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Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – [email protected] – www.studiocugnasco.it Commercialisti Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino rag. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected] Giusto dr. Davide [email protected] Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica [email protected] Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara Giordano Angela Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Bottasso Elisabeth Segreteria [email protected] Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell’Associazione “Il Trust in Italia” - www.il-trust-in-italia.it CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 3 Marzo 2016 Li Lei, “Flowers on the sea 190” (2014) Acrilico su tela (150 x 100 cm) Le opere pittoriche riprodotte, a partire da questo numero e per tutto il 2016, sulle copertine del nostro notiziario sono tratte da “CULTURA CONTEXT”, mostra collettiva di arte contemporanea cinese, recentemente ospitata alla Castiglia di Saluzzo ed organizzata dall’IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive, che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

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Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – [email protected] – www.studiocugnasco.it

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo [email protected]

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Martini rag. Cristina [email protected]

Tealdi dr. Alberto [email protected]

Luciano dr. Davide [email protected]

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Consulenti del lavoro

Bongiovanni rag. Monica [email protected]

Ufficio Contabilità [email protected]

Giordano ChiaraGiordano AngelaBruno MassimoCavallera NicolasFerrero Tiziana

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Bottasso Elisabeth

Segreteria [email protected]

Magliano SilvanaGarino MarisaDao Ormena Daniela Tardivo Elisa

Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

Strutture controllate [email protected]

Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, Legal &

Financial Advisers - www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell’Associazione “Il Trustin Italia” - www.il-trust-in-italia.it

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 3 Marzo 2016

Li Lei, “Flowers on the sea 190” (2014)Acrilico su tela (150 x 100 cm)

Le opere pittoriche riprodotte, a partire da questo numero e per tutto il 2016, sulle copertine del nostro notiziario sono tratte da “CULTURA CONTEXT”, mostra collettiva di arte contemporanea cinese, recentemente ospitata alla Castiglia di Saluzzo ed organizzata dall’IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive, che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

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Indice

Temi del meseIl nuovo articolo 2929-bis codice civile: uno strumento utile per la tutela del ceto creditorio? (Prof. Alessandro Ciatti Càimi) ............................................................................................................................Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice..........................................Jobs Act e mutamento delle mansioni del lavoratore..................................................................................

TributiGli adempimenti dichiarativi del nuovo regime forfetario..........................................................................Ultimi chiarimenti su ristrutturazioni e bonus mobili.................................................................................Il nuovo ravvedimento operoso per la tardiva registrazione dei contratti di locazione...............................Nuove regole di deducibilità dei costi black list..........................................................................................Il MOSS evita l’obbligo di identificazione diretta negli Stati membri dei committenti.............................Reverse charge obbligatorio anche per acquisti da soggetto comunitario identificato in Italia..................La rateazione delle cartelle di pagamento...................................................................................................Effetti fiscali dell’eliminazione delle poste straordinarie di bilancio dall’anno 2016.................................Le nuove disposizioni per l’emissione delle note di credito in caso di procedure concorsuali...................Casi di imponibilità della rinuncia dei soci ai crediti di finanziamento.......... ...........................................Aliquota Iva al 4% sull’acquisto della “prima casa” da concedere in leasing............................................Agevolazione IMU per immobili abitativi concessi in comodato...............................................................

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varieIl maggior termine per l’approvazione del bilancio....................................................................................Utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite.....................................................................................Le cause di recesso nelle società per azioni................................................................................................

Trust e attività fiduciariaUn disegno di legge per il trust in favore di persone con disabilità grave..................................................

Finanziamenti e contributiContributo CCIAA di Cuneo per lo sviluppo di strategie di marketing......................................................Contributo CCIAA di Cuneo per il sostegno dell’area “information and communication tecnology”.......Contributo ministeriale per la valorizzazione di disegni e modelli industriali............................................Contributo a fondo perduto per la registrazione di marchi e brevetti..........................................................

Consulenza del lavoroL’omesso versamenti dei contributi previdenziali.......................................................................................Obbligo di presentare le dimissioni on line.................................................................................................Infortunio in itinere in bicicletta..................................................................................................................Voucher telematici.......................................................................................................................................Coefficiente di rivalutazione del TFR.........................................................................................................

ScadenziarioMese di marzo.............................................................................................................................................

Pag.

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999

101011111212131313

141415

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16171717

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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)- fino a 15.000,00- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00- oltre 75.000,00

23 %27 %38 %41 %43 %

Cambio €/$ (4) 1,1064

Rivalutazione TFR (5) 0,125 %

Indice ISTAT (6) 0,3 %

Tassi Banca Centrale Europea (7)- Tasso di sconto- Tasso di deposito

0,05 % -0,20 %

Aliquota Ires (2) 27,5 %

Aliquota Irap (2) 3,9 %

Tassi Euribor (8)- 6 mesi- 12 mesi

-0,131 %-0,004 %

Saggio di interesse legale (3) 0,2 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007(2) A decorrere dall’1.01.2008(3) A decorrere dall’1.01.2016(4) Rilevazione alla data del 16.03.2016(5) Vedi pagina 19(6) Variazione % del mese di gennaio 2016 sul mese di gennaio 2015(7) A decorrere dal 10.09.2014(8) Aggiornati alla data del 16.03.2016, valuta del 18.03.2016, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catastowww.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanzewww.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)www.enea.it

Camera di commercio di Cuneowww.cn.camcom.it

Comune di Cuneowww.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PECwww.inipec.gov.it

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Temi del mese

Il nuovo articolo 2929-bis codice civile: uno strumento utile per la tutela del ceto creditorio?

Sino dieci forse quindici anni or sono, l’afflato riformista del legislatore riguardava assai di rado il codice civile, verso il quale probabilmente si percepiva ancora un certo rispetto, visto che costitutiva e costituisce il fondamento della legislazione del nostro ordinamento. Le riforme civilistiche in genere venivano affidate alla legislazione che allora si diceva complementare, per ribadire proprio la centralità del codice. Oggi il legislatore interviene ormai in modo assiduo sul testo del codice, forse anche traendo ispirazione dai modelli stranieri più vicini culturalmente a noi, come quello francese (un’importantissima riforma sul diritto dei contratti ha appena novellato l’antico code civil napoleonico) e tedesco (la Modernisierung del diritto delle obbligazioni risale al 2001).Di fronte alle riforme, è di prammatica rispolverare il vecchio luogo comune che vuole i legislatori capaci ormai scomparsi insieme con le mezze stagioni e le nevicate abbondanti.

Una recente ennesima novellazione del codice civile ha introdotto, con il decreto legge 83 del 2015, convertito dalla legge 132 dello stesso anno, il nuovo art. 2929 bis, fortemente voluto e ispirato dal mondo bancario. In effetti la pratica quotidiana degli studi legali, che si occupano di controversie con creditori istituzionali (come appunto le banche), indica come una parte molto significativa del contenzioso sia dedicata all’esperimento delle azioni revocatorie di atti costituivi di vincoli destinatori –in larga misura fondo patrimoniale e in assai meno importante trust – su beni istituiti dal debitore o di atti di disposizioni gratuiti (specialmente donazioni a parenti e coniuge e accordi traslativi in sede di separazione e divorzio).

Il nuovo testo dichiara automaticamente privo di effetto ogni «atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito» nei confronti dei titolari di crediti sorti anteriormente alla data dell’atto. Ciò significa che questi ultimi possono quindi procedere immediatamente ad esecuzione forzata, purché nel frattempo riescano a munirsi del titolo esecutivo e trascrivano il pignoramento non oltre un anno dalla data di trascrizione dell’atto stesso. Simile previsione può pure applicarsi, a nostro avviso, anche a favore di quei creditori che abbiano ottenuto ed eseguito il sequestro conservativo con la trascrizione, purché questo si sia convertito in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. (venga cioè depositata la sentenza di condanna esecutiva in cancelleria) entro l’anno dalla data della trascrizione del vincolo. Se si tratta di atto traslativo, l’inefficacia di questo, in quanto compiuta in pregiudizio dei creditori e a titolo gratuito, consente di procedere all’espropriazione contro il terzo acquirente (ad esempio il donatario o il coniuge al quale siano stati trasferiti immobili in occasione della separazione e del divorzio). Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo o dell’effetto traslativo devono allora farsi parte diligente e avviare un ordinario procedimento di cognizione (attraverso l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c.) contestando la sussistenza dei presupposti richiesti per valersi del nuovo strumento oppure – ma l’esito di una simile contestazione appare pressoché impossibile da raggiungere – dimostrando che il debitore ignorava il carattere pregiudizievole per i creditori dell’atto compiuto.

Le scelte del legislatore destano qualche perplessità. Crediamo anzitutto che sarebbe stato più coraggioso e più semplice abrogare il logoro istituto del fondo patrimoniale (lo avevano già fatto del resto sia il legislatore francese con la l. n. 2011– 1862 del 13 dicembre 2011, per quanto concerneva il bien de famille, sia quello svizzero, con la legge federale del 26 giugno 1990, con riferimento all’Heimstätte): la pratica lo ha infatti condannato ad esser utilizzato in maniera pressoché esclusiva per sottrarre fraudolentemente beni alla garanzia patrimoniale dei creditori e il nuovo art. 2929 bis renderà il ricorso a questo strumento ancor meno consigliabile.Vi è da chiedersi se nello stesso destino incorreranno il trust o il vincolo di destinazione generale, disciplinato all’art. 2645 ter cod. civ.Alcune prime letture del nuovo testo in effetti sono più o meno decisamente orientate in questo senso. Non si sa bene per quale arcana ragione, esse vorrebbero riferire il carattere gratuito o non dell’atto compiuto dal debitore solamente agli atti di alienazione, forse muovendo dal presupposto che gli atti costitutivi di vincoli d’indisponibilità siano sempre necessariamente gratuiti. Così a nostro avviso non è. Il vincolo d’indisponibilità (come l’alienazione) non è che un effetto di un atto giuridico, il quale solamente può assumere ora struttura unilaterale ora contrattuale, ora carattere

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Temi del mese

gratuito ora carattere oneroso. La gratuità va pertanto valutata solamente sugli atti destinati a produrre quegli effetti: essi saranno gratuiti se e soltanto se all’attribuzione in favore di un soggetto non faccia riscontro un’attribuzione a carico dello stesso, come accade per i negozi unilaterali non attributivi o auto-destinati. Sto pensando al trust autodichiarato che in genere però viene considerato dalla giurisprudenza forense addirittura nullo.Un trust o un vincolo imposto su un immobile ai sensi dell’art. 2645 ter cod. civ., al fine di comporre una crisi d’impresa o più in generale da sovraindebitamento, ad esempio, non potrà ritenersi gratuito, giacché trarrà origine da una transazione (che sicuramente gratuita non è) stipulata tra il debitore e una parte o la totalità dei creditori. Il carattere gratuito sarà nuovamente da escludere – sempre che il debito non sia già scaduto prima del compimento dell’atto (v. art. 2901, comma 3, cod. civ.) – tutte le volte in cui il ricorso al trust o al vincolo descritto all’art. 2645 ter valga per assicurare l’adempimento di un debito di fonte legale, contrattuale o testamentaria. Mi riferisco, ad esempio, al vincolo sull’immobile imposto per assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere un minore o un portatore di handicap o all’istituzione di un trust all’interno di un contratto che disciplini la convivenza tra due persone. Più in generale, l’aver incentrato la disciplina sulla gratuità dell’atto del debitore lo rende permeabile a probabili questioni che potranno insorgere, perché in pratica potrà essere non agevole in molti casi verificarne la sussistenza. Persino la donazione può infatti veder sbiadita la propria naturale connotazione gratuita ogni qual volta si imponga al beneficiario di fare o non fare qualcosa per il donante o per altre persone attraverso un onere (o modus).Il creditore, che vorrà ricorrere al nuovo strumento, si esporrà così al rischio di trovarsi invischiato in quel giudizio di cognizione di cui si è brevemente detto – che avrà le normali durate sesquipedali e (purtroppo) esiti spesso imprevedibili – rischiando pure, in caso di soccombenza, di dover risarcire i danni arrecati al debitore.

Si è facili profeti se si immagina allora che lo scenario futuro potrà essere più o meno il seguente: le donazioni immobiliari saranno ancor più temute nella pratica di quanto lo siano ora (e in un modo o nell’altro si cercherà di nasconderle sotto qualche altro contratto apparentemente oneroso), i vincoli di destinazione (per la difficoltà di accertarne la natura onerosa o gratuita) potranno dormire sonni sostanzialmente tranquilli. Il nuovo articolo si vedrà applicato essenzialmente al fondo patrimoniale (che è quasi impossibile immaginare costituito a titolo oneroso) anzi si vedrà applicato a quei pochi casi in cui il fondo si trovi costituito dal debitore ormai quasi spacciato, perché quello avveduto e previdente, vi ricorre sapendo che l’inattaccabilità dei beni richiede inevitabilmente il decorso del periodo quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

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Temi del mese

Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice

La legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015) ha previsto delle norme agevolative sia dal punto di vista delle imposte dirette, con la previsione di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, sia dal punto di vista delle imposte indirette, con l’abbattimento al 50% dell’imposta di registro e con l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, per le operazioni di:- assegnazione di beni ai soci;- cessione di beni ai soci;- trasformazione in società semplice da parte di società di persone o di capitali aventi per oggetto sociale

principale la gestione di beni (le cosiddette immobiliari di gestione).

Ambito soggettivoPossono usufruire della norma agevolativa e quindi cedere od assegnare ai soci i beni oppure trasformarsi in società semplici, le società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e le società di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a.).Per usufruire dell’agevolazione è necessario che i soggetti “assegnatari” siano soci alla data del 30.09.2015o che lo siano entro il 31.01.2016 in forza di idoneo titolo avente data certa anteriore all’1.10.2015. Nel caso in cui tra la data del 30.09.2015 e la data di assegnazione il socio abbia modificato la propria quota di partecipazione al capitale sociale, la percentuale con la quale si determina la quota da assegnare è quella in essere alla data di assegnazione. Allo stesso modo se alla data di assegnazione nella compagine sociale vi sono soci con decorrenza successiva al 30.09.2015, per questi ovviamente non scatterà l’agevolazione che in ogni caso non decade per gli altri soci già presenti nella compagine alla data del 30 settembre scorso. Nel caso di trasformazione in società semplice invece la compagine sociale, eventualmente anche con una diversa ripartizione delle quote, deve essere la medesima presente al 30.09.2015. L’agevolazione si applica sia a soci persone fisiche che a soci persone giuridiche, anche nel caso di quote intestate a società fiduciaria e nel caso di usufrutto di quote si considera socio il nudo proprietario. È bene ricordare che le assegnazioni devono essere fatte nel rispetto delle pari condizioni tra soci; è in ogni caso possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili, ad altri beni non agevolabili o denaro.

Ambito oggettivo

I beni che possono essere oggetto della predetta assegnazione o cessione sono:- i beni immobili quali terreni e fabbricati ad eccezione di quelli strumentali per destinazione. In

particolare l’assegnazione o la cessione può riguardare gli immobili patrimonio di cui all’art. 90 del TUIR, gli immobili merce, gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E ed A/10), non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Gli immobili detenuti per il mezzo di una società immobiliare di gestione e destinati alla locazione, considerato anche quanto riportato nella circolare 112/E/1999 dell’Agenzia delle Entrate, si ritengono privi del requisito di strumentalità e quindi siano essi classificati tra gli immobili strumentali per natura o meno, rientrano in ogni caso nell’agevolazione. Infine parrebbero non rientrare nella norma agevolativa i terreni agricoli utilizzati per l’attività di coltivazione del fondo ed allevamento di animali;

- i beni mobili iscritti nei pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa. Si tratta, ad esempio, degli autoveicoli aziendali diversi da quelli utilizzati da scuole guida, società di noleggio, ecc.

La valutazione del requisito di strumentalità o meno dei predetti beni deve essere fatta alla data di assegnazione.La sopra citata circolare n. 112/E/1999 aveva previsto che possono essere assegnati usufruendo dell’agevolazione tutti i beni immobili concessi in comodato od in locazione ed in ogni caso non utilizzati direttamente. Pertanto se una società detiene due immobili strumentali di cui solo uno utilizzato per l’attività produttiva e l’altro locato, su quest’ultimo può applicare le agevolazioni relative all’assegnazione agevolata.

Agevolazione in materia di imposte dirette per la società

Dal punto di vista delle imposte dirette per le società che assegnano i beni i vantaggi sono i seguenti:- applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito

dell’assegnazione o cessione ai soci; imposta che è incrementata al 10,50% per le società di comodo

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Temi del mese

- (per le società di persone, in deroga a quanto avviene in via ordinaria, l’imposta grava sulla società e non sui soci);

- possibilità, nel caso di immobili e dietro richiesta della società, di determinare l’eventuale plusvalenza sul valore catastale invece che sul valore normale;

- imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta, ridotte a seguito dell’assegnazione, del 13%.

Tassazione in capo ai soci

A seguito dell’assegnazione dei beni con distribuzione di riserve di utili per il socio si configura un utile in natura. Tale utile viene determinato quale differenza tra il valore normale del bene ricevuto, o quello catastale (se si è optato per tale scelta) e l’ammontare dell’imposta sostitutiva (8% o 10,5%) già evasa dalla società. Qualora il socio fosse una persona fisica che detiene una partecipazione non qualificata in società di capitali, sul valore come sopra determinato la società è tenuta a trattenere una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, pertanto il socio medesimo, qualora abbia ricevuto ad esempio un immobile, deve versare alla società l’importo della ritenuta.Nel caso in cui la società assegnante sia una società di persone l’assegnazione mediante riduzione della riserva di utili non comporta alcuna tassazione in capo al socio in quanto l’imposta sostitutiva sulle imposte sul reddito, eccezionalmente pagata dalla società, copre ogni onere fiscale in capo al socio.Se l’assegnazione avviene invece mediante riduzione di riserve di capitale in capo al socio assegnatario, sia nel caso di società di capitali che di persone, non si genera alcun reddito imponibile. In capo al socio si riduce solamente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nella casistica dell’assegnazione mediante riduzione di riserve di capitale è anche ricompresa la riduzione della riserva formatasi a seguito di rinuncia da parte dei soci di crediti di finanziamento. Ovviamente nel caso in cui l’assegnazione preveda una riduzione sia di riserve di utili che di capitale, gli effetti fiscali in capo ai soci saranno proporzionali alle riduzioni effettuate.Nella teorica ipotesi di assegnazione di beni al valore normale con riduzione di riserve di capitali per un importo eccedente il costo fiscalmente rilevante in capo al socio si applica la tassazione del “sottozero” in quanto in tale caso è come se fossero distribuiti degli utili “latenti” e ciò vale anche nel caso di società di persone in quanto non si tratta di utili già tassati per trasparenza.Merita invece un’analisi più accurata l’assegnazione di beni mediante riduzione di riserve in sospensione d’imposta. In questo caso la dottrina prevalente, in assenza di specifiche ed esplicite indicazioni rilevabili da documenti di prassi, ritiene che l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sulle riserve pari al 13% da parte della società copra anche il carico fiscale in capo al socio. Questo caso risulta essere piuttosto frequente laddove vi siano immobili rivalutati e dove a suo tempo non è stato effettuato l’affrancamento delle riserve.

Agevolazione ai fini delle imposte indirette

In materia di imposte indirette in caso di assegnazione ai soci, cessione ai soci o trasformazione in società semplice, l’imposta di registro, se proporzionale, è ridotta della metà e le imposte ipotecarie e catastali, ove dovute, sono applicate in misura fissa. Non è stata prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, pertanto l’assegnazione o la cessione, così come la trasformazione, se coinvolgono immobili il cui trasferimento è assoggettato ad Iva questa deve essere corrisposta in misura piena.È bene evidenziare come negli anni il legislatore abbia più volte messo mano all’imposizione indiretta in ambito immobiliare, estendendo i casi in cui l’operazione di cessione risulta essere esente o quelli in cui può avvenire, se tra operatori economici, in regime di reverse charge. Nel primo caso particolare attenzione è bene riservarla alla rettifica della detrazione nel caso in cui sia ancora in essere il periodo decennale di osservazione: in questo caso l’assegnazione in regime di esenzione comporterebbe l’applicazione del pro-rata di detraibilità, su base decennale, dell’Iva detratta sull’acquisto e/o su quella relativa a interventi di manutenzione di natura incrementativa. A tale proposito si ricorda come l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 del 13.05.2002, la risoluzione n. 194/2002 e la risoluzione n. 191/2009 abbia più volte “ricordato” che sono escluse da Iva le assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell’Iva, vuoi perchè acquistati da soggetto privato, vuoi perchè acquistati prima dell’introduzione dell’Iva oppure acquistati da impresa che li ha ceduti in regime naturale di esenzione. In questo caso pertanto l’assegnazione non è assoggettata ad Iva nemmeno se nel corso degli anni sono stati effettuati interventi manutentivi tali da non incrementare le unità abitative dell’immobile e comunque non incrementativi del valore del bene.

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Temi del mese

Jobs Act e mutamento delle mansioni del lavoratore

Mobilità orizzontale, demansionamento e assegnazione a mansioni superiori sono le novità introdotte dal Jobs Act. Esse mirano a superare le rigidità della precedente normativa a tutela della professionalità del lavoratore consentendo, per altro verso, una maggiore flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro.Il Jobs Act ha rafforzato la flessibilità organizzativa concessa al datore di lavoro anche in materia di mansioni attribuite al lavoratore.Il datore di lavoro può infatti operare unilateralmente il mutamento delle mansioni per ragioni di carattere organizzativo oppure a seguito di accordi sindacali opportunamente motivati. In particolare il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purchè appartenenti alla medesima categoria legale. Quali sono le conseguenze dell’assegnazione a mansioni inferiori sul trattamento retributivo e quali sono le prerogative degli accordi individuali?Il codice civile in primis ha stabilito che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a mansioni corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Anche la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito questo principio con riferimento a tutte le categorie di lavoratori. Nel prosieguo viene approfondita la nuova disposizione in commento per cercare di comprenderne la portata.

Mobilità orizzontale

La nuova norma afferma che il lavoratore può essere adibito a “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” superando il criterio precedente dell’equivalenza delle mansioni.La nuova disposizione consente maggiore flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro, essendo più ampio il perimetro di riferimento all’interno del quale è possibile adibire a nuove mansioni i lavoratori, con il solo limite del rispetto dello stesso livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo e della stessa categoria legale.Il rispetto del livello di inquadramento, quale limite alla mobilità orizzontale, dovrebbe consentire di superare anche l’annoso contenzioso che, nel caso del precedente criterio dell’equivalenza delle mansioni, si basava sulla salvaguardia della “storia professionale” del lavoratore, concetto generico e, come tale, oggetto di interpretazioni contrastanti.Il cambiamento determinato dalle nuove disposizioni trova conferma nel disposto del comma terzo dell’art. 3 che anzitutto prevede che “il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo” (obbligo, dunque, non sempre necessario da assolvere) e che poi conclude prevedendo espressamente che “il mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”.

Attribuzione di mansioni inferiori

L’art. 2103 del codice civile è stato completamente riscritto con il DLgs. n. 81 del 2015, attuativo del Jobs Act, entrato in vigore il 25 giugno 2015.Sono stati introdotti precisi criteri oggettivi ricorrendo i quali il datore di lavoro è legittimato ad attribuire unilateralmente mansioni inferiori al lavoratore dipendente.Con il Jobs Act è dunque previsto che, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore, quest’ultimo può essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purchè appartenenti alla medesima categoria legale (dirigente/quadro; impiegato/operaio).Inoltre ulteriori ipotesi di assegnazioni a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi anche aziendali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.L’assegnazione a mansioni inferiori non determina dunque una riduzione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, fatta eccezione per gli elementi retributivi eventualmente collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (es. indennità di cassa o di funzione).

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Temi del mese

L’unica eccezione a questo principio riguarda la possibilità per il lavoratore di sottoscrivere degli accordi individuali presso le commissioni di certificazione, al fine di salvaguardare il proprio interesse alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita.In questo modo le parti possono concordare non solo la modifica delle mansioni, ma anche la variazione della categoria, del livello di inquadramento e della retribuzione.Il mutamento di mansioni deve essere accompagnato, se necessario, dall’assolvimento di uno specifico obbligo formativo, il cui mancato adempimento non può comunque determinare la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.Restano ferme le ulteriori ipotesi già precedentemente in vigore:- crisi aziendali od occupazionali: è previsto che possa essere stipulato in sede sindacale, presso la

Direzione Territoriale del Lavoro, o avanti le commissioni di certificazione, un accordo individuale di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione;

- inabilità a seguito di infortunio o malattia: è possibile assegnare mansioni inferiori ai lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia. Questi lavoratori se non possono essere adibiti a mansioni equivalenti, possono essere adibiti a mansioni inferiori, ma sempre con il diritto al mantenimento della retribuzione;

- mansioni inferiori per inidoneità alla mansione specifica: il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori qualora sia accertata, ad opera del medico competente, l’inidoneità alla mansione specifica. In questo caso il datore di lavoro deve adibire, ove possibile, il lavoratore ad una mansione compatibile con il suo stato di salute, anche inferiore. Il lavoratore mantiene comunque il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria;

- procedure per la dichiarazione di mobilità: all’interno degli accordi sindacali stipulati nell’ambito di procedure per la dichiarazione di mobilità che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, è prevista la possibilità di attribuire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle del livello originario di inquadramento per evitare il collocamento in mobilità dei lavoratori.

Rifiuto da parte del lavoratore

Qualora il datore di lavoro decida di variare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente, il rifiuto dello stesso di svolgere le nuove mansioni deve essere valutato in base alla legittimità dell’ordine impartito:- se il mutamento delle mansioni è illegittimo, perché le nuove mansioni non sono equivalenti, il lavoratore

può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza che tale rifiuto possa integrare un’ipotesi di insubordinazione;

- se invece l’assegnazione del lavoratore ad altre mansioni è legittima, il rifiuto da parte del lavoratore si configura come una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe, nei casi più gravi, legittimare il licenziamento disciplinare o anche una richiesta di risarcimento danni da parte del datore di lavoro.

Assegnazione a mansioni equivalenti

È possibile, a parità di livello, mutare unilateralmente la mansione assegnata al lavoratore purché, all’interno del medesimo livello di inquadramento secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, vi siano mansioni caratterizzate dal medesimo contenuto professionale.

Assegnazione a mansioni superiori

Le nuove mansioni assegnate al lavoratore possono essere considerate “superiori” alle precedenti quando siano previste in un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello conferito al lavoratore. Non sono superiori, ma semplicemente aggiuntive, quelle mansioni, rientranti nel medesimo livello contrattuale, che comportano semplicemente un incremento dei compiti che il lavoratore deve svolgere.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

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Tributi

Gli adempimenti dichiarativi del nuovo regime forfetario

I contribuenti che si sono avvalsi, nel corso dell’anno 2015, del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e successive modificazioni dovranno compilare, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro LM del Modello Unico 2016. Questi soggetti, infatti, sia che operino in regime di impresa o che producano redditi da lavoro autonomo, determinano il loro reddito applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività, che varia a seconda del codice ATECO relativo all’attività svolta. Oltre a tale quadro, inoltre, i contribuenti che rientrano in tale regime di vantaggio dovranno compilare una nuova sezione del quadro RS;tali soggetti, infatti, sono esonerati dall’operare le ritenute d’acconto nei confronti dei professionisti ordinari a seguito delle prestazioni intellettuali a loro fornite. I contribuenti forfetari, tuttavia, dovranno comunicare nei righi da RS371 a RS373 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non sono state operate le ritenute e l’ammontare dei redditi stessi. Tali soggetti sono inoltre esonerati dalla compilazione degli studi di settore: tuttavia, sempre nel quadro RS, dovranno essere obbligatoriamente compilatispecifici campi relativi ad informazioni circa l’attività svolta, quali il numero complessivo delle giornate retribuite, il numero dei mezzi di trasporto impiegati nell’attività, il costo per l’acquisto di materie prime, le spese sostenute per il godimento di beni di terzi e l’ammontare complessivo dei costi per l’acquisto di carburante per autotrazione. Analoghi obblighi sono stabiliti per i professionisti forfetari, che dovranno fornire l’informativa circa le giornate complessive retribuite ai loro lavoratori dipendenti, nonché le spese per compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali ed il costo complessivo annuo relativo alle utenze.

Ultimi chiarimenti su ristrutturazioni e bonus mobili

La Circolare del 2.03.2016 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di detrazione del 50% relativa ad interventi di recupero edilizio ed al bonus mobili. In particolare è stato chiarito che, in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero di unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa, in quanto gli interventi edilizi effettuati su pertinenze non hanno un autonomo limite di spesa, che è fissato in complessivi 96.000 euro per ciascuna abitazione. L’Amministrazione Finanziaria ha poi riepilogato quali interventi di recupero edilizio consentano di poter fruire del bonus mobili: oltre alle manutenzioni ordinarie (solamente relative alle parti comuni di edifici residenziali), a quelle straordinarie, alle spese di restauro e risanamento conservativo ed alle ristrutturazioni la Circolare ha aggiunto la sostituzione della caldaia, in quanto l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante apposito bonifico bancario o postale non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio; questo a patto che i condomini non abbiano nominato un amministratore in quanto non obbligati ai sensi delle normative in vigore. In relazione alla sostituzione di una vasca da bagno con un’altra con sportello apribile, infine, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che la detrazione del 50% non compete, in quanto tali interventi non rientrano in nessuna delle categorie ammesse ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.

Il nuovo ravvedimento operoso per la tardiva registrazione dei contratti di locazione

Il DLgs. n. 158/2015 ha introdotto importanti modifiche al sistema sanzionatorio relativo all’imposta di registro. Tali novità hanno comportato rilevanti riflessi sul ravvedimento relativo alle locazioni immobiliari. In particolare l’art. 69 del TUR stabilisce che la tardiva registrazione del contratto di locazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta. Se la tardività è contenuta nei 30 giorni, tuttavia, le sanzioni sono dimezzate. Sulla base di tali premesse, quindi, si osserva come il ravvedimento operoso relativo all’imposta di registro versata tardivamente possa così strutturarsi:- se il versamento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista le sanzioni sono ridotte ad 1/10

del minimo, ossia al 6%, con un minimo di versamento pari a 20,00 euro;- se il versamento avviene da 31 a 90 giorni dalla violazione le sanzioni sono ridotte ad 1/10 del minimo,

ossia al 12%, in quanto la sanzione dimezzata si ha solo in caso di versamento nei 30 giorni successivi alla data prevista;

- se la tardività viene sanata oltre i 90 giorni dalla violazione, ma entro l’anno, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo, ossia al 15%;

- se la violazione viene sanata entro i due anni le sanzioni sono ridotte ad 1/7 del minimo, ossia al 17,14%;

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Tributi

- se l’omissione viene ravveduta oltre i due anni le sanzioni sono invece ridotte ad 1/6 del minimo, ossia al 20%, a patto che non sia ancora stato notificato alcun avviso di accertamento o di liquidazione.

A questi importi sanzionatori vanno infine aggiunti gli interessi di mora, calcolabili dall’1.01.2016 sulla base del tasso annuo dello 0,2%.

Nuove regole di deducibilità dei costi black list

Il DL 147/2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”, ha introdotto un’importante novità in merito alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, al fine di armonizzare la disciplina di cui all’art.110, c. 10 del TUIR con la clausola di non discriminazione contenuta in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo quest’ultima infatti le spese sostenute nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente devono essere ammesse in deduzione alle stesse condizioni che sarebbero applicabili qualora la controparte fosse residente nel medesimo Stato dell’impresa acquirente/committente.Fino al 2014 i c.d. “costi black list” erano considerati indeducibili salva la prova che il soggetto estero svolgesse un’attività commerciale prevalente e che l’operazione avesse avuto concreta esecuzione e rispondesse ad un effettivo interesse economico.A partire dal 2015 è stata abrogata la prima esimente prevista dal comma 11 dell’art. 110 del TUIR, secondo la quale la deducibilità dei costi in commento era subordinata alla condizione dell’esercizio prevalente ed effettivo di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera. È stato invece introdotto il concetto di “valore normale”. Stante il nuovo dettato normativo, infatti, la deducibilità dei predetti componenti negativi di reddito non è più subordinata alla dimostrazione dell’esistenza delle esimenti, ma diventa automatica nel limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati. Peraltro, laddove venga dimostrato che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico, la deduzione spetta in misura piena.Pertanto in UNICO 2016 occorrerà indicare i costi in commento sia tra le variazioni in aumento (rigo RF29), sia tra le variazioni in diminuzione (rigo RF52), indicando in colonna 1 del rigo RF52 la quota delle spese e degli altri componenti negativi eccedenti il valore normale (tale quota va ricompresa anche in colonna 2). Tuttavia la deducibilità limitata non si applica ed il costo è totalmente deducibile, anche se superiore al valore normale, se il contribuente riesce a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.A decorrere dall’1.01.2016 la disciplina ha infine subito un’ulteriore modifica. La legge di Stabilità 2016 ha infatti abrogato i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 del TUIR. Di conseguenza dal 2016 (modello UNICO 2017) la deducibilità dei costi black list diventa assoggettata agli stessi requisiti di deducibilità previsti per ogni tipologia di costo “domestico”: inerenza, competenza ed effettività dell’operazione.

Il MOSS evita l’obbligo di identificazione diretta negli Stati membri dei committenti

Le modifiche introdotte, con effetto dall’1.01.2015, in relazione alla territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce rese nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva hanno comportato l’imposizione di nuovi oneri ed adempimenti in capo agli operatori, chiamati ora ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in cui effettuano le predette prestazioni.Ciò poiché tali prestazioni si considerano rilevanti ai fini Iva nei Paesi di consumo dei servizi e pertanto l’Iva deve essere ivi assolta, secondo le aliquote locali. I problemi non sussistono quando l’acquirente utilizzatore del servizio è un soggetto Iva, in quanto, attraverso il meccanismo del reverse charge, è costui che provvede ad assolvere l’Iva nel proprio Paese. Se invece il servizio è destinato ad un cittadino privato l’impresa italiana prestatrice del servizio dovrebbe identificarsi ai fini Iva nel Paese di consumo del servizio per poter assolvere l’imposta. Tale onere può essere evitato applicando il MOSS (Mini One Stop Shop), sistema attraverso cui i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari od extracomunitari, accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro, evitando pertanto di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti.Tale sistema prevede pertanto, per i prestatori italiani o per i soggetti non italiani ivi identificati, di applicare e versare l’Iva in Italia, attraverso specifiche procedure informatiche. I soggetti passivi che intendono optare per detto speciale regime di liquidazione sono tenuti a:

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Tributi

- effettuare la registrazione presso lo sportello unico telematico dell’Agenzia delle Entrate (con modalità definite nel provv. 122854 del 30.09.2014);

- presentare una dichiarazione trimestrale (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre), indicando l’ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato membro della UE e le aliquote ivi applicate (i soggetti nazionali dotati di stabile organizzazione in altri Stati UE sono tenuti ad indicare anche l’ammontare dei servizi resi tramite le proprie stabili organizzazioni);

- effettuare il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione (senza poter effettuare la c.d. “compensazione orizzontale” con altri tributi e senza poter detrarre l’imposta assolta sugli acquisti).

Reverse charge obbligatorio anche per acquisti da soggetto comunitario identificato in Italia

Nel caso in cui un soggetto passivo Iva italiano acquisti beni da un soggetto comunitario identificato ai fini Iva in Italia la fattura di acquisto di detti beni deve contenere in ogni caso la partita Iva comunitaria del cedente (e non quella italiana) e l’acquirente italiano è sempre tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione previsti dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, in base al quale tali cessioni devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.La procedura fiscale e contabile è tuttavia diversa a seconda del luogo di partenza dei beni oggetto di cessione: se i beni partono dal Paese ove è stabilito il cedente comunitario si realizza un operazione di acquisto comunitario ai sensi dell’art. 38 del DL 331/93; se invece i beni partono da un magazzino in Italia di proprietà del cedente si realizza un’operazione domestica.Nel primo caso il cessionario nazionale dovrà integrare la fattura ricevuta con il meccanismo del reverse charge, annotandola nel registro acquisti ed in quello delle vendite e procedendo altresì alla compilazione del modello Intrastat (il cessionario italiano deve sempre rilevare in contabilità la partita Iva comunitaria del proprio fornitore, a nulla rilevando la partita Iva italiana dello stesso). Con riferimento alla dichiarazione Iva la fattura dovrà essere indicata nella Sezione 1 del quadro VF e nel rigo VF24, nonché nel rigo VJ9 al fine di rilevare la registrazione effettuata nel registro vendite secondo il meccanismo di inversione contabile.Nell’ipotesi in cui, invece, i beni siano stati prima introdotti dal cedente comunitario in un magazzino in Italia e poi venduti al cessionario italiano con prelievo dall’anzidetto magazzino, si realizza un’operazionedomestica. In tal caso il cessionario dovrà comunque integrare la fattura assoggettandola al meccanismo del reverse charge; tuttavia il modello Intrastat non dovrà essere presentato, non essendoci passaggio comunitario di beni. In dichiarazione Iva la registrazione dell’acquisto operata nel registro degli acquisti dovrà essere indicata nella Sezione I del quadro VF, mentre la registrazione effettuata nel registro delle vendite, secondo il meccanismo di inversione contabile, troverà rappresentazione nel rigo VJ3.

La rateazione delle cartelle di pagamento

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 il contribuente destinatario di cartelle di pagamento può richiedere la rateazione dei debiti tributari nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale rateazione può articolarsi secondo un piano ordinario, per debiti non superiori a 50.000 euro e fino ad un massimo di 72 rate mensili, oppure straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili. Tale rateazione straordinaria può essere ottenuta se il debitore dimostri che la sua grave situazione di difficoltà dipenda da cause estranee alla sua responsabilità e che il pagamento non possa essere onorato secondo un piano di rateazione ordinario. Tali requisiti possono essere comprovati, per quanto riguarda le persone fisiche, nel momento in cui l’importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile scaturente dalla dichiarazione ISEE. Per le persone giuridiche, invece, tale condizione è individuabile quando il valore della singola rata sia superiore al 10% del valore della produzione mensile indicato in conto economico e, al contempo, l’indice di liquidità si attesti su valori compresi tra lo 0,5 e l’1.Per i debiti delle persone giuridiche superiori a 50.000 euro, inoltre, occorre allegare i prospetti per la determinazione dell’indice di liquidita e dell’indice Alfa, oltre alla visura camerale aggiornata ed alla copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro Imprese. Se, tuttavia, l’esercizio risulti chiuso da più di sei mesi, in sostituzione del bilancio la società dovrà redigere un’apposita situazione patrimoniale, riferita ad una data anteriore di non più di due mesi dalla data della richiesta di rateazione. Tale situazione dovrà essere approvata dall’assemblea o dall’organo di controllo (se presente) e dovrà essere comprensiva di tutte le voci del debito complessivo iscritto a ruolo. Da ricordare inoltre che, per i piani di rateazione

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Tributi

approvati successivamente al 22.10.2015, il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateazione.

Effetti fiscali dell’eliminazione delle poste straordinarie di bilancio dall’anno 2016

Con la modifica introdotta dal DLgs. 139/2015 a partire dall’1.01.2016 vengono eliminate dal bilancio le voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 ed E.21). Conseguentemente le componenti che attualmente sono indicate nelle voci dell’area straordinaria, a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016 dovranno essere riclassificate nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo dell’area ordinaria del bilancio.La novità contabile produce notevoli effetti sotto il profilo fiscale ed in modo particolare nella determinazione della base imponibile Irap, che è pari alla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 cod. civ., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio (art. 5 del DLgs. 446/97). La base imponibile Irap è infatti determinata sulla base della classificazione delle singole voci di conto economico. L’eliminazione delle voci straordinarie di conto economico non comporterà però la completa deducibilità di tutte le voci prima classificate come straordinarie in quando dovranno comunque essere effettuate le riprese fiscali previste espressamente dalla norma, indipendentemente dalla classificazione di bilancio. Anche ai fini Ires la diversa classificazione delle componenti di costo e di ricavo assume rilevanza con riferimento a quelle disposizioni che rinviano espressamente agli schemi/voci di bilancio, come per la determinazione del ROL di cui all’art. 96 del TUIR, o per la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94 e per la definizione della soglia di deducibilità per le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, c. 2 del TUIR.

Le nuove disposizioni per l’emissione delle note di credito in caso di procedure concorsuali

La legge di Stabilità 2016 ha apportato importanti modifiche all’art. 26 del DPR 633/72 (Testo Unico dell’Iva) in tema di emissione delle note di variazione in diminuzione. La norma prevede che tutte le note di credito debbano essere emesse entro un anno dall’emissione della fattura relativa alla fornitura o prestazione, tranne in alcuni casi in cui non sussistono limiti di tempo per l’emissione. Al verificarsi delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 26, il prestatore/cedente potrà portare in detrazione l’imposta evidenziata nella nota di credito. Occorre peraltro sempre tenere a mente che il recupero dell’Iva deve rispettare il termine biennale imposto dall’art. 19, c. 1, ultimo periodo, del DPR 633/72, a pena di decadenza. Questo significa che anche nel caso in cui la nota di credito può essere emessa senza limiti temporali il cedente/prestatore potrà dedurre la relativa imposta a condizione che detta rettifica venga operata, al più tardi, nella dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.La legge di Stabilità 2016 ha modificato l’art. 26 proprio in relazione alle disposizioni che consentono di emettere la nota di credito senza limiti temporali per mancato pagamento a causa di assoggettamento del cessionario a procedure concorsuali. Secondo la previgente formulazione la nota di credito poteva essere emessa solo nel momento in cui la procedura veniva chiusa in maniera infruttuosa per il creditore; la nuova disposizione consente invece al creditore di poter emettere la nota di variazione a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato ad una procedura concorsuale; o dalla data del decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare; nonché dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato di risanamento. La nota di credito può essere infine emessa a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.Con la nuova formulazione dell’art. 26, pertanto, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, piano di risanamento attestato e procedure individuali infruttuose l’emissione della nota di variazione negativa non dovrà più rispettare il termine annuale di emissione; tuttavia il termine massimo sarà il secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto.Un’ulteriore novità riguarda gli obblighi del cessionario/committente soggetto a procedura: costui o chi lo rappresenta (ad esempio il curatore in caso di fallimento) non è più tenuto a registrare il documentoannotando la variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, né a computare la relativa imposta nella liquidazione. Tuttavia l’obbligo di registrazione rimane nell’ipotesi dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano attestato di risanamento.

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Tributi

Per quanto concerne l’entrata in vigore delle predette disposizioni, differita ai “casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016”, si è espressa l’Assonime con la circolare n. 5/2016, ritenendo possibile una duplice interpretazione:- è necessario che la procedura concorsuale sia avviata dall’1.01.2017;- è sufficiente che, in tale data, la procedura concorsuale non sia ancora chiusa, ammettendo, quindi,

l’applicazione delle nuove disposizioni anche alle procedure concorsuali aperte entro il 31.12.2016.Questa seconda tesi è ritenuta preferibile da Assonime, poiché altrimenti si negherebbe la possibilità di anticipare le variazioni, in base alla nuova disciplina, per corrispettivi relativi a procedure iniziate anche da molto tempo e non ancora concluse, mentre per quelli riguardanti procedure iniziate dall’1.01.2017 la variazione potrebbe essere effettuata senza attendere l’esito della procedura stessa: la questione è tuttavia dubbia e necessita pertanto di un opportuno chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Casi di imponibilità della rinuncia dei soci ai crediti di finanziamento

In prossimità della chiusura dei bilanci 2015 tornano d’attualità le operazioni di copertura delle perdite o di ricapitalizzazione che i soci sono chiamati ad effettuare per sostenere le società in crisi, sia con apporti in denaro, sia mediante rinunce a crediti. In basi a corretti principi contabili (doc. OIC 28) l’eventuale rinuncia a crediti da parte dei soci va rilevata contabilmente in un’apposita riserva del Patrimonio Netto, ma dal punto di vista fiscale il venir meno di debiti può generare sopravvenienze imponibili ai sensi dell’art. 88 del TUIR. L’art. 13 del DLgs. 14.09.2015 n. 147 ha modificato radicalmente il regime fiscale di tali sopravvenienze. È infatti stata stabilita l’imponibilità in capo alla società delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l’importo che eccede il valore fiscale del credito. In pratica la nuova norma, che ha effetto dall’1.01.2016, tende a colpire, ad esempio, il caso in cui il socio acquisisce il credito da terzi ad un prezzo inferiore al valore nominale per poi rinunciarvi. Per evitare l’imposizione occorre che il valore fiscale (ovvero il prezzo di acquisizione) sia attestato dal socio alla partecipata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In mancanza di tale dichiarazione il costo è presunto pari a zero e pertanto l’intero importo rinunciato deve essere tassato. Va da sé che in caso di rinuncia a finanziamenti erogati direttamente dal socio alla società il valore di carico da certificare sarà pari al valore nominale. Le richiamate novità, infine, non si applicano all’Irap.

Aliquota Iva al 4% sull’acquisto della “prima casa” da concedere in leasing

La Legge di stabilità per il 2016 ha previsto una nuova aliquota (1,5%) dell’imposta di registro da applicare al trasferimento, nei confronti della società di leasing, di immobili abitativi classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” come individuate dalla Nota II-bis allegata al DPR 131/86. In un primo momento si era ritenuto che l’agevolazione potesse riguardare solamente gli acquisti soggetti ad imposta di registro, invece a seguito di chiarimenti è emerso che gli stessi acquisti di immobili, se soggetti ad Iva, possono usufruire dell’agevolazione e quindi dell’aliquota Iva agevolata.I chiarimenti sono arrivati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la “Guida al leasing prima casa”, redatta in collaborazione con Assilea ed il Consiglio Nazionale del Notariato, il quale ha confermato l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% (anziché del 10%), qualora la società di leasing acquisiti l’immobile, oggetto del contratto di leasing abitativo, da un costruttore soggetto passivo Iva, in presenza delle condizioni di “prima casa” in capo all’utilizzatore.

Agevolazione IMU per immobili abitativi concessi in comodato

La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli che li adibiscono a loro abitazione principale. Tale riduzione è concessa al verificarsi dei seguenti requisiti: l’immobile non deve essere censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il contratto di comodato deve essere registrato all’agenzia delle entrate; il comodante deve essere proprietario di un solo immobile in Italia (oltre a quello concesso in comodato) anch’esso non censito in una delle sopra menzionate categorie; il comodante deve avere la residenza nel comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato. A decorrere dal 2016 i comuni non possono più regolamentare di loro potestà le condizioni di tale agevolazione, ma si devono attenere a quanto sopra stabilito e, comunque l’aliquota Imu di riferimento, da applicare sulla base

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imponibile ridotta del 50%m non potrà essere inferiore allo 0,46%. La riduzione della base imponibile e l’aliquota agevolata si applicano anche alle unità pertinenziali dell’immobile nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/6 (garage), C/2 (soffitta, cantina) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Sulle eventuali ulteriori pertinenze l’Imu è dovuta nella misura ordinaria e senza alcuna riduzione. Per quanto concerne la Tasi dovuta dal comodante sull’immobile dato in comodato è altresì prevista la riduzione della base imponibile del 50%.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Il maggior termine per l’approvazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2364, c. 2 cod. civ. l’assemblea di approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale termine può essere allungato a 180 giorniquando previsto dallo statuto societario ed in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare le ragioni del differimento all’interno della relazione sulla gestione. Le ipotesi in cui è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori, ma vanno valutate in relazione al loro verificarsi nel corso dei diversi esercizi. In dottrina, tuttavia, è stato elaborato un elenco esemplificativo di alcune possibili cause che consentono il rinvio dell’approvazione del bilancio d’esercizio entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, quali:- società che, seppure non tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono procedere alla valutazione

di partecipazioni in altre società mediante il metodo del patrimonio netto;- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea, con i

nuovi nominati che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;

- ampliamento dell’organizzazione territoriale della società, a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;

- esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata;

- variazione del sistema informatico della società;- partecipazione dell’impresa ad operazioni straordinarie;- creazione di patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare;- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni, come ad esempio il passaggio ai Principi Contabili

Internazionali IAS/IFRS;- ipotesi derivanti da motivazioni fiscali come, ad esempio, l’attuale norma relativa alla rivalutazione dei

beni d’impresa, da valutare ed attuare già con riferimento all’esercizio 2015.In presenza di queste particolari fattispecie, quindi, gli amministratori potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 entro il maggior termine del 28.06.2016.

Utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite

Nel caso in cui la perdita d’esercizio rilevi ai fini degli artt. 2446 (perdita di oltre un terzo del capitale sociale) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile la società è obbligata a procedere alla sua copertura. In base al principio contabile OIC n. 28, alla dottrina prevalente ed alla giurisprudenza di legittimità la copertura delle perdite dovrebbe avvenire mediante l’imputazione progressiva delle seguenti voci di patrimonio netto, partendo dalle riserve disponibili: - utili pregressi non distribuiti;- riserve facoltative e straordinarie, riserve da fusione, riserve aventi origine fiscale;- riserva statutaria;- riserva da rivalutazione monetaria;- riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;- riserva sovrapprezzo azioni e riserve da conversione di obbligazioni;- versamento soci in conto capitale;- riserva legale;- capitale sociale.

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Si deve ricordare che nel caso di utilizzo delle riserve di rivalutazione monetaria (tra cui quelle previste da leggi speciali: L. 266/2005; DL 185/2008; L. 147/2013; L. 208/2015) per la copertura delle perdite, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva stessa non sia stata reintegrata o ridotta con apposita deliberazione dell’assemblea straordinaria. Proprio alla luce di questa previsione parte della dottrina ritiene che sia possibile utilizzare per la copertura delle perdite, in via preferenziale, una riserva di rivalutazione anche se la società possiede altre riserve di utili, in quanto l’esistenza di una norma specifica, introdotta dal legislatore proprio per disciplinare l’utilizzo della riserva a copertura di perdite, comporta il venir meno, per le riserve in argomento, dell’obbligo di applicare la regola generale stabilita dal documento OIC 28, in quanto il legislatore, se lo avesse ritenuto, avrebbe introdotto espressamente questo ulteriore vincolo di “postergazione” nella norma di disciplina specifica. Dal punto di vista fiscale occorre tenere presente che i saldi attivi di rivalutazione sopracitati, che seguono il disposto dell’art. 13, c. 3, della L. 342/2000, concorrono a formare il reddito della società o dell’ente solo nel periodo di imposta in cui vengono attribuiti ai soci o partecipanti. La sospensione d’imposta delle riserve di rivalutazione è una sospensione “moderata”, che opera solo in caso di distribuzione della riserva ai soci e non all’atto di altri utilizzi. Pertanto la copertura delle perdite non rappresenta un evento che origina la tassazione delle riserve in capo alla società.

Le cause di recesso nelle società per azioni

Il socio dissenziente di una società di capitali può recedere dalla società secondo il dettato dell’articolo 2437 del codice civile, se trattasi di società per azioni, e dall’art. 2473, se trattasi di società a responsabilità limitata. Relativamente alle società per azioni le cause di recesso del socio possono essere identificate in tre categorie: 1) cause inderogabili tra le quali rientrano i casi di:

- modifica dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società; - trasformazione della società; - trasferimento della sede sociale all’estero; - revoca dello stato di liquidazione; - eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge come eliminabili, o previste dallo

statuto; - modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; - modifica delle disposizioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

2) cause derogabili in sede di statuto, tra le quali: - proroga del termine; - introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

3) altre cause di recesso determinabili dallo statuto. A seguito del recesso al socio deve essere rimborsata la partecipazione in funzione del valore economico della società. Più precisamente in merito alla determinazione del valore da liquidare al socio receduto, nel caso di azioni non quotate, l’articolo 2437-ter del codice civile stabilisce che il valore di rimborso delle azioni deve essere determinato tenuto conto: - della consistenza patrimoniale della società;- delle prospettive reddituali;- del valore di mercato delle azioni. La liquidazione del socio comporta una riduzione del patrimonio netto commisurata al valore attribuito alla quota del socio recedente.

Trust e attività fiduciaria

Un disegno di legge per il trust in favore di persone con disabilità grave

Il disegno di legge 2232 affronta la tematica in oggetto e, se approvato, costituirebbe il primo esempio – fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere tributario – di una legge italiana che regolamenta in modo sistematico il trust, ancorché riferito ad una finalità specifica. Sarebbe anche una valida occasione per dimostrare che il trust può essere utilizzato proficuamente per scopi non solo legittimi, ma anche molto meritevoli ed allontanerebbe i sospetti che molti coltivano sul fatto che il trust sia uno strumento generalmente utilizzato per scopi poco commendevoli, se non addirittura illegittimi.

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Trust e attività fiduciaria

Il disegno di legge in oggetto si occupa infatti dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5.02.1992, n. 104, con lo scopo di favorirne l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza.Le caratteristiche principali di tali trust sarebbero, secondo il disegno di legge:- l’obbligatorietà della sua istituzione mediante atto pubblico;- l’indicazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;- la descrizione dei bisogni specifici dei soggetti assistiti e delle attività necessarie a garantire la loro

soddisfazione, ivi comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della necessità dell’istituzionalizzazione dei soggetti medesimi;

- l’individuazione degli obblighi del trustee con riferimento al progetto di vita individuato nell’atto di trust per le persone assistite;

- l’esclusione di ogni altro beneficiario all’infuori del soggetto assistito;- l’esclusiva destinazione dei beni conferiti in trust a beneficio dei soggetti disabili;- l’indicazione delle modalità di rendicontazione a carico del trustee;- l’individuazione di un “guardiano”;- l’individuazione del termine finale di durata del trust nella data di decesso dell’assistito;- l’individuazione della destinazione del patrimonio residuo alla data del decesso;- la previsione dell’esonero dell’imposta di successione e donazione e dall’imposta di bollo per gli atti con i

quali vengono apportate attività al trust;- la previsione di una misura fissa per le imposte di registro, ipotecaria e catastale e l’esenzione

dall’imposta di bollo per i beni conferiti in trust.

Finanziamenti e contributi

Contributo CCIAA di Cuneo per lo sviluppo di strategie di marketing

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato l’apertura di un bando a favore delle imprese al fine di favorire la realizzazione di progetti di marketing atti a migliorare ed innovare il loro posizionamento sul mercato. L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 30% a fronte delle spese ammissibili fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2016 ed il 31.12.2016. Al fine dell’ammissione al contributo le spese al netto di Iva complessivamente sostenute dall’impresa non dovranno essere inferiori ad euro 1.000,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda. Il contributo non potrà comunque superare la somma di euro 2.500,00 per ogni impresa. I fondi a disposizione ammontano complessivamente ad euro 150.000,00.Le domande possono essere presentate a partire dall’1.03.2016 e fino al 31.01.2107, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.Le spese ammissibili riguardano la consulenza specifica in materia di marketing erogata da soggetti in possesso di comprovata qualifica professionale ed adeguata esperienza nel settore. Nello specifico le spese di consulenza ammissibili sono:- analisi della situazione aziendale, della sua localizzazione e del contesto in cui si inserisce;- analisi delle criticità;- piano di attuazione e di sviluppo;- immagine coordinata e continuativa;- studio di mercato e della clientela;- indagine dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti;- consulenza sul posizionamento sul mercato e sui principali social network.Sono inoltre ammissibili le spese, se sostenute contestualmente con campagne di marketing come dettagliato sopra, per:- campagne di web marketing e geo marketing;- produzione di filmati;- materiale promozionale cartaceo realizzato in almeno una lingua straniera (redazione testi, grafica e

stampa);- dispositivi hardware fisici interattivi di comunicazione (chiosco informativo con monitor touch screen

completo di pc, dispositivi per il marketing di prossimità);- prodotti software digital signage per gestione vetrine digitali e punti di comunicazione interattivi.

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Finanziamenti e contributi

Contributo CCIAA di Cuneo per il sostegno dell’area “information and communication tecnology”

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato l’apertura di un bando a favore delle imprese al fine di favorire gli investimenti effettuati nell’area dell’information and communication technology con l’obiettivo di introdurre elementi di innovazione nella gestione delle attività e dei processi aziendali.Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva e non potrà superare € 3.000,00 per ogni impresa. I fondi a disposizione ammontano complessivamente ad euro 500.000,00.Le tipologie di spese ammissibili, che dovranno essere di competenza e fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2016 ed il 31.12.2016, riguardano le seguenti misure:- adozione di soluzioni mobile;- gestione flussi documentali e soluzioni di business process management;- adozioni di soluzioni SaaS e Cloud;- soluzioni di Business on-line;- soluzioni di Business Intelligence;- sicurezza dati;- sistemi di videosorveglianza partecipata;- nuove tecnologie informatiche.Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 15.03.2016 e fino al giorno 14.04.2016.

Contributo ministeriale per la valorizzazione di disegni e modelli industriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’adempimento dei suoi compiti e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti la diffusione della cultura brevettuale e la lotta alla contraffazione, ha promosso un bando per l’erogazione di contributi volti a promuove l’utilizzo dei diritti di proprietà industriale.Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia registrato e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare od in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. Il disegno/modello può essere registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:- nella fase di produzione l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00;- nella fase di commercializzazione l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00.Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto un diverso disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione per singola impresa pari ad euro 120.000,00.È possibile presentare le domande a partire dal 2 marzo 2016.

Contributo a fondo perduto per la registrazione di marchi e brevetti

Scade il 31.01.2017 il nuovo bando promosso dalla CCIAA di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, allo scopo di favorire la diffusione della cultura brevettuale e della lotta alla contraffazione.Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale nella Provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento del contributo annuale. Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie del bando per l’innovazione della proprietà intellettuale marchi e brevetti per l’anno 2015.Le spese ammesse, che dovranno essere relative al 2016 e fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2016 ed il 31.12.2016, posso riguardare le seguenti attività:- progettazione del marchio;- ricerche di anteriorità ed assistenza per il deposito;- assistenza per la concessione in licenza del marchio;

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Finanziamenti e contributi

- assistenza per l’estensione comunitaria od internazionale del marchio;- analisi sulla brevettabilità di un prodotto o di un modello o di un design;- consulenza ed assistenza per la brevettazione;- assistenza per l’ottenimento di brevetti nazionali e per l’estensione internazionale di un brevetto

nazionale, di un modello di utilità o di un design;- tasse di deposito marchi e brevetti nazionali, internazionali e comunitari.Le spese complessivamente sostenute, al netto dell’Iva, non dovranno essere inferiori a 700 euro per i marchi e a 1.500 euro per i brevetti e dovranno essere pagate alla data della domanda.Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto dell’Iva e non potrà essere superiore a 1.500 euro per i marchi e a 3.000 euro per i brevetti. Il contributo è cumulabile per un massimo di 3.000 euro per singola azienda. I fondi a disposizione ammontano complessivamente a 40.000 euro.

Consulenza del lavoro

L’omesso versamenti dei contributi previdenziali

Dopo l’entrata in vigore del DLgs. n. 8/2016, a decorrere dal 6.02.2016 non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui. L’art. 3, c. 6, del DLgs. n. 8/2016 interviene a sostituire il comma 1-bis dell’art. 2 del DL n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Nella nuova formulazione in vigore dal 6 febbraio u.s. la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento dei contributi è riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglial’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di 10.000 ed il massimo di 50.000 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento dei contributi entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma. La norma prevede inoltre l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del DLgs. n. 8/2016 le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. La norma conferma dunque il principio generale come voluto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: espressa applicazione del più favorevole regime sanzionatorio amministrativo anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma stessa.

Obbligo di presentare le dimissioni on line

A partire dal 12.03.2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale saranno efficaci solo se presentate telematicamente con la nuova procedura di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.12.2015.In data 4.03.2016, con circolare n. 12, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni in merito, chiarendo che la nuova procedura non si applica:- ai rapporti di lavoro domestico;- nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette”;- al recesso durante il periodo di prova;- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel

periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che vanno convalidate presso la DTL competente;

- ai rapporti di lavoro marittimo;

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Consulenza del lavoro

- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.La procedura è abbastanza complessa e prevede diversi passaggi a carico del lavoratore. Tuttavia alcuni adempimenti (nello specifico la richiesta del PIN INPS e la creazione dell’utenza sul portale Cliclavoro)possono essere evitati rivolgendosi ai soggetti abilitati come i patronati, le organizzazioni sindacali, ecc…Il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo con le medesime modalità telematiche.Come stabilito dal DLgs. n. 151/2015 le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle telematiche sono inefficaci per cui, in tal caso, il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

Infortunio in itinere in bicicletta

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.Sul sito dell’Inail si legge ancora che il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.Il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016 (Legge n. 221 del 28.12. 2015) con l’art. 5, commi 4 e 5, ha modificato il DPR n. 1124/1965 stabilendo che “l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.In virtù di tale modifica i lavoratori che dal 2.02.2016 (data di entrata in vigore della nuova norma) si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta, potranno sempre beneficiare della tutela piena anche se il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in tempo utile rispetto al turno di lavoro, se il tragitto è percorribile a piedi ed al di là dell’esistenza di piste ciclabili.

Voucher telematici

Per i committenti imprenditori e liberi professionisti il DLgs. n. 81/15 (Jobs Act) ha previsto l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica ed il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore (pari a 2.693 euro lordi). Tale limite verrà aggiornato per il 2016 con indice Istat, come previsto dalla norma.L’espressione “imprenditori” è comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. cod. civ., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e pertanto non sono soggetti alle due limitazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicati dall’Inps i seguenti soggetti:- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della

spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);- ambasciate;- partiti e movimenti politici;- gruppi parlamentari;- associazioni sindacali;- associazioni senza scopo di lucro;- chiese o associazioni religiose;- fondazioni che non svolgono attività d’impresa;- condomini;- associazioni e società sportive dilettantistiche;- associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 14 febbraio 2016, è pari allo 0,125000%.

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Scadenziario mese di marzo

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Lunedì 7

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d’impostaTermine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2016”, relative al 2015.

Mercoledì 9Irpef e relative addizionali

Persone fisicheTermine per richiedere, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2015, affinchè non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nel modello 730/2016 precompilato.

Mercoledì 16 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Mercoledì 16 Contributi Inps Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre luglio-settembre dell’anno precedente.

Mercoledì 16Contributo Inps exL. 335/95

Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Versamento del contributo Inps sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

Mercoledì 16 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro.

Mercoledì 16 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR.

Mercoledì 16 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Mercoledì 16Tasse di concessione governativa

Società di capitali con partita Iva

Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di

516.456,90 euro;- ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di

516.456,90 euro.

Mercoledì 16 IvaSoggetti con partita Iva – Regime mensile

Versamento dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione per l’anno precedente.

Mercoledì 16 IvaSoggetti con partita Iva – Regime trimestrale

Versamento dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione per l’anno precedente.

Mercoledì 16 IvaSoggetti con partita Iva – Regime mensile

Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Mercoledì 16 IvaPersone fisiche che rimangono nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” e nel nuovo regime fiscale forfettario

Versamento dell’Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese precedente.

Venerdì 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio.

Venerdì 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.

Mercoledì 30Imposta diregistro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

Giovedì 31 Ires e IvaEnti associativi privati (salvo specifiche esclusioni) e società sportive dilettantistiche

Termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello “EAS”), al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell’anno precedente sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.

Giovedì 31 IvaAutotrasportatori iscritti nell’apposito Albo

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre.