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NEWSLETTER Anno 2015 1

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NEWSLETTER

Anno

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PERIODICO TRIMESTRALEA CARATTERE GIURIDICO FISCALEAnno 2015 n.° 1Direttore Responsabile:Avv. Fabrizio Vedana

Editore:UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano n° 584 del 22/9/2006

IN QUESTO NUMERO

Voluntary Disclosure: circolare Assofiduciaria

Segreto bancario - scambio di informazioni fiscali: è tempo di accordi

News privacy: approvato il nuovo piano ispettivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il Trust e l’imposta sui conferimenti

L’IVAFE e le quote di SRL

Novità in pillole

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1NEWSLETTER

Migliore Fiduciaria Per l’ingente massa amministrativa gestita, la costante crescita anche a livello europeo e l’indiscussa indipendenza, per i numerosi servizi complementari all’attività fiduciaria e per la professionalità dimostrata anche attraverso la recente partecipazione alla stesura del provvedimento di Voluntary disclosure.

Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari ItalianeMilano e Roma - tel. 02.72422.1 - www.unionefiduciaria.it

PRESIDENTE

Prof. Roberto Ruozi

DIRETTORE GENERALE

Dott. Filippo Cappio

VICE DIRETTORI GENERALI

Dott. Lorenzo SacchiDott. Maurizio TerreniAvv. Fabrizio Vedana

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

[email protected]

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3Voluntary Disclosure: circolare Assofiduciaria

Estensione alle fiduciarie dell’applicazione del regime del risparmio gestito, utilizzo del rimpatrio giuridico alle attività finanziarie ed a quelle patrimoniali (partecipazioni societarie, polizze assicurative, oro, opere d’arte ed immobili) e riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale in misura pari alla metà del minimo edittale nel caso in cui i beni vengano trasferiti giuridicamente alla fiduciaria.Sono alcuni degli importanti chiarimenti forniti dall’Assofiduciaria con la Circolare COM_2015_045 diffusa ieri alle associate. L’Associazione, dopo aver ricordato che il 13 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E a commento della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, sottolinea, in primo luogo, la particolare importanza del ruolo che, ancora una volta, il Legislatore ha assegnato alle società fiduciarie nella procedura di rientro nella legalità delle attività costituite all’estero e che saranno oggetto di rientro mediante la collaborazione volontaria del contribuente. A conferma di ciò, precisa Assofiduciaria, viene sottolineato il fatto che ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4 della Legge 186/2014 (trattasi della Legge sulla Voluntary Disclosure), l’Amministrazione Finanziaria considererà trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini

“Agenzia delle Entrate dà l’ok al rimpatrio giuridico con fiduciaria sostituto d’imposta”

che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione alle società fiduciarie realizzando lo sperimentato schema del rimpatrio giuridico.Tale schema funziona, sempre che i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività, vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.Il trasferimento, ricorda la circolare, si considera eseguito però solo in presenza di due condizioni:

1) formale assunzione, da parte della fiduciaria, amministrazione o gestione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero;2) comunicazione tempestiva, a cura del contribuente, di detto trasferimento giuridico all’Amministrazione Fiscale.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, precisa ancora Assofiduciaria, richiamando i precedenti provvedimenti emanati dalla stessa Amministrazione

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Voluntary Disclosure: circolare Assofiduciaria

in occasione dello scudo fiscale, conferma inoltre che potranno formare oggetto di emersione sia le attività finanziarie (denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di OICVM, polizze assicurative), che le attività patrimoniali (immobili, imbarcazioni, opere d’arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi) detenute all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014. Valgono, pertanto, anche per le operazioni di Voluntary Disclosure, le regole già emanate in passate occasioni con diverse circolari, in ordine alle diverse modalità di emersione delle attività detenute all’estero ovvero con rimpatrio fisico, con regolarizzazione e con rimpatrio giuridico.Come già in occasione delle operazioni di “scudo fiscale”, anche in questa occasione l’Agenzia delle Entrate, ricorda Assofiduciaria, ha specificato che per effettuare il rimpatrio giuridico è necessario conferire alla fiduciaria un incarico che implichi già in sé, in forza di un mandato professionale, l’obbligo di effettuare tutti gli adempimenti formali e sostanziali che competono al dominus indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.Per questo motivo le società fiduciarie, unico istituto che per legge è autorizzato ad amministrare beni per conto di terzi

mediante intestazione, è il soggetto deputato ad effettuare il rimpatrio giuridico di tutti quei beni che non potrebbero altrimenti essere rimpatriati per la loro stessa natura, nonché di quelli di natura finanziaria che il cliente intende mantenere presso la banca estera. Altro aspetto di notevole rilevanza ai fini dell’operatività fiduciaria che Assofiduciaria mette in luce commentando la circolare dell’Agenzia delle Entrate, è che attraverso l’espresso rinvio fatto alla Circolare 43/E, viene prevista la possibilità di applicare il regime del risparmio gestito ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate ai sensi della nuova disciplina, anche da parte delle fiduciarie cui sia conferito l’incarico di custodia, amministrazione e deposito di tali attività. Pertanto, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del citato d.lgs. n. 461/1997 (cosiddetto opzione del risparmio gestito) può essere applicata, in alternativa al regime ordinario di cui all’art. 6 del citato d.lgs. n. 461/1997, limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate fino al 30 settembre 2014, anche dalle società fiduciarie, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto terzi.

Assofiduciaria conferma utilizzo opzione risparmio gestito anche alle fiduciarie

Principali novità contenute nella circolare Assofiduciaria

Estensione alle fiduciarie del regime del risparmio gestito

Utilizzo del rimpatrio giuridico per attività finanziarie e attività patrimoniali

Riduzione del 50% delle sanzioni RW in presenza di rimpatrio anche solo giuridico

Scarical’APP Voluntary Disclosure disponibile su App Store, play store e per Microsoft

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Principato di Monaco e Svizzera: nuove e rilevanti intese

Segreto bancario - scambio di informazioni fiscali: è tempo di accordi

Immaginiamo un viaggio virtuale nel mondo, caratterizzato da un duplice obiettivo: contrastare il segreto bancario e favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale.Partiamo dall’Isola di Man (una Dipendenza della Corona Britannica circondata dal Mare d’Irlanda).Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Isola, nell’intento di incrementare e agevolare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno ratificato attraverso la Legge n. 12 del 10 febbraio 2015 l’accordo sottoscritto a Londra il 16 settembre 2013.L’accordo prevede la reciproca assistenza tra le autorità competenti per lo scambio di informazioni rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle parti contraenti. Dette informazioni includono quelle rilevanti per la determinazione, l’accertamento, la riscossione delle imposte, le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari.Trasferiamoci nel Baliato di Guernsey (una Dipendenza della Corona Britannica situata nel Canale della Manica). Ai sensi della Legge n. 16 del 10 febbraio u.s., il Presidente della Repubblica è stato autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il detto Baliato sullo scambio di informazioni in materia fiscale, stipulato a Londra il 5 settembre 2012. Entrambi gli accordi sono basati sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consentono il c.d. scambio di

informazioni su richiesta. Proseguiamo il viaggio attraverso una tappa in Svizzera.Il 23 febbraio u.s. il Ministro dell’Economia e il Capo del Dipartimento Federale delle finanze del governo svizzero hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e consente lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali e una ‘road map’, ossia un documento politico che delinea il percorso per la prosecuzione dei negoziati tra i due Paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d’Italia, exclave italiana circondata da territorio svizzero.Ai sensi del Protocollo - che dovrà essere ratificato dai rispettivi Parlamenti - verranno scambiate le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della Convenzione, oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

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Il MEF, attraverso un Comunicato, non manca di sottolineare che una volta ratificato il Protocollo, le autorità fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera informazioni, ivi comprese “richieste di gruppo”, anche su elementi riconducibili al periodo di tempo decorrente dalla data della firma. Ciò produce effetti ai fini della regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti illegalmente nella Confederazione (la cosiddetta Voluntary Disclosure). La Svizzera, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla Voluntary Disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e di termini di prescrizione dell’accertamento più favorevoli. Spostiamoci di poche centinaia di chilometri per una tappa in Liechtenstein. Il “nostro” Ministro delle Finanze e il Primo Ministro delle Finanze del Liechtenstein il 26 febbraio u.s. hanno firmato l’Accordo relativo allo scambio di informazioni su richiesta in materia fiscale. A latere sono stati sottoscritti anche un Protocollo aggiuntivo concernente la disciplina delle richieste di gruppo e una Dichiarazione congiunta, in cui i due Paesi ribadiscono lo scambio automatico di informazioni in base allo standard globale OCSE a partire dal 2017. Il MEF attraverso il “solito” Comunicato sottolinea come ai fini della procedura della Voluntary Disclosure il

Segreto bancario – scambio di informazioni fiscali: è tempo di accordi

Anche Liechtenstein, Isola di Man e Baliato di Guernsey scambieranno informazioni in materia fiscale

Liechtenstein viene equiparato ai Paesi non in black list. I contribuenti che aderiranno alla procedura potranno quindi regolarizzare la loro posizione pagando tutte le imposte dovute, ma usufruendo di un regime sanzionatorio di favore. Concludiamo il nostro viaggio a Monaco. Il 2 marzo u.s. infatti il Principato e l’Italia hanno firmato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali che, analogamente a quanto già avvenuto con la Svizzera ed il Liechtenstein, pone fine al segreto bancario nello Stato estero.Anche in questo caso il MEF evidenzia con apposito Comunicato stampa che con la firma in trattazione, il Principato viene considerato ai fini della Voluntary Disclosure un Paese ‘non black list’, circostanza che consentirà ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività a Monaco, di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla Legge (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte). L’Italia, subito dopo l’entrata in vigore dell’Accordo e del Protocollo, eliminerà il Principato di Monaco dalla black list basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese, ed includerà Monaco nella white list dei Paesi che effettuano lo scambio di informazioni.Diverse le novità da recepire a seguito degli accordi esaminati. Unione Fiduciaria resta a disposizione.

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Con Deliberazione del 29 gennaio 2015 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, per brevità, AGCM) ha adottato il piano per l’attività ispettiva per i primi sei mesi del 2015; la predetta attività ispettiva, curata dall’ufficio del Garante anche per mezzo della Guardia di Finanza, è indirizzata:

News privacy: approvato il nuovo piano ispettivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Delibera AGCM del 29 gennaio 2015: al via le ispezioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di: I - trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici in relazione al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario; II - trattamenti di dati personali in relazione alle attività di marketing telefonico effettuate mediante call center operanti all’estero, anche mediante sistemi automatizzati; III - trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della gestione di sistemi di mobile payment proximity; IV - verifica dell’implementazione delle misure previste nel Provvedimento generale relativo alla “tracciabilità delle operazioni bancarie”; V - trattamenti di dati personali effettuati da operatori telefonici per la gestione dei servizi sms.b) alla verifica sull’adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;c) a controlli sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali

con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di informativa, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, alla libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate;d) ad altre verifiche di iniziativa concernenti, in particolare, l’adempimento dell’obbligo di notificazione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti.Per quanto riguarda il settore bancario, vengono in evidenza i punti sub III e IV della succitata lettera lett. a) del Provvedimento.In particolare, con riferimento al predetto punto III, la verifica impatterà su quei soggetti (“operatore che, alla luce della disciplina comunitaria ed interna, è in grado di fornire alla propria clientela un servizio di pagamento tramite telefono cellullare per l’acquisto di contenuti digitali attraverso l’utilizzo di una carta telefonica ricaricabile, ovvero sulla base di un abbonamento telefonico o (…) altr[o] player come

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8News privacy: approvato il nuovo piano ispettivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

l’aggregatore, ovvero il soggetto o i soggetti che mettono a disposizione e gestiscono la piattaforma abilitante per la fruizione dei prodotti e servizi digitali ed il merchant, ovvero il fornitore dei contenuti digitali offerti a vario titolo all’utente) tenuti a garantire il corretto utilizzo e la sicurezza delle informazioni di carattere personale che l’utente deve fornire per fruire dei servizi di pagamento effettuati attraverso il ricorso sia a reti di comunicazione elettronica, sia a tecnologie come la NFC, secondo quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante del 22 maggio 2014 in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment.Con riguardo, poi, al richiamato punto IV, la verifica concernerà quei soggetti (“banche, incluse quelle facenti parte di gruppi (disciplinati, in generale, dall’art. 2359 c.c. e, in particolare, dagli artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 385/1993); società, anche diverse dalle banche purché siano parte di tali gruppi, nell’ambito dei trattamenti dalle stesse effettuati sui dati personali della clientela; Poste Italiane S.p.A. (relativamente all’attività che gli operatori postali possono svolgere nell’ambito dei servizi bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 - v. Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 40 della L. 23 dicembre 1998, n. 448; v. anche Istruzioni di Vigilanza per le banche - Circ. Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile

1999 - 10° Aggiornamento del 9 aprile 2004”) destinatari del Provvedimento Generale del Garante del 12 maggio 2011 (Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie), avente lo scopo, ai sensi dell’art. 1.1, di “fornire prescrizioni in relazione al trattamento di dati personali della clientela (…) al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in ordine ai temi della “circolazione” delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della “tracciabilità” delle operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito (sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry)”.La predetta Deliberazione del 29 gennaio 2015 dell’AGCM è stata resa nota unitamente alla newsletter pubblicata sul portale web dell’AGCM in data 23 febbraio 2015, nella quale sono stati illustrati i risultati dell’attività ispettiva svolta nel corso del 2014, che ha portato il Garante stesso a comminare sanzioni per la cifra complessiva di circa 5 milioni di euro (con un notevole incremento percentuale, pari al 20%, rispetto al precedente anno).In particolare, le sanzioni applicate hanno riguardato, in prevalenza, le seguenti fattispecie:

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Banche ed intermediari finanziari tra i possibili soggetti coinvolti: l’esigenza di adottare adeguate misure organizzative per affrontare al meglio l’ispezione.

• violazioni della privacy per mancata adozione delle misure di sicurezza;• omessa o inidonea informativa; • trattamento illecito di dati personali;• mancata comunicazione al Garante e agli utenti di violazioni di dati personali (c.d. data breach).Alla luce di quanto sopra riportato, si rende, pertanto, sempre più urgente per le banche e gli intermediari finanziari destinatari dell’attività ispettiva, l’esigenza di implementare - grazie anche al ricorso a servizi di consulenza con personale altamente specializzato - modelli di analisi atti a valutare le carenze di conformità rispetto la normativa ad essi applicabile e conseguentemente adottare i necessari presidi organizzativi, di modo da evitare, per quanto possibile, sanzioni che possano determinare gravi conseguenze sia da un punto di vista economico che reputazionale.

News privacy: approvato il nuovo piano ispettivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Si segnala, infine, che a decorrere dal mese di gennaio 2015 Unione Fiduciaria, in collaborazione con lo Studio Legale Pavia Ansaldo, offre ai propri clienti un nuovo servizio (Alert Modulo Plus) che, grazie alle informative quindicinali, permette un monitoraggio costante sulle seguenti normative, aventi ad oggetto materie non rientranti nel perimetro del diritto bancario e finanziario, applicabili alle banche ed agli intermediari finanziari: normativa edilizia; normativa ambientale; salute e sicurezza; tutela dei marchi; normativa sul lavoro; cartolarizzazione; diritto antitrust; diritto societario; normativa civilistica sui prodotti finanziari; tutela dei dati personali.

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La Corte di Cassazione non aveva ancora avuto di modo di pronunciarsi sulla tassazione dei conferimenti in Trust. Ebbene lo ha fatto recentemente e sicuramente la posizione non potrà passare inosservata tra gli operatori professionali e, in particolar modo, dagli Uffici Tributari.

Andiamo con ordine.

L’Agenzia delle Entrate, nella famosa sua circolare del 2007, ha affermato che nei trust “autodichiarati” l’imposta da applicare sui conferimenti deve essere pari all’8%, che è l’aliquota massima applicabile nell’imposta sulle donazioni e successioni.

Questa posizione aveva generato dei dubbi sul fondamento giuridico di tale posizione.

Infatti, successivamente le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, chiamate a pronunciarsi sulla liceità dell’applicazione di tale imposta, avevano accolto i ricorsi dei contribuenti sconfessando la posizione dell’Agenzia delle Entrate e affermando che l’imposta proporzionale deve applicarsi solamente alla cessazione del trust.

Davanti alle sentenze delle Commissioni Tributarie, anche alcuni uffici locali delle Agenzie delle Entrate non applicavano sul conferimento dei beni in trust autodichiarati l’imposta dell’8%, contravvenendo alla circolare emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate.In questo scenario intervengono le due Ordinanze della Corte di Cassazione,

Il Trust e l’imposta sui conferimenti

n. 3737 e n. 3735, del 24 febbraio 2015.La fattispecie dell’Ordinanza n. 3737 è quella in cui alcuni enti pubblici avevano costituito un trust conferendo una somma di denaro con lo scopo di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria di un aeroporto. Alla cessazione del trust il patrimonio doveva essere devoluto ad uno degli enti pubblici che aveva costituito il trust o ad altro soggetto pubblico individuato dai disponenti.

La fattispecie dell’Ordinanza n. 3735 riguarda il caso di un soggetto che aveva istituito un trust nominando se stesso quale trustee, al fine di

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11Il Trust e l’imposta sui conferimenti

meglio realizzare la tutela dei suoi creditori, disponendo che beneficiario del patrimonio residuo, una volta pagati i debiti, fosse lo stesso disponente, se vivente o, in mancanza, i suoi discendenti.

Con tali Ordinanze, la Corte sconfessa l’operato delle Commissioni Tributarie che avevano accolto le tesi dei contribuenti e afferma che l’imposta di donazione e successione si applica “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione ”.

Quindi, affermando che l’imposta si applica con l’istituzione del vincolo, il legislatore “ha inequivocabilmente attratto all’area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso il trust ”.

Il presupposto impositivo “è dunque correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l’impoverirsi ”.

Ordinanze che hanno provocato le contestazioni, in punta di diritto, del mondo professionale.

Seguendo una logica alquanto discutibile, la Cassazione afferma che il trust deve essere tassato con l applicazione dell`imposta sulle successioni e donazioni, all atto della sua costituzione, anche se, in tale momento, non si verifica alcun trasferimento effettivo dei beni in capo ai beneficiari.

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La Commissione Europea modifica l’IVAFE.A una prima lettura sembrerebbe uno scherzo, ma in realtà non lo è. La Commissione Europea, infatti, ha accertato come l’applicazione dell’IVAFE provochi una disparità di trattamento fiscale rispetto all’applicazione dell’imposta di bollo.

Ricordiamo che l’IVAFE è l’imposta che si applica al valore delle attività finanziarie esistenti all’estero, invece l’imposta di bollo si applica sui prodotti finanziari.

La Commissione ha rilevato come la terminologia di “attività finanziarie” è più ampia di quella di “prodotti finanziari” e, quindi, l’ambito applicativo è diverso.

L’IVAFE e le quote di SRL

Le quote della società a responsabilità limitata “fuggono” dall’IVAFE.

La Legge del 30 ottobre 2014, n. 161 ha modificato l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE stabilendo così, l’identità del campo di applicazione della stessa IVAFE con l’imposta di bollo.

Pertanto, l’imposta citata si applicherà solo sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalla persone fisiche Italiane.

Ciò comporta che non rientrando le quote di SRL nella nozione di prodotti finanziari, l’IVAFE non troverà applicazione nei confronti delle quote di società a responsabilità limitata estere.

Problematica che non riguarda i contratti di finanziamento sia esteri che Italiani per i quali non dovrebbe trovare applicazione né l’IVAFE né l’imposta di bollo.

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13Novità in pillole

FATF-GAFI E CONTRASTO AL RICICLAGGIO/TERRORISMO: PUBBLICATA LA LISTA DEI “RIMANDATI A SETTEMBRE”

Sul sito del FATF-GAFI è stata pubblicata la lista dei paesi che registrano carenze in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e per i quali è stato concordato un piano di azione e miglioramento.

La lista è suddivisa in paesi che stanno facendo progressi (Afghanistan, Angola, Guyana, Indonesia, Iraq, Laos, Panama, Papua New Guinea, Sudan, Syria e Yemen), paesi che non stanno facendo progressi (Uganda) e paesi non più soggetti alle verifiche del FATF-GAFI (Albania, Cambogia, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe).

WHISTLEBLOWER: IN ARRIVO QUALCHE INDICAZIONE PRATICAL’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la bozza delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” contenente indicazioni in ordine alla regolamentazione della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, a partire dalla protezione che deve essere fornita dall’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso. Il predetto documento si compone di quattro parti, così determinate:

Parte I avente ad oggetto le Questioni generali (ricognizione della normativa vigente e fondamento del potere di regolazione dell’A.N.AC in materia).

Parte II avente ad oggetto i profili afferenti l’ambito di applicazione delle Linee Guida (ambito soggettivo - le amministrazioni pubbliche e i “dipendenti pubblici”, distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante, oggetto della segnalazione e condizioni per la tutela).

Parte III avente ad oggetto la disciplina della Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell’identità del dipendente nelle p.a. (il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione, procedura: i principi di carattere generale, ruoli e fasi della procedura, la gestione da parte dell’A.N.A.C. di segnalazioni, in cui la regolamentazione distingue tra le ipotesi di segnalazioni provenienti dai propri dipendenti e tra le ipotesi di segnalazioni provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, soggetti ad un regime transitorio specifico).

Parte IV Tutela del dipendente che segnala illeciti negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici che segnala illeciti negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici.Il documento si compone, altresì, di tre allegati contenenti indicazioni in ordine allo Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni, al Modulo per la segnalazione ed al Modulo per l’invio delle osservazioni.

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14Novità in pillole

LEGGE N. 33/2015 DI CONVERSIONE DEL D.L. 3/2015: TRASFORMAZIONE IN S.P.A. DELLE BANCHE POPOLARI E TRASFERIMENTO GRATUITO PER I CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO.

Con L. 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 (c.d. “Decreto Banche Popolari”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 marzo 2015, si profilano rilevanti novità sul sistema bancario e finanziario.In primo luogo, assume definitività la riforma sull’assetto delle Banche Popolari: in estrema sintesi gli aspetti maggiormente rilevanti possono riassumersi nelle previsioni: del limite quantitativo (attivo della Banca Popolare non superiore a 8 miliardi di euro, che per l’ipotesi di banca capogruppo viene determinato a livello consolidato) oltre il quale scatta l’obbligo di trasformazione della Banca Popolare in s.p.a.; del numero di deleghe massime (venti) che possono essere conferite a un socio, la cui determinazione resta in capo agli statuti delle banche; del termine di diciotto mesi per l’adeguamento delle banche soggette alla nuova disciplina, che decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative che dovranno essere emanate dalla Banca d’Italia; della possibilità per le Banche Popolari che si trasformano in s.p.a. di introdurre nello statuto una clausola secondo cui il diritto di voto in assemblea non potrà essere esercitato per un quantitativo di azioni superiore al 5%.

Assume poi notevole rilievo la previsione contenuta nell’articolo 2 del richiamato D.L. 3/2015 (come modificato dalla L. 33/2015 in sede di conversione) secondo cui il trasferimento di un conto corrente o anche del conto di pagamento da un istituto di credito all’altro, dovrà avvenire in tempi certi e senza oneri aggiuntivi per il consumatore.In particolare, la novella introdotta prevede un termine di tre mesi dalla pubblicazione della L. 33/2015 affinché gli istituti si adeguino alla predetta disposizione in materia di trasferimento del conto corrente o di pagamento; considerevole l’impianto sanzionatorio previsto dal Legislatore ed articolato su un “doppio binario”: indennizzo a favore del cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento; sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 144 comma 3 bis del T.U.B. nei confronti dell’intermediario per la mancata osservanza delle modalità e dei tempi del trasferimento (da euro 5.160,00 ad euro 64.555,00).Come già avvenuto in altri casi (si pensi alla Direttiva PSD sui servizi di pagamento), il provvedimento del Legislatore Italiano recepisce e realizza quanto richiesto dal Legislatore Europeo, con riguardo, per la normativa in commento, alla Direttiva 2014/92 UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

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CONVEGNI ED EVENTI

2 aprile 2015Tavola rotonda sull’intermediazione internazionale (Table ronde sur l’intermediation internationale)Luxembourg - Chambre de Commerce

13 aprile 2015Convegno Voluntary DisclosureSan Marinoper maggiori informazioniwww.unionefiduciaria.it (sezione eventi). 14 aprile 2015Patrimonia ForumRoma - Hotel NH Villa Carpenia, Via Pio IV, 6

17 aprile 2015Voluntary Disclosure, autoriciclaggio, banche e intermediari - cosa devono fare - cosa non devono fareBolzano - Aula Magna Libera Università di Bolzano, Piazza Università, 1

12 maggio 2015 Convegno Voluntary DisclosureMontecarlo - Hotel Novotel 16 Bld Princesse Charlotte

13 maggio 2015Distribuzione di titoli complessi alla clientela retail: in vigore dal 30 giugno le nuove disposizioni emanate dalla CONSOBMilano - Touring Club, Corso Italia, 10 maggio 2015 Convegno Voluntary DisclosureSassariper maggiori informazioniwww.unionefiduciaria.it (sezione eventi).

Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari ItalianeMilano e Roma - tel. 02.72422.1 - www.unionefiduciaria.it

PUBBLICAZIONI

Voluntary disclosure Guida praticaEdito da “Il Sole 24 Ore” in collaborazione con Unione Fiduciaria

MAGGIORI INFORMAZIONI Per maggiori informazioni e per conoscere aggiornamenti relativi a tutti i convegni organizzati o in corso di organizzazione si rimanda al sito www.unionefiduciaria.it (sezione eventi).

Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi di formazione in aula su Voluntary Disclosure, antiriciclaggio, 231, normativa bancaria e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio

Patrimoni. Strumenti di amministrazione e protezione. I patrimoni italiani all’estero e la Voluntary Disclosure di Fabrizio Vedana e Vincenzo FellineEdito da Egea

Vademecum del Contribuente 2015a cura di Paolo Dubini - 2015 Edito da Unione Fiduciaria S.p.A.

per informazioni - acquisti:

Cinzia Carabelli 02 72 422 252 [email protected]

NEI PROSSIMI NUMERI:Le ultime novità

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In copertina particolare del mosaico romano sito in Milano Palazzo Majnoni d’Intignano sede di Unione Fiduciaria