione a Socio; in caso di mancato versamento nei termini, la domanda si
intenderà come ritirata. L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una
comunicazione di recesso dal socio. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi del consorzio.
ARTICOLO - 8 -
Il valore nominale di ciascuna quota è fissato in Euro 50,00 (cinquanta/00).
Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno e/o a vincoli di sorta e non
possono essere cedute.
Le quote si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del Socio verso lo
stesso.
La qualità di Socio non si trasmette per successione agli eredi.
ARTICOLO – 9 -
Il recesso del Socio è regolato dalle norme generali vigenti in materia. Il recesso, oltre che nei casi
previsti dalla legge, è consentito in qualsiasi momento al Socio che non possegga più i requisiti
previsti dal precedente art. 5 o non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, fermo restando l’assolvimento degli impegni pecuniari assunti per l’esercizio
finanziario in corso.
ARTICOLO - 10 -
Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, escludere un Socio, oltre che nei casi
previsti dalla legge, qualora lo stesso Socio:
a) perda i requisiti previsti dal precedente art. 5;
b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;.
c) non adempia ai doveri ed agli obblighi sociali;
d) danneggi materialmente il Consorzio.
ARTICOLO - 11 –
Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del precedente
art.10 devono essere comunicate all'interessato a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno. Il
Socio interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria.
ARTICOLO - 12 -
Agli eredi del Socio, ai liquidatori della persona giuridica socia e al Socio escluso, la liquidazione
della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi
dalla data di decorrenza del provvedimento.
ARTICOLO – 13 -
Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, assumere i seguenti provvedimenti nei
confronti dei soci, a carico dei quali si siano accertate irregolarità e/o inadempienze:
a) riprovazione scritta con diffida a rimuovere l’inadempienza per irregolarità di carattere formale
relative all’applicazione della legge, dei suoi regolamenti di esecuzione del Disciplinare, dello
Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) il Consorzio può procedere alla sospensione dell’utilizzo del marchio o al ritiro di quelli
eventualmente in possesso e non ancora utilizzati dal Socio, solo ed esclusivamente nei confronti
delle due denominazioni registrate in sede comunitaria, ossia “Arancia del Gargano IGP” e
“Limone Femminello del Gargano IGP”.
Le deliberazioni assunte in applicazione del presente articolo devono essere comunicate
all’interessato con plico raccomandato con avviso di ritorno;
Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso al Collegio arbitrale, dal
quindicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Socio, del plico.
ARTICOLO – 14 -
Il patrimonio sociale è costituito:
1) dal fondo consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, nonchè da
entrate provenienti da diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio e/o da eventuali contribuiti;
2) dalle riserve, se istituite;
3) da tutti gli immobili, i mobili, sussidi, premi e/o valori che comunque pervengono al Consorzio e
da esso acquistati successivamente alla costituzione.
ARTICOLO – 15 –
L’esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, non oltre quattro mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di
Amministrazione compila, previo esatto inventario, il bilancio annuale ed il relativo conto
contributi e spese. Il Consiglio di Amministrazione compila, altresì, un bilancio di previsione che
dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo.
ARTICOLO – 16 -
Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento degli
scopi dell’art. 2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO – 17 -
Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione, dei quali al precedente articolo, e
dalle somme che l'assemblea delibererà di destinarvi annualmente.
ARTICOLO – 18 -
I Soci sono obbligati al pagamento di un contributo annuale secondo criteri e modalità stabilite dal
Consiglio di Amministrazione. La quota del contributo annuale viene calcolata sulla base del
prodotto certificato, relativamente al singolo Socio, sulla base dei dati forniti dall’organismo di
controllo autorizzato.
ARTICOLO – 19 -
Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e dai ricavi indicati nell'articolo
precedente. Il Socio è tenuto al versamento della contribuzione annuale intera, sia nel caso di
cessazione della produzione agrumicola, sia nel caso di sua esclusione, per qualsivoglia motivo, dal
Consorzio.
ARTICOLO – 20 -
Gli Organi del Consorzio sono :
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
ARTICOLO – 21 -
L’Assemblea è l’organo sovrano del Consorzio. Essa è costituita da tutti i soci, anche rappresentati
singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale
purchè in Italia. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo dell’esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forma previste dal presente Statuto;
c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il
relativo Presidente;
d) determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, sia deliberando direttamente, sia
delegando il Consiglio con o senza predeterminazione di limiti o criteri;
e) delibera la scelta dell’organismo di controllo;
f) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e
comunque previsti dal presente Statuto, anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni
altro argomento attinente all’ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti
soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.
Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza
assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti
e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda
convocazione con almento 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda
convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o
rappresentati, Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dell Statuto, la modifica del
Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la
nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate, le
delibere riguardanti le modifiche allo Statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere
poi sottoposte, per l’approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Inoltre rientra tra i poteri dell’Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione che rientra negli
scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente
nomina il segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l’ufficio di
scrutatore, qualora necessario.
Entrambe le Assemblee sono convocate almeno una volta l’anno, entro i termini di legge; in via
straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dai
Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda, i Soci devono
indicare gli argomenti oggetto di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due
mesi dal ricevimento della domanda.
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. Non
sono ammesse più di due deleghe.
Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli
soci. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora della
seconda convocazione. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite raccomandata a
mano, fax, posta elettronica, e in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica l’avviso deve essere
spedito presso il numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica indicati nel libro dei soci, con
la precisazione che i soci che non intendono indicare un’utenza fax o un indirizzo di posta
elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la
convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l’utenza o
l’indirizzo di posta elettronica.
ARTICOLO – 22 –
Il Presidente dell’Assemblea viene nominato dalla stessa. Il Presidente dell’Assemblea, se il verbale
non viene redatto da un notaio, sarà assistito dal Direttore o dal Segretario o, se non in organico, da
un Segretario nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari risultano dal verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea, all’occorrenza, nominerà due scrutatori.
ARTICOLO – 23 -
Il Consorzio è amministrato da un CDA che è composto da un numero di Consiglieri che va da 3 a
7. Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto con i voti dei soci che rappresentino, in proprio o per
delega, almeno la metà più uno dei voti esprimibili in totale.
Il CDA è rappresentativo delle categorie che compongono la filiera delle singole denominazioni di
cui in oggetto; nello specifico, delle categorie dei produttori agricoli e confezionatori,
rispettivamente nelle percentuali del 66% con riferimento a quella dei produttori agricoli e del 34%
con riferimento a quella dei confezionatori.
Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori,
il CDA provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo quanto espressamente statuito ex art.
2386 c.c. dalla categoria del socio decaduto.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria
salvo le attribuzioni dell’Assemblea stabilite dal presente Statuto.
Spettano tra l’altro al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:
a) predisporre la bozza del bilancio di previsione e la bozza del conto consuntivo dell’esercizio;
b) eleggere il Presidente , stabilire la durata della carica dello stesso;
c) svolgere qualsiasi attività funzionale all’indirizzo del Consorzio ed alla gestione degli
adempimenti derivanti dall’incarico di vigilanza del Consorzio;
d) adottare e far osservare qualsiasi regolamento e direttiva attinenti all’organizzazione del
Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
e) determinare contributi e tariffe dovuti al Consorzio per l’espletamento delle sue funzioni;
f) acquistare e vendere immobili nonché effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente,
amministrazione, sia pubblico che privato;
g) adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto;
h) avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere
strutturale di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in
termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali
del prodotto;
i) conferire incarichi nell’ambito dei programmi approvati ed assume tutti gli impegni finanziari in
attuazione del bilancio di previsione;
j) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi consortili.
Il CDA viene riunito almeno ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o
quando gliene venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio è convocato anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia e presieduto dal Presidente o
da chi ne fa le veci.
La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata o recapitata a mano inviata a ciascun
consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli
argomenti da trattare. Nei casi d’urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma,
telefax o posta elettronica, con preavviso di tre giorni antecedenti a quello fissato per la seduta.
Ai componenti del CDA può essere erogato un gettone di presenza il cui ammontare sarà
determinato dall’Assemblea.
La riunione del CDA per le elezioni del Presidente è convocata dal presidente uscente o, in caso di
non sua riconferma quale membro del nuovo CDA, o di sua impossibilità, dal consigliere più
anziano di età.
Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità
indicate nel presente articolo quando siano presenti tutti i suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del CDA è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei
consiglieri in carica.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevarrà la
proposta a cui accede il Presidente o chi ne fa le veci. Ogni consigliere presente la diritto ad un
voto. Le deliberazioni del CDA saranno registrate nei rispettivi verbali, ogni verbale sarà firmato
dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO – 24 –
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha rappresentanza del
Consorzio e la firma sociale; egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni,
da banche o da privati ed a fare pagamenti, qualunque sia l’ammontare e la causale, rilasciando
ampia e liberatoria quietanza.
Spetta altresì al Presidente promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e
grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati, con delibera presidenziale da ratificare
dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO – 25 –
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
ARTICOLO - 26 –
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e
dal Vice Presidente e da membri del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla
scadenza del mandato del Consiglio.
ARTICOLO – 27 –
Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il
Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs.
n. 88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull’osservanza
dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.
ARTICOLO – 28 -
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità
di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti
nominati dal Presidente del Tribunale di Lucera. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza
formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà ponunciare il proprio lodo amichevole irrituale
entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei
compensi spettanti agli arbitri.
E’ sembre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.
ARTICOLO – 29 -
Obblighi e diritti dei Soci.
I soci hanno l’obbligo di:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
b) rispettare tutto quanto statuito dal disciplinare di produzione;
c) sottoscrivere e versare la quota di ammissione e i contribuiti annuali;
d) consentire ed agevolare il controllo da parte dell’organismo di controllo, pubblico o privato,
autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;
e) non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;
f) sottoporre al Collegio Arbitrale di cui all’art. 29 le controversie con il Consorzio;
g) comunicare al Consorzio tempestivamente ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa
consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.
I soci hanno diritto:
a) partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
b) qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei
servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai
regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali;
c) a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto.
ARTICOLO – 30 –
Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410 art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai
sensi dell’art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n.526, sono posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie
individuate dall’art.4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.
La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di
rappresentanza fissata per la categoria medesima dall’art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.
Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla
categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto
controllato dall’organismo di controllo privato o dall’autorità pubblica designata per il prodotto
specifico, ed idonea ad essere certificata per ogni singola IGP.
Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4 del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non
coperte, riservate alle categorie diverse dalle predette individuate all’art. 2 del D.M. n. 61414 del 12
aprile 2000.
I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’art. 14,
della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai
potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
ARTICOLO – 31-
Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato
e idoneo alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità
complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell’organismo di
controllo autorizzato per la medesima categoria nell’anno solare precedente.
Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari
al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari
al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesima
categorie. In caso di non totale adesione della categoria dei confezionatori, la percentuale di
rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di
produzione certificata e conforme ai soggetti controllati della stessa categoria non aderente al
Consorzio.
La determinazione del numero e dell’ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo
verrà definita con apposito regolamento approvato dall’Assemblea secondo le maggioranze previste
nei successivi articoli, predisposto dal CDA, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e
rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della ”Arancia del Gargano” IGP e
del “Limone Femminello del Gargano” IGP secondo quanto espressamente previsto nei D.D.M.M.
del 12 aprile 2000 nn.61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività del Consorzi di
Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.
ARTICOLO – 32 -
Il Consorzio addiviene allo scioglimento per una delle seguenti cause:
- decorso del termine;
- conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
- deliberazione unanime dei consorziati;
- altre cause previste dalla legge.
Alla scadenza di durata del Consorzio, o in caso di scioglimento anticipato, l’assemblea che
delibera la messa in liquidazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche soci,
stabilendone poteri e remunerazione.
Il patrimonio del Consorzio, qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altro ente,
associazione o consorzio con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662. e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ARTICOLO – 33 -
Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:
1) libro dei soci;
2) libro delle Assemblee;
3) libro del Consiglio di Amministrazione;
4) libro del Collegio Sindacale
ARTICOLO – 34 -
Ai fini del presente Statuto, per “Arancia del Gargano” si intende la IGP registrata con Regolamento
(CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, e la IGP “Limone Femminello del Gargano” registrata con
Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 certificate come tali ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di produzione
registrato ai sensi della normativa sopra indicata.
ARTICOLO – 35 –
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.
ARTICOLO – 36 –
Ove la materia inerente la tutela delle denominazioni di origine ed i relativi consorzi venisse
regolata da nuove leggi o regolamenti, il Consorzio potrà apportare allo Statuto tutte le modifiche o
variazioni che si rendessero necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO – 37 –
Il funzionamento del Consorzio dovrà essere disciplinato da un regolamento interno approvato
dall’assemblea.
I soci hanno l’obbligo della più rigorosa osservanza di tutto quanto contenuto nel presente Statuto e
nel regolamento ed inoltre sono tenuti ad osservare ed applicare tutte le norme ed istruzioni emanate
dagli organi del Consorzio.
c. Code of Practice
26.10.2006 C 258/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7
del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla
Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«ARANCIA DEL GARGANO» CE N.: IT/PGI/005/0296/10.6.2003 DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni
gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità
nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma
Tel.: 06 481 99 68
Fax: 06 42 01 31 26
e-mail: [email protected]
2. Associazione richiedente:
Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione «Gargano Agrumi»
Indirizzo: Via Salita della Bella
I-71018 Vico del Gargano (FG)
Tel.: 0884–96 62 29
Fax: 0884–96 63 99
Composizione: Produttori/trasformatori ( ) altro ( X )
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Arancia del Gargano»
4.2 De sc r i z ione : frutti allo stato fresco costituiti da ecotipi di biondo comune del Gargano e
dall'ecotipo locale duretta del Gargano, localmente denominata <arancia tosta>.
Le principali caratteristiche dell'«Arancia del Gargano» sono le seguenti:
Biondo Comune del Gargano:
— forma sferica o piriforme;
— buccia più o meno sottile, coriacea con grana alquanto fine, di colore giallo dorato intenso;
— diametro equatoriale minimo mm. 60;
— resa minima in succo, pressato a mano, 35%
L'albedo è di consistenza soffice e di media aderenza; l'asse carpellare è irregolare, medio,
semipieno;
polpa e succo color giallo arancio, con contenuto in zuccheri non inferiori al 9%, con acidità
inferiore all'1,2 % e con il tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10 e rapporto di maturazione
Brix/acido citrico anidro non inferiore a 6.
Arancia duretta:
— forma rotonda od ovale, localmente denominate rispettivamente duretta tonda o a viso lungo;
— buccia di colore arancio chiaro con intensità varia, molto liscia e finemente papillata;
— polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, caratteristicamente croccante, con semi
assenti o in numero ridotto, con acidità inferiore all'1,2%;
— diametro equatoriale medio mm. 55-60;
— resa minima, in succo, pressato a mano 35%;
— contenuto in zuccheri non inferiore al 10%;
— tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11 e rapporto di maturazione Brix/acido citrico anidro
non inferiore a 6,2.
Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti e comunque di peso non inferiori a gr. 100,
con buccia uniformemente colorata, con la base del peduncolo di color verde vivace.
L'«Arancia del Gargano» deve essere immessa al consumo in confezioni chiuse, rigide, costituite
da materiale di origine vegetale, quale legno o cartone, con una capienza da un minimo di 1 kg ad
un massimo di 25 kg: la confezione deve assicurare che almeno l'80 % dei frutti, senza o con
incarto, riporti il logo I.G.P. «Arancia del Gargano». Se il frutto è commercializzato sfuso, dovrà
riportare il predetto logo.
4.3 Zona geografica : La zona geografica interessata alla produzione, nonché al confezionamento è
ubicata nella provincia di Foggia (Regione Puglia) e comprende i territori dei comuni di Vico del
Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero — sub costiero settentrionale
del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.
4.4 Prova dell'origine : Ogni fase del processo produttivo viene costantemente monitorata attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei
confezionatori, in tal modo è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.
La rintracciabilità del prodotto e la prova dell'origine sono garantite inoltre dall' iscrizione di
ciascun aranceto in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo,
con annotazione degli elementi identificativi dell'aranceto, nonché dalla denuncia alla struttura di
controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che l'impianto dell'aranceto sia fatto nel
rispetto delle caratteristiche orografiche e pedologiche che distinguono la zona di produzione: nei
terreni in declivio, si procede al terrazzamento, con muretti a secco o con ciglionamenti. Il
portainnesto tradizionalmente adoperato è il melangolo (citrus mearda) certificato come tale dalla
vigente normativa.
La forma conferita all'arancio è quella tipica semisferica della zona, localmente denominata cupola,
la cui impalcatura è costituita da due branche principali e da due secondarie, in modo che la chioma
si sviluppi secondo un cerchio, inscritto in un quadrato: detta forma, cava all'interno, favorisce
l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.
Il sesto d'impianto è quello tradizionale a quinconce con una densità d'impianto compresa tra 250 e
400 piante per ettaro.
L'irrigazione viene praticata da maggio ad ottobre.
La produzione di arance non deve superare le 30 tonnellate per ettaro per la tipologia «Biondo
comune del Gargano» e le 25 tonnellate per ettaro per la tipologia «Duretta del Gargano».
L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarità di maturazione dell'«Arancia del
Gargano» è così stabilita: dal 15 aprile a fine agosto per il «Biondo comune del Gargano»; dal 1°
dicembre al 30 aprile per la «Duretta del Gargano».
La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. È vietata la maturazione artificiale dei
frutti.
Il confezionamento del prodotto IGP «Arancia del Gargano» può avvenire esclusivamente nella
zona di produzione così come individuata al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto.
4.6 Legame: La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo
agrume.
Infatti, le condizioni climatiche dell'area dove insistono gli agrumeti sono tali da tradursi in notevoli
vantaggi qualitativi: innanzi tutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di
forti patologie sia a carico dei frutti sia delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni
climatiche, è quello che fa dell'epoca di maturazione l'autentica caratterizzazione degli agrumi
garganici; non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto, diversi
mesi dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree agrumicole italiane. Un ultimo e non meno
importante aspetto è la spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi
passati alle arance
del Gargano di sottoporsi a viaggi di 30 e anche 40 giorni e arrivare integri a Chicago, o New York.
Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume è stato dato oltre che dalle
inconfondibili qualità organolettiche dell'Arancia del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura,
sintesi delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione (terreni rosso-calcarei, ricchi
principalmente di ferro e manganese, generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di
fondovalle; esposizione ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura), anche dalla
costante opera dell'uomo, che nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio di
conoscenze agronomiche.
Fin dall'antichità la fama dell'Arancia del Gargano aveva valicato i confini regionali ed era
menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin dal 1700 gli
agrumi del Gargano diventano protagonisti di un'importante processione, che ancora oggi si tiene
ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante la quale si
benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numerosi registri, fotografie,
poster, locandine, a dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale raggiunta
da questi straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano.
I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono
all'anno 1003, grazie a Melo, principe di Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della
ricchezza produttiva delle terre garganiche, spedì in Normandia i «pomi citrini» del Gargano,
corrispondenti al melangolo (arancio amaro). Nel Seicento si intensificò un notevole traffico di
agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi intensi scambi
commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse
persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: C.C.I.A.A. di Foggia
Indirizzo: via Dante, 27
I-71100 Foggia
Tel.: 0881 79 71 11
Fax: 0881 72 60 46
La struttura di controllo è un'autorità pubblica designata
4.8 Etichettatura: Sulle confezioni dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
«Arancia del Gargano» seguita dal nome dell'ecotipo commercializzato biondo comune o duretta, il
logo, la dicitura I.G.P. anche per esteso, le indicazioni relative al produttore, al confezionatore, al
commerciante e il peso netto all'origine.
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di
processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a
condizione che:
— il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo
della categoria merceologica di appartenenza;
— gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di
proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla
tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad
iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza
di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto
autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
Il logo è costituito dall'immagine stilizzata di due arance, con rametto fogliato, all'interno di una
corona ellissoidale: sulla corona è riportata la dicitura «Arancia del Gargano» e in basso e al centro
della suddetta dicitura è riportata la menzione Indicazione Geografica Protetta.
Le arance raffigurate sono di colore arancione, la scritta «Arancia del Gargano» bianca su fondo
arancione, il rametto e le foglie di colore verde, la dicitura Indicazione Geografica Protetta in stile
arco prospettiva inferiore, con ombreggiatura.
4. Taranto Clementines, PGI
a. Introduction: Clementine del Golfo di Taranto IGP
PRODUCTION AREAS
Raw materials/Variety/Race
The Clementine del Golfo di Taranto PGI are clementines obtained from the Citrus Clementine
Hort. ex Tanaka species of the following varieties: Comune, Fedele, Precoce di Massafra or
Spinoso, Grosso Apulia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Method of working/Cultivation/Breeding
The uniform, flat terrain in which it is grown is fertile, low and well drained. This makes watering,
which is carried out each year either by drip irrigation or with jets, directly but at enough of a
distance to avoid any putrefaction around the plants' collars. The plants are pruned each year in late
spring to help balance the productive and vegetative functions. They are picked exclusively by hand
using scissors.
Aspect and Taste
The Clementine del Golfo di Taranto PGI are characterised by a circular shape with slightly
flattened poles and a smooth and lightly wrinkled skin. They are orange with a maximum of 30% of
green skin. They are seedless with a maximum tolerance of 5% of the fruit containing a maximum
of three seeds. They have an intense and long-lasting aroma and a sweet and aromatic taste.
Production Zone
The production area of Clementine del Golfo di Taranto PGI is located in 58 areas in the region of
Apulia.
History
The Clementine del Golfo di Taranto PGI are a hybrid between the bitter orange and the common
mandarin and are the most profitable thanks to the early harvest and good quality of the fruit. They
were probably created by crossing the mandarin variety Avana with the bitter orange Granito, found
in the orchard of a children's home in Misserghin in Algeria at the start of the century following
direct sowing by Padre Clement Rodier (where its name comes from). Clementine growing became
widespread between 1930 and 1950 in Calabria, where this citrus fruit has found its natural habitat.
Gastronomy
The Clementine del Golfo di Taranto PGI must be stored using refrigeration at a temperature of
between 4 and 6°C. Due to their high vitamin C content, it is sufficient to eat just one or two fruits
to obtain the daily-recommended amount for an adult. Clementines are also rich in minerals, among
which potassium is the most important, which has an important role in regulating the water content
in the tissues and helping in the running of the heart. They are usually eaten raw, but can be made
into sorbets, juices, syrups and marmalades.
Marketing
The product is sold as Clementine del Golfo di Taranto IGP in containers weighing a minimum of
0.5 kg. The writing “Clementine del Golfo di Taranto” must appear on the containers, followed
immediately after Indicazione Protetta (Protected Indication) and the name, company title and
address of the packer as well as the gross weight at origin.
Prodotto in Italia (produced in Italy) should figure on the container if it is destined for exportation.
Distinctive features
The Clementine del Golfo di Taranto PGI, grown in a mild and regular climate, are the only
clementines that reach maturity very quickly, at the beginning of October.
b. Code of Practice
EC No: G/EL/00214/01.11.15.
Date of receipt of full application: 15 November 2001.
Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Council Regulation
(EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin
(2003/C 11/05)
COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92
APPLICATION FOR REGISTRATION: ARTICLE 5
PDO ( ) PGI (x)
National application No: 3/2002
1. Responsible department in the Member State
Name: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Address: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma
Tel. (39) 06 481 99 68 Fax (39) 06 42 01 31 26
E-mail: [email protected]
2. Applicant group
2.1. Name: Consorzio agrumicoltori tarantini — CAT
2.2. Address: Via Murat, 29-31, I-74019 Palagiano (TA)
Tel. (39) 0998/88 53 04
2.3. Composition: producer/processor (x) other ( )
3. Type of product: Class 1.6 — Fresh fruit and vegetables
4. Specification (Summary of requirements under Article 4(2)):
4.1. Name: Clementine del Golfo di Taranto
4.2. Description: Fresh fruit of the species Citrus clementine Hort. ex Tanaka of the following
varieties: Comune, Fedele, Precoce di Massafra (or Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63 and SRA
89.
The principal characteristics of Clementine del Golfo di Taranto are as follows:
— spheroidal shape, slightly flattened at the top and bottom,
— smooth or slightly rough orange-coloured peel no more than 30 % of which may be green,
— orange-coloured flesh,
— size 6 (43/52 mm) or larger,
— minimum juice content: 40 % by weight,
— ripeness index (ratio between the soluble solid content expressed in degrees Brix and the
titratable acidity expressed as citric acid): 6:1 or more,
— seedless: a maximum of three seeds present in up to 5 % of the clementines.
4.3. Geographical area: The geographical area of production of Clementine del Golfo di Taranto is
situated in the province of Taranto in the Apulia region and comprises the municipalities of
Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto and Statte.
4.4. Proof of origin: The origin of the clementine is unclear. According to some sources it is a
hybrid which occurred naturally in Algeria in 1898, whereas according to Tanaka it is a citrus fruit
similar to the Cantonese mandarin (Citrus clementine Hort.). It was first introduced in the province
of Taranto in the 18th century, but did not become a widespread specialised citrus crop there until
the 20th century. The geographical and socioeconomic centre of the area covered by the designation
is situated in the municipalities of the province of Taranto that border on the gulf of the same name.
In the 1950s, thanks to the discovery or provision of suitable irrigation resources or facilities as part
of a land reform, citrus-growing became, after a period of expansion and specialisation, a major
crop in the area of production. The Gulf of Taranto's warm, sunny and fairly dry weather
encourages the growth and ripening of the fruit and helps give it excellent characteristics in terms of
colour, flavour and conservation. Traceability is underpinned by the fact that growers of Clementine
del Golfo di Taranto must have their citrus groves entered in a register kept by the inspection body.
They are required to provide the relevant land register details, so that the citrus groves can be
identified, along with their surface area and the layout and year of planting.
4.5. Method of production: Trees bearing Clementine del Golfo di Taranto are grown in a ball or
vase-like shape. Pruning takes place annually, during the spring, and is light, especially in the first
few years.
The density is 350 to 750 trees per hectare, but does not exceed 500 trees per hectare in new groves.
Irrigation is a major feature of cultivation: it is practised almost throughout the year whenever
rainfall is insufficient. The commonest method is drop irrigation or a direct jet, maintaining a
certain distance from the top of the tree to avoid possible attacks of mould around its collar. The
maximum production allowed is 50 tonnes per hectare. Picking is done manually, using scissors and
taking care to avoid any damage to the fruit. The fruit must be dry when picked, and either have no
leaves or only a few leaves attached. Fruit without a calyx (rosetta) is discarded and de-greening is
not allowed.
4.6. Link: The land bordering on the Gulf of Taranto is to be regarded as ideal for citrus growing in
that, in addition to being homogeneous and almost invariably flat, it is fertile, deep and well
drained. Two features of the area are its excellent southern exposure and the Murgia, a hilly ridge
which provides protection from cold northern winds. Using plants and nets, growers often build
windbreaks to protect the clementines from the sirocco, libeccio and other southern winds which,
since they come in from the sea, can harm the trees. The temperatures are well suited to citrus
growing since they rarely fall below 0 °C. In addition, appreciable differences between daytime and
night-time temperatures during the period of ripening contribute to the aesthetic and organoleptic
characteristics of the fruit. Spontaneous mutations of the variety initially and habitually grown
(Comune) have occurred in the area of production thanks in part to the suitability of the weather.
In view of their morphological and qualitative characteristics these mutations — which in some
cases have taken on the name of the geographical locality (viz. Grosso Puglia and Precoce di
Massafra) — are likely to play a major role in production in the future. Cultivation of the species is
now highly specialised in the area and has acquired added significance. Confirmation of the
economic and social importance of the clementines is to be found in the Sagra del Mandarino,
which dates back to 1970 and provides an opportunity for debate and discussion on the subject of
the crop and its prospects as the product becomes more and more established on domestic markets
on the strength of its qualitative (organoleptic and commercial) characteristics.
4.7. Inspection body:
Name: IS.ME.CERT — Istituto mediterraneo di Certificazione
Address: Via G. Porzio Centro Direzionale Is. G1, I-80143 Napoli
4.8. Labelling: Clementine del Golfo di Taranto must be marketed in closed packs (to prevent
removal of the contents) of up to 3 kg or, alternatively, in unsealed packs of more than 3 kg but not
more than 25 kg with the designation's logo on 90 % or more of the fruit in the pack. On the packs
the words ‘Clementine del Golfo di Taranto’ must appear in characters at least twice as large as
those used for the rest of the information and, immediately below, the words ‘Protected
Geographical Indication’. The packs must bear the designation's logo: a circular shape consisting of
two green concentric circles with, in the middle, a bright orange clementine with a green stalk and
leaf. The area between the two circles contains the words ‘Protected Geographical Indication’.
4.9. National requirements: —
EC No: IT/00247/2002.08.09.
Date of receipt of the full application: 9 August 2002.
17.1.2003 EN Official Journal of the European Communities C 11/9
c. Certification
CORSO MERIDIONALE
Centro Direzionale
NAPOLI (NA) (ITALIA) 80143
Tel: +39 081 7879789
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