caso vo v. france application n. 53924/00 judgment 8/7/2004

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Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004

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Page 1: Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004

Caso Vo v. France

Application n. 53924/00Judgment 8/7/2004

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PROCEDURA

• Il caso è esaminato dalla Terza Sezione della Corte

• La Camera rimette il caso alla Grande Camera ex art. 30 CEDU

• Non vi è opposizione delle parti• La Grande Camera esamina l’ammissibilità ed

il merito della causa.• Problema ricevibilità ratione materiae

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I FATTI

• Il 27/11/1991 La Sig.ra THI-NHO VO (cittadinanza francese, origine vietnamita) al 6´ mese di gravidanza si reca presso l’ospedale di Lione per una visita di controllo (ecografia);

• Lo stesso giorno, presso lo stesso ospedale, la Sig.ra THI THANH VAN VO ha un appuntamento ginecologico per rimuovere una spirale

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I FATTI

• Le due pazienti vengono confuse• La Sig.ra Vo (che ha qualche difficoltà con la

lingua francese) viene sottoposta all’intervento per rimuovere la spirale senza un previo esame da parte del medico (Dr. G.)

• Il Dr. G. buca la sacca amniotica causando una perdita considerevole di liquido amniotico

• La Sig.ra Vo è costretta ad un aborto terapeutico

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GIUDIZIO DI I GRADO

• L’11/12/1991 la sig.ra Vo esperisce un’azione penale allegando:

- Lesioni colpose che hanno comportato la sua inidoneità al lavoro per 3 mesi;

- Omicidio colposo del figlio.

• Il Dott. G. viene assolto da entrambe le accuse(legge di amnistia/ feto ≠ persona umana c.p.)

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GIUDIZIO D’APPELLO

Il 10/06/1996 la Sig.ra Vo:• appella la sentenza del Tribunale di I grado di

Lione. • Accusa il Dott. G. di negligenza nell’esercizio della

sua funzione;• Chiede un risarcimento di 1.000.000 Frf (900.000

per la morte del figlio e 100.000 per le lesioni subite dalla medesima).

La Corte d’appello condanna il Dott. G. a 6 mesi di carcere ed a una multa di 10.000 franchi per omicidio colposo.

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CORTE DI CASSAZIONE

• Il Dott. G. impugna in punto di diritto davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lione.

• La Corte cassa la sentenza d’appello, confermando la decisione presa in primo grado:Gli artt. del c.p. che prevedono l’omicidio colposo devono essere interpretati in maniera restrittiva: feto ≠ persona

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RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

• La Sig.ra Vo ricorre contro la Repubblica francese per violazione dell’art.2 della Convenzione:

• In particolare, si duole del fatto che la condotta del medico, responsabile di aver ucciso il figlio che portava in grembo, non sia stata classificata come omicidio colposo.

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DIRITTOAmmissibilità del ricorso

FRANCIA SIG.RA VO CORTE

Incompetenza ratione materiae: l’art. 2 CEDU non è applicabile ai nascituri;

La legislazione francese non rispetta l’obbligo dell’art. 2 CEDU in quanto il reato di omicidio involontario non copre le lesioni al nascituro

L’incompatibilità ratione materiae è fortemente connessa all’interpretazione dell’art.2 CEDU: La Corte decide di esaminare unitamente rito e merito

No previo esaurimento ricorsi interni (ricorso giurisdizione amministrativa).

Il rimedio amministrativo è inefficace perchè inadatto a riconoscere la responsabilità penale per l’omicidio del figlio. La via amministrativa era in alternativa a quella penale ed era oramai prescritta.

manifesta infondatezza (titolo sussidiario)

La questione è fondata perchè le questioni di fatto e di diritto sono rilevanti.

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POSIZIONE DEL RICORRENTE

La ricorrente lamenta:- il rifiuto dell’autorità francese di classificare la

morte del figlio come omicidio colposo;- L’assenza di legislazione penale atta a

prevenire e punire un simile atto come violazione dell’art.2 CEDU in base al quale:Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

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ARGOMENTI DEL RICORRENTE

• È scientificamente provato che la vita inizia al momento della fecondazione;

• La legislazione francese garantisce il diritto alla vita dal momento del concepimento. Unica eccezione: diritto all’aborto;

• Lo stato ha il dovere primario di assicurare il diritto alla vita tramite un sistema penale efficiente che scoraggi la commissione dei delitti contro la persona e che si occupi della previsione, repressione e punizione dei crimini

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ARGOMENTI DEL RICORRENTE

• Si dovrebbe colmare una lacuna: manca nell’ordinamento francese una norma che protegga l’essere umano fin dai primi stadi del suo sviluppo;

• Si è agito per via penale perchè era l’unico rimedio capace di accertare giudizialmente l’avvenuto omicidio del figlio nonchè la responsabilità del medico (cfr. Dalloz 2000). In ogni caso il rimedio amministrativo si era prescritto.

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POSIZIONE DEL GOVERNO FRANCESE

• Non è ancora stato individuato un momento a partire dal quale il feto si possa considerare essere umano;

• L’art. 2 usa l’espressione «toute personne/ everyone/ ogni persona» riferendo il diritto alla vita ai già nati;

• Non si puo’ privilegiare il diritto alla vita del feto rispetto al diritto alla salute della madre (limiterebbe il diritto all’aborto);

• Se la CEDU avesse voluto tutelare il diritto alla vita del feto lo avrebbe esplicitamente dichiarato (vedi U.S.A).

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POSIZIONE DEL GOVERNO FRANCESE

• Nel diritto francese il feto beneficia di una tutela indiretta, in quanto estensione del corpo della donna

• La madre avrebbe potuto essere risarcita del pregiudizio personale, materiale e morale attraverso l’istituto della responsabilità civile

• Il rimedio è stato effettivo ed adeguato nei termini delle obbligazioni positive previste dall’art.2

• La ricorrente si è privata di un rimedio (per colpa della sua negligenza ed inattività) che poteva essere esperito in 4 anni;

• Ammesso che l’art.2 possa essere applicato al caso di specie, tale previsione non implica che la vita del feto debba essere tutelata dalla legge penale.

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INTERVENTO DI TERZI

Family Planning Association (FPA) Londra

Center for Reproductive Rights (CRR) NY

Riconoscere in questo caso l’omicidio involontario di un bimbo in utero :-metterebbe in discussione le leggi sull’aborto adottate dalla maggioranza degli Stati contraenti;- renderebbe illegali la maggior parte dei metodi contraccettivi attualmente utilizzati in Europa, dal momento che agiscono dopo il concepimento per impedire l’annidamento dell’ovulo.

Violerebbe i diritti fondamentali delle donne

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• Questione principale: l’assenza di un ricorso penale nel diritto francese per reprimere l’interruzione involontaria della gravidanza costituisce una violazione dello Stato dell’obbligo di proteggere la vita garantito dall’art.2 CEDU?

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• La questione è delicata:Si chiede alla Corte di pronunciarsi su cosa sia una

persona e quando cominci la vita

Ratio art.2: in sede di redazione non si era trovato un consenso a livello europeo sulla definizione di inizio vita. La CEDU, pertanto, rimanda alle normative dei singoli Stati.

COROLLARIO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: Margine di apprezzamento riservato agli Stati

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• In Francia:• Lo status giuridico dell’embrione e/o del feto

non è attualmente definito;• Emendamento Garraud (non viene approvato)• In Europa:• Convenzione di Oviedo;• Protocollo addizionale sulla clonazione;• Progetto di protocollo sulla ricerca biomedica.

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• Allo stato attuale non è possibile nè desiderabile rispondere in astratto alla questione se il nascituro sia una “persona” ai sensi dell’art.2 CEDU;

• La mancanza di un chiaro status giuridico del nascituro non necessariamente priva quest’ultimo di una qualsiasi tutela da parte della legge francese (essendo tutelato attraverso il diritto alla vita della madre)

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• Nel caso di specie l’interruzione di gravidanza non è volontaria e procura alla madre notevoli sofferenze;

• L’interesse della madre a portare a termine la gravidanza coincide con l’interesse del nascituro a venire al mondo

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• In risposta alle allegazioni della ricorrente relative alla necessarietà della tutela penale, la Corte dichiara che:

• L’art. 2 prevede un obbligo in negativo (astenersi dal procurare la morte) ed uno in positivo (adottare le misure necessarie per la protezione della vita);

• Tali obblighi si applicano anche alla sanità pubblica (efficienza del sistema sanitario e giudiziario per l’accertamento della responsabilità dei professionisti della salute);

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• Come risulta da altri precedenti la Corte ribadisce, per i casi di negligenza medica, l’idoneità del sistema di rimedi civili esperibili separatamente o congiuntamente a quelli penali;

• La ricorrente nel caso di specie è stata negligente perchè avrebbe potuto ottenere la condanna dell’ospedale ed il risarcimento facendo domanda al giudice amministrativo

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LA CORTE SI PRONUNCIA…

• Il motivo della caducazione dell’azione amministrativa non è accolto dalla Corte;

• Il termine di 4 anni per ricorrere presso il giudice amministrativo è ragionevole e sufficiente (visti gli interessi della ricorrente);

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“PQM”

• L’AZIONE DI DANNO IN SEDE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL’ORDINAMENTO FRANCESE ERA NELLA DISPONIBILITÀ DELLA RICORRENTE E AVREBBE COSTITUITO UN RIMEDIO EFFICACE.

• NON VI È VIOLAZIONE DELL’ART.2 CEDU