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Antiriciclaggio – V AMLD Il Dipartimento del tesoro del MEF ha predisposto e pubblicato, in data 22 marzo 2019, una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio, V AMLD) che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio, IV AMLD). In particolare, la bozza di decreto contiene una serie di modifiche al Titolo I, II, III e V del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio); sono, inoltre, previste due modifiche, rispettivamente, al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Tra le modifiche proposte si segnala: - l'introduzione della nuova definizione di "prestatori di servizi di portafoglio digitale", intesi come soggetti che rientrano nella categoria di "altri operatori non finanziari" soggetti alle disposizioni del decreto antiriciclaggio e definiti come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali"; - l'estensione degli obblighi antiriciclaggio a soggetti che commerciano cose antiche o opere d'arte (o agiscono in qualità di intermediari nel commercio) qualora il valore della singola operazione sia pari o superiore a 10.000 euro; - il nuovo disposto per cui i poteri ispettivi e di controllo delle Autorità di vigilanza di settore possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio; - specifiche previsioni sulle attività delle Autorità di vigilanza di settore al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi; con riguardo ai gruppi, si segnala, inoltre, che nell'ambito delle procedure di mitigazione del rischio, è stata introdotta la previsione per la quale la capogruppo è tenuta ad adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; - l’abbassamento di alcuni limiti attualmente previsti in relazione a determinati prodotti di moneta elettronica come condizione necessaria per l’applicazione dell'adeguata verifica semplificata; 23 Febbraio – 1° Marzo 2019 Consultazione del Dipartimento del tesoro del MEF > Schema di decreto legislativo attuativo della V Direttiva AML Financial Regulatory Outlook Weekly Newsalert 23 – 29 Marzo 2019

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Page 1: Financial Regulatory Outlook...Il decreto legge è stato adottato data l'attuale incertezza in merito all'accordo per il recesso dall'Unione europea del Regno Unito e dell'Irlanda

Antiriciclaggio – V AMLD

Il Dipartimento del tesoro del MEF ha predisposto e pubblicato, in data 22 marzo 2019, una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio, V AMLD) che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio, IV AMLD).

In particolare, la bozza di decreto contiene una serie di modifiche al Titolo I, II, III e V del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio); sono, inoltre, previste due modifiche, rispettivamente, al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Tra le modifiche proposte si segnala:

- l'introduzione della nuova definizione di "prestatori di servizi di portafoglio digitale", intesi come soggetti che rientrano nella categoria di "altri operatori non finanziari" soggetti alle disposizioni del decreto antiriciclaggio e definiti come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di

detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali";

- l'estensione degli obblighi antiriciclaggio a soggetti che commerciano cose antiche o opere d'arte (o agiscono in qualità di intermediari nel commercio) qualora il valore della singola operazione sia pari o superiore a 10.000 euro;

- il nuovo disposto per cui i poteri ispettivi e di controllo delle Autorità di vigilanza di settore possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

- specifiche previsioni sulle attività delle Autorità di vigilanza di settore al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi; con riguardo ai gruppi, si segnala, inoltre, che nell'ambito delle procedure di mitigazione del rischio, è stata introdotta la previsione per la quale la capogruppo è tenuta ad adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- l’abbassamento di alcuni limiti attualmente previsti in relazione a determinati prodotti di moneta elettronica come condizione necessaria per l’applicazione dell'adeguata verifica semplificata;

23 Febbraio – 1° Marzo 2019

Consultazione del Dipartimento del tesoro del MEF

> Schema di decreto legislativo attuativo della V Direttiva AML

Financial Regulatory Outlook

Weekly Newsalert

23 – 29 Marzo 2019

Page 2: Financial Regulatory Outlook...Il decreto legge è stato adottato data l'attuale incertezza in merito all'accordo per il recesso dall'Unione europea del Regno Unito e dell'Irlanda

La bozza di decreto prevede, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisca con appostiti decreti:

- le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro delle imprese le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela;

- le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro delle imprese e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.”.

La consultazione, curata dall’Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, si concluderà il 20 aprile 2019.

Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843

Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio – V AMLD

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Ad esito della consultazione pubblica svolta tra aprile e giugno 2018, Banca d'Italia, in data 27 marzo 2019, ha pubblicato le nuove "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni" volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attuando nell'ordinamento nazionale le disposizioni europee in materia.

Più nel dettaglio, le nuove Disposizioni:

1) attuano le disposizioni del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio, cd. IV AMLD);

2) forniscono indicazioni sui requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale degli emittenti moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2018/1108;

3) recepiscono gli Orientamenti congiunti delle ESAs sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.

I destinatari devono adeguarsi alle nuove Disposizioni entro il 1 giugno 2019.

Dal 1° gennaio 2020 si applicano, invece, le disposizioni relative:

- all'obbligo per gli organi aziendali di definire ed approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;

- all'obbligo per la capogruppo di istituire una base informativa comune;

- all'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

Le Disposizioni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Atto di emanazione

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni" volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Resoconto della consultazione

Antiriciclaggio – IV AMLD> Disposizioni attuative di Banca d’Italia

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni al fine di prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio – IV AMLD

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Ad esito della consultazione pubblica svolta tra luglio e agosto 2018, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), in data 28 marzo 2019, ha pubblicato le nuove "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive" volte a disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando attuazione all’art. 47 "Comunicazioni oggettive" del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

L’articolo 47, comma 1, del decreto 231/2007 sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; viene, in questo modo, introdotta nell'ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee, già adottata in altri Paesi. Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.

Le istruzioni fornite dall'Autorità individuano le categorie di operazioni interessate e definiscono modalità e periodicità di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico; inoltre, esse regolano i casi in cui i destinatari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operatività ricomprese nel flusso delle comunicazioni oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette.

Tali Istruzioni sono rivolte alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento; sono altresì destinatarie delle norme sulle comunicazioni oggettive (i) le succursali insediate in Italia dei citati intermediari aventi sede legale e amministrazione

centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo e (ii) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia (ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto 231/2007).

Le Disposizioni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).

Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

Allegato - Schema segnaletico per le comunicazioni oggettive

Resoconto della consultazione

Antiriciclaggio – IV AMLD> Disposizioni Banca d’Italia & UIF

Istruzioni in materia di comunicazione oggettive

Financial Regulatory Outlook – Antiriciclaggio – IV AMLD

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Sulla Gazzetta ufficiale del 25 marzo 2019 è stato pubblicato il Decreto legge del 25 marzo 2019, n. 22 recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”.

Il decreto legge è stato adottato data l'attuale incertezza in merito all'accordo per il recesso dall'Unione europea del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord. Esso contiene una serie di misure da adottare al fine di tutelare e garantire la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso dal Trattato sull'Unione.

Inoltre, il decreto legge prevede disposizioni volte ad assicurare la continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica.

A tal fine, il presente decreto legge - in vigore dal 26 marzo 2019:

- apporta delle modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;

- adotta le misure per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito in

assenza di accordo (hard-Brexit), specificando le regole per l’operatività dei soggetti finanziari del Regno Unito che prestano i loro servizi nel territorio della Repubblica (e viceversa) dopo la data di recesso;

- stabilisce le disposizioni per la tutela dei cittadini italiani in materia di soggiorno, di concessione della cittadinanza, di sistemi di sicurezza sociale;

- ravvisa la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;

- adotta delle disposizioni in materia di garanzie sulle cartolarizzazioni delle sofferenze al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso.

Con riferimento agli adempimenti previsti dal suddetto decreto legge in capo agli intermediari,sono state successivamente pubblicate delle Comunicazioni da parte di Banca d’Italia e di Consob al fine di fornire indicazioni operative agli intermediari, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

Nel dettaglio, Banca d’Italia ha pubblicato in data 27 marzo 2019 due Comunicazioni rivolte rispettivamente i) agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e ii) a quelli britannici operanti in Italia.

Relativamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito, Banca d’Italia ha precisato che questi possano continuare ad operarvi durante il periodo transitorio (18 mesi dalla data di recesso), previa notifica alle autorità di vigilanza competenti (da effettuare entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data recesso).

Brexit> Misure in merito all'accordo per il recesso dall’UE del Regno Unito

Decreto legge del 25 marzo 2019, n. 22

Comunicazione Consob n. 7 del 26 marzo 2019

Comunicazioni Banca d'Italia del 27 marzo 2019

Financial Regulatory Outlook – Brexit

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Per quanto riguarda, invece, gli intermediari britannici operanti in Italia, Banca d’Italia prevede diverse disposizioni a seconda della tipologia di intermediario coinvolto, in particolare:

- in caso di banche o istituti di moneta elettronica (IMEL) operanti tramite una succursale, questi sono tenuti a dare notifica a Banca d’Italia al fine di poter continuare ad operare dopo il recesso;

- gli intermediari che invece decidono di cessare l’attività (nonché gli istituti di pagamento, gli IMEL operanti in libera prestazione di servizi o tramite rete di agenti e le società di asset management che sono tenuti a cessare l’attività) devono dare notifica a Banca d’Italia sul piano da attuare al fine di garantire la puntuale chiusura dell’attività, fornendo l’adeguata disclosure ai clienti.

Banca d’Italia fornisce, inoltre, i template necessari ai fini della notifica per gli intermediari.

Consob, dall’altro lato, ha pubblicato in data 26 marzo 2019 una Comunicazione rivolta agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento.

Nello specifico le imprese britanniche presenti in Italia dovranno, in coincidenza dell'uscita del Regno Unito dalla Ue, cessare la propria attività nel territorio della Repubblica (lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito) non potendo più accedere al beneficio del passaporto europeo. Le imprese che cesseranno l'attività sono tenute a darne comunicazione alla propria clientela, retail e professionale, secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente. Le informazioni dovranno essere chiare e comprensibili, tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un'eventuale chiusura dei rapporti in essere.

Tuttavia, nei casi previsti dal Decreto, gli operatori di entrambi i paesi possono proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per diciotto mesi dalla data di recesso, previa notifica alle Autorità nazionali competenti - entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso.

Qualora, invece, esse intendano operare oltre il periodo transitorio, le imprese dovranno presentare

alla Consob l’istanza prevista per l’autorizzazione - entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo.

Consob dispone, infine, che tutti gli intermediari britannici dovranno comunicare alla Consob stessa specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale ultima data.

Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso

Comunicazione Consob n. 7 del 26 marzo 2019

Comunicato stampa – Comunicazione Consob

Comunicazione Banca d’Italia agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito

Comunicazione Banca d’Italia agli intermediari britannici operanti in Italia

Comunicato stampa – Banca d’Italia

Financial Regulatory Outlook – Brexit

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 82 del 25 marzo 2019 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. “Benchmark Regulation”).

Il nuovo Regolamento di esecuzione sostituisce l’Allegato, contenente l’elenco degli indici di riferimento critici, del Regolamento di esecuzione 2016/1368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016 e successivamente modificato (da ultimo, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557 della Commissione).

In particolare, il nuovo Regolamento aggiunge il Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR), amministrato da GPW Benchmarks SA. con sede a Varsavia, all’elenco degli indici di riferimento considerati critici nei mercati finanziari.

Il Regolamento è in vigore dal 26 marzo 2019 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione

Benchmark Regulation> Indici di riferimento critici

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione sull’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari

Financial Regulatory Outlook – Benchmark Regulation

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In data 29 marzo 2019 ESMA ha pubblicato la versione finale di due documenti ai sensi del cd. “Regolamento Prospetto” e cioè del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE, precisamente:

- Final Report. Technical advice on Minimum Information Content for Prospectus Exemption.

- Final Report. ESMA Guidelines on risk factorsunder the Prospectus Regulation.

Il primo documento è la versione finale del parere tecnico richiesto ad ESMA dalla Commissione europea relativamente alle informazioni minime contenute nei documenti sostitutivi del prospetto che devono essere redatti in occasione (i) di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio e (ii) di una fusione o scissione, nel contesto di un’offerta pubblica e dell’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Tale parere tecnico rappresenta la base per l’elaborazione degli atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione ai sensi del Regolamento Prospetto.

Il secondo documento rappresenta il progetto finale di Orientamenti sui fattori di rischio evidenziati in un prospetto; in particolare, ai sensi dell’articolo 16 “Fattori di rischio” del Regolamento Prospetto, ESMA è chiamata ad elaborare Orientamenti per assistere le autorità competenti nell’esame dei fattori di rischio e per incoraggiare un’informativa adeguata e mirata degli stessi.

Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’Unione; gli Orientamenti diverranno applicabili a decorrere da due mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni ufficiali.

Final Report. Technical advice on Minimum Information Content for Prospectus Exemption

Final Report. ESMA Guidelines on risk factors under the Prospectus Regulation

Regolamento Prospetto> Fattori di rischio e informazioni minime

Progetto finale di Orientamenti sui fattori di rischio

Parere tecnico finale informazioni minime contenute nei documenti sostitutivi del prospetto

Financial Regulatory Outlook – Regolamento Prospetto

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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

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