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Consilium Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale a cura di Carla Casagrande, Chiara Crisciani, Silvana Vecchio FlRENZE SISMEL - EDIZIONI DEL GALLUZZO - 2004

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ConsiliumTeorie e pratiche del consigliare

nella cultura medievale

a cura di

Carla Casagrande, Chiara Crisciani, Silvana Vecchio

FlRENZESISMEL - EDIZIONI DEL GALLUZZO - 2004

Agostino Paravicini Bagliani

DE FRATRUM NOSTRORUM CONSILIO.LA PLENITUDO POTESTATIS DEL PAPA

HA BISOGNO DI CONSIGLI?

I. Che i papi debbano ricorrere ai 'consigli' dei cardinali e una tesisostenuta fin dall'XI secolo, ossia fin dal momento in cui i cardinaliromani ottengono il diritto esclusivo di eleggere il pontefice e diven-tano - tra il pontificato di Leone IX e queUo di Pasquale 11 (1048-1118) - ilprincipale strumento di governo pontificio della Chiesa e ilsupporto istituzionale della concezione ecclesiologica secondo cui ilpapato deve essere considerato come episcopato universale I. Precise

I. Sulla genesi del cardinalato romano e la loro evoluzione fino al periododella Riforma gregoriana, sono ancor oggi fondamentali gli studi di M.Andrieu,L'origine du titre de cardinal dans l'Eglise romaine, in Miscellanea Giovann! Mercati, I,Citta del Vaticano 1946, 113-44 e S. Kuttner, cCardinalis. The History of a Cano-nical concept», Traditio, 3 (1945),119-114. La discussione fu ripresa da C. G. Fürst,Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalskollegiums,Münich 1967. Piu generico, Ch. Lefebvre, cLes origines et le role du cardinalat auMoyen Age», Apollinaris, 41 (1968), 59-70. Per la storia dei vari ordini fino all'e-po ea gregoriana, v. ora anche R. Hills, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms, Roma1977. Il termine cardinalis ha suscitate numerose discussione critiche. Secondo M.Andrieu e S. Kuttner, la parola cardinalis servi dapprima a defnire vescovi, preti ediaconi che prestavano il loro servizio ad una chiesa straniera, per la quale nonerano stati consacrati, ma nella quale erano stati incardinati. Per G. Fürst, invece,questo titolo designava tutti coloro che offrivano il loro servizio alia chiesa epi-copale. Quest'ultima interpretazione appare come piu plausibile, i chierici cardi-nali presenti in numerose diocesi d'Italia, Francia, Germania e Inghilterra parteci-pavano infatti al culto liturgico accanto al loro vescovo. La parola cardinaiis rin-vierebbe dunque alia loro appartenenza al clero cattedrale. L'opera di J.-B.Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Catdlnale bis Papst Bonifaz VIII. historisch-canonistisch untersucht und dargestellt, Freiburg i. Br. 1896 e utile per le numerosefonti canonistiche e pontificie citate, e per la lucida esposizione dell' evoluzioneecclesiologica del cardinalato fino a Bonifacio VIII. Su questi stessi temi, si disponeora della modern a ed impegnata indagine di A. Alberigo, Cardinalato e collegialita.Studi sull'ecclesiologia tra I'XI e il XtV secolo, Firenze 1969. Sull'evoluzione del car-dinalato da Gregorio VII a Urbano 11,v. Fürst, .Gregorio VII, cardinali e ammini-strazione pontificias, in La Riforma Gregoriana e l'Europa, I, Roma 1989,17-31. In

ISI

AGOSTINO PARAVICINI BAGLlANI

prese di posizioni provengono, ad esempio, da uno dei massimi pro ta-gonisti del programma riformatore del papato edella Chiesa Romana(Pier Damiani), da un cardinale molto polemico, come Benno, maanche dagli stessi pontefici (Alessandro 11).

Pier Damiani, neI periodo conclusivo della Disceptatio synodalis,dopo avere insistito sul fatto ehe i cardinali, di istituzione biblica, con-tinuano e rinnovano il collegio di coloro ehe ascoltavano e assistevanoCristo stesso, avverte ehe e colloro consiglio e giudizio ehe la chiesauniversale deve essere governata 1.Alessandro II scrive (1066) all'arci-vescovo di Reims Gervasio di non aver potuto dargli una risposta aproposito di un suo conflitto con certi conti, perehe i cardinali nonerano presenti all'arrivo del suo messaggero, che era ripartito poi rapi-damente 3. N ei Gesta Romanae Ecclesiae contra Hildebrandum, Bennoaccusa Gregorio VII di «avere rinunciato a quaIsiasi consiglio dei car-dinali», conducendo cosi un pontificato «senza testimonia. 11 papa einoltre accusato di avere scomunicato l'imperatore senza prima aver nerichiesto ne tantomeno ottenuto il consenso dei cardinali+,

questi ultimi decenni, la ricostruzione prosopografica erudita sui cardinalatomedievale ha fatto notevoli progressi; per i pontificati di W. Maleczek, Papst undKardinalskollegium von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Cölestin Ill. und Innocenn1II., Wien 1984, ehe ha rivisitato l'intera documentazione disponibile; per i ponti-ficati di Gregorio IX e Innocenzo IV, v.A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curiae familiae' cardinalizie dal 1227 al 1214, 1 voll., Padova 1971. Sicuri dati statisticisulla formazione dei cardinali della seconda meta del XII secolo sono ofTerti daMaleczek, Papst, 141 ss.; per il periodo 1191-1116: Id., Papst; per il periodo 1117-Ilf4: Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia. Gli aspetti istituzionali e prosopogra-fici del cardinalato 'residenziale' sono ormai noti grazie a K.Ganzer, Die Entwick-lung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte desKardinalkollegiums vom 11. bis 1). Jahrhundert, Tübingen 1963. Genesi e sviluppodell'arbitraggio papale sono temi sui quali ha richiamato l'attenzione J. Miethke,«Theologenprozesse in der ersten Phase ihrer institutionellen Ausbildung. Die Ver-fahren gegen Peter Abaelard und Gilbert of Poitierss,' Viator, 6 (1915), S3 ss. GiaCallisto 1I incaricava un cardinale di studiare problemi sottomessi al papa: U.Robert, Histoire du pape Calixte 1I, Paris 1891,67-68. . ,

1. PL 14f, 87 B: .Sancte ergo Ecclesiae princeps quam propensiori invicemdebent charitate congruere, quibus iniunctum est charitatem praecipue christianopopulo praedicare; ut ex eorum, quae procedat ex pierate concordia, sancta uni-versalis gratuletur ecclesia, ac gemino utriusque studio christianae religionis reflo-reat disciplina. Verum nos piscatoris nostri naviculam ex hiatu scylllae voraginistrahentes, dum successorem Petri fidei labente vestigio mersum ad littora quietadeducimus, pium ereptori nostro celeuma cantemuss, cit. Alberigo, Cardinalato, 41•

3. Regesta pontificum Romanorum, ab condita ealesia ad annum post Christum natumMCXCVIII, ed. Ph.jaffe, S. Löwenfeld, l' ed., Lipsiae 188 S-1888, n" 4600; Sägmül-ler, Die Thätigkeit, 119 n. S·' :

4. Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti, II, Hannover1897,37°: «Eiectis a consilio et a custodia eius cardinalibus, vita eius et fides et

DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO

Nel corso del secolo XII, le affermazioni dei pontefici relative alIanecessitoi di ricorrere al consilium dei cardinali si· moltiplicano.Pasquale II (UlI) revoca la concessione di investitura a dei laici, fattada un suo predecessore, affermando ehe tale decisione era stata presasenza il consilium dei suoi fratelli e senza le loro sottoscrizioni I. Nelcondannare Abelardo, Innocenzo II, nella bolla. Testante apostolo del 16luglio II.tI, richiama ad un tempo la propria autoritä a decidere sulladottrina e il concorso dei cardinali-vescovi nella decisione presa: «Nositaque qui in cathedra sancti Petri, cui a Domino dictum est: 'Et tualiquando conversus confirma fratres tuos (Lc 22, 32)" licet indigniresidere conspicimur, communicato fratrum nostrorum episcoporumcardinalium consilio, [... ] ipsius Petri perversa dogmata [... ] dampna-vimus> 6• Secondo una testimonianza del monaco Enrico di Stablo,Eugenio III,allora in Francia (estate 1147), prima di decidere inmerito al conferimento della dignitä abbaziale a Wibaldo di Stabloanche per l'abbazia di Corvey, dice «Ii voler prendere consiglio con icardinali e di dare una risposta sulla base di tale consiglio (<<dixitsecommunicaturum consilium cum fratribus et ex ipsorum consilio senobis responsurum») 7. Adriano IV e poi Alessandro III consideranoilleggittimo il privilegio di Anastasio IV concesso a favore del primatedi Compostella (relativo al conflitto con l'arcivescovo di Toledo),perche era stato promulgato «neque de communi, neque de saniorispartis consilio fratrums 8• .,..... ,. I .'.. i ..

All'inizio del Duecento, Innocenzo III definisce la funzione dei car-dinali con grande autorevolezza ed equiIibrio costituzionale nelladecretale Per venerabilem": i cardinali, ossia «I preti della razza leviticasono i nostri fratelli; i quali, in accordo con la legge levitica, agisconocome i nostri coadiutori nell'esercizio dell'ufficio sacerdotale» (<<Suntautem sacerdotes Levitici generis fratres nostri, qui nobis iure Leviticoin executione'sacerdotalis officii coadiutores exsistuno) 10. Agli occhi

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doctrina sine testibus fuit [... ] Praeter voluntatem et consilium cardinalium, extraordinem iudicandi sacris canonibus determinatum imperatorem [... ] precipitanterexcommunicavit., cit. Alberigo, Cardinalato, 46. ,

S. Le über pontificalis, ed. L.Duchesne, Il, Paris 1891,37°; Sägmüller, Die Thä-tigkeit, 11 I n. 3·

6. PL 179, SI S-I7, cit. Alberigo, Cardinalato, S6.. 7. Sägmüller, Die Thätigkeit, 48.

• 8. Ibid.,11 n. 4; cf. S9·" . ," 9. PL 114, col. 1131 ss. (= Corpus iuris canonid, ed. E. Friedberg, 11, Lipsiae1879-1881,716). . ' '. ' "

10. Ep.V. 118 = PL 114.1131-33 (A. Potthast. Regest« pontificum Romanorum indeab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, Il, Berolini IBn, 1794; cf.

AGOSTlNO PARAVICINI BAGLIANI

del papa,l'identiti tra i cardinali e ci preti della razza leviricas servivaa mettere in evidenza l'importanza della partecipazione dei cardinali atpotere pontificio, pur sottolineando la loro sottomissione at poteregiudiziario e sacerdotale del papa. n potere dei cardinali non potevaderivare ehe dall'autoritä di Pietro e dei suoi successori (<<Isvero supereos sacerdos sive iudex exsistit, cui Dominus inquit in Petro»),

La definizione innocenziana, secondo cui i cardinali sono i coadiu-totes del papa, diventö classica. Niccolö III la riprende nelIa sua boUaFundementa militantis ealesiae. Per il papa Orsini, i cardinali Sonocoloro «qui (papae) in executione officii sacerdotalis coadiutores assi-stunts. La funzione di assistenxa e messa in rilievo da uno dei suoiimmediati successori, papa Niccolö IV: c(Cardinales) velut magnaluminaria in eadem ecclesia perfulgentes, vigilantius nobis assistunt insupportantis oneribus apostolicae servitutis nee super hoc fatiganturvigiliis laboribus non laxanrure !",

Con altrettanta autorevolezza, nelIa decretale Romana ealesia, 1000-

cenzo IV aveva sottolineato l'importanza di una eollaborazionedei car-dinali all'esercizio della funzione giudiziaria della Chiesa romana: cutra-que partium super hiis omnibus se nostre fratrumque nostrorum dispo-sitioni et mandato commisit promittens firmiter, quod, quicquid superpremissis cum eisdem fratribus iudicaremus vel pronuntiaremus autduceremus aliter ordinandum, inviolabiliter observaret- 11. La collabora-zione dei cardinali al governo delIa Chiesa costituisce «un atto corn-plesso ehe investiva congiuntamente la responsabilitä del papa e quelladel collegio cardinalizio a lui unito nella sollicitudo omnium ecclesiarum,.ll.

Corpus iuris canonid, c. I) X IV 17, ed. Friedberg, ll, 716). Per una discussione sullaPer venerabilem, v. M. Maccarrone, Chies« e Stato nella dotttina di papa Innoctnzo IIIRoma 1940, passim; Alberigo, 71-74; K. Pennington, .Pope's Views on Church andState. A Gloss to Per Venerabilem., in Law, Church and Society in Honor of StephaltKuttner, Philadelphia 1977, so-S1;J. A.Watt, .Hostiensis on Per Vtnerabilem: the roleof the College of Cardinals», in Authority and POlWr. Studies on Medieval Law andGovernment presented to WaIter VI/mann on his seventieth birthday, Cambridge 1980,99-113. Gia nel De consideratione, Bernardo di Clairvaux indica i cardinali come chiquoque, qui tibi quotidie assistunt, seniores pop?li, orbis iudicess, libro IV, I I,Sancti Bernardi opera, ed.J. Leclereq, H. M. Rochais. Ill, Roma 1963,449. .

11. Les Registres de Nicolas III (1277'1280), ed. J. Gay, Paris 1898-1938, Sb; cf.Sägmüller. Die Thätigkeit, 1ao n. 6. . . ,

11. Dopo aver esposto lungamente le ragioni delle due parti, Innocenzo IVconclude dicendo: .Nos igitur auditis hi is et aliis, que partes proponere volueruntet plenius intellectis, de fratrum nostrorum consilio sententialiter diffinimus quod[... J.; ed. P.-J. Kessler, .Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung PapstInnoczent' IV.., ZeitschriJt der Savigny·StiJtung für Rechtsgeschichte, kan.-Abt., 31(1941), Is6-18a (IS8). "

13. Alberigo, Cardinalato, 96.

DE FRA7RUM NOS7RORUM CONSIUO

a. Due altre affermazioni di papi duecenteschi meritano arten-zione. Gregorio IX usa verbi come debere e cupere per definire lanecessid 0 il desiderio di chiedere iI consultum dei cardinali: «[ ... ]quasi talibus (cardinalibus) inconsultis soliti simus efficere, quae debe-rnus et cupimus ipsorum consulta providentia diffinire» 14. Il carattereesplicito di questi verbi era forse dovuto al fatto ehe il problema inquestione riguardava i beni della Chiesa romana: «[ ... ] quasi talibus(cardinalibus) inconsultis soliti simus efficere, quae debemus et cupi-mus ipsorum consulta providentia ditfinire-U. Il 31 gennaio 1273, Gre-gorio, in una lettera in cui decide di creare cardinale Bonaventura, il gene-rale dei Frati Minori, si esprime in modo chiaro ed esplicito sui suo desi-derio di poter disporre dei consilia dei cardinali, ma, aggiunge, soltanto incaso sorgessero dubbi (in dubiis): «(Cardinales) quorum consilio confiden-ter muniri possemus in dubiis et de ipsorum suffragiis divinum sperareauxilium in adversis-'". A ben vedere, dunque, i papi ehe esprimonoriflessioni generali sui consilium dei cardinali, evocano molto rara-mente la consultazione dei cardinali come un obbligo. Gregorio IXusa il verbo debere ma in relazione ad una decisione ehe riguarda l'a-lienazione dei beni della Chiesa. Gregorio X desidera ricorrere al con-silium dei cardinali (parla letteralmente di «munirsi» del consilium deicardinali) ma aggiunge la formula: in dubiis. Del resto, Innocenzo Ill,Niccolo III e Nicola IV si servono rispettivamente del termine di coa-diu tor e del verbo assistunt, il cui significato non e perfettamente iden-tico a quello di consilium.

La situazione non cambia se si studia piu da vicino la presenza nellelettere papali della formula che tradizionalmente rinviava alIa parteci-pazione dei cardinali alle decisioni prese dal papa in concistoro. L'usodi queste formule - de communi frattum nostrorum consilio, de fratrumnostrorum consilio et voluntate commune -, frequenti gia nel XII secolo,fluttua fortemente da un pontificato all'altro. Gregorio VII, ehe nonsembra avere concesso alcuna attenzione particolare ana partecipa-zione dei cardinali aI governo della Chiesa romana, non si servi mai diquesta formula. Urbano II, ehe puö esere considerato come I' «inven-tore del concistoro .., sottolineö nelle sue lettere soprattutto la parteci-pazione alle decisioni sinodali. Nelle lettere di Pasquale II, la formuladeJratrum nostrorum consilio, ehe era stata fino allora usata per associare

14. Sägmüller, Die Thätigkeit, 112 n. 3; cf. 87.lJ. Ibid., %12 n. 3; cf. 87· .16. Potthast 10746; Sägrnüller, Die Thätigkeit, %%0 n. 3.

ISS

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANl

persone di qualitä diversa, designa, nella maggioranza dei casi, la par-tecipazione dei cardinali alle decisioni pontificie. Dal 1133 in poi,sotto Innocenzo 11,questa formula riguarda esclusivamente i cardinali.Sotto Alessandro Ill, la formula de Jratrum nostrorum consilio, appare sol-tanto in un numero molto ristretto delle sue pur numerose decretali.Sebbene Celestino III sia state, a causa della sua grande eta, dip en-dente dal suo entourage, la formula de fratrum consilio non appare ehe in30 lettere su r Soo.Viceversa, troviamo questa formula in almeno il u%(con punte fino ad oltre il 15%) delle lettere dei primi anni del pon-tifieato di Innocenzo Ill. Questa proporzione eade ad una media del6,5% a partire dal quinto anno, il ehe potrebbe essere l'indice di unaetendenza all'autocrazias V.

3. L'obbligo per i papi di ricorrere al eonsiglio dei eardinali vieneinvece frequentemente messo in evidenza dai canonisti. A questeriguardo, 1'0stiense esprime una posizione radieale: «Nil decet papamfacere sine consilio fratrum suorums 18. Anche per la deposizione deieardinali, i1 papa deve prendere consilio presso i eardinali e ha biso-gno delloro eonsenso 19. L'Ostiense ripropone una formulazione cosirigorosa nel suo commento alIa Per venerabilem di Innocenzo Ill. 11grande canonista paragona dapprima il rapporto del papa coi cardinalicon quello del veseovo coi canonici, poi con quello tra i patriarchi eil loro sinodo. Egli rieorda ehe ogni patriarca «sine consilio fratrumnon debet ardua expedire», il ehe gli permette di concludere ehe«multo fortius ergo decet papam consilia fratrum suorum requirere,nam et firmius est iudicium, quod a pluribus queritur». Insomma, lad-dove Innocenzo III aveva definito i cardinali coadiutores del papa, 1'0-stiense riesce a proporre una formulazione ehe contiene la parola Con-silium, un concetto ehe e qui inoltre sostenuto dal verbo decere. .'

Numerosi canonisti non hanno perö accolto senza esitazioni l'ideasecondo cui il consilium dei cardinali fosse necessario. Per l'Archidia-conus, i1 consenso dei cardinali e opportuno, non necessario: «Saepiusvidi in curia quaeri, quid operentur ista verba de fra tru m consilio. Dicitpotest, quod sunt ad bonam ordinationem papae, qui habet uti consi-

17. Sulla storia della formula ede fratrum nostrorum consilio. v. ora soprattut~oMaleczek, Papst, 308-9; sullo sviluppo nel Trecento: N. Zacour, .The Cardinals'View of the papacy, 11 SO-I300', in The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Rea-lities, I1S0-IJOO, Toronto 1989, <411-17.

18. Cit, Sägmüller, Die Thätigkeit, 144 n. 3.19. Ibid.,lll n. s·

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DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO

lio potissime fratrum. Unde in multis iuribus antiquis et novis diciturhabito fratrum nostrorum consilio; sed non quantum ad necessita-tem.zo. La questione si poneva in questi termini ancora all'inizio delTrecento. Guido di Baisio optava per I'opportunitä (Iodevole), ma nonper l'obbligo (inesistente) ZI.

Persino a proposito della necessitä ehe il papa chieda il consensodei cardinali per promulgare una legge generale per la Chiesa univer-sale, le divergenze tra i canonisti sono importanti. Secondo l'Archi-diaconuszz e Lorenzo Ispano+! il papa non puö promulgare una leggerelativa alla chiesa universale senza i cardinali. Per Alano, invece, anchesu questo punto il ricorso ai cardinali, benehe opportuno, non eraobbligatorio 14.

4. Da quanto precede, una prima conclusione si impone da se: lastoria dei rapporti tra il cardinalato e il papato evolve all'interno diuna dialettica, ehe e segnata, da un lata, dall'affermazione della pleni-tudo potestatis del papa e da una straordinaria ascesa istituzionale delcardinalato, dall'altro. Ma i due poli di questa dinamica non si trovanosu un livello di eguaglianza. In forza della plenitude potestatis, il ponte-flee romano possiede una discrezionalitä molto ampia, il ehe significaehe i1 ricorso ai consilia dei cardinali puö variare a seconda dei ponti-fieati, seguire cioe vie diverse da quelle segnate dalla teoria. Un esem-pio c1amoroso riguarda uno dei massimi documenti nella storia delcardinalato, la costituzione di Gregorio X del 1274 ehe regolamentavale procedure per l'ele~ione del papa ed esigeva, tra l'altro, l'assolutaclausura dei cardinali. E la celebre costituzione Ubi perlculum ehe isti-tuiva uffieialmente il conclave. Alia morte del papa, i cardinali presentinella cittä in cui il pontefice defunto e spirato, erano d'ora in poitenuti ad aspettare non piu di dieei giorni i loro colleghi assenti. Pas-sato questo termine, ehe gli assenti fossero arrivati 0 no, i cardinali sidovevano riunire senza ritardo, per procedere all'elezione, nel palazzodove era morto il papa. Essi potevano farsi accompagnare da uno, 0,

in caso di necessitä, da due familiari, chierici 0 laici, di loro scelta. Nel

ZOoArehidiaeonus, eit. Sägmüller, Die Thätigkeit, 143 n. 8.ZI. J.A.Watt, «Hostiensis on Per Vtnerabi/em: the role of the College of Cardi-

nalst, in Authority and POMr. Studies on Medieval Law and Government presented toWaiter Ullmann on his seventieth birthday, Cambridge 1980, 107 n. 13, 110 n. 18.

U. Sägmüller, Die Thätigkeit, zu n. 4. <

z3. Cir, in Watt, .Hostiensis., 107 n. Z3·Z4. Ibid., 110 n. 18.

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI

palazzo, i cardinali si dovevano rinchiudere «in un conclave. (unumconclave). La sala del conclave dovrä essere lib era da tramezze 0 tendedivisorie. I cardinali abiteranno in cornune, e 10 spazio riservato aicardinali dovrä essere chiuso in modo tale ehe nessuno poträ neentrare ne uscire. Contatti diretti con i cardinali riuniti in conclaveerano assolutamente vietati, sia viva voce, sia per iscritto, con la solaeccezione del consenso unanime dei cardinali e per affari relativiall'elezione. Ogni deroga sarebbe stata punita dalla scomunica ipsofacto. Una sola finestra doveva permettere di introdurre ' «comoda.,mentes l'alimentazione per i conclavisti; ma l'apertura doveva esserecosi stretta da impedire a qualsiasi persona di penetrare nel conclavee di avvicinarsi ai cardinali. Se, tre giorni dopo l'inizio del conclavel'elezione non e ancora avvenuta, i prelati egli altri ufficiali deputatialla guardia esterna del conclave dovranno impedire ehe, nei cinquegiorni successivi, sia servito piu di un piatto ai cardinali, sia a pranzoehe acena; trascorsi questi cinque giorni si dovrä lasciar passare, finoall'elezione, soltanto pane, vino ed acqua. Durante l'intero periododell a Vacanza, i cardinali non potranno percepire ne gli introiti ordi-nari della camera apostolica, ne quelli straordinari 2S.

Per promulgare la Ubi periculum, il cui obiettivo dichiarato era quelladi tentare di porre un termine alle prolungate vacanze dell a Sede apo-stolica, Gregorio X incontrö forti resistenze da parte dei cardinali edovette appoggiarsi sui vescovi per far accettare la sua costituzione (Inovembre 1274). Come in nessun altro documento solenne dell'epoca,i dissensi tra i cardinali eilpapa sono segnalati in modo molto precisoe circostanziato. Per ottenere un'adesione al progetto di costituzioneconciliare - Gregorio X aveva infatti deciso di far votare il decretodall'assise conciliare riunita a Lione -, il papa non consultö i cardinalima i vescovi, polehe sapeva ehe «se avesse richiesto il loro assenso aicardinali, questi glielo avrebbero rifiutato». Numerosi cardinali consul-tarono i vescovi presenti al concilio, ma il papa riusci a far sigillare ilsuo decreto da un numero sufficiente di vescovi.

25. Dictionnaire de droit canonique._III -:Paris 19~8. I~ 19-26; ~f.E. Pet~ucci,.n pro-blema della vacanza papale e la cosntuzione UbI peticulum dl Gregono X" in Attidel Convegno di studio per I'VIII Centenario del 1° Conclave (1268-1271), Viterbo1975, 69-96. n problema testuale e stato nuovamente affrontato da B. Roberg, «Derkonziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets Ubi petitulum von 1274', AnnuariumHistoriae Conciliotum, 2 (1970),231-62. Sulla cronologia delle decisioni papali tra il1274 e il 1294, in merito alla Ubi periculum, v. M. Dykmans, .Les pouvoirs des car-dinaux pendant la vacance du Saint Siege d'apres un nouveau manuscrit de jac-ques Stefaneschis, Archivio della Sodet,) romana di storia patria, 104 (1981), 1I9-4S.

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DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO

Da un punto di vista giuridico-costituzionale, Gregorio X ha agitoperfettamente secondo le regole: ciö che contava era la maggioranzadei prelati presenti al concilio, fossero essi cardinali, vescovi 0 abati.Ma e singolare ehe proprio la 'carta costituzionale' del conclave, eheregolamentava la principale funzione dei cardinali, quella di eleggerei1 papa, fosse stata promulgata con l'assenso di vescovi e dopo ehe ilpapa aveva interrotto qualsiasi consultazione con i cardinali stessi:«Eodem anno et mense, die sabbati, septima eiusdem dominus papaostendit cardinalibus constitutionem, quam fecerat .super electioneromani pontificis, per quam orta est dissensio inter eum et cardinalesin privato, quae postmodum venit in publico. Nam dominus papavocavit prelatos sine cardinalibus et vocavit cardinales per nationes. Etcardinales in consistorio omni die conveniebant sine papa et similiterallocuti sunt aliquos prelatos super constitutione prefata in consisto-rio et rogaverunt, quod si dominus papa eorum assensus requireret superipsa constitutione, quod non darent, diffinitivum consilium vel cons en-sum, donee rationes ipsorum audirent. Et similiter multi ex cardinali-bus per nationes vocarunt praelatos in domibus suis, petentes ab eisconsilium, quid esset super hoc faciendum, et' auxilium, si necesseesset, modo praedicto. Et dominus papa similiter vocatis prelatis, utsupra dictum est, et exposita intentione sua prius iniunxit eis in vir-tute sanctae obedientiae sub excommunicationis poena, quod neminirevelarent ilia; quae audirent et viderent et facerent tunc ibi cum eo.Et fecit tOS tonsentire et assentire ilIi constituioni et mandavit, quod singulisua sigilla apponerent constitutioni predicte, quod et [ecerunt. Nam factesunt schedule per regna et provincias, qui bus omnes prelati sua sigillaapposuerunu~6... .,', '

.( , .. 5. Per meglio comprendere la dialettica ehe sottende la necessitä

per i papi di raccogliere i consigli dei cardinali, occorrerä quindi, oltrealle prese di posizione teoriche ehe prevedevano, pur con oscillazionied esitazioni, un largo ricorso al 'consilio' dei cardinali, studiare davicino i comportamenti dei singoli pontefici. A questo riguardo, ilpontifica.to di Boni~acio VIII ~ffre. font} particolarmente suggestiveehe mentano attenzione, propno perche documentano gesti e com-portamenti, cosa .assai rara per il Medioevo. Si tratta senza alcundubbio di un caso se si vuole eccentrico e amplificatorio, ma ehe nonfa altro ehe conferrnare l'endemica oscillazione ehe si coglie persino

ti \

~6. Mansi, XXIV, 66 ss. Sägmüller,Die Thätigktit, 246 n. I.

AGOSTINO PARAVICINI BAGLlANI

all'interno delle posizioni teoriche e delle affermazioni esplicite esolenni, sia di papi ehe di canonisti: le quali, conviene ripeterlo, pre-vedevano si i1 ricorso frequente e persino obbligatorio in qualehecaso (alienazione dei beni delIa Chiesa, promulgazione di una leggegenerale della Chiesa), ma lasciavano nello stesso tempo al papa -ossia a colui ehe possedeva la plenitudo potestatis - un'arnpia discrezio.,nalitä nel ricorrere al consilium dei cardinali.

Ci sia consentito di lirnitarci qui soltanto ad aleuni esempi 17.

Un domenicano del tardo Trecento, Nicola Trivet, ci informa ehecSubito dopo la sua elezione, (Bonifacio VIII) tolse al vescovo di Ostia(il domenicano Ugo Aycelin) l'uso del pallium, in presenza dei cardi-nali, a causa di certi fatti ehe erano avvenuti» 18. Indirizzato come era- e non e un caso - al cardinale vescovo di rango piu elevate, essoportava in se un messaggio d'autoritä nei riguardi di tutto il collegiodei cardinali, che si resero subito conto con che genere di papa avreb-bero avuto d'ora in poi a ehe fare.

Soltanto tre giorni dopo la sua elezione, Bonifacio VIII prese unadecisione ehe poteva invece sembrare un riconoscimento completodell'autoritä edella funzione dei cardinali. Secondo il cronista ingleseBartolomeo de Cotton, ell giorno di san Giovanni (27 dicembre1294). i1 signor papa revocö tutti i provvedimenti relativi ai beneficiehe stavano per divenire vacanti, sia quelli decisi al tempo di Cele-stino (V) e di Niccolö (IV). suoi predecessori, sia quelli presi da luistesso e da (il cardinal) Gerardo (Bianchi) (durante la loro legazione)in Francia. Egli sospese in pari tempo tutti gli arcivescovi, i vescovi etutti quegli altri, ehe avevano ricevuto una dignitä da Celestino; tuttele nomine, insomma, 0 fatte senza it consiglio dei cardinal! 0 (sulla basedi decisioni, ehe non erano state) ventilate. come d'uso, in conci-storo[ ...],..Ordino infine ehe la curia partisse alla volta di Romal~.Vainoltre ricordato ehe Bonifacio VIII non mise mai in discussione lalegittimitä dei cardinali creati dal suo predecessore. '

17. Per queste ed altre fonti, v. il racconto presentato nel mio Bonißui» VIII.Torino 1003. ' ' "

18. La scena ci e narrata da una fonte relativamente tarda (Nicolas Trivet. Anna-les (1136-1367). ed. Th. Hog, London 18,U. 334). ma l'autore, come domenicanodoveva disporre di buone inforrnazione, provenienti direttamente dalla tradizion~del suo ordine (J. Coste, Boniface VIII en prods. Articles d' accusation et depositions desternoins (IJOJ-ljI 1). Edition critique, introductions et notes, Roma 1995, 819); cf.Potthast, 11.1914.

19. Bartolomaeus de Cotton, rnonachus Norwicensis, Historie Anglicana (A. D.449-1298), ed. H. R. Luard, London 18S9.1S8;Tolomeo da Lucca, Historia ecclesia-stica, in Rerum ltalicarum Saiptores, XI, Milano 1727, n03·

DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO

Il conilitto con i Colonna condusse perö Bonifacio VIII aprecisarei1 suo vero pensiero circa i rapporti istituzionali ehe legano il papa aicardinali. Alla fine del suo primo grande discorso contro i Colonna,quello del 10 maggio 1297, Bonifacio VIII riflette infatti ad alta vocesuI rapporto tra papa e cardinali: egli si domanda quale fosse il loro'stato' (status). Qual'era la natura delIa loro autoritä? Chi sono in defi-nitiva i cardinali? L'inizio delIa riflessione e netto e tagliente: «Alcunipotrebbero sostenere ehe i cardinali non abbiano alcuno 'state's! «Essine hanno e non ne hanno uno», aggiunge il papa; la loro funzioneconsiste nell'eleggere canonicamente ilVicario di Cristo «ehe e supe-riore a tutti nelIa pienezza del potere e ehe puö legare e scioglierescome Cristo, Servendosi di una metafora ehe si era imposta da Inno-cenzo III in poi l", il pontefice ribadisce con forza ehe i cardinali«sono membri del nostro capo.; essi non sono dunque «allo stessolivello del sovrano pontefice [...] ehe deve correggerli e punirli»soprattutto quando l'orgoglio Ii spinge a trascorrere in gravi 'eccessi'.Si giunge quindi rapidamente ad una conclusione e la si esprime inmodo sferzante: a suo parere il papa puö procedere contro i cardinali,puo persino deporli e «nessuno se ne deve meravigliares 31 •

. Aver deposto i cardinali Colonna non costituiva una novitä, madeporre .due cardinali alIa voltas e per giunta della stessa famiglia, erafatto singolarissimo e Pietro de Paray ne fece appunto uno dei suoicapi di accusa. Bonifacio VIII non procedette poi ad altre deposizionidi cardinali, ma Pietro Colonna rincarerä la dose al processo accusan-dolo di aver minacciato di privazione del cardinalato almeno quattroaltri cardinali. Si sarebbe trattato di Matteo d'Acquasparta, di Niccolödi Nonancourt, di Gerardo Bianchi e di Giovanni Lemoine P, I primidue non avrebbero obbedito al papa, quando egli ordinö loro di pro-nunziare un sermone su un tema di sua scelta. E questo e facileimmaginarlo: ehe Bonifacio VIII mettesse alIa prova in questo modol'abilita di un predicatore e un tratto ehe corrisponde bene a ciö ehesi sa del suo temperamento. Gerardo Bianchi si sarebbe invece resocolpevole, quando era legato in Sicilia, di .aver acc,ettato di confessare

. 10. Sull~ ~etafora dei cardinali ~ome cmembri. del capo del papa, v. A. Para-vicini Bagham, 11corpo del papa, Torino 1994, Br-8J.

11• cee« Botmundi orchitpiscopi Treverensis, ed, G. Waitz, in MGH, SS, XXIV,Hannover 1879,478. . .'p. Paray: Coste, B?nifact VIIl,l33 CE 1:4).Pietro ~ol~nna: J04 (H 94),33° (H

IS4) e 3P (H IS6! qu.! ~!etro.parla semphceme~te .d! mmacce, ma, guardando alcontesto, sembra nfenrs! senz altro a mmacce di pnvazlOne del cardinalato).

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI

Agapito Colonna sul suo letto di morte. Il legato avrebbe potuto ineffetti incontrare Agapito prima della sua partenza dalla Sicilia, avve-nuta il 20 dicembre 130133. Sappiamo dall' ambasciatore aragonese ehequando mori il cardinal Bianchi corse voce che il papa si apprestassealIa nomina di nuovi cardinali; avendolo saputo, Bonifacio VIIIavrebbe detto con sarcasmo: «Alcuni dicono e credono ehe noi dob-biamo nominare dei cardinali; sarebbe invece tempo ehe noi ne depo-nessimo alcuni, piuttosto ehe crearne altri»H.

Il cardinal Giovanni Lemoine sarebbe stato minacciato, perehe inconcistoro si sarebbe lagnato del fatto ehe il papa non teneva in alcunconto il parere dei cardinali: «Cio ehe (Bonifacio VIII) fa, non e chie-dere consigli (ai cardinali), come dovrebbero fare i pontefici romani,ma esigere il consenso anche da quelli ehe avrebbero contrarioparere •. La risposta data al Lemoine, che era originario della Piccar-dia, da parte di Bonifacio VIII sarebbe stata sarcastica e beffarda: «Pic-cardo, Piccardo, tu hai una testa da Piccardo, ma, per Dio, io ti pie-cherö in testa e faro in modo ehe tu sia d'accordo con me in ognicosa [... ]». Eil pontefice avrebbe poi aggiunto: «Se non moderi la tuatesta piccarda, io ti piccherö in testa e faro in modo che tu vada a direcose del genere lontano dalla curia, spogliato dello stato e degli onoriehe ora ti appartengono [... ] tu andrai a dire le tue 'piccarderie'altrove e non qui dinanzi a me ed in ben altra condizione da quellaonorevole in cui ora ti trovi» 3S. .

Che Bonifacio VIII mal sopportasse la mancanza di sottomissione10 diceva gia il cronista di Orvieto: «se il papa voleva fare una cosa,nessun cardinale osava opporglisi pubblicamente in parole 0 in fattis.La stessa cosa dice, con altre parole, il procuratore del conte di Pian-dra: «Nessuno ha alcun potere, se non il papa.36• Durante un conci-storo pubblico, il papa ordinö che nessuno prendesse la parola su que-stioni riguardanti i benefici. Chi osö farlo, fu subito e vigorosamenterimproveraro V. E dunque e difficile mettere in dubbio ciö ehe Pietro

33. Coste, Boniface VIII, 304 n. I.34. H. Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen, Münster 190.1, L.35. Coste, Boniface VIII, BQ-3[ (H 154)·36. Cronista d'Orvieto: L. Pumi, A. Cerlini, .Una continuazione orvietana

della cronaca di Martin Polonos, Archivio Muratotiano, 14 (1914), 1.10. Procuratoredi Fiandra: [Kervyn de Lettenhove, J. M. B. C.], .Etudes sur l'histoire du XllIesiede. Recherehes su~ la part que rord~e. de Citeaux et le ~omte de Flandre pri-rent ala lutte de Boniface VIlI et de Philippe le Belt, Mimoires de J'Academie roralede Be1gique,.18 (18H),63· . ,

37. Finke, Aus den Tagen, XXXVIII. ",'

DE FRATRUM NOSTRORUM CONSIUO

Colonna did nel 13°6: .Se qualcuno di noi 0 dei nostri confratelli (icardinali) esprimeva un parere non corrispondente al suo punto divista, il papa saltava su e 10 investiva con parole ingiuriose», i,

Secondo Gerau de Albalato, ambasciatore del re di Aragona, il papapensava ehe «solo quello ehe lui faceva, valeva qualcosa»; e dunque lediscussioni in concistoro dovevano parergli prolisse e super£lue: «Nonpoteva restare molto seduto in concistoro; ad un certo punto mostravaai cardinali i suoi piedi egli faceva vedere quanto fossero gonfi(groSSl),38.", ,', " ,,Il calendario curiale prevedeva che il papa tenesse concistoro piu

volte la settimana; orbene, secondo Lorenzo Martini, negli anni 1301-

1302 Bonifacio VIII era solito convocare il concistoro solo una voltala settimana, con la percentuale di un solo concistoro segreto su ottopubblici39• Aveva dun que ragione Matteo Rosso Orsini, quandodiceva: .Se si chiede al papa di tenere un concistoro, la prende cosimale, come se gli dessimo un colpo di coltellos+". Nel marzo 1302,

quando piu fervevano i negoziati con Carlo di Valois, fratello del re diFrancia, i «concistori cessaronos addirittura+'. Di fronte a queste testi-monianze non dobbiamo forse credere ai cardinali Colonna, quandodicono che il papa non chiedeva il parere dei porporati e ehe preten-deva di avere ildiritto «li decidere da solo e di testa sua»42? Ma e poivero ehe il pontefice avrebbe addirittura detto: «se non c'e discordiaall'interno del collegio dei cardinali, il papa non puö essere papa; mase c'e discordia, tutti 10 temono, gli uni per paura degli altri, e cosiegli puö fare liberamente ciö che vuole?» E veramente avrebbe affer-rnato: «ehe la Chiesa funzionerebbe meglio se non ci fossero dei car-dinali, ma solo il papa; ed anche il mondo procederebbe meglio senon ci fossero re ed esso fosse diviso solamente in baronie»43?

La credibilitä di queste ultime afTermazioni, delle quali PietroColonna 10 accused, e infirmata dal loro carattere di esagerazione. 11ehe naturalmente non vuol dire ehe si debba poi credere a ciö eheMatteo d'Acquasparta did nel 1302, al culmine del con£Iitto con

38. nu., XXVII.. . . . '. .39. lbid., 91• Secondo il calendario della cuna, il papa non teneva concistoro 11

giovedi e la domenica, ne in alcuno degli ottanta giorni di festa deU'anno; cf. M.Dykmans, Le ceremonial papal de laftn du Moyen Age a la Renaissance, 11,Bruxelles-Rome 1977,207 e 4u-z4· '

40. Finke, Aus den Tagen, XXIX; cf. 91.41. Ibid., LI. . .; ' ' '. "42. Coste, Boniface VIII, 330 (HI 54),57 (PR) n),6I (PrJ (5),132-33 (E9 e Ell).43. Ibid., 298 (H 77), HO (H (53). "

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Filippo il Bello: «nel collegio dei cardinali, non esiste alcun dissensotra il sovrano pontefice, ehe c il nostro capo, nessuna divergenza, nes-suna divisione; c'c (invece) tra noi concordia, pace; uniformita divedute, poiche quello ehe il nostro signore vuole, 10 vogliamo anchenoi e quello ehe noi desideriamo, 10 desidera anche lui [... ]»4(

Bonifacio VIII revocö, come si c visto, le concessioni fatte da Cele-stino V senza consultare i cardinali, e la maggior parte delle grandidecisioni del suo pontificato, come la proclamazione del giubileo, fudiscussa assieme a loro. Quando si trattö di concedere feudi apparte-nenti alla Chiesa romana, egli ha perö chiesto il parere dei porporatimeno frequentemente ehe i suoi predecessori, contravvenendo allenorme canoniche, e quando richiese l'opinione dei cardinali sullaconcessione di Ninfa a suo nipote Pietro II Caetani, egli 10 fece,molto probabilmente, per evitare ehe la concessione potesse essereconsiderata invalida 4S.

44. [Dupuy, P.], Histoire du dilferend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le BelTO; de France. Paris 16SS, 74-7J. ' , ':

4S. Potthast 24981; cf. Sagmüller. Die Thätigkeit, 247· Tuttavia la formula di can-celleria secondo la quale la tale 0 la tal' altra decisione era stata presa «col consi-glio dei nostri fratelli» e presente nelle leerere di Bonifacio VIII in proporzioneequivalente agli altri pontificati dell'epoca. Per altre concessioni di feudi, v.Potthast 14479. 14S94. 2490S. 24970. 1Jl09·

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