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Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale 2017-18
Il Parlamento
BICAMERALISMO E MONOCAMERALISMO
Il principio bicamerale: origini storiche
• Un tempo per contro-bilanciare il principio democratico con ilprincipio aristocratico, per evitare le rispettive oppostedegenerazioni: demagogia o dispotismo (cd. mixedgovernment): cameracamera delledelle competenzecompetenze
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government): cameracamera delledelle competenzecompetenze HouseHouse ofof LordsLords (XIV sec.) composta da aristocratici (Lords
Temporal), vescovi (Lords Spiritual) e vertici giudiziari (LawLords).
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Il Parlamento
Il principio bicamerale: oggi
• Negli StatiStati federalifederali per rappresentare paritariamente gli Statimembri dinanzi alla prevalenza di quelli più numerosi nellacamera di rappresentanza del popolo: cameracamera delledelle autonomieautonomie
Congresso USA: Camera dei rappresentanti (politica) eSenato (2 membri per ogni Stato)
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Senato (2 membri per ogni Stato)
Parlamento Germania: Bundestag (politica) e Bundesrat(membri degli esecutivi regionali)
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Il Parlamento
• Negli StatiStati nonnon federalifederali per ragioni politiche-procedurali:cameracamera delledelle garanziegaranzie maggiore ponderazione nell’esame controllo reciproco per evitare dittatura dell’assemblea
• Bicameralismo comunque imperfetto con prevalenza dellaCamera bassa
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Camera bassaa) nel rapporto di fiducia per cui Senato non vota la (s)fiducia al
Governo (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Austria, Belgio,Irlanda, Paesi Bassi)
b) nella potestà legislativa, specie in materia finanziaria (RegnoUnito, Francia, Irlanda)
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Il Parlamento
Il principio monocamerale
• Adottato soprattutto in Stati di modesta popolazione (in UE:Danimarca, Svezia, Grecia, Portogallo, Finlandia, Norvegia, Cipro,Croazia, Bulgaria, Lussemburgo, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania,Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca)
perché seconda Camera è inutile doppione dell’unica volontà
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perché seconda Camera è inutile doppione dell’unica volontàsovrana del popolo
per evitare lungaggini parlamentari
politicamente dannosa se in disaccordo con la prima Camera
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Il Parlamento
IL BICAMERALISMO NELLA COSTITUZIONE DEL 1948
Camera dei deputatiCamera dei deputati:eletta a suffragio universale
e diretto
Senato della RepubblicaSenato della Repubblica:eletto a suffragio
universale e diretto
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e diretto
• Bicameralismo paritario e indifferenziato: entrambe le camereespressione della sovranità popolare, poste sullo stesso pianoperché dotate delle stesse funzioni
moltiplicazione centri decisionali per favorire compromessoparlamentare tra maggioranza ed opposizione (I Repubblica)
universale e diretto
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Il Parlamento
IL BICAMERALISMO PARITARIO E INDIFFERENZIATO
Art. 70 Cost.«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere».
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Art. 94.1 Cost.«Il governo deve avere la fiducia delle due Camere».
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Il Parlamento
LE DIFFERENZE FRA CAMERA E SENATO
Senato della Senato della RepubblicaRepubblica
315 senatori+ senatori a vita
componenti
Camera dei Camera dei deputatideputati
630 deputati
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25 anni
40 anni
5 anni (*)
a base regionale
elettorato attivo
elettorato passivo
durata
Elezione
18 anni
25 anni
5 anni
-* 6 anni fino alla legge costituzionale n. 2/1963, ma il Senato fu sciolto erinnovato insieme alla Camera nel 1953 e nel 1958.
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Il Parlamento
• Il bicameralismo inutileinutile se le due camere concordano politicamente
- es.: legge finanziaria approvata a fine anno dalla camerache ne aveva iniziato l’esame nel testo modificato dallaseconda camera per evitare l’esercizio provvisorio
appesantisceappesantisce il procedimento legislativo (navette, lobbyng)
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dannosodannoso se le due Camere sono politicamente in disaccordo- nel 2013 al Senato vi era una maggioranza diversa dalla
Camera perché il premio di maggioranza era regionale enon nazionale
• La fallitafallita riformariforma costituzionalecostituzionale del bicameralismo del 2016che voleva trasformare il Senato in camera di rappresentanzaterritoriale
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Il Parlamento
LA COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
CAMERA DEI DEPUTATI
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618 12
Circoscrizioni nazionali Circoscrizione estero
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Il Parlamento
LA COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
SENATO DELLA REPUBBLICA
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309 6 fino a 5 n. -
Circoscrizioni a base regionale
Circoscrizione estero
Presidente della Repubblica
Ex presidenti della Repubblica
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Il Parlamento
I SENATORI A VITA
• Senatori a vita di nomina presidenziale: «cinque cittadini chehanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico, artistico e letterario» (art. 59.2 Cost.)
Monti (2011), Rubbia, Cattaneo e Piano (2013), Segre(2018)
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(2018)
• Senatori a vita di diritto: «chi è stato presidente dellaRepubblica» (salvo rinuncia) (art. 59.1 Cost.)
Napolitano (2015)
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Il Parlamento
I DEPUTATI E SENATORIELETTI NELLE CIRCOSCRIZIONI ESTERO
• Chi può essere elettore per la circoscrizione estero: cittadiniitaliani residenti all’estero, salvo opzione per l’esercizio deldiritto di voto in Italia
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diritto di voto in Italia
• Chi può essere candidato nella circoscrizione estero: cittadiniitaliani che risiedono e votano nella circoscrizione estero
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Il Parlamento
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Elezione del Presidente della Repubblica*
2/3 dei componenti, metà più uno dopo la terza votazione
Giuramento del Presidente della Repubblica
-
Funzioni Maggioranza
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Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte costituzionale
2/3 dei componenti, 3/5 dopo la terza votazione
Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
metà più uno dei componenti
Elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura
3/5 dei componenti, 3/5 dei votanti dopo la seconda votazione
Elezione di cinque giudici della Corte costituzionale
2/3 dei componenti, 3/5 dopo la terza votazione
* Con la partecipazione dei delegati regionali
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Il Parlamento
LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE
• Costituzione (artt. 55-82 Cost.)
• Regolamenti di ciascuna camera (art. 64.1 Cost.)
• Leggi ordinarie su elezioni e rapporti tra Parlamento e soggetti
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• Leggi ordinarie su elezioni e rapporti tra Parlamento e soggettiesterni (ad es. commissioni d’inchiesta)
• Consuetudini e prassi
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Il Parlamento
Costituzione
LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTAREArt. 64.1 Cost.
«Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
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Regolamenti di ciascuna camera
(art. 64 Cost.)
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Il Parlamento
• Espressione della autonomia delle Camere garantita dallaCostituzione regolamenti amministrativi interni; regolamenti speciali organi interni;
statuti gruppi parlamentari, giurisprudenza parlamentare
• Approvati a maggioranza assoluta perché “regole del giocoparlamentare”
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parlamentare”
• Il ruolo decisivo dei regolamenti parlamentari ai fini delladinamica della forma di governo rispetto alla essenzialedisciplina costituzionale i regolamenti “consociativi” del 1971 e la loro crisi a causa
dell’ostruzionismo parlamentare le riforme in senso “decisionista” del 1988 (voto segreto),
1990 (programmazione), 1997-1999 (Opposizione)
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Il Parlamento
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERELa costituzione degli organi interni
Seduta n° 1: elezione del Presidente di assemblea costituzione dei gruppi parlamentari
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Seduta n° 2: elezione dell’Ufficio di presidenza (vicepresidenti,questori, segretari) in cui siano rappresentati tutti i gruppi)
nomina dei componenti delle Giunte costituzione delle commissioni permanenti (elezione dei
presidenti e degli uffici di presidenza)
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Il Parlamento
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
• È eletto a maggioranza qualificata alla Camera
- I scrutinio: maggioranza dei due terzi dei componenti (420)- II e III scrutinio: maggioranza dei due terzi dei voti- IV scrutinio: maggioranza assoluta dei voti
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- IV scrutinio: maggioranza assoluta dei voti
al Senato- I e II scrutinio: maggioranza assoluta dei componenti- III scrutinio: maggioranza assoluta dei voti- IV scrutinio: maggioranza relativa tramite ballottaggio tra i
primi due più votati (perché supplente del Capo delloStato)
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Il Parlamento
• Unica differenza:
Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in sedutacomune (art. 63.2 Cost.)
Il Presidente del Senato sostituisce il Presidente dellaRepubblica se non può adempiere alle sue funzioni (art. 86.1Cost.)
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Cost.)
• Insieme:
sono consultati dal Presidente della Repubblica prima disciogliere una o entrambe le Camere (art. 88.1 Cost.)
nominano i componenti di alcune autorità indipendenti (Agcom,Rai-Tv, Antitrust)
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Il Parlamento
• Rappresenta all’esterno la camera
• Fa osservare il regolamento, assicura il corretto e ordinatosvolgimento dei lavori e dirige le sedute (dà la parola, mantienel’ordine, chiarisce l’oggetto e il significato delle votazioni e neannuncia l’esito)
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annuncia l’esito)
• Assicura il buon andamento dell’amministrazione interna
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Il Parlamento
• Non partecipa alle votazioni
il problema della imparzialità del Presidente nei tre periodi:
- 1948-1976: garante dell’attuazione dell’indirizzo politico delGoverno (uomo della maggioranza)
- 1976-1994: arbitro neutrale (uomo della Costituzione)
- 1994-oggi: oscillante tra imparzialità e ruolo politico di cui ilGoverno ha bisogno per attuare il proprio programma
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Governo ha bisogno per attuare il proprio programma
• Ampliamento poteri del Presidente della Camera dopo riformaregolamentare 1997
rilevanti poteri sulla programmazione dei lavori in assenza didelibera della Conferenza dei capigruppo
ammissibilità e votazione emendamenti nell’iter legislativo
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Il Parlamento
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
• Il Presidente è coadiuvato da alcuni vicepresidenti e, per lefunzioni amministrative, dai questori ed è assistito, per ilprocesso verbale, dai segretari
• Insieme compongono l’Ufficio di Presidenza in modo da
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• Insieme compongono l’Ufficio di Presidenza in modo darappresentare tutti i gruppi parlamentari
• Delibera il progetto di bilancio
• Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale
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Il Parlamento
• Decide su eventuali sanzioni ai parlamentari proposte dalPresidente
• Autorizza la costituzione dei gruppi parlamentari in deroga alminimo numerico e decide sulla composizione delle commissioni
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• Ha potere normativo relativamente a tutto ciò che riguardal’amministrazione, la contabilità e il bilancio interni
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Il Parlamento
I GRUPPI PARLAMENTARI
• I deputati (entro 2 giorni dalla 1° seduta) e i senatori (entro 3)devono dichiarare il gruppo d’appartenenza (art. 14.3 RC, 14.2 RS)
“I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomiadella loro legittimazione, possono non entrare a far parte dialcun Gruppo” (art. 14.1. R.S.)
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alcun Gruppo” (art. 14.1. R.S.)
unico gruppo misto formato da chi non vuol o non può aderiread un gruppo (art. 14.4 R.C.)
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Il Parlamento
Requisiti per costituire un gruppo parlamentare
• Alla Camera
solo requisito numerico: 20 deputati (art. 14.1 R.C.)
Gruppi autorizzati se privi del requisito numerico ma dotati di
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Gruppi autorizzati se privi del requisito numerico ma dotati direquisito politico (presentazione liste in almeno 20 collegiottenendo un quoziente e almeno 300.000 voti validi) (art. 14.2R.C.)
Altrimenti gruppo misto in cui è possibile costituire componentipolitiche (art. 14.5 R.C.)
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Il Parlamento
I GRUPPI PARLAMENTARI NELLA XVII LEGISLATURA
Camera dei deputati*
• Partito democratico: 293• Movimento 5 Stelle: 109• Popolo della libertà: 97• Scelta civica per l’Italia: 47
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• Scelta civica per l’Italia: 47• Sinistra ecologia libertà: 37• Lega Nord e Autonomie: 20• Fratelli d’Italia: 9• Misto: 18 [Centro democratico: 5; Maie/Alleanza per l’Italia: 4; Minoranze linguistiche: 5; Psi-Liberali per l’Italia(Pli): 4]
* Composizione all’inizio della legislatura (marzo 2013)
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I GRUPPI PARLAMENTARI NELLA XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica*
• Partito democratico: 108• Popolo della libertà: 91• Movimento 5 Stelle: 53• Scelta civica per l’Italia: 21
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• Scelta civica per l’Italia: 21• Lega Nord e autonomie: 17• Per le autonomie: 10• Grandi autonomie e libertà: 10• Misto: 8 [Sinistra ecologia libertà: 7; non iscritti ad alcuna componente: 1]
* Composizione all’inizio della legislatura (marzo 2013)
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Il Parlamento
I PASSAGGI DA UN GRUPPO ALL’ALTRO NELLA XVII LEGISLATURA
Camera dei deputati*
• Partito democratico: 281• Movimento 5 Stelle: 88• Forza Italia – Il Popolo della libertà 50• Articolo 1 – Movimento democratico
e progressista –Liberl e Uguali 32• Alternativa popolare – Centristi perl’Europa – NCD – Noi con l’Italia 23
Senato della Repubblica*
• Partito democratico: 97• Forza Italia -Il Popolo della libertà 44• Movimento 5 Stelle: 35• Alternativa popolare – Centristi
per l’Europa – NCD 24• Per le autonomie 18
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l’Europa – NCD – Noi con l’Italia 23• Lega Nord e Autonomie 22• Sinistra italiana – Sinistra ecologia
e Libertà 17 • Scelta civica per l’Italia 15• Democrazia solidale – Centro
democratico: 12• Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale 12• Misto: 62
– Civici e Innovatori 14 – Direzione Italia 10 –Udc-Idea 6 Minoranze linguistiche 6 - Alternativa libera 5; Partito socialista, liberali, indipendenti 3 – non iscritti ad alcuna componente: 18
• Per le autonomie 18• Articolo 1 – Movimento democratico
e progressista –Liberl e Uguali 16• Grandi Autonomie e Libertà – UDC 14• Alleanza liberal popolare
Repubblicani 13• Lega Nord e autonomie 11• Noi con l’Italia 11 • Federazione della libertà 10• Misto 27
* Composizione aggiornata a gennaio 201828
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Il Parlamento
L’ESCLUSIONE DEL VINCOLO DI MANDATOArt. 67 Cost.
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
• Divieto di mandato imperativo e disciplina di gruppo
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• Il fenomeno del transfughismo parlamentare
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Il Parlamento
• Al Senato
non solo requisito numerico: 10 senatori
ma anche politico perché il gruppo deve rappresentare unpartito politico che abbia presentato alle elezioni del Senato
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partito politico che abbia presentato alle elezioni del Senatopropri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendol’elezione di senatori (art. 14.4. R.S.).
- corrispondenza tra gruppi parlamentari e liste elettorali
no gruppi autorizzati e componenti politiche del gruppo misto
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Il Parlamento
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
Camera• I Affari costituzionali • II Giustizia • III Affari esteri • IV Difesa • V Bilancio
Senato• I Affari costituzionali • II Giustizia • III Affari esteri • IV Difesa • V Bilancio
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• V Bilancio • VI Finanze • VII Cultura • VIII Ambiente • IX Trasporti • X Attività produttive • XI Lavoro • XII Affari sociali • XIII Agricoltura • XIV Unione Europea
• V Bilancio • VI Finanze e tesoro • VII Istruzione, beni culturali • VIII Lavori pubblici, comunicazioni • IX Agricoltura • X Industria, commercio, turismo • XI Lavoro, previdenza sociale • XII Igiene e sanità • XIII Territorio, ambiente• XIV Unione europea
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Il Parlamento
La composizione delle Commissioni parlamentari
Art. 72.3 Cost.“[Il regolamento] può altresì stabilire in quali casi e formel’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti acommissioni,l anche permanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
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rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
• Corrispondenza proporzionale tra gruppi parlamentari inAssemblea e loro rappresentanza in Commissione
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Il Parlamento
LE ALTRE COMMISSIONI (XVII legislatura)
• CommissioniCommissioni specialispeciali– Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
(Senato)– Comitato per le questioni degli italiani all’estero (Senato)
• CommissioniCommissioni mistemiste
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• CommissioniCommissioni mistemiste– Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti– Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi– Commissione per le ricompense al valore e al merito civile
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Le Commissioni d’inchiestaLe Commissioni d’inchiestaArt. 82 Cost.
1.1. “Ciascuna“Ciascuna CameraCamera puòpuò disporredisporre inchiesteinchieste susu materiematerie didipubblicopubblico interesseinteresse..
2.2. AA taletale scoposcopo nominanomina frafra ii propripropri componenticomponenti unauna commissionecommissioneformataformata inin modomodo dada rispecchiarerispecchiare lala proporzioneproporzione deidei varivari gruppigruppi..LaLa commissionecommissione d’inchiestad’inchiesta procedeprocede allealle indaginiindagini ee agliagli esamiesamiconcon gligli stessistessi poteripoteri ee lele stessestesse limitazionilimitazioni dell’autoritàdell’autorità
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concon gligli stessistessi poteripoteri ee lele stessestesse limitazionilimitazioni dell’autoritàdell’autoritàgiudiziariagiudiziaria..””
• Le commissioni d’inchiesta istituite da ciascuna camera con propria delibera (monocamerali) oppure con legge (bicamerali)
• Composizione: formate «in modo da rispecchiare la proporzionedei vari gruppi»
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Il Parlamento
• Oggetto: «inchieste su materie di pubblico interesse»ad. es.: bicamerali: mafia; ciclo rifiuti; rapimento e morte A. Moromonocamerali: contraffazione e pirateria; mafia; accoglienza,identificazione ed espulsione e condizioni di trattenimento dei migranti;effetti uranio impoverito; morte E. Scieri; infortuni sul lavoro e malattieprofessionali; femminicidi; dissesti banche.
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• Finalità: accertamento responsabilità politiche (parallele adindagini giudiziarie in “leale collaborazione”: C. cost. 28/2008)
• Poteri: «procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri ele stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria»
segreto istruttorio; perquisizioni; ispezioni; sequestri personali,domiciliari, per ipotesi di reato (OPG Barcellona Pozzo di Gotto)accompagnamento coattivo dei convocati (art. 133 c.p.p.)
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Il Parlamento
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI BICAMERALI
• Commissione per le questioni regionaliquestioni regionali (art. 126 Cost.)
•• CommissioniCommissioni consultiveconsultive- Commissione per la semplificazione della legislazione su decreti
delegati e regolamenti governativi ex art. 14.19 l. 246/2005
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delegati e regolamenti governativi ex art. 14.19 l. 246/2005- commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (l.
42/2009)
• Commissioni permanenti d’indirizzo, vigilanza, controllo permanenti d’indirizzo, vigilanza, controllo Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi (l. 103/1975) Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (l.
124/2007)
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Il Parlamento
LE GIUNTE PARLAMENTARI
Camera• Giunta per il regolamento• Giunta delle elezioni• Giunta per le autorizzazioni• Comitato per la legislazione (5 magg. – 5 opposizione)
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• Comitato per la legislazione (5 magg. – 5 opposizione)
Senato • Giunta per il regolamento• Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Il Parlamento
LA VERIFICA DEI POTERIArt. 66 Cost.
Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoicomponenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e diincompatibilità.
• Decisioni sulle contestazioni relative al procedimento elettorale
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• Decisioni sulle contestazioni relative al procedimento elettorale(art. 87 DPR 361/1957 Testo Unico legge elettorale Camera deiDeputati) Regolamento della giunta delle elezioni (Camera, 6 ottobre 1998) Regolamento per la verifica dei poteri (Senato, 23 gennaio 1992)
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Il Parlamento
DURATA IN CARICA• La durata (art. 60.1 Cost.): «La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni»
• La proroga (art. 60.2 Cost.): «La durata non può essereprorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra»
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• La prorogatio (art. 61.2 Cost.): “Finche non siano riunite le nuoveCamere, sono prorogati i poteri delle precedenti” non possono eleggere il Capo dello Stato (art. 85.3 Cost.) possono convertire decreti legge (art. 77.2 Cost.)
prima riunione delle nuove
Camereelezioni
scioglimento delle Camere
45-70 giorni 20 giorni
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Il Parlamento
LE DELIBERAZIONI: NUMERO LEGALE E MAGGIORANZEArt. 64.3 Cost.
LeLe deliberazionideliberazioni didi ciascunaciascuna CameraCamera ee deldel ParlamentoParlamento nonnon sonosonovalidevalide sese nonnon èè presentepresente lala maggioranzamaggioranza deidei loroloro componenticomponenti,, eesese nonnon sonosono adottateadottate aa maggioranzamaggioranza deidei presentipresenti,, salvosalvo cheche lalaCostituzioneCostituzione prescrivaprescriva unauna maggioranzamaggioranza specialespeciale
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• Deliberazioni valide se è presente la maggioranza deicomponenti (numero legale o quorum strutturale) (al netto deiparlamentari in missione)
«La Camera non è in numero legale per deliberare»
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Il Parlamento
• Deliberazioni a maggioranza semplice (dei presenti, cioè di coloroche votano) (quorum funzionale)
«La Camera approva», «La Camera respinge»
astenuti esclusi in entrambe le Camere (presenti non votanti),
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salvo maggioranza speciale prescritta dalla Costituzione- adozione regolamenti parlamentari a maggioranza assoluta
(art. 64.1 Cost.)- elezione Capo dello Stato (art. 83.3 Cost.)
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Il Parlamento
LE MODALITA’ DI VOTAZIONE • Scrutinio palese come regola mediante procedimento elettronico (con/senza registrazione dei nomi) alzata di mano (senza verifica numero legale) appello nominale (fiducia)
• Scrutinio segreto come eccezione
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• Scrutinio segreto come eccezione obbligatorio per votazioni su persone e elezioni a richiesta su: modifiche al regolamento; principi e diritti di libertà
costituzionali (artt. 6, 13-22, 24-27 Cost.), diritti di famiglia (artt.29,30,31.2 Cost.); diritti della persona umana (art. 32.2 Cost.);- solo alla Camera: istituzione commissioni inchiesta; leggi
elettorali; leggi ordinarie su organi costituzionali statali e regionali
• Insindacabilità modalità di voto (C. cost. 379/1996 su “pianisti”)
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Il Parlamento
LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTEArt. 64.2 Cost.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e ilParlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi inseduta segreta.
• L’ammissione del pubblico (tribune dell’aula e locali per la
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• L’ammissione del pubblico (tribune dell’aula e locali per latrasmissione a circuito chiuso delle commissioni)
• I resoconti parlamentari dell’Assemblea e delle Commissioni(sommari e stenografici)
• Le sedute in diretta tv su internet (webtv.camera.it,webtv.senato.it) e sul satellite (Sky canali 525 e 555)
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Il Parlamento
LA CONFERENZA DEI «CAPIGRUPPO»
• Composta dai Presidenti di tutti i gruppi parlamentari e ilGoverno può sempre inviarvi un proprio rappresentante
• Assiste il Presidente in relazione a tutto ciò che riguardal’organizzazione e lo svolgimento dei lavori dell’assemblea e
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l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori dell’assemblea edelle commissioni
• Decide il programma dei lavori, il calendario e l’ordine del giornodelle singole sedute, deliberando alla Camera a maggioranza dei ¾ al Senato: all’unanimità
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Il Parlamento
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO o PRESIDENTE D’AULA
PRESIDENTE
Programma(2-3 mesi; predisposto
Calendario(3 settimane: predisposto
Ordine del giorno di seduta
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(2-3 mesi; predispostoin base alle indicazionidel Governo e delleproposte dei gruppi
(3 settimane: predispostoin base delle indicazionidel governo e delleproposte dei gruppi)
di seduta
• In caso di mancata delibera, il Presidente predispone lo schemadi programma, tenendo conto degli orientamenti prevalenti, alla Camera solo comunicato al Senato votato
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IL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI: UN ESEMPIO
Discussione generale: 7 ore• Relatore: 20 minuti• Governo: 20 minuti• Richiami al regolamento: 10 minuti
• Interventi a titolo personale: 1 ora e 8 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Seguito dell’esame: 11 ore• Relatore: 20 minuti• Governo: 20 minuti• Richiami al regolamento: 10 minuti• Tempi tecnici: 1 ora• Interventi a titolo personale: 1 ore e 40 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
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• Gruppi: 5 ore e 2 minuti– Partito democratico: 82 min.; Movimento 5 stelle: 40 min; Popolo della libertà: 40 min.; Scelta civica per l’Italia: 35 min.; Sinistra ecologia libertà: 34 min.; Lega Nord e aut.: 32 min.; Fratelli d’Italia: 31 min.; Misto: 32 min. [Centro democratico: 9 min; Min. ling: 9 min.; Socialisti: 8 min.; Maie: 6 min.]
deputato)• Gruppi: 7 ore e 30 minuti– Partito democratico: 2 ore e 8 min.; Movimento 5 stelle: 1 ora e 5 min; Popolo della libertà: 1 ora e 2 min.; Scelta civica per l’Italia: 46 min.; Sinistra ecologia libertà: 42 min.; Lega Nord e aut.: 40 min.; Fratelli d’Italia: 33 min.; Misto: 34 min. [Centro democratico: 9 min; Min. ling: 9 min.; Socialisti: 8 min.; Maie: 8 min.]
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LO STATUS DI PARLAMENTARE
PREROGATIVE CAMERALI E NON PRIVILEGI SINGOLI, COME TALI IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI
• Divieto di appartenere ad entrambe le Camere (art. 65.2 Cost.)
•
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• Titoli di ammissione e cause di ineleggibilità o incompatibilitàgiudicati dalle stesse Camere (art. 66 Cost.)
• Rappresentanza dell’intera nazione senza vincolo di mandato(art. 67 Cost.)
• Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)
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• Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati daiparlamentari nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68.1 Cost.)
• Immunità da ogni forma di limitazione della libertà personale,domiciliare e di corrispondenza (art. 68.2 e 3 Cost.)
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L’IMMUNITA’ PENALE Art. 68 Cost. (come sostituito da l. cost. 3/1993 del 29 ottobre)
2.2.SenzaSenza autorizzazioneautorizzazione delladella CameraCamera allaalla qualequale appartiene,appartiene,nessunnessun membromembro deldel ParlamentoParlamento puòpuò essereessere sottopostosottoposto aaperquisizioneperquisizione personalepersonale oo domiciliare,domiciliare, néné puòpuò essereessere arrestatoarrestatooo altrimentialtrimenti privatoprivato delladella libertàlibertà personale,personale, oo mantenutomantenuto inin
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oo altrimentialtrimenti privatoprivato delladella libertàlibertà personale,personale, oo mantenutomantenuto inindetenzionedetenzione salvosalvo cheche inin esecuzioneesecuzione didi unauna sentenzasentenzairrevocabileirrevocabile didi condanna,condanna, ovveroovvero sese siasia coltocolto nell’attonell’atto didicommetterecommettere unun delittodelitto perper ilil qualequale èè previstoprevisto l’arrestol’arrestoobbligatorioobbligatorio inin flagranzaflagranza..
3.3.AnalogaAnaloga autorizzazioneautorizzazione èè richiestarichiesta perper sottoporresottoporre ii membrimembri deldelParlamentoParlamento adad intercettazioniintercettazioni inin qualsiasiqualsiasi forma,forma, didiconversazioniconversazioni oo comunicazionicomunicazioni ee aa sequestrosequestro didi corrispondenzacorrispondenza
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L’autorizzazione della Camera d’appartenenza
• Ante 1993 per sottoporre i parlamentari a procedimento penale oper eseguire una sentenza anche irrevocabile
• Post 1993 (l. cost. 3/1993) solo per specifiche limitazioni dellalibertà
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libertà personalepersonale:: divieto di arresto, perquisizioni, privazione della
libertà personale (incluso accompagnamento coattivo atestimoniare) o mantenimento in detenzione- dal 1948 9 arresti: Moranino (Pci, 1955), Saccucci (Msi, 1976), Negri (Pr,
1983), Abbatangelo (Msi, 1984), sen. Papa (Pdl, 2011); depp. Lusi (Pd,2012), Genovese (Pd, 2014), Galan (Fi, 2014); sen. Caridi (Gal, 2016)
tranne arresto obbligatorio in flagranza di reato o in esecuzionedi sentenza passata in giudicato (caso Cuffaro.
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didi domiciliodomicilio: perquisizioni domiciliari (ufficio delparlamentare, inclusa la sede di partito); apertura cassetta disicurezza
didi comunicazionecomunicazione: intercettazioni in qualsiasi forma diconversazioni o comunicazioni (inclusi tabulati) e sequestro di
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conversazioni o comunicazioni (inclusi tabulati) e sequestro dicorrispondenza- voto segreto su richiesta
• Origine ed attualità storica
• Immunità temporanea e non perenne
• La valutazione della Camera sul fumus persecutionis
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Il Parlamento La disciplina sulle intercettazioni
• L’autorizzazione delle intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni telefoniche del parlamentare deve essere preventiva per le intercettazioni
- dirette: utenze del parlamentare- indirette non casuali: interlocutori o collaboratori abituali
del parlamentare (C. cost. 163/2005, 390/2007, 74/2013)
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del parlamentare (C. cost. 163/2005, 390/2007, 74/2013)
successiva: se indirette casuali, cioè con interlocutorioccasionali (art. 6 l. 140/2003)
• La Camere deve valutare sia l’assenza d’intento persecutorio,sia la necessità di tali intercettazioni (C. cost. 188/2010)
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L’INSINDACABILITA’ Art. 68.1 Cost.
II membrimembri deldel ParlamentoParlamento nonnon possonopossono essereessere chiamatichiamati aarispondererispondere delledelle opinioniopinioni espresseespresse ee deidei votivoti datidati nell’esercizionell’eserciziodelledelle loroloro funzionifunzioni
• Origine storica
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• Origine storica
• I parlamentari sono irresponsabili per come votano e quantodicono «nell’esercizio delle loro funzioni» in ogni sede (C. cost.265/1997) penale (reati di opinione: calunnia, diffamazione, ecc.) civile (risarcimento dei danni) amministrativa e contabile (pubblici funzionari, militari, ecc.) disciplinare (in ambito privato)
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• Piuttosto sindacabilità tra membri della camera (c.d. giurìd’onore)
• Natura perenne e non temporanea
• Se il giudice respinge l’eccezione del parlamentare, questi può
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• Se il giudice respinge l’eccezione del parlamentare, questi puòchiamare la camera d’appartenenza a deliberaresull’insindacabilità, contro cui, se affermata, il giudice adito puòsollevare conflitto di attribuzioni ex art. 134.2 Cost. (C. cost.1150/1998)
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L’interpretazione delle “funzioni parlamentari” dopo il 1993
•• InterpretazioneInterpretazione estensivaestensiva delledelle CamereCamere: insindacabilitàdell’attività svolta nelle sedi sia parlamentari che extra-parlamentari
Art. 3 l. 140/2003L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso
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L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni casoper la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordinidel giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni,per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, perqualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro attoparlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di criticae di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletataanche fuori del Parlamento.
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•• InterpretazioneInterpretazione restrittivarestrittiva della Corte costituzionale: il “nessonessofunzionalefunzionale sostanzialesostanziale” tra attività parlamentare e la suadivulgazione extra-parlamentare - pena inammissibile privilegiolesivo diritti dei terzi (10-11/2000) - accertato tramite contestualità temporale (non molto prima e non dopo) (28/2005,
221/2006, 420/2008) corrispondenza sostanziale di contenuti (176/2005)
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corrispondenza sostanziale di contenuti (176/2005)
• Escluse dichiarazioni private espresse intra moenia della camera
d’appartenenza (ad es. alla bouvette) (509/2002)- non equivalenza tra funzione parlamentare e sede parlamentare
turpiloquio (137/2001, 51/2002, 257/2002, 421/2002, 249/2006 su frasisconvenienti in atti parlamentari)
comportamenti materialmente violenti (137/2001, 270/2002)
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Corte costituzionale ed insindacabilità
Un esempio:La Corte costituzionale
«nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sortoa seguito della deliberazione della Camera dei deputati del...relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma,
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relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma,della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato... neiconfronti di... promosso con ricorso del Tribunale...» [...];
«dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare chele dichiarazioni rese dal deputato... costituiscono opinioni espressenell’esercizio delle sue funzioni» e «annulla, per l’effetto, ladelibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati».
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Procedure e funzioni in materia giurisdizionale e amministrativa
• Giurisdizione domestica sui ricorsi contro i provvedimenti inmateria di personale e tutti gli atti di amministrazione interna,riguardanti i dipendenti delle Camere e anche soggetti esterni(c.d. autodichia)
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(c.d. autodichia) autonomia della sede (artt. 62 R.C. e 69.3 R.S.)
• Autonomia amministrativa, contabile e di bilancio
• Funzioni amministrative in senso lato, cioè di gestione diretta,attribuite a commissioni bicamerali accesso servizio radiotelevisivo pubblico (Commissione
bicamerale per il servizio pubblico radiotelevisivo)
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LE FUNZIONI DELLE CAMERE E LA LORO CRISI
• Funzione legislativa migrata però verso altre istituzioni: Governo monopolizza quasi l’iniziativa e controlla l’ordine del
giorno dell’Assemblea
Regioni
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Regioni Autorità indipendenti
Organizzazioni sovranazionali (UE) e internazionali (ONU)
Lobbies e sindacati tramite dialogo sociale
Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dellenorme ed influenza il legislatore
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• Funzione di rappresentanza politica Parlamento come luogo non di mediazione ma di
rappresentazione teatrale (stadio) dello scontro politico
• Funzione d’investitura dei governi (fiduciaria) e d’indirizzopolitico
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politico trasferita agli elettori
• Funzione di controllo, informativa e educativo-pedagogica sostituita dalla televisione
• Funzioni giurisdizionali e amministrative
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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVOLe cinque fasi
1) Iniziativa
2) Esame in Commissione
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3) Approvazione articolo per articolo e con voto finale
4) Promulgazione
5) Pubblicazione
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L’iniziativa legislativa (artt. 71, 99.2, 121.2 Cost.)
Governo (riservata)n. 371 / 192
Ciascun parlamentaren. 6..398 / 43
Consiglioregionalen. 65 / 1
Cnel
n. 6 / -
50 milaelettorin. 40 / -
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Disegno o progetto di legge (testo e relazione)
CAMERA o SENATO
• progetti di legge presentati / approvati nella XVII legislatura (2013- aprile 2017); • ai progetti approvati vanno aggiunte 2 leggi di iniziativa mista
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Assegnazione in COMMISSIONECOMMISSIONE
L’assegnazione dei progetti di legge
PRESIDENTEPRESIDENTECamera / Senato
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COMMISSIONE COMMISSIONE PERMANENTEPERMANENTE
competente per materia, che non ha obbligo
d’esame (c.d. insabbiamento)
Assegnazione in COMMISSIONECOMMISSIONE
ALTRE COMMISSIONIALTRE COMMISSIONI per il parere (commissioni
«filtro»)bilancio, affari costituzionali,
lavoro, politiche dell’U.E.)
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Istruttoria in COMMISSIONECOMMISSIONE
I tre tipi di procedimento legislativo (art. 72 Cost.)
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTEREFERENTE
COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTEDELIBERANTE
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTEREDIGENTE
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ASSEMBLEA(discussione generale,
esame articolo per articolo e votazione degli emendamenti, dichiarazioni di voto,
votazione finale)
ASSEMBLEA(dichiarazioni di voto,
votazione finale)
Divieto materie. Rimessione in
Aula su richiesta 1/5 comm.; 1/10
Aula, Governo (72.4 Cost.) : XVII leg.: 7%
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Il procedimento legislativo in sede REFERENTE
• Esame in commissione nomina di un relatore, cui la Commissione conferisce il
mandato di riferire all’Assemblea sul testo da essa predisposto Parere sulla qualità del testo del Comitato per la legislazione
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• Esame in Assemblea1. discussione sulle linee generali2. esame e voto di ciascun articolo e dei relativi emendamenti3. dichiarazioni di voto e votazione finale in caso di bocciatura, improcedibilità per almeno 6 mesi
• Possibile abbreviazione dei tempi «per i disegni di legge deiquali è dichiarata l’urgenza» (art. 72.2 Cost.)
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Il procedimento legislativo in sede DELIBERANTE• Esame in commissione approvazione del progetto di legge
• Rimessione in assemblea su richiesta del governo, o 1/10 dei componenti della camera,
o 1/5 dei componenti della commissione
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o 1/5 dei componenti della commissione
• Riserva d’assemblea per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di
delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattatiinternazionali, approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72.4Cost.)
altre materie incluse dai regolamenti parlamentari (es.conversione dei decreti legge; legge europea)
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Il procedimento legislativo in sede REDIGENTE
• Esame in commissione approvazione dei singoli articoli
• Esame in assemblea votazione singoli articoli e voto finale con sole dichiarazioni di
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votazione singoli articoli e voto finale con sole dichiarazioni divoto
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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LA NAVETTEEs.: dalla Camera al Senato
Presidente Camera → messaggio al Presidente del Senato1a) se il Senato approva nello stesso testo → messaggio al
Presidente della Repubblica → promulgazione (salvo rinvio) epubblicazione
1b) se il Senato apporta modifiche → messaggio al presidente dellaCamera (ma d’ora in poi la discussione è limitata alle parti
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Camera (ma d’ora in poi la discussione è limitata alle partimodificate)
2a) se la Camera approva nello stesso testo → messaggio alPresidente della Repubblica → promulgazione (salvo rinvio) epubblicazione
2b) se la Camera apporta modifiche → messaggio al Presidente delSenato (discussione limitata alle parti modiicate)
... fino a quando il testo approvato dall’ultima camera sia già statovotato nello stesso testo dall’altra camera
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LA PROMULGAZIONE
Art. 73 Cost.1.Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall’approvazione.2.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel
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componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata neltermine da essa stabilito.
Art. 74 Cost.1.Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione.
2.Se le Camere approvano nuovamente la legge., questa deveessere promulgata.
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LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICApromulga
la seguente legge:[...]
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• La scelta del Capo dello Stato
promulgazione (art. 73 Cost.)
rinvio con messaggio, salvo obbligo di promulgazione in casodi nuova approvazione da parte delle Camere (art. 74 Cost.)
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- per prassi nei soli casi di “manifesta incostituzionalità”(Ciampi, Berlino 26 giugno 2003): soprattutto art. 81 Cost.
- potere né presidenziale, né irrilevante
la prassi della promulgazione con osservazioni (c.d.promulgazione atipica)
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I rinvio presidenziali delle leggi alle Camere (1948-2018)
PresidentiEinaudi (1948-1955)Gronchi (1955-1962)Segni (1962-1964)Saragat (1964-1971)
N. rinvii439-
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Saragat (1964-1971)Leone (1971-1978)Pertini (1978-1985)Cossiga (1985-1992)Scalfaro (1992-1999)Ciampi (1999-2006)Napolitano (2006-2015)Mattarella (2015-)
-27
226811
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LA PUBBLICAZIONEArt. 73 3 Cost.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione edentrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un terminediverso
• La pubblicazione nella G.U.R.I. e la sua entrata in vigore
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• La pubblicazione nella G.U.R.I. e la sua entrata in vigore
importanza del giorno di pubblicazione
non basta pubblicazione nei giornali o nel sito internet (v.annullamento penalità patente perché il decreto legge sulcodice della strada non era stato pubblicato nella GazzettaUfficiale)
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IL GOVERNO IN PARLAMENTOLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE
• Diritto/dovere dei membri del governo di partecipare alle sedutee di far udire la propria voce in qualsiasi momento (art. 64.4Cost.)
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• Potere del governo di ottenere in qualsiasi fase delprocedimento legislativo che sia seguito quello ordinariomediante rinvio in Aula del disegno di legge assegnato incommissione in sede deliberante (art. 72.3 Cost.)
• Possibilità di incidere sull’ordine del giorno delle Camereattraverso il potere di decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.)
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• Nessun obbligo giuridico di dimettersi se il governo vienebattuto da un semplice voto contrario (art. 94.4 Cost.)
• Previsione di alcune condizioni volte ad evitare attacchi asorpresa contro il governo: mozione di sfiducia (art. 94.5 Cost.)
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sorpresa contro il governo: mozione di sfiducia (art. 94.5 Cost.)
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LA QUESTIONE DI FIDUCIA
• Annuncio formale del Governo, nell’imminenza di un qualsiasivoto parlamentare, che esso lo considera così rilevante ai fini delproprio indirizzo da dimettersi in caso di esito negativo
• Oggetto prima di prassi, poi dei regolamenti parlamentari (artt.
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• Oggetto prima di prassi, poi dei regolamenti parlamentari (artt.116 R.C. e 161 R.S.) alla Camera bisogna attendere 24 ore, al Senao no
•• VietataVietata su: funzionamento interno (regolamenti interni, nomine,autorizzazioni a procedere, verifica delle elezioni, fatti personali,sanzioni disciplinari), inchieste parlamentari, materie su cui èd’obbligo il voto segreto o per alzata di mano
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• Posta dal Presidente del Consiglio, previo assenso del Consigliodei ministri (art. 2.2 l. 400/1988), su emendamenti,emendamenti, articoliarticoli oo attiattid’indirizzod’indirizzo prima del loro voto parlamentare per compattare la maggioranza su ciò che considera così
rilevante ai fini del proprio indirizzo da dimettersi in caso divoto difforme rispetto alle proprie indicazioni (ultimatum)
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voto difforme rispetto alle proprie indicazioni (ultimatum)- questione di fiducia su risoluzione per verifica fiducia
superare l’ostruzionismo dell’opposizione (c.d. fiducia tecnica)in virtù dei suoi effetti: priorità, indivisibilità, inemendabilità,voto palese per appello nominale
• Il ricorso alla questione di fiducia in occasione del voto sui«maxi-emendamenti»
•
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LA QUESTIONE DI FIDUCIA• XIV legislatura: governi Berlusconi II e III (2001-2006) su progetti di legge: 29 alla Camera, 17 al Senato• XV legislatura: governo Prodi II (2006-2008) su risoluzioni: 2 alla Camera, 2 al Senato su progetti di legge: 14 alla Camera, 13 al Senato• XVI legislatura: governo Berlusconi IV (2008-2011) su risoluzioni: 3 alla Camera, 2 al Senato
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su risoluzioni: 3 alla Camera, 2 al Senato su progetti di legge: 28 alla Camera, 20 al Senato• XVI legislatura: governo Monti (2011-2012) su progetti di legge: 33 alla Camera, 18 al Senato• XVII legislatura: governo Letta (2013-2014) su risoluzioni: 2 alla Camera, 2 al Senato su progetti di legge: 7 alla Camera, 3 al Senato• XVII legislatura: governo Renzi (2014-)* su progetti di legge: 28 alla Camera, 34 al Senato
* Al 31 agosto 2016
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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: I PROCEDIMENTI SPECIALI
• Esame dei disegni di legge di conversione di decreti legge
• Esame dei progetti di legge costituzionale
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• Esame del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità (sessione di bilancio)
• Esame della legge di delegazione europea e della leggeeuropea
• Progetti già approvati
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Prima deliberazionea maggioranza semplice
Seconda deliberazione
LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTOLEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO
Promulgazione
non meno di tre mesi
a maggioranza dei due a maggioranza dei due terziterzidei componenti di dei componenti di
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Promulgazionedei componenti di dei componenti di ciascuna Cameraciascuna Camera
a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera
Eventuale referendum1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori
Promulgazione
tre mesi
nessuna richiesta di referendum
richiesta di referendum
se è approvato dalla maggioranza dei voti validi
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PARLAMENTO ITALIANO E UNIONE EUROPEALa fase ascendente
• La partecipazione del Parlamento alla fase ascendente delprocesso normativo dell’UE prima che i loro contenuti sianoapprovati (l. 234/2012; art. 12 TUE)
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• Il Governo trasmette al Parlamento i progetti di atti dell’UE einformarlo sulla posizione assunta in Consiglio ministri UE
• Il Parlamento può esprimere opposizione o invocarel’applicazione del principio di sussidiarietà (Protocolli n. 1 su ruoloParlamenti nazionali; n. 2 su principi di sussidiarietà e proporzionalità). riserva di esame parlamentare opposta dal Governo nel
Consiglio dei ministri UE
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PARLAMENTO ITALIANO E UNIONE EUROPEALa fase discendente
• La partecipazione del Parlamento alla fase discendente delprocesso normativo dell’UE per prevenire l’apertura o consentirela chiusura di procedura d’infrazione per mancato, tardivo o noncorretto recepimento direttive (da 213 luglio 2007 a 66 luglio 2017)
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•• LeggeLegge didi delegazionedelegazione europeaeuropea per il recepimento delledirettive europee e l’attuazione di altri atti dell'Unione europea: conferimento al Governo di deleghe legislative per
l’attuazione delle direttive europee autorizzazione al Governo a recepire le direttive europee per
via regolamentare individuazione dei principi fondamentali nelle materie di
competenza delle Regioni
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•• LeggeLegge europeaeuropea recante Disposizioni per l’adempimento degliobblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Unioneeuropea:
disposizioni necessarie per dare attuazione agli attidell’Unione
modifica o abrogazione di disposizioni statali contrastanti con
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modifica o abrogazione di disposizioni statali contrastanti congli obblighi UE
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LA FINANZA PUBBLICA IN COSTITUZIONEArt. 81 Cost. (modificato con l. cost. 1/2012)
1.Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del propriobilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevolidel ciclo economico.
2.Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine diconsiderare gli effetti del ciclo economico e, previaautorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
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autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assolutadei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. (v. l.243/2013)
Art. 97.1 Cost. (modificato con l. cost. 1/2012)•“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”
Art. 119.1 Cost. (modificato con l. cost. 1/2012)•“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomiafinanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, econcorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli europei e finanziari derivantidall’ordinamento dell’Unione europea.
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3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede aimezzi per farvi fronte [c.d. copertura finanziaria]
4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo.
5. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso senon per legge e per periodi non superiori complessivamente a
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non per legge e per periodi non superiori complessivamente aquattro mesi
6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e icriteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese deibilanci e la sostenibilità del debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata amaggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nelrispetto dei principi definiti con legge costituzionale» (v. l.243/2013)
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IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E DI BILANCIO A LIVELLO UE
• Parametri UE su rapporto debito/PIL (60%) e disavanzo (3% PIL)
• Patto di Stabilità e Crescita
• (primo) semestre europeo in cui, con il coordinamento del
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• (primo) semestre europeo in cui, con il coordinamento delConsiglio e della Commissione, sono definite le politiche dibilancio, le riforme e gli interventi strutturali degli Stati UE
• Sottoposizione dei Programmi di stabilità e convergenza e deiProgrammi di riforma nazionali a Consiglio e Commissione
• Parere della Commissione sul documento programmatico dibilancio (novembre)
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GLI STRUMENTI DEL CICLO ANNUALE DI BILANCIOLegge 196/2009 (modificata dalle ll. 39/2011 e 163/2016)
• Entro 10 aprile: Documento di economia e finanza (DEF) cheinclude Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma
• Entro 30 giugno: rendiconto generale dello Stato e disegno di
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• Entro 30 giugno: rendiconto generale dello Stato e disegno dilegge di assestamento
• Entro 20 settembre: Nota di aggiornamento del DEF
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• Entro 15 ottobre: disegno di legge di bilancio (annuale e triennaledi previsione di entrate e spese per competenza e cassa) prima sezione della legge di bilancio: (ex legge di stabilità) livello
massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto dafinanziare; norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni dispesa
seconda sezione della legge di bilancio (ex legge del bilancio di
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seconda sezione della legge di bilancio (ex legge del bilancio diprevisione): stato di previsione dell’entrata, stato di previsione dispesa per ministeri
• Entro gennaio successivo: disegni di legge collegati alla manovradi finanza pubblica
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LA SESSIONE PARLAMENTARE DI BILANCIO
• Esame e approvazione legge di bilancio entro fine anno
• Ruolo preminente della Commissione bilancio
• Poteri del Presidente d’Assemblea di stralcio e ammissibilità
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• Poteri del Presidente d’Assemblea di stralcio e ammissibilitàdegli emendamenti estranei o non compensativi rispetto ai saldi
• Obbligo di copertura finanziaria (C. cost. 212/2012, 181/2013)
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LA FUNZIONE D’INDIRIZZO E DI CONTROLLO Le diverse finalità
• Per maggioranza / Governo: aggiornare l’indirizzo politico aseconda dell’importanza della materia
• Per le opposizioni:
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• Per le opposizioni: suscitare l’interesse dell’opinione pubblica non per far cadere
il Governo ma per metterlo in difficoltà e costringerlo a mutareindirizzo
proporre indirizzo politico alternativo dinanzi agli elettori.
• Per il singolo parlamentare: dimostrare di essersi attivato suspecifiche problematiche care ai suoi elettori
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LA FUNZIONE PARLAMENTARE D’INFORMAZIONE E CONTROLLO
• Le commissioni d’inchiesta (v. supra)
• Le interrogazioni: semplice domanda al Governo per sapere seun fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al governo o
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un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al governo osia esatta, se esso intenda comunicare documenti o notizie oabbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su unoggetto determinato
interrogazioni a risposta scritta
interrogazioni a risposta immediata (question time)
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.• Le interpellanze: domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli
intendimenti della condotta del governo in questioni cheriguardino determinati aspetti della sua politica Interpellanze urgenti
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LA FUNZIONE PARLAMENTARE D’ INDIRIZZO
• Le leggi di indirizzo politico (finanziaria, comunitaria, ratifica..)
• Le mozionimozioni (introduttiva) per promuovere una deliberazionedell’assemblea su un determinato argomento (10 deputati/8senatori)
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senatori)
• Le risoluzionrisoluzioni (conclusiva) per manifestare – anche incommissione – orientamenti o definire indirizzi su specificiargomenti (ogni parlamentare)
• Gli ordiniordini deldel giornogiorno di istruzione al governo: spesso pertradurre emendamenti non accettati dal governo