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Parlamento europeo 2019-2024 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 2018/0193(COD) 03.11.2020 PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare destinato alla commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)) Relatore per parere: Pascal Canfin AD\1217322IT.docx PE647.141v04-00 IT Unita nella diversità IT

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Parlamento europeo2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2018/0193(COD)

03.11.2020

PAREREdella commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Relatore per parere: Pascal Canfin

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BREVE MOTIVAZIONE

Secondo le ultime risultanze dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sullo stato degli stock di pesci e molluschi marini in Europa1, l'obiettivo di avere popolazioni di pesci e molluschi sane entro il 2020 difficilmente potrà essere raggiunto nei mari europei. Le relazioni dell'AEA segnalano una notevole differenza nella ricostituzione degli stock: nell'Oceano Atlantico nordorientale e nel Mar Baltico gli obiettivi saranno probabilmente raggiunti, mentre per gli stock del Mediterraneo e del Mar Nero la situazione rimane critica.

Senza un'azione risoluta a livello di Unione, nazionale e locale, i cambiamenti climatici non faranno altro che aggravare la salute del pesce e degli stock ittici nei mari europei. La relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) sull'oceano e la criosfera in un clima in evoluzione, del 24 settembre 2019, sottolinea come il rafforzamento dell'approccio precauzionale, come il ripristino degli stock ittici impoveriti o eccessivamente sfruttati, e la capacità di risposta delle attuali strategie di gestione della pesca riducano gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla pesca, con benefici per le economie e i mezzi di sussistenza regionali. Una gestione della pesca che valuta e aggiorna regolarmente le misure nel corso del tempo, sulla base delle valutazioni delle future tendenze degli ecosistemi, riduce il rischio per la pesca. È quindi direttamente nell'interesse del settore della pesca e delle sue prospettive economiche a medio e lungo termine affrontare la sfida dei cambiamenti climatici.

Inoltre, l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 prevede che entro il 2020 si dovrebbe porre fine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive. È opportuno attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

Una politica di pesca sostenibile è, in primo luogo, nell'interesse dei pescatori e deriva anche dagli obblighi assunti dall'Unione e dagli Stati membri a livello internazionale. La politica comune della pesca (PCP) è tuttavia destinata a fallire se non viene sostenuta da un sistema di esecuzione efficace, trasparente e semplificato.

Il relatore per parere accoglie complessivamente con favore la proposta della Commissione, riconoscendo che l'attuale quadro di esecuzione della politica della pesca dell'UE è viziato da lacune, da un'applicazione disomogenea, da risorse e organico insufficienti e da deterrenti inadeguati. Si rammarica del fatto che la proposta legislativa non abbia potuto essere adottata nella scorsa legislatura. La proposta è stata inizialmente presentata dalla Commissione nel maggio 2018 e, per via dell'impasse sul fascicolo, la politica comune della pesca continua ad essere ostacolata da un quadro obsoleto che dovrebbe essere adattato in via prioritaria, rafforzando ulteriormente il livello di ambizione contenuto nella proposta della Commissione.

Il relatore per parere introduce una serie di emendamenti volti a rafforzare le disposizioni in materia di sostenibilità e di ambiente in tutta la sua proposta: chiarendo e rafforzando, in particolare, le disposizioni relative al controllo e alla raccolta delle attrezzature da pesca fuori

1 AEA, Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe (Valutazione degli indicatori sullo stato degli stock di pesci e molluschi marini in Europa), documento pubblicato il 10 ottobre 2019.

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uso, onde evitare che contribuiscano all'inquinamento marino, in linea con la direttiva sulla plastica monouso; garantendo la proporzionalità nell'utilizzo di apparecchiature CCTV a bordo dei pescherecci; introducendo una percentuale più rigorosa in base alla quale gli Stati membri devono allertare la Commissione in caso di imminente esaurimento delle possibilità di pesca; rafforzando le disposizioni riguardanti la tracciabilità a vantaggio dei consumatori; introducendo requisiti minimi di formazione dell'Unione per gli osservatori di controllo dell'Unione; rafforzando gli obblighi di comunicazione della Commissione e, infine, prevedendo la possibilità per la nuova Procura europea di indagare sui reati commessi a danno del bilancio dell'UE, anche per quanto riguarda la pesca INN.

Il relatore per parere ritiene inoltre che rafforzando il sistema di esecuzione si creerebbero maggiori condizioni di parità per i pescatori rispettosi della legge all'interno dell'UE, fornendo altresì maggiore chiarezza per i pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione, una questione che potrebbe assumere particolare rilevanza nel contesto delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito in materia di pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28. Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende dall'efficacia e dall'aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme.

(1) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28. Gli obiettivi della politica comune della pesca e gli obblighi in materia di controllo ed esecuzione delle norme nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 36 di tale regolamento. Il successo della sua attuazione dipende dalla semplificazione, dall'efficacia, dalla trasparenza e dall'aggiornamento del sistema di controllo ed esecuzione delle norme che si applica in modo coerente in tutti gli Stati membri.

__________________ __________________28 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica

28 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica

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comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013 e avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi.

(3) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato tuttavia concepito anteriormente all'adozione della nuova politica comune della pesca. Esso dovrebbe quindi essere modificato per poter meglio soddisfare gli obblighi di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca in conformità al regolamento (UE) n. 1380/2013, avvalersi di tecnologie di controllo moderne e più efficienti sotto il profilo dei costi e tenere in considerazione gli ultimi dati scientifici in relazione alla sostenibilità ambientale delle attività di pesca e acquacoltura.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) sull'oceano e la criosfera in un clima in evoluzione, del 24 settembre 2019, sottolinea come il rafforzamento dell'approccio precauzionale, come il ripristino degli stock ittici impoveriti o eccessivamente sfruttati, e la capacità di risposta delle attuali strategie di gestione della pesca riducano gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla pesca, con

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benefici per le economie e i mezzi di sussistenza regionali. La gestione della pesca che valuta e aggiorna regolarmente le misure nel corso del tempo, sulla base delle valutazioni dei futuri trend ecosistemici, riduce il rischio per la pesca, sebbene abbia una capacità limitata di far fronte ai cambiamenti dell'ecosistema.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 prevede che entro il 2020 si dovrebbe porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive. È opportuno attuare piani di gestione basati su dati scientifici al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile, almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche. Entro il 2020 almeno il 10 % delle zone costiere e marine dovrebbe essere conservato, coerentemente con il diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Un'applicazione coerente, chiara, trasparente, equa e rigorosa della politica comune della pesca contribuirà non solo a promuovere un settore dinamico della pesca e a garantire un equo tenore di vita alle comunità di pescatori, ma contribuirà anche al conseguimento della sostenibilità nel

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settore della pesca e al raggiungimento degli obiettivi in materia di biodiversità.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio31 al fine di allinearne alcune disposizioni all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per consentire un adeguato controllo dell'obbligo di sbarco, è necessario dotare una certa percentuale di pescherecci, sulla base di una valutazione del rischio, di dispositivi di sorveglianza elettronica a registrazione continua, comprese telecamere a circuito chiuso (CCTV). Il sistema CCTV può essere integrato da altri dispositivi di controllo elettronici da cui ricavare dati. Grazie ai dati raccolti con questi dispositivi, comprese le telecamere a circuito chiuso, i funzionari degli Stati membri avranno a disposizione strumenti con cui poter controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco in mare. Le registrazioni video dovrebbero riguardare soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati. I filmati delle telecamere a circuito chiuso dovrebbero essere registrati a livello locale ed essere messi a disposizione esclusivamente dei funzionari degli Stati membri o degli ispettori dell'Unione su richiesta, in particolare nel contesto di un'attività ispettiva, di un'indagine o di un audit.

(14) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio31 al fine di allinearne alcune disposizioni all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per consentire un adeguato controllo dell'obbligo di sbarco, è necessario dotare una certa percentuale di pescherecci, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall'Agenzia europea di controllo della pesca, di dispositivi di sorveglianza elettronica a registrazione continua, comprese telecamere a circuito chiuso (CCTV). Il sistema CCTV può essere integrato da altri dispositivi di controllo elettronici da cui ricavare dati, come i sensori dell'attività di pesca o i sistemi di stima della massa delle catture. Grazie ai dati raccolti con questi dispositivi, comprese le telecamere a circuito chiuso, i funzionari degli Stati membri avranno a disposizione strumenti con cui poter controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco in mare. Le registrazioni video dovrebbero riguardare soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati. I filmati delle telecamere a circuito chiuso dovrebbero essere registrati a livello locale ed essere messi a disposizione esclusivamente dei funzionari degli Stati membri o degli ispettori dell'Unione su richiesta, in particolare nel contesto di un'attività ispettiva, di un'indagine o di un audit. Tali apparecchiature CCTV non dovrebbero contenere registrazioni audio.

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__________________ __________________31 Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).

31 Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Pur perseguendo gli obiettivi della politica comune della pesca, occorre tenere pienamente conto del benessere degli animali, conformemente all'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e, ove opportuno, della sicurezza di alimenti e mangimi e della salute degli animali.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presentazione in formato cartaceo dei dati relativi alla registrazione delle catture ha portato ad informazioni incomplete e inattendibili e, in ultima analisi, a comunicazioni inadeguate sulle catture, dagli operatori agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione, e ha ostacolato lo scambio di informazioni tra Stati membri. Si ritiene quindi necessario

(16) La presentazione in formato cartaceo dei dati relativi alla registrazione delle catture ha portato ad informazioni incomplete e inattendibili e, in ultima analisi, a comunicazioni inadeguate sulle catture, dagli operatori agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione, e ha ostacolato lo scambio di informazioni tra Stati membri e il trasferimento verso gli

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che i comandanti registrino i dati riguardanti le catture in formato digitale e li trasmettano per via elettronica, in particolare i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco.

organismi scientifici riconosciuti preposti alla formulazione di pareri sulla definizione delle possibilità di pesca. Si ritiene quindi necessario che i comandanti registrino i dati riguardanti le catture in formato digitale e li trasmettano regolarmente per via elettronica, in particolare i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di fornire gli strumenti di formazione per i comandanti di pescherecci, facilitando la registrazione online di tali dati.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca perduti alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni relative a questo aspetto specifico.

(20) È opportuno che, alla partenza, il peschereccio attivi immediatamente un giornale di pesca elettronico e che la bordata di pesca venga associata ad un identificativo unico. Il giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco dovrebbero contenere un riferimento all'identificativo unico della bordata per consentire controlli più accurati e migliorare la convalida dei dati da parte degli Stati membri e la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo la catena di approvvigionamento. Per migliorare e semplificare la trasmissione delle informazioni sugli attrezzi da pesca perduti alle autorità competenti dello Stato membro, il modello di giornale di pesca dovrebbe contenere anche informazioni precise relative agli attrezzi perduti, includendo la posizione, la data e l'ora in cui gli attrezzi sono stati persi e la loro dimensione e tipologia.

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Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni.

(24) È opportuno semplificare le norme relative alla comunicazione alla Commissione dei dati aggregati sulle catture e sullo sforzo di pesca stabilendo una data unica per tutte le comunicazioni. Tali dati dovrebbero inoltre essere diffusi e messi a disposizione del pubblico, previa eliminazione dei dati sensibili e in forma anonima.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le zone di restrizione della pesca sono istituite nel quadro della legislazione dell'Unione, della legislazione nazionale e di accordi internazionali. Le disposizioni sul controllo delle zone di restrizione della pesca da parte degli Stati membri dovrebbero pertanto applicarsi a tali zone indipendentemente dalla loro ubicazione. Dovrebbero essere controllate, se del caso, anche le navi che, in queste zone, praticano la pesca ricreativa.

(29) Le reti di zone protette contribuiscono a mantenere i servizi ecosistemici, compresi l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, e consentono la realizzazione delle future opzioni di adattamento basate sugli ecosistemi facilitando i movimenti delle specie, delle popolazioni e degli ecosistemi che si verificano in risposta al riscaldamento globale e all'innalzamento del livello del mare. Le zone di restrizione della pesca sono istituite nel quadro della legislazione dell'Unione, della legislazione nazionale e di accordi internazionali. Le disposizioni sul controllo delle zone di restrizione della pesca da parte degli Stati membri dovrebbero pertanto applicarsi a tali zone indipendentemente dalla loro ubicazione. Dovrebbero essere controllate, se del caso, anche le navi che, in queste zone, praticano la pesca ricreativa.

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Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero preparare e avviare una campagna di comunicazione rivolta ai pescatori e agli operatori del settore della pesca ricreativa al fine di comunicare correttamente le nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio32, il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione33 stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli e garantire la tutela degli interessi dei consumatori.

(34) In linea con i requisiti in materia di tracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio32, il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione33 stabilisce talune norme di tracciabilità per il settore specifico degli alimenti di origine animale, segnatamente una serie specifica di informazioni che devono essere archiviate dagli operatori, messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta e trasferite all'operatore al quale è fornito il prodotto di pesca. Nel settore della pesca, la tracciabilità è importante non soltanto a fini di sicurezza alimentare, ma anche per consentire i controlli, garantire la tutela degli interessi dei consumatori, contrastare la pesca INN e tutelare i pescatori che rispettano le norme dalla concorrenza sleale.

__________________ __________________32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 32 Regolamento (CE) n. 178/2002 del

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Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

33 Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

33 Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di tracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2).

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/200834.

(37) È opportuno applicare le stesse norme ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi al fine di mantenere elevati standard di sicurezza alimentare e promuovere pratiche di pesca sostenibile in tali paesi. Nel caso di prodotti importati, le informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità dovrebbero includere un riferimento al certificato di cattura di cui al regolamento (CE) n. 1005/200834.

__________________ __________________34 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

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Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini di una loro trasmissione efficace e tempestiva, le informazioni sulla tracciabilità relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere registrate in formato digitale e trasmesse per via elettronica all'interno della catena di approvvigionamento e alle autorità competenti, su loro richiesta.

(38) Ai fini di una loro trasmissione efficace e tempestiva, le informazioni sulla tracciabilità relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero essere registrate in formato digitale e trasmesse per via elettronica all'interno della catena di approvvigionamento e alle autorità competenti, entro 24 ore.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoConsiderando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco.

(40) Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca è estremamente importante raccogliere dati attendibili ed esaurienti sulle catture. In particolare, la registrazione delle catture al momento dello sbarco dovrebbe essere effettuata nel modo più affidabile possibile. A tale scopo è necessario rafforzare le procedure di pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco e investire nella digitalizzazione presso i luoghi di sbarco, facilitando la raccolta sistematica e standardizzata dei dati.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoConsiderando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero

(41) La pesatura dovrebbe essere effettuata con sistemi approvati dalle autorità competenti e da parte di operatori registrati dagli Stati membri per assolvere tale mansione. Tutti i prodotti dovrebbero

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essere pesati, per specie, al momento dello sbarco poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni.

essere pesati, per specie, al momento dello sbarco poiché ciò garantisce una rilevazione più corretta delle catture. I registri di pesatura, inoltre, dovrebbero essere archiviati elettronicamente e conservati per un periodo di tre anni. Tali sistemi dovrebbero essere conformi ai requisiti minimi convenuti tra gli Stati membri, al fine di armonizzarli in tutta l'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoConsiderando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme.

(49) Al fine di garantire, negli Stati membri, condizioni di parità relativamente al trattamento giudiziario riservato a chiunque violi le norme della politica comune della pesca, è opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni che specificano i comportamenti che costituiscono infrazioni gravi di tali norme per garantire la loro piena e coerente applicazione in tutti gli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoConsiderando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli

(58) Il trattamento dei dati personali è necessario ai fini del controllo e dell'esecuzione delle norme nel settore della pesca. In particolare, per il monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di trattare i dati ricavati dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita e altri dati concernenti le attività di pesca, allo scopo di effettuare la convalida dei dati aggregati trasmessi dagli Stati membri. Per effettuare le verifiche e gli

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audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante.

audit e monitorare le attività di controllo svolte dagli Stati membri, è opportuno che la Commissione abbia accesso ad informazioni quali i rapporti di ispezione e le relazioni degli osservatori di controllo e alla banca dati delle infrazioni e possa procedere al loro trattamento. All'atto della preparazione di accordi e di misure di conservazione internazionali e nel rispettare quanto in essi disposto, la Commissione, ove necessario, dovrebbe poter trattare dati concernenti le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE, compresi il numero di identificazione della nave, il nome dell'armatore e del comandante. I dati conservati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti in caso di rischio per la salute pubblica e/o la sicurezza alimentare.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoConsiderando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati devono essere conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

__________________1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

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Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 4 – punto 3

Testo in vigore Emendamento

(b bis) il punto 3 è sostituito dal seguente:

3. "controllo": monitoraggio e sorveglianza;

"3. "controllo": il monitoraggio e la sorveglianza di qualsiasi attività di pesca o di acquacoltura, dei mercati o delle aste contemplati dalla politica comune della pesca, compresa la legislazione ambientale pertinente;"

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 4 – punto 6

Testo in vigore Emendamento

(b ter) il punto 6 è sostituito dal seguente:

6. "funzionario": persona autorizzata da un'autorità nazionale, dalla Commissione o dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;

"6. "funzionario": persona autorizzata da un'autorità nazionale, dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;"

(La denominazione "Agenzia comunitaria di controllo della pesca" dovrebbe essere sostituita con "Agenzia europea di controllo della pesca". L'emendamento si applica all'intero testo. La sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 4 – punto 7

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Testo in vigore Emendamento

(b quater) il punto 7 è sostituito dal seguente:

7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno Stato membro o della Commissione o dell'organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;

“7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno Stato membro, della Commissione o dell'Agenzia europea di controllo della pesca, i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;"

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 1 – lettera k bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 4 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) è aggiunto il punto seguente:

"34 bis. "tracciabilità": una tracciabilità quale definita all'articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

__________________1 bis Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1."

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 5 – lettera bRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) procedure per la notifica della fine dell'utilizzo degli attrezzi da pesca in linea con le direttive (UE) 2019/8831  bis e 2019/9041  ter del Parlamento europeo e del Consiglio.

_________________1 bis Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).1 ter Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri, tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell'esattezza di tali dati.

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti, nonché l'attività di pesca, dei pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle acque degli Stati membri, tramite la raccolta e l'analisi dei dati sulla posizione della nave. Ciascuno Stato membro di bandiera assicura il monitoraggio e il controllo continui e sistematici dell'esattezza di tali dati.

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Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione.

A bordo dei pescherecci dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatica da parte di un sistema di controllo dei pescherecci, tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione quasi in tempo reale o con la possibilità di inviare la posizione ogni 10 minuti.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di invitare il peschereccio a trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione della nave e l'invito a trasmettere dati avvengono o attraverso una connessione satellitare o, eventualmente, attraverso una rete mobile terrestre allorché il peschereccio si trova nel raggio di portata di tale rete o attraverso un'altra tecnologia di connessione disponibile per la comunicazione dei dati che consenta trasmissioni sicure e veloci.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6

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Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete mobile, i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, prima dell'entrata in porto.

3. In deroga al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri può detenere a bordo un dispositivo mobile pienamente funzionante che consenta a un sistema di controllo di localizzare e identificare automaticamente la nave tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione quasi in tempo reale o con la possibilità di inviare la posizione ogni 10 minuti. Nel caso in cui il dispositivo non sia nel raggio di portata di una rete di comunicazione, i dati sulla posizione della nave sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente, non appena la nave è nel raggio di portata della rete e, al più tardi, al momento dell'entrata in porto.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati sono messi anche a disposizione dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe proseguire la sua attività di pesca.

4. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendoli automaticamente al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Tali dati relativi alla bordata di pesca in questione sono messi anche a disposizione, mediante trasmissione automatica, del centro di controllo della pesca dello Stato membro nei cui porti il peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle cui acque esso potrebbe

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proseguire la sua attività di pesca.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 6Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

5. Se un peschereccio dell'Unione opera nelle acque di un paese terzo o in zone in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla posizione della bordata di pesca in questione sono messi a disposizione, mediante trasmissione automatica, anche dell'organismo designato dal paese o dall'organizzazione in questione.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 7Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi ai quali si applicano le disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e che operano nelle acque

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soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione. I centri di controllo della pesca segnalano anche il numero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) e le azioni per prevenire e attenuare la presenza di ALDFG.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 7Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

3. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110, e siano operativi sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, garantendo il monitoraggio e l'accesso continuati.

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 7Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri di bandiera utilizzano i dati raccolti dai centri di controllo della pesca per valutare l'attuazione di altre legislazioni dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE1  bis del Consiglio e le direttive 2008/56/CE1  ter, 2009/147/CE1  quater e 2014/89/UE1  quinquies del Parlamento europeo e del Consiglio.

_________________1  bis Direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del giovedì 21 maggio 1992, relativa alla conservazione

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degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).1  ter Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).1  quater Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).1  quinquies Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 7Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I centri di controllo della pesca sostengono il controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione immediate.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 7Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 9 bis – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le misure da adottare per

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prevenire, attenuare ed eliminare la presenza di ALDFG.

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 8Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione.

In conformità alla direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica pienamente e costantemente operativo e rispondente alle norme di funzionamento definite dall'Organizzazione marittima internazionale e provvedono a mantenerlo in funzione.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 8 bis (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) all'articolo 10 è inserito il paragrafo seguente:

1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di identificazione automatica può essere disattivato se il comandante di un peschereccio dell'Unione ritiene che il funzionamento continuo di tale sistema possa compromettere la sicurezza o se si stanno per verificare incidenti di sicurezza.

Qualora il sistema di identificazione automatica sia disattivato conformemente al primo comma, il comandante di un peschereccio dell'Unione comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, alle

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autorità competenti dello Stato costiero. Il comandante riattiva il sistema di identificazione automatica non appena è cessato il pericolo.

Motivazione

Deve sussistere l'obbligo per il comandante del peschereccio di utilizzare costantemente i sistemi AIS a bordo, a meno che motivi di sicurezza non lo obblighino a disattivarlo.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 8 ter (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 ter. Gli Stati membri garantiscono che i dati del sistema di identificazione automatica siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca, a fini di verifica, incluso il controllo incrociato dei dati del sistema di identificazione automatica con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110."

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 11Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il quantitativo stimato dei rigetti in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

(h) il quantitativo stimato dei rigetti in equivalente peso vivo e il numero per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco;

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 11

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Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di adempiere ad altre legislazioni dell'Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE1  bis del Consiglio e alle direttive 2008/56/CE1  ter, 2009/147/CE1  quater e 2014/89/UE1  quinquies nonché al regolamento (UE) 2017/1004, del Parlamento europeo e del Consiglio1  sexies , in caso di cattura di specie sensibili, il giornale di pesca contiene anche le seguenti informazioni:

(a) le specie catturate;

(b) il numero di esemplari catturati;

(c) la data e la posizione geografica della cattura;

(d) il numero di esemplari uccisi;

(e) il numero di esemplari liberati;

(f) il numero di esemplari feriti e liberati.

________________1 bis Direttiva 92/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del giovedì 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).1 ter Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).1 quater Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).1 quinquies Direttiva 2014/89/UE del

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Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).1 sexies Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 12Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

2. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

Il primo comma si applica dal ... [18 mesi dalla data di applicazione dell'articolo 15]. Prima di tale data, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono continuare a trasmettere per via cartacea le informazioni di cui all'articolo 14.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 12Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 15 – paragrafo 4

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Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inviano i rapporti elettronici contenenti i dati dei pescherecci ottenuti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti di uno Stato membro costiero. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 12Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero.";

5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 alle stesse condizioni applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione all'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 18Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio non sta rispettando le norme della politica comune della pesca o le norme applicabili alle acque del paese terzo o all'alto mare in

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collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

cui il peschereccio sta operando, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'orario di arrivo in porto o di sbarco.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 19Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 20 – paragrafo 2 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 19Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 20 – paragrafo 2 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

(d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto;

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 20Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

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Testo della Commissione Emendamento

(c) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

(c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 20Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

(d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e in peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di individui, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 21Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la quantità in metri cubi dei rifiuti marini recuperati mediante le operazioni di pesca in conformità della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

________________1 bis Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

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Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 23Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 25 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco. A tal fine, una percentuale minima di pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV) provviste di dispositivi di archiviazione dei dati.

1. Gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'obbligo di sbarco, delle catture accidentali di specie sensibili e dell'affidabilità dei dati relativi alle catture. A tal fine, una percentuale minima di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di specie soggette all'obbligo di sbarco, stabilita conformemente al paragrafo 2, è dotata di sistemi di registrazione continua mediante telecamere a circuito chiuso (CCTV), di sensori di rete e dei necessari dispositivi di archiviazione dei dati. Non è obbligatorio che tali sistemi CCTV registrino i segnali audio e i segnali audio non sono utilizzati a fini di controllo.

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 23Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita per le diverse categorie di rischio nei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95. Tali programmi determinano anche le categorie di rischio e i tipi di pescherecci che vi rientrano.

2. La percentuale dei pescherecci di cui al paragrafo 1 è stabilita sulla base di tutti i pescherecci soggetti ai programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95 e sulla base del numero di pescherecci che, nel quadro di una valutazione del rischio eseguita dall'Agenzia europea di controllo della pesca, sono considerati a rischio elevato o molto elevato di non conformità alle norme della politica comune della pesca.

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Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 27Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.

1. Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 bis, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 27Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i 12 mesi successivi alla data dello sbarco.

4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro fornisce alla Commissione i quantitativi corretti stabiliti sulla base di tale convalida non appena disponibili e non oltre i sei mesi successivi alla data dello sbarco.

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 28Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 34 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto

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disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.

disposto all'articolo 33 qualora si ritenga esaurito il 70 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock.

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 31 – lettera aRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire opportunamente i quantitativi in tal modo detratti agli Stati membri le cui attività di pesca sono state vietate prima dell'esaurimento delle loro possibilità.

2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca, a imporre un'ammenda proporzionata al valore dello stock oggetto di superamento o ad attribuire opportunamente i quantitativi in tal modo detratti agli Stati membri le cui attività di pesca sono state vietate prima dell'esaurimento delle loro possibilità.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 31 – lettera bRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 37 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito.

(g) se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito, quali ammende o compensazioni finanziarie per lo Stato membro interessato.

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Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 42 – lettera aRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa l'autorità competente dello Stato membro costiero.

3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave include senza indugio le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro costiero.

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 42 – lettera bRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione su richiesta.

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni sugli attrezzi perduti che non possono essere recuperati, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, e le forniscono alla Commissione su richiesta.

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Controllo delle zone di restrizione della pesca e delle zone marine protette

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Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca e dalle zone marine protette soggette alla sua giurisdizione o sovranità.

Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in alto mare o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca e in zone marine protette situate in aree al di là della giurisdizione nazionale o in acque di paesi terzi sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i

3. Il transito in una zona di restrizione della pesca o in zone marine protette, è

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pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

Emendamento 64

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e

(b) non sono consentite fermate durante il transito e la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e

Emendamento 65

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) non vi sono divieti specifici per il transito dei pescherecci nella zona o in un particolare momento della giornata o dell'anno.

Emendamento 66

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 43Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La frequenza degli intervalli di trasmissione dei dati di controllo della

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nave è automaticamente aumentata, fino ad essere il più possibile vicino al tempo reale, dall'entrata della nave in una zona di restrizione della pesca o in una zona marina protetta fino alla sua uscita.

Emendamento 67

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 44Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa; e

(a) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa e dell'informazione dei richiedenti in merito alle misure vigenti dell'Unione in materia di conservazione della pesca; e

Emendamento 68

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 44Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 55 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli stock, i gruppi di stock e le specie oggetto di misure di conservazione dell'Unione applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri

Per quanto riguarda le specie, gli stock o i gruppi di stock oggetto di misure di conservazione dell'Unione, quali i contingenti, i limiti di cattura in peso e i limiti di cattura in numero di esemplari, applicabili alle attività di pesca ricreativa, gli Stati membri:

Emendamento 69

Proposta di regolamentoArticolo 1– punto 44Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 55 – paragrafo 6

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Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.

6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa effettuata mediante un peschereccio o a piedi e con qualsiasi metodo di cattura o di raccolta, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive.

Emendamento 70

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 46Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate o etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita.

3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono o saranno probabilmente immesse sul mercato dell'Unione, o che sono o saranno probabilmente esportate sono adeguatamente contrassegnate o etichettate per assicurare la tracciabilità di ogni partita e consentire ai consumatori di identificare chiaramente l'origine del pesce.

Emendamento 71

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 46Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 58 – paragrafo 6 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) per i prodotti della pesca catturati in mare, il numero IMO o qualora il numero IMO non sia applicabile, un altro numero di identificazione unico della nave da cattura;

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Emendamento 72

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 46Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno.

7. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non siano superiori ai 5 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno e ai 150 kg di prodotti della pesca per peschereccio alla settimana.

Emendamento 73

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 46Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 58 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la digitalizzazione delle informazioni relative alla tracciabilità e la loro trasmissione per via elettronica;

(a) la digitalizzazione delle informazioni relative alla tracciabilità e la loro trasmissione per via elettronica, compreso l'accesso per i consumatori a tali informazioni;

Emendamento 74

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 49Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca senza sottoporli a cernita allo sbarco se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

soppresso

(a) la pesatura dei prodotti della pesca

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non sottoposti a cernita è effettuata al momento dello sbarco con un sistema gestito o controllato dalle autorità competenti prima del trasporto, dell'immagazzinamento o dell'immissione sul mercato;

(b) in caso di sbarchi non sottoposti a cernita non destinati al consumo umano, lo Stato membro ha adottato un piano di campionamento basato sul rischio e approvato dalla Commissione;

(c) in caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano, un pesatore registrato effettua una seconda pesatura dei prodotti della pesca, per specie. Questa seconda pesatura può essere effettuata, dopo il trasporto, in un centro di vendita all'asta o nei locali di un acquirente registrato o di un'organizzazione di produttori. Il risultato di questa seconda pesatura è trasmesso al comandante.

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità in tutte le attività di pesca dell'UE e alla luce dei recenti casi di frode nei confronti degli obblighi di pesatura a norma del vigente regolamento sui controlli, è importante eliminare tutte le deroghe di cui all'articolo 60.

Emendamento 75

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 59 – lettera b bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 73 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

(b bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle

"7. I comandanti dei pescherecci dell'Unione offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci dell'Unione consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle

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opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.

opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.";

Emendamento 76

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 59 – lettera cRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 73 – paragrafo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) i requisiti minimi di formazione dell'Unione per gli osservatori di controllo dell'Unione.

Emendamento 77

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano:

3. I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e della politica ambientale dell'Unione, in particolare, verificano:

Emendamento 78

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati e l'esattezza della documentazione o delle trasmissioni elettroniche pertinenti;

(a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, rigettati in mare, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati e l'esattezza della documentazione o delle trasmissioni

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elettroniche pertinenti;

Emendamento 79

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

(b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie e le catture accessorie bersaglio e per le catture detenute a bordo e le attrezzature utilizzate per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

Emendamento 80

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I funzionari devono poter esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

4. Ai funzionari è consentito esaminare tutte le zone pertinenti, i ponti e i locali. Devono inoltre poter esaminare le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, le misure di mitigazione installate a bordo per evitare la cattura accidentale, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. Devono anche poter interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

Emendamento 81

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60

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Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I funzionari ricevono la formazione necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni di ispezione e hanno a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione del loro compito in maniera adeguata.

Emendamento 82

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 74 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione;

(b) l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione degli obiettivi di ispezione e una frequenza minima delle ispezioni;

Emendamento 83

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica che è accessibile al pubblico in relazione alle informazioni non confidenziali e non sensibili in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi ai pescherecci battenti la loro bandiera compilati dai loro funzionari, dai funzionari di altri Stati membri o dai funzionari di paesi terzi, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

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Emendamento 84

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) della formazione di ispettori di pesca in paesi terzi, al fine di contribuire al controllo dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'UE.

Emendamento 85

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 79 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) i requisiti minimi di formazione per gli ispettori dell'Unione, che comprendano una conoscenza approfondita della politica comune della pesca e del pertinente diritto ambientale dell'Unione.

Emendamento 86

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 63Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di individuazione di un'infrazione grave, i funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino al completamento dell'indagine di cui all'articolo 85.”;

2. In caso di individuazione di un'infrazione grave, ai funzionari è consentito rimanere a bordo del peschereccio fino al completamento dell'indagine di cui all'articolo 85.

Emendamento 87

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 68

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Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano misure appropriate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano misure appropriate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, rigettati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

Emendamento 88

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 68Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

Emendamento 89

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro [24 mesi dalla data di entrata 2. Entro [18 mesi dalla data di entrata

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in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le comunicano, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse.

in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le comunicano, senza indugio, eventuali successive modifiche delle stesse.

Emendamento 90

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 89 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale tipo di infrazione siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 91

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 89 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione o l'accumularsi di infrazioni simultanee.

3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità dell'infrazione, compresi il livello del danno ambientale arrecato, effetti negativi sul benessere o sulla conservazione degli animali, il valore del danno arrecato alle risorse della pesca, la natura e la portata dell'infrazione, la sua durata o reiterazione e l'accumularsi di infrazioni simultanee.

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Emendamento 92

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 89 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.

4. Gli Stati membri applicano un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico realizzato o perseguito nel commettere l'infrazione.

Emendamento 93

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci in violazione del regolamento (CE) n. 1185/20031bis del Consiglio o staccare le chele dei granchi, conformemente al regolamento (UE) 2019/12411ter del Parlamento europeo e del Consiglio1ter; o

________________1 bis Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU UE L 167 del 4.7.2003, pag. 1).1 ter Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE)

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2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

Emendamento 94

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN; o

(h) essere coinvolti nel funzionamento, nella gestione, nella proprietà o essere assunti su navi che praticano la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, in particolare quelle figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, o fornire servizi ad operatori collegati a una nave che pratica la pesca INN o beneficiare di tale pesca, sostenerla o praticarla, anche come operatori, beneficiari effettivi, proprietari, fornitori di servizi logistici e di altro tipo, tra cui compagnie di assicurazione e altri fornitori di servizi finanziari; o

Emendamento 95

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza

(i) pescare in una zona di restrizione o di divieto della pesca, o in una zona di ricostituzione di stock ittici, o durante un periodo di divieto della pesca, o senza

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disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita; o

disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita, incluse le zone di restrizione o di divieto per la protezione di specie e habitat sensibili ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio1bis o della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1ter; o

_____________________

1 bis Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).1 ter Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento 96

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) catturare intenzionalmente (anche in via accessoria) specie sensibili protette a norma della legislazione dell'Unione, in particolare della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE;

Emendamento 97

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) praticare la pesca diretta di specie sensibili protette a norma della

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legislazione dell'Unione, in particolare della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE; o

Emendamento 98

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) utilizzare attrezzi da pesca vietati; o (l) utilizzare attrezzi da pesca vietati o metodi di pesca vietati; o

Emendamento 99

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(q bis) rigettare intenzionalmente in mare gli attrezzi da pesca e i rifiuti dai pescherecci.

Emendamento 100

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 90 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso degli attrezzi da pesca; o

(d) non adempiere gli obblighi previsti dalle norme della politica comune della pesca relativamente all'uso, all'identificazione, al recupero e allo smaltimento degli attrezzi da pesca o non adempiere gli obblighi relativi alle misure tecniche e alla protezione degli ecosistemi marini e, in particolare, l'obbligo di attuare misure per limitare le catture accidentali di specie sensibili; o

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Emendamento 101

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di esecuzione immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave rilevata, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale presunta infrazione grave e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.

2. Le misure di esecuzione immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave rilevata, da impedire il verificarsi di eventuali ulteriori danni ambientali, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale presunta infrazione grave e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.

Emendamento 102

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 91 bis – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo minimo è almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave e

– l'importo minimo è almeno pari a sei volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave e

Emendamento 103

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 91 bis – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'importo massimo è almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

– l'importo massimo è almeno pari a dieci volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

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Emendamento 104

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 92 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti.

12. La Commissione provvede affinché l'applicazione delle procedure nazionali da parte degli Stati membri non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti.

Emendamento 105

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 69Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 93 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le informazioni contenute nel registro nazionale sono fornite in formato open source e rese anonime dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di consentire l'accesso al pubblico e agli Stati membri e l'analisi, tra le altre cose, da parte della comunità scientifica dell'impatto del presente regolamento sul conseguimento degli obiettivi del controllo della pesca e della sostenibilità degli stock ittici nell'Unione.

Emendamento 106

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 70Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 93 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di

2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni e sui controlli eseguiti nell'anno precedente, conformemente ai programmi nazionali di

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controllo e a norma del presente regolamento.

controllo e a norma del presente regolamento. Tali relazioni sono rese pubbliche sul sito Internet ufficiale dello Stato membro che la presenta e sul sito web accessibile al pubblico della Commissione.

Emendamento 107

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 70Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 93 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le relazioni di cui al paragrafo 2 contengono almeno le seguenti informazioni:

(a) la dotazione di bilancio complessiva assegnata al controllo della pesca;

(b) il numero e il tipo di ispezioni e controlli effettuati;

(c) il numero e il tipo di infrazioni presunte e confermate, comprese le infrazioni gravi;

(d) il tipo di azioni adottate a seguito di infrazioni accertate (semplice avvertimento, sanzione amministrativa, sanzione penale, misura di esecuzione immediata, numero di punti di penalità attribuiti); e

(e) il numero, la posizione e il tipo di attrezzi da pesca perduti.

Emendamento 108

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 70Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 93 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Entro il 1° settembre di ogni anno

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la Commissione redige una relazione sui risultati delle relazioni di cui al paragrafo 2. La relazione prende inoltre in esame l'applicazione del presente regolamento da parte dei pescherecci immatricolati in paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione e in particolare nei paesi limitrofi dell'Unione. La relazione è resa pubblicamente accessibile sul sito web della Commissione.

Emendamento 109

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 71 bis (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 101 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 bis) all'articolo 101 è aggiunto il comma seguente:

"4 bis. La Commissione rende pubblica sul proprio sito web una versione dei rapporti di verifica, ispezione autonoma o audit entro un mese dal loro completamento."

Motivazione

Al fine di aumentare la trasparenza e la consapevolezza generale dei decisori in merito allo stato reale di attuazione delle norme di controllo della pesca nell'UE, una versione dei rapporti di verifica, ispezione autonoma o audit della Commissione è pubblicata sul suo sito web. Ciò già avviene, ad esempio, per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Emendamento 110

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 73 – lettera aRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 104 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale, la Commissione,

1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione delle norme della politica comune della

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qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può, mediante atti di esecuzione, chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

pesca, tra cui quelle relative alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini e quelle di cui al presente regolamento, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock o per lo stato di conservazione di una specie o habitat, può, mediante atti di esecuzione, chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

Emendamento 111

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 73 – lettera bRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 104 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato, con prove ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile e che la minaccia per l'ambiente marino è stata eliminata. La Commissione può richiedere la dimostrazione della conformità di uno Stato membro con i suoi obblighi nell'ambito di un piano pluriennale per iscritto o può incaricare l'Agenzia europea di controllo della pesca di effettuare un'ispezione.

Emendamento 112

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 73 – lettera b bis (nuova)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 104 – paragrafo 4 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Ogni anno nel primo trimestre la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 104 durante l'anno precedente, a meno che nell'Unione non si sia verificata alcuna chiusura di attività di pesca."

Emendamento 113

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 75 – lettera cRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione opera, mediante atti di esecuzione, detrazioni nell'anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

Emendamento 114

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 75 – lettera cRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per quanto riguarda la valutazione dello sforzo di pesca massimo

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per quanto riguarda la valutazione dello sforzo di pesca massimo

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disponibile rispetto al quale è calcolato il superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

disponibile rispetto al quale è calcolato il superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Emendamento 115

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 76 – lettera aRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può procedere a detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.

1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca, la Commissione procede a detrazioni o a interdizioni tramite atti di esecuzione nell'anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.";

Emendamento 116

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 76 – lettera bRegolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 107 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre o delle interdizioni

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tenuto conto:

Emendamento 117

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 78Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri concedono l'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo a qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Emendamento 118

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 78Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat.

I dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), possono essere forniti in forma anonima e open source al pubblico e inviati specificatamente a organismi scientifici degli Stati membri e dell'Unione e ad Eurostat, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Emendamento 119

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 78Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 110 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ogni anno gli Stati membri pubblicano le proprie relazioni annuali in merito ai programmi nazionali di controllo sul sito web delle rispettive

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autorità competenti.

Emendamento 120

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 81Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 112 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di 5 anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

3. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservati per un periodo massimo di otto anni, mentre i dati provenienti dai sistemi CCTV sono conservati per un periodo massimo di tre anni, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a una denuncia, a un'infrazione, a un'ispezione, a una verifica, a un audit o a un procedimento giudiziario o amministrativo in corso, per i quali è consentito un periodo di conservazione pari a 10 anni. Se le informazioni di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

Emendamento 121

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 81 bis (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(81 bis) all'articolo 113, il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento 122

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 81 ter (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 113 – paragrafo 3

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Testo della Commissione Emendamento

(81 ter) all'articolo 113, il paragrafo 3 è soppresso;

Emendamento 123

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 81 quater (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(81 quater) all'articolo 113, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa;

Emendamento 124

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 81 quinquies (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(81 quinquies)all'articolo 113, paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;

Emendamento 125

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 82Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 115 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti;

(h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti e un calendario per le future zone di restrizione pianificate;

Emendamento 126

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 84 bis (nuovo)

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Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 118 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(84 bis) all'articolo 118, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

"1. Gli Stati membri trasmettono ogni due anni alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento."

(32019R1241)

Emendamento 127

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 84 ter (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 118 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(84 ter) all'articolo 118, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

"2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni due anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(32019R1241)

Emendamento 128

Proposta di regolamentoArticolo 1 – punto 84 quater (nuovo)Regolamento (CE) n. 1224/2009Articolo 118 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 quater) all'articolo 118 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche sul sito web della Commissione entro due mesi dalla

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trasmissione da parte degli Stati membri."

Emendamento 129

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 2 – lettera aRegolamento (CE) n. 768/2005Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione della politica comune della pesca;

(e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione e assicurare la sostenibilità della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna;

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473.)

Emendamento 130

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 4 bis (nuovo)Regolamento (CE) n. 768/2005Articolo 17 octies

Testo in vigore Emendamento

(4 bis) l'articolo 17 octies è sostituito dal seguente:

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

"L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei

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negoziati."

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 17 octies del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 2019/473).

Emendamento 131

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)Regolamento (CE) n. 768/2005Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(a bis) alla lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:

(c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

"(c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.";

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2019/473).

Emendamento 132

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova)Regolamento (CE) n. 768/2005Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(a ter) alla lettera c), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti

"Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai

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dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, il Parlamento europeo o la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;";

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2019/473).

Emendamento 133

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 5 bis (nuovo)Regolamento (CE) n. 768/2005Articolo 24 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

"1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da rappresentanti del Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Il Parlamento europeo può nominare due rappresentanti. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza."

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473.)

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Emendamento 134

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 7Regolamento (CE) n. 768/2005Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) elabora i programmi di lavoro preliminari, annuale e pluriennale, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

(a) elabora i programmi di lavoro preliminari, annuale e pluriennale, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

(Il regolamento (CE) n. 768/2005 è stato codificato e abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/473. L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 768/2005 corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 2019/473).

Emendamento 135

Proposta di regolamentoArticolo 4 – punto 12Regolamento (CE) n. 1005/2008Articolo 42 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per "infrazione grave" si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a n) e lettere o) e p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.

Ai fini del presente regolamento, per "infrazione grave" si intende qualsiasi infrazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a p), del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenute gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere a), c), e), f) e i), del medesimo regolamento.

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Emendamento 136

Proposta di regolamentoArticolo 4 – punto 14Regolamento (CE) n. 1005/2008Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Procura europea può indagare, perseguire e portare a giudizio i reati commessi a danno del bilancio dell'Unione, quali la frode, la corruzione o le frodi transfrontaliere gravi in materia di IVA, anche per quanto riguarda la pesca INN.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Controlli nel settore della pesca

Riferimenti COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

PECH10.9.2018

Parere espresso da       Annuncio in Aula

ENVI10.9.2018

Relatore(trice) per parere       Nomina

Pascal Canfin22.7.2019

Esame in commissione 10.9.2020

Approvazione 11.9.2020

Esito della votazione finale +:–:0:

7191

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Bloss, Manuel Bompard, Laura Huhtasaari, Christel Schaldemose, Inese Vaidere

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Johan Danielsson

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

71 +EPP

Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Esther de LANGE, Peter LIESE, FulvioMARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, DanȘtefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, Stanislav P OLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

S&DNikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Johan DANIELSSON, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Christel SCHALDEMOSE, Günther SIDL, Tiemo WÖLKEN

RENEWPascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

GREENS/EFAMargrete AUKEN, Michael BLOSS, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, Jutta PAULUS

ECRSergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Rob ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

GUE/NGLMalin BJÖRK, Manuel BOMPARD, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NIEleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU, Ivan Vilibor SINČIĆ

9 -ID

Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Laura HUHTASAARI, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

1 0RENEW

Jan HUITEMA

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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