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Mandarins of Protected Origin - From Croatia to Italy 5-10 March 2012 Compilation of background documents Achille Bianchi FAO consultant, Lawyer expert on Intellectual Property Rights

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Mandarins of Protected Origin - From Croatia to Italy

5-10 March 2012

Compilation of background documents

Achille Bianchi

FAO consultant, Lawyer expert on Intellectual Property Rights

Table of Contents

1. Programme

a. Maps of Italy

2. Amalfi Coast Lemon

a. Introduction

b. Statute

c. Code of Practice

d. Certification

3. Gargano Orange IGP (Consorzio di Tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone

Femminello del Gargano IGP)

a. Introduction

b. Statute

c. Code of Practice

4. Clementina del Golfo di Taranto, IGP

a. Introduction

b. Statute

c. Code of Practice

d. Certification

1. Programme

Monday 5 March 2012

Seminar at FAO Rome

14h travel to Amalfi

Night in Amalfi

Tuesday 6 March 2012

Visit to “Limone Terrazza” in Amalfi with a Lemon Tour expert

Lemon producer visit with a local agronomist

Lunch in Maiori

Meeting at the local IGP Consortium in Minori with:

President of the Consortium Mr. Marco Aceto

Local producers and processors

Certification Expert, ISMECERT Body

Local traders

Wednesday 7 March 2012

Visit to Vietri Ceramic District for examples of co-branding through the lens of other local

typical products. Met with Chairman of the “Ente Ceramica Vietrese” Mr. Nicola

Campanile

Travel to Foggia

15h30 seminar at Foggia University on “New Technology and Institutional Promotion of

IGs” with:

D.A.Re. - Distretto Agroalimentare Regione Puglia

Pr.I.Me. (Produzione, Innovazione, Mediterraneo) Agronomy Faculty Dept. Foggia

University

Foggia Chamber of Commerce

Thursday 8 March 2012

Meeting at the local IGP Association in Vico del Gargano with:

President of the Association, Mr Alfredo Ricucci

Local producers and processors

Local traders

Afternoon travel to Taranto area, night in San Basilio

Friday 9 March 2012

Meeting at the local IGP Association in Palagiano, Taranto, with:

President of Association Mr. D’Onghia Onofrio and local producers and processors

Early afternoon travel to Rome

Map of Italy

Amalfi Coast Map

Map of Gargano Provincia di Foggia

Map of Provincia di Taranto

2. Amalfi Lemon PGI

a. Introduction: Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP

History of the Association

On October 3, 2002, the Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP started its activities to

protect the origin and quality of Amalfi lemons. The PGI Association is active in developing

activities to promote and publicize the unique features of its outstanding product to consumers,

traders, professionals, media and tour operators.

Association Strategy

The Lemon Tour, designed and implemented by the

consorzio, is a tour through thirteen towns of the Amalfi

Coast. Visitors meet representatives of the Association,

producers and processing companies to provide a deeper

understanding of the Amalfi Lemon IGP and the unique

characteristics of the sfusato lemon.

b. Statute

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile il "CONSORZIO DI TUTELA LIMONE

COSTA d'AMALFI I.G.P." per la tutela e la valorizzazione del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P.,

marchio registrato con Reg. CE del 04.07.2001 ai sensi del regolamento CEE 2081/92 e pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 182 del 05.07.2001

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha sede legale in Amalfi (SA) alla Via Papa Leone X n.9 e potrà istituire uffici e/o

dipendenze in altre località.

ARTICOLO 3

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 4

Il Consorzio, senza fine di lucro e con attività esterna, ha come scopo sociale la tutela e la

valorizzazione qualitativa e commerciale del "LIMONE COSTA d'AMALFI -I.G.P." oltreché

l'informazione dei consumatori.

In particolare il Consorzio si propone di:

a) svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cura generali

degli interessi relativi alla denominazione di cui all'art.l ed inerenti la coltivazione , la produzione,

la commercializzazione e la trasformazione del " Limone Costa d' Amalfi I.G.P." ;

b) svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione

Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alla legge 526/99, ai D.M.

12.04.2000, al D.M. 12.09.2000 e al D.M. 12.10.2000;

c) proporre il miglioramento delle tecniche di coltivazione, nel rispetto di quanto previsto dal

disciplinare di produzione;

d) avviare lo sviluppo di una politica vivaistica al fine di razionalizzare la produzione del materiale

di propagazione (piante innestate , marzie e portainnesti) di vivaisti accreditati in loco;

e) esercitare un'attiva vigilanza, atta a reprimere abusi ed irregolarità, in collaborazione con gli

organi di vigilanza istituzionali, compreso l'utilizzo del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P. come

ingrediente;

f) verificare la rispondenza dei requisiti richiesti dal disciplinare del limone "Costa d'Amalfi"- I.G.P.

posto in commercio dopo la sua certificazione;

g) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie che si rendessero

necessarie per il raggiungimento dei fini sociali nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99.

h) vigilare sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.

A tal fine il Consorzio adotterà tutte le misure e le iniziative, che saranno ritenute necessarie o utili

dal Consiglio di Amministrazione, potendo assumere anche funzioni di delega da Organismi

pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.

ARTICOLO 5

La zona di produzione e di trasformazione del "LIMONE COSTA d'AMALFI (I.G.P.)" è indicata nel

relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella G.U.C.E. n. C 282 del 05.10. 2000 e riportato

nella G.U.C.E. n. L 182 del 05.07.2001.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi produttori di limoni, confezionatori di limoni ed imprese di lavorazione del

limone, così come definiti dal DM 12 aprile 2000 e successive modifiche, inseriti nel sistema di

controllo della I. G. P.

Le categorie suddette sono distinte anche agli effetti dei successivi artt.16, 23 e 26 del presente

statuto.

Possono essere soci del Consorzio, per la durata massima di un anno e senza diritto di voto, anche i

limonicoltori, i confezionatori di limoni e le imprese di lavorazione del limone che si propongono di

essere inserite nel sistema di controllo.

L'accesso al Consorzio è consentito anche in forma associata purché su specifica delega dei singoli

associati. Tale delega specifica non è richiesta solo nell' ipotesi di Cooperative di primo grado.

Ai fini della rappresentanza negli organi del Consorzio i soci sono raggruppati secondo la filiera di

appartenenza nelle seguenti categorie :

l) produttori di limoni, per una quota pari al 66%;

2) confezionatori di limoni, per una quota pari al 17%;

3) imprese di lavorazione del limone, per una quota pari al 17%;

ARTICOLO 7

Le imprese che intendono aderire dovranno presentare i seguenti documenti:

a) domanda di ammissione redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione

e deve contenere tutti i dati richiesti;

b) certificato della CCIAA;

c) idonea certificazione comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative se trattasi

di società cooperative o documentazione idonea a comprova della personalità giuridica per le

associazioni;

d) copia della delibera dell'organo sociale competente a decidere l'adesione al Consorzio, se soggetti

diversi dalle persone fisiche;

e) estratto del libro dei soci firmato dal Presidente del C.d.A. se trattasi di cooperativa;

f) copia dell'ultimo bilancio approvato;

g) idonea certificazione attestante che il richiedente o l'impresa dallo stesso rappresentata è nel

libero esercizio delle sue funzioni é non e in stato fallimentare.

I singoli produttori agricoli e le cooperative, i confezionatori e le imprese di lavorazione aderenti

devono dimostrare l'appartenenza al sistema di Controllo dell'organismo autorizzato producendo

idonea documentazione.

ARTICOLO 8

Sulle domande di ammissione redatte su apposito modulo ove siano indicati tutti gli elementi

necessari, decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della

domanda stessa.

ARTICOLO 9

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una quota di

ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale,

tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione

si applica anche ai soci che durante l'esistenza del Consorzio aumentino la rispettiva quota sociale

ARTICOLO 10

I consorziati perdono la qualità di socio per recesso, decadenza ed esclusione. Il consorziato può

recedere in qualsiasi momento dal Consorzio per i seguenti motivi: per giusta causa, per cessata

produzione e per il trasferimento dell'attività in altro luogo. In tal caso risponderà nei confronti del

Consorzio per le obbligazioni assunte nel corso dell'esercizio di riferimento.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia

perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento della quota sociale e/o

gli altri versamenti previsti. La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta

giorni dalla diffida inviata dagli Amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R..

L'esclusione può essere comminata al socio che abbia commesso infrazioni allo statuto, al

regolamento approvato dal Mi.P.A.F. e al disciplinare di produzione approvato in ambito europeo o

che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni al Consorzio e alla categoria di

appartenenza.

ARTICOLO 11

Contro le deliberazioni di cui all'art.8 e quella di esclusione a norma dell'art. l0, l'interessato può

ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri

che decide inappellabilmente senza pregiudizio dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

ARTICOLO 12

La perdita della qualità di socio, di cui all' art. 10, da qualunque motivo dipenda, non comporta

alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce

proporzionalmente quella degli altri (articolo 2609 C.C.).

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 13

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di Euro 100,00

(cento/00);

b) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all' art.15 e dalla quota di

ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due esercizi sociali la tassa di

ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione nella sua

prima seduta;

c) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;

d) da ogni cespite che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio e nei limiti di cui all'art. 14 della

legge 526/99;

e) da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti e/o da privati.

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del

bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con i criteri dettati dalla normativa vigente

in materia.

ARTICOLO 15

Gli avanzi netti di gestione risultanti da bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.

ARTICOLO 16

I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 16 della legge 526 del 1999

e sue modifiche ed integrazioni, sono determinati dal competente organo consortile, e sono posti a

carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio per una quota complessiva rispettivamente del 66

% per i produttori di limoni, del 17% per i confezionatori di limoni, del 17% per le imprese di

lavorazione del limone;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, limitatamente alla categoria dei produttori di

limone, proporzionalmente alle quantità certificate.

Il tutto così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dei D.M. 410 del 12 settembre 2000, che qui si

intende interamente riportato.

ARTICOLO 17

Il Regolamento Interno, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato

dall'Assemblea dei soci e dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali e disciplina:

- condizioni e modalità di ammissione dei soci;

- diritti ed obblighi dei consorziati;

- modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea;

- compiti ed attribuzione del Direttore e del personale;

- partecipazione dei soci alle spese per il funzionamento del Consorzio;

- ogni altro aspetto della vita del Consorzio cui fanno riferimento i singoli articoli del presente

Statuto e non meglio specificati negli stessi;

- altri aspetti dell'attività del Consorzio, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati

negli articoli del presente Statuto.

- la costituzione, compiti e funzioni del Comitato Tecnico consultivo se nominato dal Consiglio di

Amministrazione.

- Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero per le

Politiche Agricole e Forestali.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 18

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea Generale dei soci

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale;

d) il Consiglio dai Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 19

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è convocata dal Consiglio

di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, anche a mezzo raccomandata a mano,

almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da

trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione

che non potrà essere tenuta nella stesso giorno stabilito per la prima. Il luogo di convocazione

dell'Assemblea può essere fissato anche al di fuori della sede legale, purchè nel territorio italiano.

La convocazione potrà avvenire, altresì, anche mediante affissione di apposito avviso presso la sede

sociale del Consorzio e/o con la pubblica-zione su organi di informazione.

ARTICOLO 20

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale, e quante altre volte il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da tanti

soci che rappresentino almeno il 30% (trenta percento) del totale dei soci.

In tale ultimo caso se gli amministratori, o in loro vece, i Sindaci non provvedano, la convocazione

è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art.2367 del c.c..

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l 'approvazione del bilancio annuale;

b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Sindacale e dei Probiviri;

c) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua

competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

d) la determinazione degli eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi

articoli;

e) approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal

Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

f) deliberare in merito ad ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di

Amministrazione, dai Sindaci o da almeno un quinto degli associati.

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio e previa delibera del Consiglio di

Amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 21

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque ne sia l'oggetto, sia in prima che in

seconda convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui

dispongono tutti i soci; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti o

rappresentati all'adunanza.

ARTICOLO 22

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sulla proroga della durata del Consorzio;

c) sulla variazione della sede;

d) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;

e) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le modifiche dello Statuto deliberate devono essere approvate dal Mi.P.A.F.

L' Assemblea Straordinaria è validamente costituita , sia in prima che in seconda convocazione,

quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i soci ; le

deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo i soci dissenzienti hanno il diritto di

recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti

dall'articolo 2437 C.C

ARTICOLO 23

Ciascun consorziato, inserito nel sistema di certificazione del limone "Costa d'Amalfi" – I.G.P., ha

diritto di voto.

Il valore del voto deriva dal rapporto tra la media della quantità del prodotto controllato o

certificato, del quale il votante dimostri l'attribuzione, nell' annata precedente, e la media delle

quantità complessivamente controllate o certificate per ciascuna categoria dall'Organismo di

Controllo pubblico o privato nel corrispondente periodo.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività produttiva di produttore di limoni,

confezionatore di limoni e/o di impresa di lavorazione del limone, il valore complessivo del suo

voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto

valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo considerato. Il tutto nel

rispetto dell'articolo 5 e 6 del D.M. del 12.4.2000 concernente i criteri di rappresentanza negli

organi sociali.

Le modalità di attribuzione dei voti alle tre categorie di soci, proporzionalmente al prodotto

controllato, sono stabilite dal Regolamento Interno.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle

assemblee da altro socio non Amministratore o Sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio può

essere portatore di non più di due deleghe e per un massimo di voti non superiore al 20% del totale

dei voti assembleari.

ARTICOLO 24

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza

l'Assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti. L'Assemblea nomina

il Segretario anche tra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza. Il verbale delle

assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio

ARTICOLO 25

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non intervenuti,

purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 26

Il consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 12 membri; gli amministratori vengono eletti: il

66% da scegliersi nell'ambito dei produttori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di

voto; il 17% nell'ambito dei confezionatori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di voto

ed il restante 17% sarà scelto nell'ambito delle imprese di lavorazione del limone soci aderenti al

Consorzio aventi diritto di voto. Possono essere investiti della carica di Amministratore e di

Presidente del Consiglio di Amministrazione solo i soggetti soci aderenti al Consorzio di Tutela

aventi diritto di voto. Il tutto cosi come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 di cui

all'articolo 23 del presente Statuto e ciò al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle

categorie dei limonicoltori, dei confezionatori e delle imprese di lavorazione nella filiera produttiva

del limone interessata alla I.G.P.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente ed un Vicepresidente e ne

stabilisce i poteri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione

e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, quando lo reputi

necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o del Collegio

Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima

dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i

consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione

Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le

votazioni sono segrete, da effettuarsi mediante utilizzazione di schede multiple corrispondenti al

valore di produzione rappresentato, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri

oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio di

Amministrazione o Collegio dei Sindaci abbia interesse diretto. Il consigliere od il sindaco

personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la

parità comporta reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più

di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ARTICOLO 28

Se nel corso dall'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli

altri consiglieri provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I

consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti. I consiglieri

così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza

indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così

nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 29

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere al suo interno nella prima seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il

vicepresidente;

b) curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Assemblea;

c) fornire i bilanci del Consorzio;

d) predisporre il Regolamento interno, sottoporlo all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci e

successivamente sottoporlo all' approvazione del Mi.P.A.F.

e) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati ed istituti di credito, semprechè se ne manifesti

la necessità;

f) assumere e licenziare il direttore ed impiegati con giusta motivazione, fissarne la retribuzione e le

mansioni, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99;

g) deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto dei macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi

d'opera e quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi consortili ed il buon

funzionamento dello stesso, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art. 14 della legge 526/99;

h) organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza, anche a mezzo di propri funzionari;

i) deliberare sulla nomina di procuratori ad litem o ad negotium;

l) deliberare su tutte le operazioni finanziarie commerciali od immobiliari necessarie per il

raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie con la facoltà di assentire

all'iscrizione ed alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni

responsabilità;

k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

m) vigilare sulla tenuta dei libri sociali e di quelli sussidiari della contabilità;

n) predisporre un apposito regolamento interno, da sottoporre preventivamente alla approvazione

del Mi.P.A.F., per il funzionamento economico e finanziario;

o) fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di

legge o del presente statuto, riservato all'Assemblea.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli

affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona con facoltà di

transigere e conciliare anche in materia di imposta e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche

ad enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente é sostituito dal vicepresidente, qualora sia stato

nominato e, in mancanza o nell'assenza di questi, da un consigliere delegato dal Consiglio di

Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea

anche tra non soci.

L'eventuale retribuzione dei sindaci effettivi deve essere fissata dalla Assemblea prima della nomina

e per tutta la durata della carica; i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull' osservanza

della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la

corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite, alle risultanze dei libri e/o delle

scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

a) accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di

legge;

b) accertare ,almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di

proprietà del Consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;

d) intervenire all'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e

compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 33

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione; potranno,

tuttavia, ricevere gettone di presenza nella misura da stabilirsi, in relazione ad ogni singola seduta

del Collegio, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri tutte le

controversie che, comunque, riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle delibere legalmente

prese dagli Organi Collegiali competenti, escluse quelle di cui agli artt. 2377, 2378, 2394, 2408 e

2409 del CC.

I probiviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente Statuto e dal Regolamento

Interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ed il Consorzio in merito

all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento Interno e su tutti gli

altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione o da quelle di notifica dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono,

quali arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa da ogni formalità, ai

sensi dell'art. 822 C.P.C..

Le loro decisioni sono portate a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata da

spedire entro dieci giorni dalla data della decisione.

Le decisioni dei Probiviri sono definitive.

ARTICOLO 34

Allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio saranno applicabili le disposizioni di legge in

materia previste dal C.C. e dalla normativa vigente.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista

dagli art. 21 e 22.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei

liquidatori, preferibilmente tra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 35

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale

effettivamente versato ai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del

Mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36

Per la prima Assemblea generale dei soci (assemblea costituente) e per l'elezione del primo

Consiglio di Amministrazione le quantità certificate di limone sono quelle comunicate

dall'organismo di controllo e riferite alla produzione certificata nell'annata precedente la

costituzione del Consorzio.

ARTICOLO 37

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Salerno.

Per tutto quarto non è disposto o disciplinato nel presente Statuto, valgono le norme del vigente

Codice Civile, e ogni altro disposizione di legge in materia, tra cui in particolare l'art. 14 della

Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e i relativi decreti attuativi delle leggi, decreti - leggi e delle leggi

speciali in materia.

c. Code of Practice

(EC) 1356 - 04.07.2001 – G.U.C.E. L 182 - 05.07.2001

Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EEC)

No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2000/C

282/04)

Regulation (EEC) No 2081/92. COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 APPLICATION

FOR REGISTRATION: ARTICLE 5

PDO ( ) PGI (x)

National application No 10

1. Responsible department in the Member State:

Name: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Address: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel. (39) 06-481 99 68

Fax (39) 06-42 01 31 26.

2. Applicant group

2.1(a) Name: Consorzio valorizzazione limoni e derivati (CO.VA.L.D.)

2.2(a) Address: Via S. Lucia, 3, I-84010 Minori (SA)

2.1(b) Name: Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi (CATA)

2.2(b) Address: Via Salita Chiarito, 9, I-84011 Amalfi (SA)

2.3. Composition: producer/processor (x) other ( ).

3. Type of product: Class 1.6 . lemons in the natural state.

4. Specification:

(Summary of requirements under Article 4(2)):

4.1. Name: Limone Costa d'Amalfi

4.2. Description: The Amalfi coast lemon has the shape of an elongated oval, with a large pointed

umbo and medium thick peel which is lemon-yellow when ripe. The fruit must not weight less than

100 g. The flavedo is rich in essential oil and there is a strong aroma. This lemon is very juicy with

yields of not less than 25 %; has a high level of acidity (not less than 3,5 g/100 ml); is straw-yellow

in colour and has few pips.

4.3. Geographical area: The designated area, in Salerno province, comprises Altrani municipality as

a whole and parts of the following municipalities: Amalfi, Cetera, Conca dei Marini, Furore,

Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti and Vietri sul Mare. This area is

internationally known as the Amalfi coast.

The boundaries of this geographical area are shown in an annex to the production specification both

in map and descriptive form.

4.4. Proof of origin: The presence of lemon trees on the Amalfi coast has been well documented

throughout the centuries, from the early 11th century and especially since lemons were discovered

to be effective in combating scurvy, a disease caused by vitamin C deficiency. It was for this very

reason and in light of the studies carried out by the famous Salerno medical school that the Republic

of Amalfi ordered ships always to sail with lemons on board. This also encouraged lemon orchad

planting in the area, from the 12th to the 14th century, and from then they increasingly occupied an

even greater area on the coast and in the surrounding hills. Evidence of this spread can be seen in

numerous documents from the mediaeval period. Camera, the 19th-century historian, claimed that

lemons and oranges were first grown in the Amalfi area in 1112, at the latest, on the basis of his

disocovery of a parchment of the same year. From 1600 reliable documents mention the spread of

.lemon gardens or orchads. along the entire coast, while in 1626 Ferrari was the first to describe the

limon amalphitanus which resembles in almost every detail the modern Sfusato Amalfitano variety.

From that time onwards, there is also mention of a large maket in lemons in the area, with a

progressive rise in quantities traded in the 18th century and particularly in the second half of the

19th century when goods were almost exclusively bought by merchants from other areas (Sorrento).

After this period the number of new plantings began to decline, which was linked to the lack of new

land available, and efforts focused on restructuring the land (into terraces) and reducing the planting

distance.

Lemon growers are obliged to register their lemon orchards in a register set up, managed and

updated by the region of Campania. Every year, during the last 10 days of the harvest, the lemon

growers must declare the quantity they have produced. The inspection body checks that all the

technical requirements laid down in the specification for entry in the register are met and that the

producers have fulfilled their obligations so that the product lots are sufficiently identifiable.

4.5. Method of production: The trees are grown and trained, using centuries-old traditional methods,

into a globular form under chestnut wood trellises, made from vertical and horizontal posts on

which coverings are laid seasonally (e.g. straw matting) to shelter against the weather and slow

down ripening. Plantations are established, due to the sometimes steeply sloping land, on terraces

surrounded by retaining walls which characterise the landscape in the entire coastal area (the

internationally known lemon groves of the Amalfi peninsula).

The growing techniques employed have been in long use in the area and still follow traditional

practices (e.g.hand-dug irrigation hollows) which are strongly linked to the hilly nature, soil and

environmental characteristics of the area.

Output differs according to harvesting time. Summer harvests are much more profitable and in

demand than the winter-spring harvests due to the lesser competition coming from other production

areas (e.g. Sicily).

Produce is sold in rigid containers, with a capacity of 0,5 kg minimum and 15 kg maximum.

Packaging is marked with the PGI and carries the appropriate label.

4.6. Link: The very name of the cultivar .Sfusato Amalfitano. is evidence of its strong link with the

geographical area in question. Added to this is the fact that this variety is grown almost exclusively

in this area and the fruit's intrinsic quality characteristics have changed over the centuries in relation

to its unique environment. This concerns in particular aroma, perfume, juiciness and the acidity of

the juice which have made this fruit famous worldwide. Lemon growing on the Amalfi coast has

gradually predominated over the cultivation of all other crops, playing an important role not only in

the area's economy but also in shaping the landcape (the recovery in tourism owes much to the

marriage of blue sea and citrus greenery) and protecting the hydrogeology of the land.

4.7. Inspection body:

Name: Istituto Mediterraneo di certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari

(IS.ME.CERT)

Address: c/o Assessorato agricoltura regione Campania . Centro direzionale Isola A6 . I-80143

Napoli.

4.8. Labelling: The wording that should appear on the label, in clear and indelible print, is the

following: (1) PGI Limone Costa d'Amalfi; (2) producers' business name; (3) quantity of produce

contained in the packaging; (4) production year. The label must also feature the selected logo which

is composed of a lemon with leaves, placed on the left side of a double circle which on a yellow

background contains in black lettering the words .Limone Costa d'Amalfi.. Inside the double circle

there is an outline of the coast from Maiori to Capo Conca, while in the foreground there is a

Mediterranean bush. Colorimetric references are given in the production specification.

4.9. National requirements: .

EC-No: IT/00116/2000.01.03.

Date of receipt of the full application: 15 March 2000.

d. Certification

CORSO MERIDIONALE

Centro Direzionale

NAPOLI (NA) (ITALIA) 80143

Tel: +39 081 7879789

Fax: +39 081 6040176

mail: [email protected]

3. Gargano Orange PGI and Gargano Femminello Lemon PGI

a. Introduction: Consorzio Gargano Agrumi

Raw materials/Variety/Race

The Arancia del Gargano PGI is a type of citrus fruit belonging to the Biondo Comune del Gargano

variety, of the local Duretta del Gargano type, known locally as "arancia tosta.”

Method of working/Cultivation/Breeding

They are grown in quite steep, distinctive red calcareous terrain, exposed to cold winds and frequent

drops in temperature.

Aspect and Taste

The Arancia del Gargano PGI is round and medium-sized with a soft skin, has an intense golden

yellow colour all over with a yellow-orange pulp and juice. It is characterised by a sweet taste and

unique smell.

Production Zone

The entire growing, production and packaging

region of Arancia del Gargano PGI is located in

Vico del Gargano, Ischitella and Rodi

Garganico areas, along the coastline and the

northern sub-coastline of the Gargano headland

in the district of Foggia in Apulia.

History

The Arancia del Gargano PGI boasts ancient origins. The cultivation of citrus fruit in the Gargano

area was first documented in 1003, when Melo, then Prince of Bari, sent pomi citrini, or "lemon-

coloured apples," to Normandy from Gargano. From the 18th century onwards, these citruses have

played a prominent role in an important procession in honour of Saint Valentine.

Gastronomy

The Arancia del Gargano PGI can be kept in a cool, dry place for several days. The whole of the

orange can be eaten fresh, in segments, or juiced, as an ingredient in salads or even as a garnish. It

can also be used cooked in sweet and sour dishes or made into drinks, liquors or candied fruit. To

peel it, it is recommended to cut right through with a knife to the pulp, trying to avoid as much as

possible both the white part of the rind and the cuticle. Using the point of the knife, the various

segments should then be separated to make it easier to pull apart.

Marketing

The product is sold as Arancia del Gargano PGI. The name of the cultivar, Biondo Comune del

Gargano or Duretta del Gargano, can also be added. It is sold in hard packages weighing a

minimum of 1 kg and a maximum of 25 kg, of which at least 80% should carry the logo PGI.

Distinctive features

The distinguishing features of the Arancia del Gargano PGI are linked to its maturation period,

which takes place at the end of April and May and even August, several months after that of all the

other Italian citrus regions. Another characteristic is its ability to keep for periods that used to allow

the fruit to be able to be transported to faraway countries for up to 30 even 40 days

b. Statute

STATUTO DEL “CONSORZIO DI TUTELA DELL’ARANCIA DEL GARGANO IGP E DEL

LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP”

ARTICOLO – 1 -

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall’art.14, comma 15 e seguenti della

legge 21 dicembre 1999, nr.526, e ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un

Consorzio volontario, che assume la denominazione “CONSORZIO DI TUTELA

DELL'ARANCIA DEL GARGANO IGP E DEL LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP”

(d’ora in poi “Consorzio”).

La durata del consorzio è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dall’Assemblea dei

Soci.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Rodi Garganico, in Via Varano, senza numero civico,

presso il Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano.

Il Consorzio ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e

rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO - 2 -

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti

inseriti nel sistema di controllo della IGP “Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello

del Gargano”:

promuovere l’applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od

implementazioni nonchè promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP

“Arancia del Gargano” e della IGP “Linmone Femminello del Gargano”;

1) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al

miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche

chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare,

promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP “Arancia del Gargano” e della IGP

“Limone Femminello del Gargano” anche attraverso l’informazione del consumatore;

avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e

svolgere compiti consultivi relativi alla IGP “Arancia del Gargano” e della IGP “Limone

Femminello del Gargano”;

2) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed,

eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art.15 del Decreto Legislativo 27 maggio

2005, n.102 e ss. modifiche;

3) costituire , detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;

4) conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti

Amministrazioni dello Stato con l’esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio

secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente;

tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinchè da parte di

chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a

categorie merceologiche diverse, la dicitura IGP “Arancia del Gargano” e la IGP “Limone

Femminello del Gargano”, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP

“Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano”, il contrassegno ed ogni

altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinchè non vengano usati nomi, denominazioni,

diciture o simboli comunque atti a trarre in inganno l’acquirente od il consumatore;

5) estendere in Italia e all’Estero la conoscenza, la diffusione della IGP “Arancia del Gargano” e

della IGP “Limone Femminello del Gargano”, nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo

ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

6) operare la scelta dell’organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell’art. 10 del

Regolamento (CE) no. 510/2006 ed assicurare l’applicazione del sistema di controllo a tutti i

soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

7) collabora nell’attività di vigilanza con l’ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora

Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ai

sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma

15 lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei

Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell’attività di vigilanza;

8) richiedere benefici previsti dalla Regione, dall Stato e dalla UE.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fideiussioni,

avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio, nell’ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell’interesse dei

consorziati:

1. favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la

vendita e l’esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all’affermazione della IGP

“Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano”;

2. supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro

informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

3 assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

4. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP

"Arancia del Gargano” e della IGP “Limone Femminello del Gargano” o ad accrescerne la

rinomanza e la conoscenza;

5. Intraprende qualsiasi iniziativa nell’interesse collettivo dei consorziati.

ARTICOLO - 3 -

Il marchio che contraddistingue il Consorzio è graficamente rappresentato sul foglio che, allegato

al presente Statuto sotto la lettera A, di esso costituisce parte integrante.

Tale marchio regolarmente registrato e depositato, potrà essere stampato nei formati più adatti ai

diversi usi ed alle diverse confezioni, dietro apposite deliberazioni del Consiglio di

amministrazione.

I Soci non potranno usare il marchio se non per i prodotti che al marchio hanno diritto a norma del

presente Statuto ed a norma del Disciplinare di produzione.

I Soci si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio qualunque

infrazione od irregolarità verrà a loro conoscenza circa l'utilizzo del marchio consortile.

ARTICOLO – 4 -

Il marchio consortile contraddistingue l’“Arancia del Gargano” IGP e il“Limone Femminello” IGP,

così come precisato nei disciplinari annessi ai provvedimenti di riconoscimento e successive

modifiche, e deve essere applicato su tutte le confezioni. Deve essere previsto apposito spazio per

l’apposizione. Ogni consorziato potrà ottenere tanti contrassegni corrispondenti alle quantità di

prodotto certificato dall’organismo di controllo.

L’applicazione del marchio consortile è consentita solo ai produttori, singoli o associati, che operino

all’interno della zona di produzione di cui al suddetto Disciplinare.

Etichette, listini, cartelli pubblicitari, depliants ed ogni altro materiale in cui si faccia riferimento al

marchio consortile, deve essere depositato presso il Consorzio ed utilizzato solo dopo

l’approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotterà, nei confronti dei soci che violino le norme del presente

articolo, le sanzioni previste dall’art. 14 di questo Statuto.

ARTICOLO – 5 –

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone

fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste

dall’art. 2, lett. b), del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414, per la “Filiera ortofrutticoli e cereali non

trasformati”, ossia:

b1) produttori agricoli;

b2) confezionatori.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così

come previsto dall’art.3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato

dall’art. 3 e art. 4, lett. b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico, alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di

rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% alla categoria dei confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all’Organismo di Controllo

pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere

attività di controllo e certificazione.

ARTICOLO - 6 -

Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare apposita domanda al Consiglio di

Amministrazione.

Se la domanda è proposta da persona fisica si deve indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

2) possesso di almeno uno dei requisiti richiesti al precedente art. 5 dichiarando all'uopo per i

produttori:

a) ubicazione ed estensione degli agrumeti;

b) titolo in base al quale l'agrumeto è condotto;

c) ubicazione e tipo dell'impianto di produzione degli agrumi.

Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:

1) ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;

2) nomi dei soci, nei casi previsti dalla legge;

3) ubicazione degli agrumeti, impianti, stabilimenti sia sociali che dei singoli associati;

4) l'organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda;

5) nome, cognome e carica del legale rappresentante;

Se la domanda è presentata da persona fisica o società confezionatrice, oltre ai dati sopra richiesti

occorre specificare quelli relativi allo stabilimento di confezionamento.

I controlli sono quelli effettuati da parte dell’organismo di controllo autorizzato CAMERA DI

COMMERCIO DI FOGGIA.

L'accoglimento della domanda, che è subordinato all'accettazione per iscritto di tutti gli obblighi

scaturenti dal presente Statuto, viene decisa dal Consiglio di Amministrazione e ne viene data

comunicazione all’interessato entro il termine di 15 giorni.

Come espressamente previsto dal D.M. 12/4/2000 n.61413, art.3, comma 1, lett. b, è ammesso

l’accesso al Consorzio in forma singola o associata purchè su specifica delega dei singoli, a tutti

coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela. In caso di

cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

ARTICOLO – 7 –

Il Socio ammesso deve sottoscrivere almeno una quota e pagare un contributo per l’ammissione, il

cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti di quanto sopra devono avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione di ammissione a Socio; in caso di mancato versamento nei termini, la domanda si

intenderà come ritirata. L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una

comunicazione di recesso dal socio. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi del consorzio.

ARTICOLO - 8 -

Il valore nominale di ciascuna quota è fissato in Euro 50,00 (cinquanta/00).

Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno e/o a vincoli di sorta e non

possono essere cedute.

Le quote si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del Socio verso lo

stesso.

La qualità di Socio non si trasmette per successione agli eredi.

ARTICOLO – 9 -

Il recesso del Socio è regolato dalle norme generali vigenti in materia. Il recesso, oltre che nei casi

previsti dalla legge, è consentito in qualsiasi momento al Socio che non possegga più i requisiti

previsti dal precedente art. 5 o non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, fermo restando l’assolvimento degli impegni pecuniari assunti per l’esercizio

finanziario in corso.

ARTICOLO - 10 -

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, escludere un Socio, oltre che nei casi

previsti dalla legge, qualora lo stesso Socio:

a) perda i requisiti previsti dal precedente art. 5;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;.

c) non adempia ai doveri ed agli obblighi sociali;

d) danneggi materialmente il Consorzio.

ARTICOLO - 11 –

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del precedente

art.10 devono essere comunicate all'interessato a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno. Il

Socio interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO - 12 -

Agli eredi del Socio, ai liquidatori della persona giuridica socia e al Socio escluso, la liquidazione

della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi

dalla data di decorrenza del provvedimento.

ARTICOLO – 13 -

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, assumere i seguenti provvedimenti nei

confronti dei soci, a carico dei quali si siano accertate irregolarità e/o inadempienze:

a) riprovazione scritta con diffida a rimuovere l’inadempienza per irregolarità di carattere formale

relative all’applicazione della legge, dei suoi regolamenti di esecuzione del Disciplinare, dello

Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Consorzio può procedere alla sospensione dell’utilizzo del marchio o al ritiro di quelli

eventualmente in possesso e non ancora utilizzati dal Socio, solo ed esclusivamente nei confronti

delle due denominazioni registrate in sede comunitaria, ossia “Arancia del Gargano IGP” e

“Limone Femminello del Gargano IGP”.

Le deliberazioni assunte in applicazione del presente articolo devono essere comunicate

all’interessato con plico raccomandato con avviso di ritorno;

Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso al Collegio arbitrale, dal

quindicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Socio, del plico.

ARTICOLO – 14 -

Il patrimonio sociale è costituito:

1) dal fondo consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, nonchè da

entrate provenienti da diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio e/o da eventuali contribuiti;

2) dalle riserve, se istituite;

3) da tutti gli immobili, i mobili, sussidi, premi e/o valori che comunque pervengono al Consorzio e

da esso acquistati successivamente alla costituzione.

ARTICOLO – 15 –

L’esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, non oltre quattro mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di

Amministrazione compila, previo esatto inventario, il bilancio annuale ed il relativo conto

contributi e spese. Il Consiglio di Amministrazione compila, altresì, un bilancio di previsione che

dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO – 16 -

Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento degli

scopi dell’art. 2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO – 17 -

Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione, dei quali al precedente articolo, e

dalle somme che l'assemblea delibererà di destinarvi annualmente.

ARTICOLO – 18 -

I Soci sono obbligati al pagamento di un contributo annuale secondo criteri e modalità stabilite dal

Consiglio di Amministrazione. La quota del contributo annuale viene calcolata sulla base del

prodotto certificato, relativamente al singolo Socio, sulla base dei dati forniti dall’organismo di

controllo autorizzato.

ARTICOLO – 19 -

Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e dai ricavi indicati nell'articolo

precedente. Il Socio è tenuto al versamento della contribuzione annuale intera, sia nel caso di

cessazione della produzione agrumicola, sia nel caso di sua esclusione, per qualsivoglia motivo, dal

Consorzio.

ARTICOLO – 20 -

Gli Organi del Consorzio sono :

a) l’ Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO – 21 -

L’Assemblea è l’organo sovrano del Consorzio. Essa è costituita da tutti i soci, anche rappresentati

singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale

purchè in Italia. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo dell’esercizio;

b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forma previste dal presente Statuto;

c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il

relativo Presidente;

d) determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, sia deliberando direttamente, sia

delegando il Consiglio con o senza predeterminazione di limiti o criteri;

e) delibera la scelta dell’organismo di controllo;

f) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e

comunque previsti dal presente Statuto, anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni

altro argomento attinente all’ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti

soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi, e in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza

assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti

e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda

convocazione con almento 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda

convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o

rappresentati, Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dell Statuto, la modifica del

Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la

nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate, le

delibere riguardanti le modifiche allo Statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere

poi sottoposte, per l’approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre rientra tra i poteri dell’Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione che rientra negli

scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente

nomina il segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l’ufficio di

scrutatore, qualora necessario.

Entrambe le Assemblee sono convocate almeno una volta l’anno, entro i termini di legge; in via

straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dai

Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda, i Soci devono

indicare gli argomenti oggetto di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due

mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. Non

sono ammesse più di due deleghe.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli

soci. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora della

seconda convocazione. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite raccomandata a

mano, fax, posta elettronica, e in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica l’avviso deve essere

spedito presso il numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica indicati nel libro dei soci, con

la precisazione che i soci che non intendono indicare un’utenza fax o un indirizzo di posta

elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la

convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l’utenza o

l’indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO – 22 –

Il Presidente dell’Assemblea viene nominato dalla stessa. Il Presidente dell’Assemblea, se il verbale

non viene redatto da un notaio, sarà assistito dal Direttore o dal Segretario o, se non in organico, da

un Segretario nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari risultano dal verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea, all’occorrenza, nominerà due scrutatori.

ARTICOLO – 23 -

Il Consorzio è amministrato da un CDA che è composto da un numero di Consiglieri che va da 3 a

7. Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto con i voti dei soci che rappresentino, in proprio o per

delega, almeno la metà più uno dei voti esprimibili in totale.

Il CDA è rappresentativo delle categorie che compongono la filiera delle singole denominazioni di

cui in oggetto; nello specifico, delle categorie dei produttori agricoli e confezionatori,

rispettivamente nelle percentuali del 66% con riferimento a quella dei produttori agricoli e del 34%

con riferimento a quella dei confezionatori.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori,

il CDA provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo quanto espressamente statuito ex art.

2386 c.c. dalla categoria del socio decaduto.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria

salvo le attribuzioni dell’Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Spettano tra l’altro al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

a) predisporre la bozza del bilancio di previsione e la bozza del conto consuntivo dell’esercizio;

b) eleggere il Presidente , stabilire la durata della carica dello stesso;

c) svolgere qualsiasi attività funzionale all’indirizzo del Consorzio ed alla gestione degli

adempimenti derivanti dall’incarico di vigilanza del Consorzio;

d) adottare e far osservare qualsiasi regolamento e direttiva attinenti all’organizzazione del

Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

e) determinare contributi e tariffe dovuti al Consorzio per l’espletamento delle sue funzioni;

f) acquistare e vendere immobili nonché effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente,

amministrazione, sia pubblico che privato;

g) adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto;

h) avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere

strutturale di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in

termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali

del prodotto;

i) conferire incarichi nell’ambito dei programmi approvati ed assume tutti gli impegni finanziari in

attuazione del bilancio di previsione;

j) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi consortili.

Il CDA viene riunito almeno ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o

quando gliene venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia e presieduto dal Presidente o

da chi ne fa le veci.

La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata o recapitata a mano inviata a ciascun

consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve

contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli

argomenti da trattare. Nei casi d’urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma,

telefax o posta elettronica, con preavviso di tre giorni antecedenti a quello fissato per la seduta.

Ai componenti del CDA può essere erogato un gettone di presenza il cui ammontare sarà

determinato dall’Assemblea.

La riunione del CDA per le elezioni del Presidente è convocata dal presidente uscente o, in caso di

non sua riconferma quale membro del nuovo CDA, o di sua impossibilità, dal consigliere più

anziano di età.

Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità

indicate nel presente articolo quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del CDA è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei

consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevarrà la

proposta a cui accede il Presidente o chi ne fa le veci. Ogni consigliere presente la diritto ad un

voto. Le deliberazioni del CDA saranno registrate nei rispettivi verbali, ogni verbale sarà firmato

dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO – 24 –

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha rappresentanza del

Consorzio e la firma sociale; egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni,

da banche o da privati ed a fare pagamenti, qualunque sia l’ammontare e la causale, rilasciando

ampia e liberatoria quietanza.

Spetta altresì al Presidente promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e

grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati, con delibera presidenziale da ratificare

dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO – 25 –

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

ARTICOLO - 26 –

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e

dal Vice Presidente e da membri del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla

scadenza del mandato del Consiglio.

ARTICOLO – 27 –

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il

Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs.

n. 88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull’osservanza

dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ARTICOLO – 28 -

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità

di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti

nominati dal Presidente del Tribunale di Lucera. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza

formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà ponunciare il proprio lodo amichevole irrituale

entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei

compensi spettanti agli arbitri.

E’ sembre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO – 29 -

Obblighi e diritti dei Soci.

I soci hanno l’obbligo di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) rispettare tutto quanto statuito dal disciplinare di produzione;

c) sottoscrivere e versare la quota di ammissione e i contribuiti annuali;

d) consentire ed agevolare il controllo da parte dell’organismo di controllo, pubblico o privato,

autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;

e) non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;

f) sottoporre al Collegio Arbitrale di cui all’art. 29 le controversie con il Consorzio;

g) comunicare al Consorzio tempestivamente ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa

consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

I soci hanno diritto:

a) partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

b) qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei

servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai

regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali;

c) a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto.

ARTICOLO – 30 –

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410 art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai

sensi dell’art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n.526, sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie

individuate dall’art.4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di

rappresentanza fissata per la categoria medesima dall’art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla

categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto

controllato dall’organismo di controllo privato o dall’autorità pubblica designata per il prodotto

specifico, ed idonea ad essere certificata per ogni singola IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4 del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non

coperte, riservate alle categorie diverse dalle predette individuate all’art. 2 del D.M. n. 61414 del 12

aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’art. 14,

della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai

potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

ARTICOLO – 31-

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato

e idoneo alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità

complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell’organismo di

controllo autorizzato per la medesima categoria nell’anno solare precedente.

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari

al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari

al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesima

categorie. In caso di non totale adesione della categoria dei confezionatori, la percentuale di

rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di

produzione certificata e conforme ai soggetti controllati della stessa categoria non aderente al

Consorzio.

La determinazione del numero e dell’ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo

verrà definita con apposito regolamento approvato dall’Assemblea secondo le maggioranze previste

nei successivi articoli, predisposto dal CDA, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e

rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della ”Arancia del Gargano” IGP e

del “Limone Femminello del Gargano” IGP secondo quanto espressamente previsto nei D.D.M.M.

del 12 aprile 2000 nn.61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività del Consorzi di

Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.

ARTICOLO – 32 -

Il Consorzio addiviene allo scioglimento per una delle seguenti cause:

- decorso del termine;

- conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;

- deliberazione unanime dei consorziati;

- altre cause previste dalla legge.

Alla scadenza di durata del Consorzio, o in caso di scioglimento anticipato, l’assemblea che

delibera la messa in liquidazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche soci,

stabilendone poteri e remunerazione.

Il patrimonio del Consorzio, qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altro ente,

associazione o consorzio con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di

controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662. e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

ARTICOLO – 33 -

Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:

1) libro dei soci;

2) libro delle Assemblee;

3) libro del Consiglio di Amministrazione;

4) libro del Collegio Sindacale

ARTICOLO – 34 -

Ai fini del presente Statuto, per “Arancia del Gargano” si intende la IGP registrata con Regolamento

(CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, e la IGP “Limone Femminello del Gargano” registrata con

Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 certificate come tali ai sensi dell’art. 10 del

Regolamento n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di produzione

registrato ai sensi della normativa sopra indicata.

ARTICOLO – 35 –

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO – 36 –

Ove la materia inerente la tutela delle denominazioni di origine ed i relativi consorzi venisse

regolata da nuove leggi o regolamenti, il Consorzio potrà apportare allo Statuto tutte le modifiche o

variazioni che si rendessero necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO – 37 –

Il funzionamento del Consorzio dovrà essere disciplinato da un regolamento interno approvato

dall’assemblea.

I soci hanno l’obbligo della più rigorosa osservanza di tutto quanto contenuto nel presente Statuto e

nel regolamento ed inoltre sono tenuti ad osservare ed applicare tutte le norme ed istruzioni emanate

dagli organi del Consorzio.

c. Code of Practice

26.10.2006 C 258/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7

del regolamento

(CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla

Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ARANCIA DEL GARGANO» CE N.: IT/PGI/005/0296/10.6.2003 DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni

gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità

nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea.

1. Servizio competente dello stato membro:

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.: 06 481 99 68

Fax: 06 42 01 31 26

e-mail: [email protected]

2. Associazione richiedente:

Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione «Gargano Agrumi»

Indirizzo: Via Salita della Bella

I-71018 Vico del Gargano (FG)

Tel.: 0884–96 62 29

Fax: 0884–96 63 99

Composizione: Produttori/trasformatori ( ) altro ( X )

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome: «Arancia del Gargano»

4.2 De sc r i z ione : frutti allo stato fresco costituiti da ecotipi di biondo comune del Gargano e

dall'ecotipo locale duretta del Gargano, localmente denominata <arancia tosta>.

Le principali caratteristiche dell'«Arancia del Gargano» sono le seguenti:

Biondo Comune del Gargano:

— forma sferica o piriforme;

— buccia più o meno sottile, coriacea con grana alquanto fine, di colore giallo dorato intenso;

— diametro equatoriale minimo mm. 60;

— resa minima in succo, pressato a mano, 35%

L'albedo è di consistenza soffice e di media aderenza; l'asse carpellare è irregolare, medio,

semipieno;

polpa e succo color giallo arancio, con contenuto in zuccheri non inferiori al 9%, con acidità

inferiore all'1,2 % e con il tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10 e rapporto di maturazione

Brix/acido citrico anidro non inferiore a 6.

Arancia duretta:

— forma rotonda od ovale, localmente denominate rispettivamente duretta tonda o a viso lungo;

— buccia di colore arancio chiaro con intensità varia, molto liscia e finemente papillata;

— polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, caratteristicamente croccante, con semi

assenti o in numero ridotto, con acidità inferiore all'1,2%;

— diametro equatoriale medio mm. 55-60;

— resa minima, in succo, pressato a mano 35%;

— contenuto in zuccheri non inferiore al 10%;

— tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11 e rapporto di maturazione Brix/acido citrico anidro

non inferiore a 6,2.

Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti e comunque di peso non inferiori a gr. 100,

con buccia uniformemente colorata, con la base del peduncolo di color verde vivace.

L'«Arancia del Gargano» deve essere immessa al consumo in confezioni chiuse, rigide, costituite

da materiale di origine vegetale, quale legno o cartone, con una capienza da un minimo di 1 kg ad

un massimo di 25 kg: la confezione deve assicurare che almeno l'80 % dei frutti, senza o con

incarto, riporti il logo I.G.P. «Arancia del Gargano». Se il frutto è commercializzato sfuso, dovrà

riportare il predetto logo.

4.3 Zona geografica : La zona geografica interessata alla produzione, nonché al confezionamento è

ubicata nella provincia di Foggia (Regione Puglia) e comprende i territori dei comuni di Vico del

Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero — sub costiero settentrionale

del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

4.4 Prova dell'origine : Ogni fase del processo produttivo viene costantemente monitorata attraverso

l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei

confezionatori, in tal modo è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

La rintracciabilità del prodotto e la prova dell'origine sono garantite inoltre dall' iscrizione di

ciascun aranceto in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo,

con annotazione degli elementi identificativi dell'aranceto, nonché dalla denuncia alla struttura di

controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,

sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal

disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che l'impianto dell'aranceto sia fatto nel

rispetto delle caratteristiche orografiche e pedologiche che distinguono la zona di produzione: nei

terreni in declivio, si procede al terrazzamento, con muretti a secco o con ciglionamenti. Il

portainnesto tradizionalmente adoperato è il melangolo (citrus mearda) certificato come tale dalla

vigente normativa.

La forma conferita all'arancio è quella tipica semisferica della zona, localmente denominata cupola,

la cui impalcatura è costituita da due branche principali e da due secondarie, in modo che la chioma

si sviluppi secondo un cerchio, inscritto in un quadrato: detta forma, cava all'interno, favorisce

l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

Il sesto d'impianto è quello tradizionale a quinconce con una densità d'impianto compresa tra 250 e

400 piante per ettaro.

L'irrigazione viene praticata da maggio ad ottobre.

La produzione di arance non deve superare le 30 tonnellate per ettaro per la tipologia «Biondo

comune del Gargano» e le 25 tonnellate per ettaro per la tipologia «Duretta del Gargano».

L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarità di maturazione dell'«Arancia del

Gargano» è così stabilita: dal 15 aprile a fine agosto per il «Biondo comune del Gargano»; dal 1°

dicembre al 30 aprile per la «Duretta del Gargano».

La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. È vietata la maturazione artificiale dei

frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Arancia del Gargano» può avvenire esclusivamente nella

zona di produzione così come individuata al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità e

rintracciabilità del prodotto.

4.6 Legame: La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo

agrume.

Infatti, le condizioni climatiche dell'area dove insistono gli agrumeti sono tali da tradursi in notevoli

vantaggi qualitativi: innanzi tutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di

forti patologie sia a carico dei frutti sia delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni

climatiche, è quello che fa dell'epoca di maturazione l'autentica caratterizzazione degli agrumi

garganici; non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto, diversi

mesi dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree agrumicole italiane. Un ultimo e non meno

importante aspetto è la spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi

passati alle arance

del Gargano di sottoporsi a viaggi di 30 e anche 40 giorni e arrivare integri a Chicago, o New York.

Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume è stato dato oltre che dalle

inconfondibili qualità organolettiche dell'Arancia del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura,

sintesi delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione (terreni rosso-calcarei, ricchi

principalmente di ferro e manganese, generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di

fondovalle; esposizione ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura), anche dalla

costante opera dell'uomo, che nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio di

conoscenze agronomiche.

Fin dall'antichità la fama dell'Arancia del Gargano aveva valicato i confini regionali ed era

menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin dal 1700 gli

agrumi del Gargano diventano protagonisti di un'importante processione, che ancora oggi si tiene

ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante la quale si

benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numerosi registri, fotografie,

poster, locandine, a dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale raggiunta

da questi straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano.

I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono

all'anno 1003, grazie a Melo, principe di Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della

ricchezza produttiva delle terre garganiche, spedì in Normandia i «pomi citrini» del Gargano,

corrispondenti al melangolo (arancio amaro). Nel Seicento si intensificò un notevole traffico di

agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi intensi scambi

commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse

persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: C.C.I.A.A. di Foggia

Indirizzo: via Dante, 27

I-71100 Foggia

Tel.: 0881 79 71 11

Fax: 0881 72 60 46

La struttura di controllo è un'autorità pubblica designata

4.8 Etichettatura: Sulle confezioni dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

«Arancia del Gargano» seguita dal nome dell'ecotipo commercializzato biondo comune o duretta, il

logo, la dicitura I.G.P. anche per esteso, le indicazioni relative al produttore, al confezionatore, al

commerciante e il peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di

processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni

recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a

condizione che:

— il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo

della categoria merceologica di appartenenza;

— gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di

proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla

tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad

iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza

di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto

autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

Il logo è costituito dall'immagine stilizzata di due arance, con rametto fogliato, all'interno di una

corona ellissoidale: sulla corona è riportata la dicitura «Arancia del Gargano» e in basso e al centro

della suddetta dicitura è riportata la menzione Indicazione Geografica Protetta.

Le arance raffigurate sono di colore arancione, la scritta «Arancia del Gargano» bianca su fondo

arancione, il rametto e le foglie di colore verde, la dicitura Indicazione Geografica Protetta in stile

arco prospettiva inferiore, con ombreggiatura.

4. Taranto Clementines, PGI

a. Introduction: Clementine del Golfo di Taranto IGP

PRODUCTION AREAS

Raw materials/Variety/Race

The Clementine del Golfo di Taranto PGI are clementines obtained from the Citrus Clementine

Hort. ex Tanaka species of the following varieties: Comune, Fedele, Precoce di Massafra or

Spinoso, Grosso Apulia, ISA, SRA 63, SRA 89.

Method of working/Cultivation/Breeding

The uniform, flat terrain in which it is grown is fertile, low and well drained. This makes watering,

which is carried out each year either by drip irrigation or with jets, directly but at enough of a

distance to avoid any putrefaction around the plants' collars. The plants are pruned each year in late

spring to help balance the productive and vegetative functions. They are picked exclusively by hand

using scissors.

Aspect and Taste

The Clementine del Golfo di Taranto PGI are characterised by a circular shape with slightly

flattened poles and a smooth and lightly wrinkled skin. They are orange with a maximum of 30% of

green skin. They are seedless with a maximum tolerance of 5% of the fruit containing a maximum

of three seeds. They have an intense and long-lasting aroma and a sweet and aromatic taste.

Production Zone

The production area of Clementine del Golfo di Taranto PGI is located in 58 areas in the region of

Apulia.

History

The Clementine del Golfo di Taranto PGI are a hybrid between the bitter orange and the common

mandarin and are the most profitable thanks to the early harvest and good quality of the fruit. They

were probably created by crossing the mandarin variety Avana with the bitter orange Granito, found

in the orchard of a children's home in Misserghin in Algeria at the start of the century following

direct sowing by Padre Clement Rodier (where its name comes from). Clementine growing became

widespread between 1930 and 1950 in Calabria, where this citrus fruit has found its natural habitat.

Gastronomy

The Clementine del Golfo di Taranto PGI must be stored using refrigeration at a temperature of

between 4 and 6°C. Due to their high vitamin C content, it is sufficient to eat just one or two fruits

to obtain the daily-recommended amount for an adult. Clementines are also rich in minerals, among

which potassium is the most important, which has an important role in regulating the water content

in the tissues and helping in the running of the heart. They are usually eaten raw, but can be made

into sorbets, juices, syrups and marmalades.

Marketing

The product is sold as Clementine del Golfo di Taranto IGP in containers weighing a minimum of

0.5 kg. The writing “Clementine del Golfo di Taranto” must appear on the containers, followed

immediately after Indicazione Protetta (Protected Indication) and the name, company title and

address of the packer as well as the gross weight at origin.

Prodotto in Italia (produced in Italy) should figure on the container if it is destined for exportation.

Distinctive features

The Clementine del Golfo di Taranto PGI, grown in a mild and regular climate, are the only

clementines that reach maturity very quickly, at the beginning of October.

b. Code of Practice

EC No: G/EL/00214/01.11.15.

Date of receipt of full application: 15 November 2001.

Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Council Regulation

(EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin

(2003/C 11/05)

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92

APPLICATION FOR REGISTRATION: ARTICLE 5

PDO ( ) PGI (x)

National application No: 3/2002

1. Responsible department in the Member State

Name: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Address: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel. (39) 06 481 99 68 Fax (39) 06 42 01 31 26

E-mail: [email protected]

2. Applicant group

2.1. Name: Consorzio agrumicoltori tarantini — CAT

2.2. Address: Via Murat, 29-31, I-74019 Palagiano (TA)

Tel. (39) 0998/88 53 04

2.3. Composition: producer/processor (x) other ( )

3. Type of product: Class 1.6 — Fresh fruit and vegetables

4. Specification (Summary of requirements under Article 4(2)):

4.1. Name: Clementine del Golfo di Taranto

4.2. Description: Fresh fruit of the species Citrus clementine Hort. ex Tanaka of the following

varieties: Comune, Fedele, Precoce di Massafra (or Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63 and SRA

89.

The principal characteristics of Clementine del Golfo di Taranto are as follows:

— spheroidal shape, slightly flattened at the top and bottom,

— smooth or slightly rough orange-coloured peel no more than 30 % of which may be green,

— orange-coloured flesh,

— size 6 (43/52 mm) or larger,

— minimum juice content: 40 % by weight,

— ripeness index (ratio between the soluble solid content expressed in degrees Brix and the

titratable acidity expressed as citric acid): 6:1 or more,

— seedless: a maximum of three seeds present in up to 5 % of the clementines.

4.3. Geographical area: The geographical area of production of Clementine del Golfo di Taranto is

situated in the province of Taranto in the Apulia region and comprises the municipalities of

Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto and Statte.

4.4. Proof of origin: The origin of the clementine is unclear. According to some sources it is a

hybrid which occurred naturally in Algeria in 1898, whereas according to Tanaka it is a citrus fruit

similar to the Cantonese mandarin (Citrus clementine Hort.). It was first introduced in the province

of Taranto in the 18th century, but did not become a widespread specialised citrus crop there until

the 20th century. The geographical and socioeconomic centre of the area covered by the designation

is situated in the municipalities of the province of Taranto that border on the gulf of the same name.

In the 1950s, thanks to the discovery or provision of suitable irrigation resources or facilities as part

of a land reform, citrus-growing became, after a period of expansion and specialisation, a major

crop in the area of production. The Gulf of Taranto's warm, sunny and fairly dry weather

encourages the growth and ripening of the fruit and helps give it excellent characteristics in terms of

colour, flavour and conservation. Traceability is underpinned by the fact that growers of Clementine

del Golfo di Taranto must have their citrus groves entered in a register kept by the inspection body.

They are required to provide the relevant land register details, so that the citrus groves can be

identified, along with their surface area and the layout and year of planting.

4.5. Method of production: Trees bearing Clementine del Golfo di Taranto are grown in a ball or

vase-like shape. Pruning takes place annually, during the spring, and is light, especially in the first

few years.

The density is 350 to 750 trees per hectare, but does not exceed 500 trees per hectare in new groves.

Irrigation is a major feature of cultivation: it is practised almost throughout the year whenever

rainfall is insufficient. The commonest method is drop irrigation or a direct jet, maintaining a

certain distance from the top of the tree to avoid possible attacks of mould around its collar. The

maximum production allowed is 50 tonnes per hectare. Picking is done manually, using scissors and

taking care to avoid any damage to the fruit. The fruit must be dry when picked, and either have no

leaves or only a few leaves attached. Fruit without a calyx (rosetta) is discarded and de-greening is

not allowed.

4.6. Link: The land bordering on the Gulf of Taranto is to be regarded as ideal for citrus growing in

that, in addition to being homogeneous and almost invariably flat, it is fertile, deep and well

drained. Two features of the area are its excellent southern exposure and the Murgia, a hilly ridge

which provides protection from cold northern winds. Using plants and nets, growers often build

windbreaks to protect the clementines from the sirocco, libeccio and other southern winds which,

since they come in from the sea, can harm the trees. The temperatures are well suited to citrus

growing since they rarely fall below 0 °C. In addition, appreciable differences between daytime and

night-time temperatures during the period of ripening contribute to the aesthetic and organoleptic

characteristics of the fruit. Spontaneous mutations of the variety initially and habitually grown

(Comune) have occurred in the area of production thanks in part to the suitability of the weather.

In view of their morphological and qualitative characteristics these mutations — which in some

cases have taken on the name of the geographical locality (viz. Grosso Puglia and Precoce di

Massafra) — are likely to play a major role in production in the future. Cultivation of the species is

now highly specialised in the area and has acquired added significance. Confirmation of the

economic and social importance of the clementines is to be found in the Sagra del Mandarino,

which dates back to 1970 and provides an opportunity for debate and discussion on the subject of

the crop and its prospects as the product becomes more and more established on domestic markets

on the strength of its qualitative (organoleptic and commercial) characteristics.

4.7. Inspection body:

Name: IS.ME.CERT — Istituto mediterraneo di Certificazione

Address: Via G. Porzio Centro Direzionale Is. G1, I-80143 Napoli

4.8. Labelling: Clementine del Golfo di Taranto must be marketed in closed packs (to prevent

removal of the contents) of up to 3 kg or, alternatively, in unsealed packs of more than 3 kg but not

more than 25 kg with the designation's logo on 90 % or more of the fruit in the pack. On the packs

the words ‘Clementine del Golfo di Taranto’ must appear in characters at least twice as large as

those used for the rest of the information and, immediately below, the words ‘Protected

Geographical Indication’. The packs must bear the designation's logo: a circular shape consisting of

two green concentric circles with, in the middle, a bright orange clementine with a green stalk and

leaf. The area between the two circles contains the words ‘Protected Geographical Indication’.

4.9. National requirements: —

EC No: IT/00247/2002.08.09.

Date of receipt of the full application: 9 August 2002.

17.1.2003 EN Official Journal of the European Communities C 11/9

c. Certification

CORSO MERIDIONALE

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NAPOLI (NA) (ITALIA) 80143

Tel: +39 081 7879789

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