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Scuola Forense Sabina Scuola Forense Sabina Rieti 21.05. 2013 Rieti 21.05. 2013 LA RESPONSABILITA‘ DELLA P. A. PER GESTIONE DI BENI DEMANIALI LA RESPONSABILITA‘ DELLA P. A. PER GESTIONE DI BENI DEMANIALI Relatore Relatore Avv. Serafino Ruscica Avv. Serafino Ruscica Consigliere Parlamentare Consigliere Parlamentare Ufficio Affari legali Ufficio Affari legali Senato della Repubblica Senato della Repubblica

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Scuola Forense SabinaScuola Forense Sabina

Rieti 21.05. 2013Rieti 21.05. 2013

LA RESPONSABILITA‘ DELLA P. A. PER GESTIONE DI BENI DEMANIALILA RESPONSABILITA‘ DELLA P. A. PER GESTIONE DI BENI DEMANIALI

RelatoreRelatore

Avv. Serafino RuscicaAvv. Serafino RuscicaConsigliere Parlamentare Consigliere Parlamentare Ufficio Affari legaliUfficio Affari legaliSenato della RepubblicaSenato della Repubblica

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L’ORIGINARIA IMMUNITÀ L’ORIGINARIA IMMUNITÀ DELLA P.A.DELLA P.A.

Dal principio “the king cannot do Dal principio “the king cannot do wrong” al suo superamento.wrong” al suo superamento.

Verso un’amministrazione Verso un’amministrazione trasparente e responsabile.trasparente e responsabile.

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La responsabilità per attività La responsabilità per attività

materiale: l’applicazione alla materiale: l’applicazione alla p.a. degli art. 2932, 2050 e p.a. degli art. 2932, 2050 e 2051 c.c. (con 2051 c.c. (con temperamenti).temperamenti).

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Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

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Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

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Cassazione civile  sez. IIICassazione civile  sez. III,,  07 aprile 2009  07 aprile 2009 n. 8377n. 8377

La presunzione di La presunzione di responsabilità responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Alla stregua di tale criterio deriva che mentre in relazione alle autostrade (di cui già Alla stregua di tale criterio deriva che mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 d.P.R. n. 393 del 1959, e ora all'art. 2 d.lg. n. 285 del 1992), attesa la loro all'art. 2 d.P.R. n. 393 del 1959, e ora all'art. 2 d.lg. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade strade comunali - salvo il comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comunecausato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune

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INSIDIA LACUSTREINSIDIA LACUSTRE La Corte suprema delinea la figura dell’La Corte suprema delinea la figura dell’insidiainsidia lacustrelacustre individuandola, individuandola,

nel caso di specie, nella discrasia tra situazione reale e dati cartografici in nel caso di specie, nella discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali: «relazione a fondali di acque lacuali: «Non par dubbio infatti che la Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.derivatane a terzi.

Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiestoprudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto>>.>>.

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Cassazione civile sez. VI 19 marzo 2013 n. 6811Cassazione civile sez. VI 19 marzo 2013 n. 6811 Con riferimento alla responsabilità per danni da beni di proprietà della Con riferimento alla responsabilità per danni da beni di proprietà della

Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto dettata dall'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato le generale dell'art. 2043 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici del merito, che avevano escluso la responsabilità decisioni dei giudici del merito, che avevano escluso la responsabilità dell'Ente per il danno occorso ad un passante, a seguito di una caduta dell'Ente per il danno occorso ad un passante, a seguito di una caduta determinata dalla cattiva manutenzione del manto stradale, atteso determinata dalla cattiva manutenzione del manto stradale, atteso che il dissesto del manto stradale era di estensione tale da essere che il dissesto del manto stradale era di estensione tale da essere assolutamente visibile, e da non poter sfuggire all'attenzione dei assolutamente visibile, e da non poter sfuggire all'attenzione dei pedoni con l'uso dell'ordinaria diligenza).pedoni con l'uso dell'ordinaria diligenza).

  

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Cassazione civile sez. III 06 novembre 2012 n. Cassazione civile sez. III 06 novembre 2012 n. 1916119161

L'Ente proprietario di una strada extraurbana ha L'Ente proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato anche la l'obbligo di mantenere in buono stato anche la zona non asfaltata posta a livello tra i margini zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale - della carreggiata e i limiti della sede stradale - zona definita "banchina" dal previgente codice zona definita "banchina" dal previgente codice della strada - ed ha l'obbligo di segnalare della strada - ed ha l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo e di insidia qualsiasi situazione di pericolo e di insidia inerente alla banchina medesima, pena, in caso inerente alla banchina medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni che contrario, la responsabilità in ordine ai danni che ne siano derivati.ne siano derivati.

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Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n. 15375Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n. 15375In tema di danno da insidia stradale , il solo fatto che sia dimostrata In tema di danno da insidia stradale , il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Nella specie un automobilista causale il comportamento di quest'ultimo. (Nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale , precipitando nel canale di era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale , precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. La Corte, applicando scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva l'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto all'incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non all'incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada).strada).

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Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n. 15375Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n. 15375 L' insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di L' insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di

fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell' insidia e della altresì ad escludere la configurabilità dell' insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.della strada pubblica.

  

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Tribunale Bari sez. III 15 dicembre 2010Tribunale Bari sez. III 15 dicembre 2010

La particolare conformazione del manto stradale a ridosso La particolare conformazione del manto stradale a ridosso del marciapiede non rappresenta un' insidia per l'utente del marciapiede non rappresenta un' insidia per l'utente della strada allorché, nonostante la ridotta visibilità, le della strada allorché, nonostante la ridotta visibilità, le dimensioni del "dislivello" siano di estensione tale da dimensioni del "dislivello" siano di estensione tale da rendere lo stesso percepibile dall'utente della strada il rendere lo stesso percepibile dall'utente della strada il quale, nello scendere dal gradino del marciapiede, deve quale, nello scendere dal gradino del marciapiede, deve avvedersi delle condizioni del manto stradale , con avvedersi delle condizioni del manto stradale , con l'ordinaria diligenza che è ragionevole porre nell'utilizzo l'ordinaria diligenza che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario del bene demaniale.ordinario del bene demaniale.

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Cassazione civile sez. III 13 marzo 2013 n. 6306Cassazione civile sez. III 13 marzo 2013 n. 6306    La responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile La responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile

qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora, per contro, dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente si tratti di cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente danno la normale utilizzazione, quali buche, ostacoli da renderne potenzialmente danno la normale utilizzazione, quali buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc. imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc. (respinta, nella specie, la domanda avanzata da un automobilista che, nel passare (respinta, nella specie, la domanda avanzata da un automobilista che, nel passare in una strada a due corsie di marcia attraversata da due arcate, aveva imboccato in una strada a due corsie di marcia attraversata da due arcate, aveva imboccato l'arcata di sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, riservata al traffico l'arcata di sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, riservata al traffico proveniente dall'opposta direzione, poiché non vi era segnalazione che la strada proveniente dall'opposta direzione, poiché non vi era segnalazione che la strada non fosse a senso unico, e si era scontrato con un'automobile proveniente dalla non fosse a senso unico, e si era scontrato con un'automobile proveniente dalla direzione opposta. A detta della Corte, parte nel ricorso dell'automobilista mancava direzione opposta. A detta della Corte, parte nel ricorso dell'automobilista mancava ogni specifica indicazione della pericolosità dei luoghi, sì da spiegare perché fosse ogni specifica indicazione della pericolosità dei luoghi, sì da spiegare perché fosse stato indotto a spostarsi sulla corsia di sinistra anziché restare sulla sua destra, stato indotto a spostarsi sulla corsia di sinistra anziché restare sulla sua destra, andando ad occupare la corsia opposta).andando ad occupare la corsia opposta).

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Corte appello Reggio Calabria 07 marzo 2013Corte appello Reggio Calabria 07 marzo 2013 La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall' art . La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall' art .

2051 c.c., non si fonda sulla "violazione di un obbligo di custodire", ma ha 2051 c.c., non si fonda sulla "violazione di un obbligo di custodire", ma ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Solo ove causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Solo ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l'impossibilità in non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario risponde dei danni subiti concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario risponde dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al proprietario, nella specie l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al proprietario, nella specie l'amministrazione militare, provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, l'amministrazione militare, provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quale, ad es., la possibilità, in cui l'interessato si sia trovato, di percepire o quale, ad es., la possibilità, in cui l'interessato si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia.prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia.

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Cassazione civile sez. III 05 febbraio 2013 n. 2660Cassazione civile sez. III 05 febbraio 2013 n. 2660

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall' art . La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall' art . 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre).mucchio di pietre).

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Tribunale Torre Annunziata 09 novembre 2012Tribunale Torre Annunziata 09 novembre 2012In tema di responsabilità della p.a., la responsabilità In tema di responsabilità della p.a., la responsabilità oggettiva prevista dall' art . 2051 c.c., è invocabile sempre oggettiva prevista dall' art . 2051 c.c., è invocabile sempre nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni demaniali, dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche demaniali, dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni, salva la sola esistenza del caso se di rilevanti dimensioni, salva la sola esistenza del caso fortuito. Secondo tale orientamento, perché sussista il fortuito. Secondo tale orientamento, perché sussista il rapporto di custodia è necessario che il soggetto abbia sulla rapporto di custodia è necessario che il soggetto abbia sulla cosa il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo cosa il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche e stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche e "passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è "passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione".certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione".

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Tribunale Salerno sez. II 05 novembre 2012Tribunale Salerno sez. II 05 novembre 2012

Nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art . 2051 c.c. per i Nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art . 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e llosservanza o meno di un obbligo di al riguardo la condotta del custode e llosservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che è fonte profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La presunzione di responsabilità per i del terzo o dello stesso danneggiato. La presunzione di responsabilità per i danni da cose in custodia non si applica agli enti pubblici per i danni subiti danni da cose in custodia non si applica agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nel caso di specie, demanio stradale) ogni dagli utenti di beni demaniali (nel caso di specie, demanio stradale) ogni qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche non sia possibile qualvolta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.

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Tribunale Reggio Emilia 23 ottobre 2012Tribunale Reggio Emilia 23 ottobre 2012

   Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art . Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art .

2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli nell'uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo ad dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

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Tribunale Reggio Emilia 23 ottobre 2012Tribunale Reggio Emilia 23 ottobre 2012 n. 1774 n. 1774

   Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art . Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art .

2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; in questo caso graverà sul danneggiato di insidia o trabocchetto; in questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale della strada, l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a., sulla quale ricade invece l'onere comportamento colposo della p.a., sulla quale ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomaliaprevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia

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LEGGE 11 febbraio 1992, n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Art. 1.

(Fauna selvatica) 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata

nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con

l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

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5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica

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Giudice di pace  Castellammare Giudice di pace  Castellammare S. 25 settembre 2009S. 25 settembre 2009

In materia di risarcimento danni da insidia In materia di risarcimento danni da insidia

stradale , la responsabilità colposa della p.a. può stradale , la responsabilità colposa della p.a. può concorrere con il fatto colposo del danneggiato, concorrere con il fatto colposo del danneggiato, certamente ravvisabile nell'ipotesi di un certamente ravvisabile nell'ipotesi di un conducente di veicolo a due ruote che non si conducente di veicolo a due ruote che non si accorga, in pieno giorno, della presenza di un accorga, in pieno giorno, della presenza di un ampio dissesto posto sulla carreggiata, in una ampio dissesto posto sulla carreggiata, in una strada a sua volta dissestata conosciuta dal strada a sua volta dissestata conosciuta dal danneggiato.danneggiato.

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Giudice di Pace di Fabriano, sentenza del 17.11.2004

Risarcimento danni. Animali selvatici, cinghiale. Azione (extracontrattuale) da fatto illecito -Legittimazione passiva - Principio di specialità. E' l'ente gestore del parco l'unico soggetto obbligato nei confronti di chi abbia subito un danno all'interno del parco stesso.

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Una precisazione è d'obbligo, ovverosia che nella materia de qua trova spazio esclusivo il principio di specialità come rimarcato più volte dal Supremo Collegio, il quale ha anche precisato che, nella fattispecie in esame, è necessario prendere in considerazione innanzitutto la normativa emanata dalla singole regioni.

A tal proposito, è da richiamare la Legge Regionale Marche n. 15 del 1994 ("Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette"), il cui articolo 12 dispone che "la legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali, o la Provincia o la Comunità Montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti [….]".

La stessa legge regionale poi al successivo articolo 20, terzo comma, prevede che "agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco provvede l'organismo di gestione dello stesso".

E' bene evidenziare che l'articolo ora in commento non discrimina tra le varie tipologie di danno (agricolo o extra agricolo) in ordine all'indennizzo.

Fermo restante quanto stabilito dalla legge regionale 15/1994, risulta ineludibile, per completezza di indagine e di ortopedia giuridica, sottolineare anche quanto contemplato dal primo comma dell'articolo 12 della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91, il quale sancisce che spetta all'ente gestore dell'area la fissazione degli indirizzi e dei criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

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Tali disposizioni normative debbono poi essere lette, almeno per quanto ci occupa, in correlazione con l'articolo 3 della Legge Regionale Marche n. 57 del 2 settembre 1997, istitutiva del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, il quale stabilisce che "Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/94 la gestione del Parco è demandata alla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi (zona F)".

Dunque dalla normativa testé richiamata risulta evidente, a parere del decidente, che l'unico soggetto legittimato passivamente è la Comunità Montana dell'Esino Frasassi, quale ente gestore del Parco, mentre estranee al giudizio de quo risultano essere la Regione Marche e la Provincia di Ancona.

In particolare, poi, non può essere ritenuto legittimato passivo quest'ultimo ente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 7 del 1995, in base al quale la Provincia è tenuta a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica solo quando questi attengono alle coltivazioni agricole, con esclusione di qualsiasi altra tipologia di danno.

In definitiva, quindi, sia le disposizioni di legge statale (L.394/1991) che regionale (L.R. 15/1994) hanno espressamente individuato nell'ente gestore del parco l'unico soggetto obbligato nei confronti di chi abbia subito un danno all'interno del parco stesso, ossia, nel caso in esame, la Comunità Montana dell'Esino Frasassi.

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Ad ogni buon conto, la deliberazione della G.E. n.230 del 21/06/1999 con la quale la Comunità Montana ha approvato il piano di abbattimento selettivo degli ungulati, unitamente a tutta una serie di provvedimenti relativi, in via meramente esemplificativa, agli " Indirizzi per gli interventi di gestione del cinghiale", alle "Istruzioni per l'esercizio del controllo del cinghiale", agli "Indirizzi per il servizio di recupero degli ungulati feriti", non solo confermano la sua legittimazione passiva, ma, per di più, privano di qualsiasi valenza le eccezioni formulate dallo stesso ente in ordine alla natura non autoctona dei cinghiali e, quindi, a sostegno della mancanza di ogni sua responsabilità per essere, quella appunto dei cinghiali, specie non protetta dal Parco.

In altri termini, se il cinghiale non è fauna autoctona non se ne può poi rivendicare la proprietà, come invece ha fatto la Comunità Montana nei richiamati atti.

Passando al merito, è da evidenziare che le risultanze istruttorie hanno pienamente dimostrato la verificazione dell'evento dannoso per cui è causa.

Come è noto, per i danni provocati dalla fauna selvatica non è richiamabile, sebbene qualche volta ciò sia avvenuto in giurisprudenza, la disposizione normativa di cui all'art. 2052 cod. civ., con l'applicazione del principio di "presunzione di responsabilità", ivi contemplato, in quanto il fondamento di tale presunzione "va ricercato nella disponibilità dell'animale da parte del dominus quale normalmente si riscontra nel caso di animali domestici" (Cass. 2192/96), e, quindi dal potere-dovere di custodia, ossia dalla "concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali, per definizione non configurabile nei confronti della selvaggina, la quale tale non sarebbe se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale; di talché può ben dirsi che questo stato di libertà sia concettualmente incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia incombente alla pubblica amministrazione" (Cass. 1638/2000).

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Dunque, proprio perché non è configurabile un obbligo di custodia in capo all'ente, ne consegue che il danno provocato dalla fauna selvatica è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali sul risarcimento per fatto illecito, e, quindi, in relazione a quanto previsto dall'art. 2043 cod. civ., purché ne ricorrano, o meglio venga fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi, ossia la condotta dolosa o colposa, l'evento dannoso, il rapporto eziologico tra condotta e danno.

Nel caso in esame, le risultanze istruttorie hanno confermato in pieno la tesi attorea in ordine alla fondatezza della propria pretesa, sia per quanto attiene all'an che al quantum debeatur.

Ed infatti, dal verbale della Polizia Provinciale, poi confermato dal Ten. …., sentito quale testimone, risulta che "l'animale causava danni al paraurti e parafango anteriore sinistro del veicolo sui quali erano presenti setole di cinghiale e tracce ematiche […..]. Si fa presente inoltre che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro si presenta in curva ed a monte e a valle delle scarpate il terreno è coperto da vegetazione boschiva" (testuale).

Le emergenze istruttorie hanno inoltre evidenziato che il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro non è illuminato e, comunque, è mancante di adeguati sistemi che impediscano alla fauna l'attraversamento repentino.

In altri termini, non sono stati predisposti dall'ente gestore del parco tutte quelle misure idonee acchè la fauna selvatica possa nuocere il meno possibile alle cose o alle

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In altri termini, non sono stati predisposti dall'ente gestore del parco tutte quelle misure idonee acchè la fauna selvatica possa nuocere il meno possibile alle cose o alle persone.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno operata dall'attore la stessa ha trovato riscontro nel preventivo in atti confermato poi in sede di audizione testimoniale dal titolare della carrozzeria incaricata della riparazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Fabriano, Avv. Antonella Giugliano, definitivamente pronunciando

sulla domanda proposta da Tizio , così provvede:- In via pregiudiziale, dichiara la propria giurisdizione trattandosi di diritti soggettivi;- Sempre in via pregiudiziale, afferma la legittimazione passiva in capo alla Comunità Montana dell'Esino Frasassi, mentre dichiara la carenza di legittimazione passiva della Regione Marche e della Provincia di Ancona;- Nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Comunità Montana dell'Esino Frasassi al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 1089,75, oltre gli interessi dalla domanda al saldo;- Condanna la Comunità Montana dell'Esino Frasassi al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in complessive …, oltre il 12,50% su diritti ed onorari ed IVA e CPA, se dovute e giustificate;- Condanna inoltre la Comunità Montana alla rifusione in favore della terze chiamata in causa, Regione Marche e Provincia di Ancona, delle spese di giudizio, che liquida, quanto alla prima in complessivi Euro …., quanto alla seconda in complessivi Euro …, oltre il 12,50% per spese generali su diritti ed onorari, ed oltre IVA e CPA, se dovute e giustificate;- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex art. 282 c.p.c.

Fabriano, 17/11/2004 Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Giugliano

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RANDAGISMO E RESPONSABILITÀ DELLA REGIONEGiudice di Pace di Fasano, 7 gennaio 2010, n. 3

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.

Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995 n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito alla Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso.

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INCIDENTE “PER NEVE” SULLA PROVINCIALE: SI APPLICA IL 2051 E NON E’ CASO FORTUITO!

 Cassazione, Sezione III, 20 novembre 2009, n. 24529

(Pres. Di Nanni – Rel. D’Amico)

La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.

S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa

situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato);

b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;

c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare.

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LA RESPONSABILITÀ (SEMPRE PIÙ AGGRAVATA) DEL CUSTODE SI APPLICA ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI IN CASO DI FRANA

Cassazione, sez. III civile, 28 settembre 2009, n. 20754

Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito si applica, in linea generale, l’art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo “immanentemente” connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle occasioni di pericolo provocate dagli stessi utenti ovvero da una imprevedibile alterazione dello stato della cosa che sfugga anche al controllo diligente e che non possa essere rimossa o segnalata.

Ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno

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Cassazione civile  sez. III  14 luglio 2009  n. 16374Cassazione civile  sez. III  14 luglio 2009  n. 16374

Nel caso di specie si rileva l'anomala, imprevedibile, collocazione di un Nel caso di specie si rileva l'anomala, imprevedibile, collocazione di un contenitore di rifiuti in prossimità del centro della sede stradale ; contenitore di rifiuti in prossimità del centro della sede stradale ; l'inevitabilità dell'ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente l'inevitabilità dell'ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente dopo un'accentuatissima deviazione della sede viaria dall'asse rettilineo dopo un'accentuatissima deviazione della sede viaria dall'asse rettilineo tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione dell'ostacolo. tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione dell'ostacolo. Pertanto, si configura l'esistenza dei requisiti dell' insidia che integrano gli Pertanto, si configura l'esistenza dei requisiti dell' insidia che integrano gli estremi di responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'ente titolare della strada, estremi di responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'ente titolare della strada, prescindendo del tutto dalle previsioni dell'art. 2051 c.c., relative alla prescindendo del tutto dalle previsioni dell'art. 2051 c.c., relative alla responsabilità del custode. A tal proposito, gli obblighi di vigilanza previsti responsabilità del custode. A tal proposito, gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della stessa sono dal codice della strada a carico dell'ente titolare della stessa sono particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo ed in specie: particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo ed in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie e la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie e l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi.sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi.

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Tribunale  Bari  sez. III  06 ottobre 2008  n. 2245Tribunale  Bari  sez. III  06 ottobre 2008  n. 2245

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale che abbiano In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale che abbiano comportato insidia o trabocchetto causativi di un sinistro per mancanza di cartelli di comportato insidia o trabocchetto causativi di un sinistro per mancanza di cartelli di segnalazione, con la conseguente invisibilità dell'esatta ubicazione del pericolo, è segnalazione, con la conseguente invisibilità dell'esatta ubicazione del pericolo, è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore - in relazione al suo configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore - in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dal codice della strada e del relativo regolamento - di adottare tutte le cautele prescritte dal codice della strada e del relativo regolamento - quanto dell'ente appaltante in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle quanto dell'ente appaltante in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico. Inoltre, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, sicurezza del traffico. Inoltre, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori, e sulla quale insiste il cantiere, risulta invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori, e sulla quale insiste il cantiere, risulta ancora adibita al traffico e, quindi utilizzata a fini di circolazione, denotando questa ancora adibita al traffico e, quindi utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue allora che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051, c.c., insieme all'appaltatore, consegue allora che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051, c.c., sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso a sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso a norma dell'art. 2055, c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione norma dell'art. 2055, c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti imposti dalla legge per opere e depositi stradali, nonché di quelli eventualmente discendenti dalla dalla legge per opere e depositi stradali, nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.convenzione di appalto.

  

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Cassazione civile  sez. II  03 luglio 2009 n. 15769Cassazione civile  sez. II  03 luglio 2009 n. 15769

I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determinati giorni e zone cittadine, I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determinati giorni e zone cittadine, adottati, con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, cod. strada, ai fini di adottati, con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, cod. strada, ai fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sono disposizioni eccezionali. Incombe, prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sono disposizioni eccezionali. Incombe, pertanto, sull'ente proprietario delle strade , su cui tali divieti sono imposti, adottare pertanto, sull'ente proprietario delle strade , su cui tali divieti sono imposti, adottare tutte le misure d'informazione con «media» generalmente conoscibili fuori della città tutte le misure d'informazione con «media» generalmente conoscibili fuori della città e tramite l'apposizione su tutte le vie d'accesso di cartelli non confondibili con quelli e tramite l'apposizione su tutte le vie d'accesso di cartelli non confondibili con quelli a messaggio variabile sulle condizioni del traffico - dovendosi all'uopo utilizzare i a messaggio variabile sulle condizioni del traffico - dovendosi all'uopo utilizzare i segnali di cui agli art. 38 ss. cod. strada e 115 segg. del relativo regolamento - segnali di cui agli art. 38 ss. cod. strada e 115 segg. del relativo regolamento - affinché qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente affinché qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere detti divieti. Ne consegue che, in difetto di tale prova, non allegare di non conoscere detti divieti. Ne consegue che, in difetto di tale prova, non può affermarsi la colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell'art. 7, comma 13, può affermarsi la colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell'art. 7, comma 13, cod. strada, del preteso contravventore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza cod. strada, del preteso contravventore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, sul presupposto che tutte le informazioni del caso potevano del giudice di pace che, sul presupposto che tutte le informazioni del caso potevano essere richieste all'ufficio traffico del comune, aveva rigettato l'opposizione del essere richieste all'ufficio traffico del comune, aveva rigettato l'opposizione del conducente di un veicolo, residente in altro comune, per avere circolato in zona conducente di un veicolo, residente in altro comune, per avere circolato in zona interdetta per ragioni d'inquinamento atmosferico).interdetta per ragioni d'inquinamento atmosferico).

  

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Cassazione civile  sez. III  22 aprile 2009 n. 9560Cassazione civile  sez. III  22 aprile 2009 n. 9560

Se il pedone cade sulla rampa d'accesso agli uffici Se il pedone cade sulla rampa d'accesso agli uffici comunali, spetta all'ente locale risarcire il danneggiato per comunali, spetta all'ente locale risarcire il danneggiato per l'incidente causato dall'ostacolo localizzato a terra (nella l'incidente causato dall'ostacolo localizzato a terra (nella specie, la Corte ha respinto la tesi dell'amministrazione specie, la Corte ha respinto la tesi dell'amministrazione locale che aveva invocato la delibera comunale che locale che aveva invocato la delibera comunale che imponeva il divieto di transito nell'area ai non autorizzati; il imponeva il divieto di transito nell'area ai non autorizzati; il provvedimento, infatti, valeva per i soli veicoli e non per i provvedimento, infatti, valeva per i soli veicoli e non per i pedoni, atteso che la rampa in oggetto era il tramite per pedoni, atteso che la rampa in oggetto era il tramite per accedere agli uffici dell'ente e costituiva una sorta accedere agli uffici dell'ente e costituiva una sorta d'interruzione del marciapiede).d'interruzione del marciapiede).

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Cassazione civile  sez. III  23 gennaio 2009 n. 1691Cassazione civile  sez. III  23 gennaio 2009 n. 1691

La presunzione di responsabilità per il danno La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

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