lumsa corso di diritto pubblico dell’economia prof. biancamaria raganelli...
TRANSCRIPT
LUMSACORSO DI DIRITTO PUBBLICO
DELL’ECONOMIA
Prof. Biancamaria Raganelli [email protected]
L’unione europea: ISTITUZIONI E REGOLE
The European Union: The European Union: 500 million people 500 million people –– 28 countries 28 countries
Member states of the European Union
Candidate and potential candidate countries
THE IDEA OF EUTHE IDEA OF EU
IDEA OF EUIDEA OF EU
• L’idea di Unione Europee è vecchia quanto L’idea di Unione Europee è vecchia quanto quella di sovranità dello Stato.quella di sovranità dello Stato.
• Quest’ultima è stata travolta dalle ultime due Quest’ultima è stata travolta dalle ultime due guerre mondiali nel XX secolo e dagli effetti guerre mondiali nel XX secolo e dagli effetti della globalizzazione.della globalizzazione.
• Il declino dello Stato monade – l’espansione Il declino dello Stato monade – l’espansione della cooperazione tra Stati.della cooperazione tra Stati.
• Da un diritto internazionale della Da un diritto internazionale della COESISTENZA a uno della COOPERAZIONE.COESISTENZA a uno della COOPERAZIONE.
Sovereign stateSovereign state
• Uno Stato sovrano è un’entità giuridica del Uno Stato sovrano è un’entità giuridica del sistema legale internazionale rappresentata da un sistema legale internazionale rappresentata da un governo centrale che esercita un’autorità governo centrale che esercita un’autorità indipendente e suprema su una certa area indipendente e suprema su una certa area geografica. geografica.
• International lawInternational law defines sovereign states as defines sovereign states as having a permanent population, a government, having a permanent population, a government, and the capacity to enter into relations with other and the capacity to enter into relations with other sovereign states. sovereign states.
• It is also normally understood to be It is also normally understood to be a state which a state which is neither dependent on nor subject to any is neither dependent on nor subject to any other power or stateother power or state..
CoESISTENZA - cooperaZIONECoESISTENZA - cooperaZIONE
EUROPEAN UNIONEUROPEAN UNION
• Shared valuesShared values: liberty, democracy, : liberty, democracy, respect for human rights and fundamental respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law.freedoms, and the rule of law.
• Largest economic body in the worldLargest economic body in the world..
• WorldWorld’’s most successful model for s most successful model for advancing peace and democracyadvancing peace and democracy..
• A unique institution A unique institution – Member States – Member States voluntarily cede national sovereignty in voluntarily cede national sovereignty in many areas to carry out common policies many areas to carry out common policies and governance.and governance.
• Not a super-state Not a super-state to replace existing to replace existing states, nor just an organization for states, nor just an organization for international cooperation.international cooperation.
• WorldWorld’’s most open market for goods s most open market for goods and commodities from developing and commodities from developing countriescountries..
28
7
30
490million
Member States
Combined population of
EU Member States
Percent of world’spopulation
Percent of global GDP
55Percent of combinedworldwide OfficialDevelopment Assistance
What is the What is the European Union?European Union?
L’UE: 500 milioni di abitanti, 28 PaesiL’UE: 500 milioni di abitanti, 28 Paesi
Stati membri dell’Unione europea
Paesi candidati
Allargamento: da 6 a 28 Allargamento: da 6 a 28 paesipaesi
1952 1973 1981 1986
1990 1995 2004 2007
La popolazione dell’UE e del La popolazione dell’UE e del resto del mondo (popolazione in resto del mondo (popolazione in
milioni, 2009)milioni, 2009)
500
1339
128 142
307
UE Cina Giappone Russia Stati Uniti
La popolazione dei paesi La popolazione dei paesi dell’UEdell’UE
Popolazione in milioni, 2009
Totale 500 milioni
82,1
64,4
61,6
60,1
45,8
38,1
21,5
16,5
11,3
10,8
10,6
10,5
10,0
9,3
8,4
7,6
5,6
5,4
5,3
4,5
3,3
2,3
2,0
1,3
0,8
0,5
0,4
Fra
nci
a
Sp
agn
a
Sve
zia
Pol
onia
Fin
lan
dia
Ital
ia
Reg
no
Un
ito
Rom
ania
Gre
cia
Bu
lgar
ia
Un
gher
ia
Bel
gio
Au
stri
a
Rep
ub
bli
ca c
eca
Irla
nd
a
Lit
uan
ia
Let
ton
ia
Slo
vacc
hia
Est
onia
Dan
imar
ca
Pae
si B
assi
Por
toga
llo
Slo
ven
ia
Cip
ro
Lu
ssem
bu
rgo
Mal
ta
Ger
man
ia
I Trattati dell’UnioneI Trattati dell’Unione
1952Comunità europea del carbone e dell’acciaio
1958Trattati di Roma:
Comunità economica europea
Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)
1987Atto unico europeo:
nasce il Mercato unico
1993Trattato sull’Unione europea
– Maastricht
1999Trattato di Amsterdam
2003Trattato di Nizza
2009Trattato di Lisbona
EUROPEAN UNION origins EUROPEAN UNION origins and evolutionand evolution
Le principali tappeLe principali tappe
• 1951: Nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con sei paesi 1951: Nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con sei paesi fondatori fondatori
• 1957: CEE. Il trattato di Roma istituisce il mercato comune 1957: CEE. Il trattato di Roma istituisce il mercato comune
• 1973: La Comunità passa a nove Stati membri ed elabora politiche comuni 1973: La Comunità passa a nove Stati membri ed elabora politiche comuni
• 1979: Prima elezione diretta del Parlamento europeo 1979: Prima elezione diretta del Parlamento europeo
• 1981: Primo allargamento mediterraneo 1981: Primo allargamento mediterraneo
• 1993: Completamento del mercato unico 1993: Completamento del mercato unico
• 1993: Con il trattato di Maastricht nasce l'Unione europea1993: Con il trattato di Maastricht nasce l'Unione europea
• 1995: L'Unione europea passa a 15 Stati membri 1995: L'Unione europea passa a 15 Stati membri
• 2002: Introduzione dell'euro 2002: Introduzione dell'euro
• 2004: Altri dieci paesi aderiscono all'Unione2004: Altri dieci paesi aderiscono all'Unione
Biancamaria Raganelli Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright Materiale protetto da copyright
EU MISSION EU MISSION
• The EU’s mission in the 21st century is to:
1)maintain and build on the PEACE established between its member states;
2)bring European countries TOGHETER in practical cooperation;
3)ensure that European citizens can live in SECURITY;
4)promote economic and social SOLIDARITY;
5)preserve European IDENTITY and DIVERSITY in a globalised world;
6)promulgate the VALUES that Europeans share.
EUROPEAN UNIONEUROPEAN UNION
Gli strumenti: Gli strumenti: diritto europeodiritto europeo
• Diritto primarioDiritto primario: Trattati (base del corpo : Trattati (base del corpo normativo)normativo)
• Diritto derivatoDiritto derivato: atti normativi che : atti normativi che incidono direttamente sui cittadini incidono direttamente sui cittadini europeo europeo
DIRITTO DERIVATODIRITTO DERIVATO
• Atti vincolantiAtti vincolanti::• REGOLAMENTIREGOLAMENTI Portata generale, obbligatorio in Portata generale, obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membrociascun Stato membro
• DIRETTIVEDIRETTIVE Non hanno portata generale, ma Non hanno portata generale, ma vincolano gli Stati membri sul risultato da vincolano gli Stati membri sul risultato da raggiungere. Necessitano di trasposizione e di raggiungere. Necessitano di trasposizione e di implementazione: gli organi nazionali sono implementazione: gli organi nazionali sono titolati ad individuare la forma e i mezzi. 80%del titolati ad individuare la forma e i mezzi. 80%del mercato è regolato da direttivemercato è regolato da direttive
• DECISIONIDECISIONI Non ha portata generale, obbligatoria Non ha portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi, vincola Stati e Cittadini in tutti i suoi elementi, vincola Stati e Cittadini ed è direttamente applicabileed è direttamente applicabile
• Atti non vincolanti:Atti non vincolanti:• RaccomandazioniRaccomandazioni (valore esortativo)(valore esortativo)• PareriPareri (punti di vista)(punti di vista)
PROCEDURA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIALEGISLATIVA ORDINARIA
• Gli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) sono Gli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) sono adottati congiuntamente (cd. codecisione) da parte del adottati congiuntamente (cd. codecisione) da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, sulla base di Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea.una proposta presentata dalla Commissione europea.
• Numerosi ambiti (ad esempio, Numerosi ambiti (ad esempio, governance economica, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, protezione dei consumatoriprotezione dei consumatori, ecc.). , ecc.).
• La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di Maastricht Maastricht sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e adeguata dal trattato di adeguata dal trattato di AmsterdamAmsterdam (1999) per (1999) per rafforzarne l'efficacia. Con l'entrata in vigore del rafforzarne l'efficacia. Con l'entrata in vigore del trattato di trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, tale procedura, Lisbona il 1° dicembre 2009, tale procedura, ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale principale procedura legislativa del sistema decisionale dell'UEdell'UE
procedura legislativa procedura legislativa speciale speciale
• Ai sensi dell'articolo 289 del Trattato sul funzionamento Ai sensi dell'articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la consultazione è una dell'Unione europea (TFUE), la consultazione è una procedura legislativa speciale, nel quadro della quale il procedura legislativa speciale, nel quadro della quale il Parlamento è invitato a pronunciarsi su una proposta Parlamento è invitato a pronunciarsi su una proposta legislativa prima che sia adottata dal Consiglio.legislativa prima che sia adottata dal Consiglio.
• Il PE può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre Il PE può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti alla stessa. Il Consiglio non è giuridicamente emendamenti alla stessa. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere conto del parere del Parlamento sebbene, obbligato a tenere conto del parere del Parlamento sebbene, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possa stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possa deliberare prima di averlo ricevuto.deliberare prima di averlo ricevuto.
• Le prerogative del PE sono state ampliate nel corso del tempo. Le prerogative del PE sono state ampliate nel corso del tempo.
• Questa procedura si applica ormai a un numero ridotto di settori Questa procedura si applica ormai a un numero ridotto di settori legislativi, come ad esempio le legislativi, come ad esempio le esenzioni del mercato interno esenzioni del mercato interno e e il il diritto della concorrenzadiritto della concorrenza. .
• La consultazione del Parlamento è parimenti obbligatoriaLa consultazione del Parlamento è parimenti obbligatoria, in , in quanto procedura non legislativa, quanto procedura non legislativa, in caso di adozione di accordi in caso di adozione di accordi internazionali nell'ambito della politica estera e di sicurezza internazionali nell'ambito della politica estera e di sicurezza comunecomune (PESC). (PESC).
Structure: Structure: EU InstitutionsEU Institutions
• Council of EU Council of EU (ministers, topic)(ministers, topic)
• European Council European Council (heads of state)(heads of state)
• European Parliament European Parliament (732 members (732 members directly elected)directly elected)
• European Commission European Commission (1 per MS)(1 per MS)
• European Court of Justice European Court of Justice (1 per MS)(1 per MS)
• Court of AuditorsCourt of Auditors
• OthersOthers
THE EU INSTITUTIONSTHE EU INSTITUTIONS
• European European ParliamentParliament
Court of Justice
Court of Auditors
Economic and Social Committee Committee of the Regions
Council of Ministers(The Council) European Commission
European Investment Bank European Central BankAgencies
European Council (summit)
Struttura internaStruttura interna
• Organi sovranazionaliOrgani sovranazionali: rappresentano : rappresentano interessi della comunità diversi da quelli degli interessi della comunità diversi da quelli degli Stati – Stati – interessi ultrastataliinteressi ultrastatali
• Organi multinazionaliOrgani multinazionali: rappresentano : rappresentano interessi delle collettività nazionali facenti interessi delle collettività nazionali facenti parte degli Stati – parte degli Stati – interessi popoliinteressi popoli
• Organi intergovernativiOrgani intergovernativi: rappresentativi : rappresentativi dei governi nazionali – dei governi nazionali – interessi governiinteressi governi
Biancamaria Raganelli Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright Materiale protetto da copyright
Distribuzione di funzioniDistribuzione di funzioni
• CommissioneCommissione: proposta: proposta
• ParlamentoParlamento: funzione consultiva, a volte : funzione consultiva, a volte decisoriadecisoria
• ConsiglioConsiglio: decisione: decisione
• CGCECGCE: risoluzione controversie e verifica : risoluzione controversie e verifica rispetto diritto CErispetto diritto CE
Biancamaria Raganelli Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright Materiale protetto da copyright
Le Istituzioni europee
PARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEO
PRINCIPALI PRINCIPALI CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
•Finalizzato a rappresentare i popoli Finalizzato a rappresentare i popoli degli Stati membridegli Stati membri
• Inizialmente composto da Inizialmente composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionalirappresentanti dei Parlamenti nazionali
•Dal 1979 eletto direttamente sulla base Dal 1979 eletto direttamente sulla base di un sistema elettorale proporzionaledi un sistema elettorale proporzionale
•Seggi distribuiti fra gli Stati membri (più Seggi distribuiti fra gli Stati membri (più o meno) in base alla loro popolazioneo meno) in base alla loro popolazione
•Mancanza di veri Mancanza di veri ““partiti politici europeipartiti politici europei””
POTERIPOTERI
•Potere Potere legislativo e di bilancio legislativo e di bilancio congiuntamente al consigliocongiuntamente al consiglio
•Elezione del Presidente della CommissioneElezione del Presidente della Commissione
•Approvazione collettiva del Presidente Approvazione collettiva del Presidente della Commissione, dei singoli commissari della Commissione, dei singoli commissari e delle dell’’Alto Rappresentante dellAlto Rappresentante dell’’UnioneUnione
•Rimozione della Commissione durante il Rimozione della Commissione durante il mandato (mozione di censura mandato (mozione di censura maggioranza 2/3)maggioranza 2/3)
•FinanziarioFinanziario:adotta il bilancio :adotta il bilancio comunitario; stanzia le voci di comunitario; stanzia le voci di spesa; le spese agricole che spesa; le spese agricole che rappresentano il 40% oggi vengono rappresentano il 40% oggi vengono codecise dal Parlamento codecise dal Parlamento
•Accordi internazionaliAccordi internazionali
CONSIGLIO dei ministriCONSIGLIO dei ministri
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
• Un ministro per ciascuno Stato Un ministro per ciascuno Stato membro (il ministro competente a membro (il ministro competente a rappresentare il Governo nella rappresentare il Governo nella materia in discussione)materia in discussione)
• Sono possibili dieci diverse Sono possibili dieci diverse formazioni del Consiglio a seconda formazioni del Consiglio a seconda della materia trattatadella materia trattata
FUNZIONIFUNZIONI
•Esercizio della Esercizio della funzione legislativa funzione legislativa congiuntamente al Parlamento congiuntamente al Parlamento europeoeuropeo
•Esercizio della Esercizio della funzione di bilancio funzione di bilancio congiuntamente al Parlamento congiuntamente al Parlamento europeoeuropeo
•Decisione di delega di poteri normativi Decisione di delega di poteri normativi ed esecutivi alla Commissioneed esecutivi alla Commissione
COMMISSIONE COMMISSIONE EUROPEAEUROPEA
FUNZIONIFUNZIONI
• Promuove l'interesse della UE Promuove l'interesse della UE (non degli Stati), (non degli Stati), organo esecutivoorgano esecutivo della UE. della UE.
• Custode dei TrattatiCustode dei Trattati, , vigila sull'attuazione dei vigila sull'attuazione dei regolamenti e delle direttiveregolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio adottate dal Consiglio e dal Pe e può adire la Corte di giustizia per esigere il e dal Pe e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri.membri.
• Iniziativa legislativa.Iniziativa legislativa.
POTERI DELLA POTERI DELLA COMMISSIONECOMMISSIONE
• Adozione di atti normativi delegatiAdozione di atti normativi delegati
• Adozione di atti normativi di esecuzioneAdozione di atti normativi di esecuzione
• Iniziativa legislativaIniziativa legislativa
• Fissazione del calendario dellFissazione del calendario dell’’Unione Unione europeaeuropea
• Poteri esecutiviPoteri esecutivi
• Poteri di supervisione e di controlloPoteri di supervisione e di controllo
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
La Commissione è composta daLa Commissione è composta da
•Un commissario per ciascuno Stato Un commissario per ciascuno Stato membro, compresi il Presidente e lmembro, compresi il Presidente e l ’’Alto Alto Rappresentante dellRappresentante dell’’Unione per gli Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezzaaffari esteri e la politica di sicurezza
•Scelto fra individui la cui indipendenza Scelto fra individui la cui indipendenza sia al di là di ogni dubbiosia al di là di ogni dubbio
COMPONENTICOMPONENTI
• La prima Commissione nominata ai sensi del trattato La prima Commissione nominata ai sensi del trattato di Lisbona nel 2009 è composta da un commissario di Lisbona nel 2009 è composta da un commissario per ogni Stato membro. per ogni Stato membro.
• Il Trattato di Lisbona prevede che a partire dal 2014 la Il Trattato di Lisbona prevede che a partire dal 2014 la Commissione sia composta da un numero di Commissione sia composta da un numero di commissari inferiore rispetto a quello degli Stati commissari inferiore rispetto a quello degli Stati membri. I membri della Commissione saranno scelti in membri. I membri della Commissione saranno scelti in base ad una rotazione paritaria le cui modalità base ad una rotazione paritaria le cui modalità saranno decise dal Consiglio europeo che delibererà saranno decise dal Consiglio europeo che delibererà all’unanimità e nel rispetto dei seguenti principi:all’unanimità e nel rispetto dei seguenti principi:
a) il numero dei commissari corrisponde ai due terzi del numero degli Stati membri;a) il numero dei commissari corrisponde ai due terzi del numero degli Stati membri;
b) gli Stati membri sono trattati in modo paritario per quanto concerne l’avvicendamento b) gli Stati membri sono trattati in modo paritario per quanto concerne l’avvicendamento e il tempo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione. In nessun caso è e il tempo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione. In nessun caso è possibile che due membri della stessa nazionalità facciano parte della Commissione;possibile che due membri della stessa nazionalità facciano parte della Commissione;
c) ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera c) ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell’UE.soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell’UE.
NOMINA DEL NOMINA DEL PRESIDENTEPRESIDENTE
• Il candidato è scelto dal Consiglio Il candidato è scelto dal Consiglio europeo dopo opportune consultazioni europeo dopo opportune consultazioni e tenendo conto dei risultati delle e tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeoelezioni del Parlamento europeo
• Il candidato è proposto al Parlamento Il candidato è proposto al Parlamento europeoeuropeo
• Il candidato è eletto dal Parlamento Il candidato è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di cinque europeo per un mandato di cinque annianni
NOMINA DEI NOMINA DEI COMMISSARICOMMISSARI
•La La listalista dei commissari è redatta dal dei commissari è redatta dal PresidentePresidente in base alle proposte in base alle proposte presentate dagli Stati e sottoposta al presentate dagli Stati e sottoposta al Parlamento europeoParlamento europeo
• I commissari, il Presidente eletto e lI commissari, il Presidente eletto e l’’Alto Alto Rappresentante sono soggetti a un Rappresentante sono soggetti a un voto voto collettivo di approvazione da parte del collettivo di approvazione da parte del Parlamento europeoParlamento europeo, dopo opportune , dopo opportune audizioniaudizioni
• I singoli commissari e lI singoli commissari e l’’Alto Rappresentante Alto Rappresentante sono sono nominati dal Consiglio europeo nominati dal Consiglio europeo per per un mandato di cinque anni un mandato di cinque anni
POTERI DEL PRESIDENTE POTERI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONEDELLA COMMISSIONE
• Individuazione dei singoli commissariIndividuazione dei singoli commissari
•Assegnazione dei dicasteri ai singoli Assegnazione dei dicasteri ai singoli commissaricommissari
•Rimozione dei singoli commissari Rimozione dei singoli commissari (Trattato di Lisbona)(Trattato di Lisbona)
•Guida politica della CommissioneGuida politica della Commissione
•Ruolo di rappresentanzaRuolo di rappresentanza
ALTO RAPPRESENTANTE ALTO RAPPRESENTANTE
DELLDELL’’UNIONE PER GLI UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZAPOLITICA DI SICUREZZA
NOMINANOMINA
•Candidatura scelta dal Consiglio Candidatura scelta dal Consiglio europeo con leuropeo con l’’accordo del accordo del Presidente della CommissionePresidente della Commissione
•Voto di approvazione da parte del Voto di approvazione da parte del Parlamento europeoParlamento europeo
•Nomina da parte del Consiglio Nomina da parte del Consiglio europeoeuropeo
RUOLORUOLO
LL ’’Alto rappresentante:Alto rappresentante:
•È membro della CommissioneÈ membro della Commissione
•Partecipa ai lavori del Consiglio Partecipa ai lavori del Consiglio europeoeuropeo
•Presiede il Consiglio Affari EsteriPresiede il Consiglio Affari Esteri
POTERIPOTERI
•Guida della politica estera e di Guida della politica estera e di sicurezza dellsicurezza dell’’Unione europea allo Unione europea allo scopo di assicurare coerenza e scopo di assicurare coerenza e coordinamento dellcoordinamento dell’’intera azione intera azione esterna europeaesterna europea
Alto Rappresentante PESC Alto Rappresentante PESC
• nominato dal Consiglio Europeonominato dal Consiglio Europeo a magg. qualificata a magg. qualificata con previo accordo del presidente della commissionecon previo accordo del presidente della commissione
• rappresenta la UE nella PESC,rappresenta la UE nella PESC, per rafforzare la per rafforzare la coerenza dell'azione esterna UE (prima affidati al coerenza dell'azione esterna UE (prima affidati al Consiglio) Consiglio)
• vicepresidente della Commissione vicepresidente della Commissione ee responsabile responsabile delle relazioni esterne delle relazioni esterne
• conduce sia la politica estera sia la politica di conduce sia la politica estera sia la politica di difesa comunedifesa comune, presiede il Consiglio "Affari esteri”, presiede il Consiglio "Affari esteri”