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Gli investimenti stranieri in Romania - IGNAZIO NAPOLI 1 ROMANIA COME INVESTIRE IN ROMANIA

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Gli investimenti stranieri in Romania - IGNAZIO NAPOLI 1

ROMANIA

COME INVESTIRE

IN ROMANIA

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Gli investimenti stranieri in Romania - IGNAZIO NAPOLI 2

INDICE

INVESTIMENTI STRANIERI................................................................................................1 INDICE.................................................................................................................................2

1 SETTORI DI INVESTIMENTO ......................................................................................4 1.1 L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Altrimenti, quali sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? ....................................................................................4 1.2 Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti stranieri?............4 1.3 Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? ....................................................6

2 REGIMI AGEVOLATI ....................................................................................................7 2.1 Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? .........................................7 2.2 Il regime agevolativi è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali aree o zone franche è applicabile?...................................................................................................9 2.3 Il regime agevolato si sostanzia in finanziamenti a condizioni agevolate rispetto al mercato?.......................................................................................................................9 2.4 Il regime agevolato si sostanzia in sgravi fiscali?....................................................9 2.5 Il regime agevolato consente di ridurre il costo del personale? ..............................9 2.6 Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni depresse o sottosviluppate?............................................................................................................9 2.7 Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi?........................9 2.8 Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta dall’investimento? .......................................................................................................10 2.9 Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o esportazione che verrà generata dall’investimento?...............................................................................10 2.10 Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende in crisi o in ristrutturazione?..........................................................................................................10

3 TUTELA DEGLI INVESTIMENTI.................................................................................11 3.1 Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri?................................11 3.2 Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? ...............................................................................11 3.3 Esiste un’agenzia nazionale per la promozione degli investimenti stranieri?........11

4 PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI..................................................................12 4.1 Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore straniero?12 4.2 L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza dell'investimento? Anche senza doversi associare a partner locali?........................................................12

5 CONTENZIOSI E ARBITRATI.....................................................................................13 5.1 A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da inadempimento contrattuale?...............................................................................................................13 5.2 Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero?...................13 5.3 È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? ......................................................13 5.4 È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da esso nascenti ad un arbitrato? A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad alcune tipologie? ......13 5.5 Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul riconoscimento delle sentenze arbitrali? ......................................................................................................14 5.6 Quale è la procedura per ottenere il riconoscimento di una sentenza pronunciata in uno degli Stati membri? Si può mettere in esecuzione? .........................................15

6 SISTEMA GIUDIZIARIO..............................................................................................16 6.1 Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese ?...................................16

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6.2 Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese?....................................................16 6.3 E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese?...........................................................................16 6.4 Quali sono i costi dei processi civili?.....................................................................17 6.5 Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza giudiziaria?....................................................................................................................................17

7 PRIVATIZZAZIONI......................................................................................................18 7.1 Quale è il regime legale in materia di privatizzazioni? ..........................................18 7.2 Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? ..........................22

8 REGIME DELLA PROPRIETA’ ...................................................................................23 Qual è il regime della proprietà?.................................................................................23

9 INVESTIMENTI STRANIERI .......................................................................................25 9.1 Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per Paese di provenienza? .................25 9.2 Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese?...........................................25

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1 SETTORI DI INVESTIMENTO

1.1 L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Altrimenti, quali sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? Non esiste alcuna limitazione di settore per gli investimenti stranieri (ad eccezione di quelli considerati strategici per la difesa del Paese). A norma dell’Ordinanza d’Urgenza n. 92/1997 e successive modifiche e integrazioni, vengono fornite le seguenti definizioni concernenti gli investimenti diretti: a) investimento diretto – partecipazione alla costituzione o all’ampliamento di un’azienda in qualsiasi forma giuridica prevista per legge, acquisizione d’azioni o quote sociali di una società commerciale ad eccezione degli investimenti di portafoglio, ovvero creazione o estensione in Romania di una succursale da parte di una società commerciale straniera, tramite: - contributo finanziario in moneta nazionale o in valuta convertibile; - contributo in natura con beni immobili e/o beni mobili - corporali e non-corporali; - partecipazione all’aumento dell’attivo di un’azienda, tramite qualsiasi forma legale di finanziamento; b) investimento di portafoglio - acquisizione di valori mobiliari sui mercati di capitale organizzati e regolamentati, che non permettono la partecipazione diretta all’amministrazione della società commerciale; c) investitore - persona fisica o giuridica, residente o non residente, con domicilio o sede permanente in Romania o all’estero, che investe in Romania, in una qualsiasi delle forme previste dalle lett. a) e b); d) residente/non residente - le persone così qualificate secondo le regolamentazioni in vigore sul regime valutario; e) utile reinvestito – le somme derivanti dall’utile realizzato, utilizzate per l’ammodernamento delle tecnologie e l’estensione dell’attività della società commerciale, concretizzata in attivi corporei e non corporei ammortizzabili, nonché per acquisti di attivi, di quote sociali o di azioni offerte dal Fondo Proprietà di Stato. L’ultimo importante intervento legislativo in materia si è avuto con la legge n. 332 del 29 giugno 2001, recante norme in materia di “investimenti con significativo impatto sull’economia”, e successive modifiche e integrazioni (si veda sez.5). La legge riguarda gli investimenti che superano il valore di 1 milione di USD (realizzati in valuta o moneta legale) e che contribuiscono “allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture economiche romene” e “alla creazione di nuovi posti di lavoro”. Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della legge gli investimenti nei settori: finanziario, assicurativo, riassicurativo e bancario. Gli investitori possono essere persone giuridiche o fisiche, romene o straniere. Alcune delle agevolazioni previste dalla Legge n. 332/2001 sono state abrogate dalla Legge n. 345/2002, dalla Legge n. 414/2002 e dal Codice Fiscale. In caso di vendita di azioni e quote sociali, gli investitori conservano il diritto di trasferire all’estero il ricavato della vendita, compreso quello ottenuto dalla liquidazione dell’investimento. Le facilitazioni vengono concesse solamente per gli investimenti completati entro 30 mesi dalla data di registrazione degli stessi presso il Ministero dello Sviluppo. Inoltre, nel caso in cui l’investimento venga liquidato entro un termine inferiore a 10 anni, la società è obbligata al pagamento di tutte le imposte non versate in virtù della legge in commento e degli interessi dovuti per il ritardato versamento (art. 18 della Legge 332/2001).

1.2 Quali sono le autorità competenti ad autorizzar e gli investimenti stranieri? Per poter svolgere la propria attività, le società di diritto rumeno - comprese quelle a partecipazione straniera - sono soggette all’obbligo di registrazione presso l'Ufficio del Registro Nazionale del Commercio (ONRC) competente per territorio. Tale registrazione avviene di norma dopo l'omologazione dello Statuto e del Contratto di Associazione o dell'Atto Costitutivo da parte delle competenti autorità del Tribunale locale. Nel caso in cui l’investimento straniero venga effettuato in un settore di importanza strategica per l’economia del Paese, per esempio nel settore elettronico o delle telecomunicazioni, è necessario anche il parere positivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese Piccole e Medie, Commercio, Turismo e Professioni Liberali e/o del Ministero della Difesa.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Ministerul Economiei si Finantelor) Indirizzo: Calea Victoriei no.152, Bucarest Ministro: Varujan Vosganian Tel.: 0040 21 2025426 Ministero delle Imprese Piccole e Medie, Commercio, Turismo e Professioni Liberali ( Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si P rofesii Liberale) Indirizzo: Calea Victoriei no.152, Bucarest Ministro: Ovidiu Silaghi Tel.: 0040 21 2025426 Per l’acquisto di pacchetti di maggioranza di azioni in aziende in via di privatizzazione, l’interlocutore dell’investitore straniero è l’Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Partecipazioni di Stato (AVAS) che possiede il 70% delle azioni di ogni azienda ancora di proprietà dello Stato. In base all’Ordinanza di Urgenza n.23 dal 15.04.2004, l’ex Autorità per la valorizzazione degli attivi bancari ha cambiato la denominazione in “Autorità per la valorizzazione degli attivi dello Stato” ed ha assorbito al suo interno l’Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Partecipazioni dello Stato. Così, a partire dal 1°maggio 2004, l’Autorità per l a valorizzazione degli attivi dello Stato (A.V.A.S.) ha assunto i diritti, gli obblighi e le mansioni dell’ex AVAS, così come stabiliti tramite gli atti normativi vigenti nel settore della privatizzazione e della post-privatizzazione, tramite gli accordi internazionali ovvero gli altri atti conclusi in conformità alla legge. L’Ordinanza di Urgenza Governativa n. 101 del 06.12.2006 ha previsto l’assorbimento da parte di A.V.A.S. dell’Ufficio per le Partecipazioni Statali e per la Privatizzazione dell’Industria. Autorità per la Valorizzazione degli attivi dello S tato (A.V.A.S.) Indirizzo: Via Capitan Aviator Alexandru Şerbănescu Nr.50, Sector 1, Bucarest Presidente: Teodor Atanasiu Tel. : 0040 21 3036122 Fax: 0040 21 3036465 Sito web: www.avas.gov.ro E-mail: [email protected] L’Agenzia Romena per gli Investitori Stranieri (ARI S) Le responsabilità dell’agenzia sono le seguenti: a) Promozione dei progetti d’investimento

• La promozione degli investimenti stranieri e la promozione dell’immagine della Romania e dell’ambiente d’affari;

• La promozione degli investimenti stranieri in conformità con le strategie di altre istituzioni e organizzazioni coinvolte nell’attrarre capitale straniero nel paese (Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Proprietà dello Stato, Autorità per la Valorizzazione degli Attivi Bancari, Ministeri, ecc);

• Identificazione e promozione dei settori d’investimento prioritari e delle loro opportunità di sviluppo; organizzazione di una banca dati con l’informazione disponibile per gli investitori relativamente ai progetti d’investimento, le fonti di finanziamento, i partner d’affari potenziali, le località disponibili, ecc.

b) Assistenza per progetti d’investimento

• Creazione delle condizioni necessarie per la creazione di un ambiente d’affari favorevole alla promozione degli investimenti stranieri diretti;

• Coordinamento della preparazione delle strategie e dei piani d’azione per attrarre capitale traniero nel paese;

• Controllo della conformità giuridica degli investimenti stranieri in Romania e proposte per un loro sviluppo;

• Fornitura di assistenza specializzata agli investitori interessati a sviluppare progetti in Romania, prima e dopo la realizzazione dei loro investimenti;

• Rapporto periodico al Governo sui volumi, origine, struttura e tendenza degli investimenti stranieri in Romania e all’estero.

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Agenzia Romena per gli Investitori Stranieri (ARIS) Indirizzo: 22 Primaverii Blvd., District 1, Bucharest Telefono: 0040 21 2339103 Fax: 0040 21 2339104 E-mail: [email protected]

1.3 Esistono settori per i quali sono richieste spe ciali autorizzazioni? Quali sono le autorità competenti a concedere tali autori zzazioni? SETTORE AUTORITÀ Elettronica Ministero delle Imprese Piccole e Medie, Commercio, Turismo e Professioni Liberali; Ministero della Difesa Telecomunicazioni Ministero delle Imprese Piccole e Medie, Commercio, Turismo e Professioni Liberali; Ministero delle Telecomunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione. Sanitario Ministero della Sanità Pubblica Bancario Banca Nazionale della Romania (per maggiori informazioni si veda il par. 7.1) Assicurativo Ministero dell’Economia e delle Finanze Autorità Nazionale di Regolamentazioni per le Comun icazioni (ANRC) Indirizzo: Bulevardul Libertatii no.14, Bucarest Tel.centr.: 0040 21 3075400 Fax: 0040 21 3075402 Ministero della Difesa ( Ministerul Apararii Nationale ) Ministro: Teodor Melescanu Indirizzo: Strada Izvor no. 13-15, 70642 Bucarest Tel.centr.: 0040 21 410 4000 Fax: 0040 21 312 0863 E-mail: [email protected] Sito web: www.mapn.ro Ministero della Salute Pubblica (Ministerul Sanatat ii Publice) Ministro: Eugen Nicolaescu Indirizzo: Strada Cristian Popisteanu no.1-3, 70109 Bucarest Tel.centr.: 0040 21 3141526, 312 4916 Fax: 0040 21 312 4883 Sito web: www.ms.ro E-mail: [email protected] Banca Nazionale di Romania ( Banca Nationala a Romaniei ) Indirizzo: Strada Lipscani no. 23-25, Sector 3, 704211 Bucarest Tel: 0040 21 315 2750, 314 0262 Fax: 0040 21 312 3831 Telex: 11136 Sito web: www.bnro.ro E-mail: [email protected] Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Ministerul Economiei si Finantelor) Indirizzo: Calea Victoriei no.152, Bucarest Ministro: Varujan Vosganian Tel.: 0040 21 2025426 Ministero delle Imprese Piccole e Medie, Commercio, Turismo e Professioni Liberali ( Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si P rofesii Liberale) Indirizzo: Calea Victoriei no.152, Bucarest Ministro: Ovidiu Silaghi Tel.: 0040 21 2025426

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2 REGIMI AGEVOLATI

2.1 Esistono leggi che agevolano gli investimenti s tranieri? L’Ordinanza Governativa di Urgenza n.92/1997, come modificata ulteriormente, concede agevolazioni a tutti gli investimenti diretti (indifferentemente se esteri o nazionali) e stabilisce il quadro generale sulle garanzie e facilitazioni concesse agli investimenti diretti in Romania (le cui facilitazioni fiscali e doganali sono state sospese dall’art. 6, comma 2 della legge finanziaria per l’anno 1999 e dall’Ordinanza d’Urgenza n. 32 del 26 marzo 1999). Alcune fra queste agevolazioni sono state abrogate dopo la recente entrata in vigore del nuovo codice fiscale. Va ricordata anche la Legge n. 332/2001 sulla promozione degli investimenti diretti con significativo impatto sull’economia, la quale sostituisce dal punto di vista legislativo il quadro generale stabilito dall’Ordinanza Governativa di Urgenza n. 92/1997 per quegli investimenti che si distaccano dagli schemi comuni per il particolare impatto positivo che producono sull’economia nazionale e che sono stati realizzati dopo il 01.01.2001. Ai sensi di questo atto normativo, vengono considerati investimenti diretti con significativo impatto sull’economia quegli investimenti che soddisfano, in maniera cumulativa, le seguenti condizioni: - il loro valore supera l’equivalente di 1 milione di USD; - contribuiscono allo sviluppo e all’ammodernamento dell’infrastruttura economica della Romania; - determinano un effetto positivo di traino per l’economia; - creano nuovi posti di lavoro. Gli imprenditori italiani, inoltre, godono delle agevolazioni contenute nell’Accordo bilaterale per la protezione agli investimenti, sottoscritto tra Italia e Romania. GARANZIE E FACILITAZIONI COMUNI Gli investimenti effettuati in Romania nonché il possesso, l’utilizzo o la disposizione di una proprietà, beneficiano delle garanzie e facilitazioni previste dall’Ordinanza Governativa di Urgenza n.92/1997 e successive modifiche e integrazioni. Gli investitori godono in Romania dei seguenti benefici: a) possibilità di effettuare investimenti in ogni campo ed in ogni forma giuridica previsti per legge; b) uguaglianza di trattamento – giusto, equo e non discriminatorio – tra investitori rumeni e stranieri, residenti o non residenti in Romania; c) garanzie contro la nazionalizzazione, espropriazione o altre misure di effetto equivalente; d) facilitazioni doganali e fiscali; e) assistenza nell’iter delle formalità amministrative; f) diritto di conversione in valuta dell’investimento e delle somme in Lei derivanti dall’investimento, nonché trasferimento della valuta nel Paese di origine, secondo le regolamentazioni riguardanti il regime valutario; g) diritto degli investitori di eleggere le istanze giudiziarie o arbitrali competenti per la soluzione di eventuali liti; h) possibilità di riportare le perdite registrate nel corso di un esercizio finanziario sul conto dell’utile imponibile degli esercizi finanziari successivi; i) possibilità di utilizzo dell’ammortamento accelerato; j) possibilità di deduzione, dall’utile disponibile, delle spese per promozione e pubblicità; k) possibilità di assunzione di cittadini stranieri, secondo le disposizioni legali in vigore. Tale regime giuridico non viene applicato agli investitori che operano e agli investimenti che vengono effettuati nelle zone libere o nelle zone regolamentate da leggi speciali. I settori in cui gli investimenti possono essere effettuati solo in base a licenze o autorizzazioni e le condizioni generali relative alla concessione di licenze o autorizzazioni vengono stabiliti con atti normativi aventi valore di legge. Ogni persona fisica o giuridica, residente o non residente, può essere titolare di diritti reali su beni mobili o mmobili. Possono essere titolari di diritti reali sui terreni soltanto le persone fisiche romene o le persone giuridiche romene (anche con capitale in tutto o in parte straniero) a condizione che i terreni stessi siano destinati al raggiungimento dell’oggetto sociale. Gli investitori possono effettuare il cambio valutario sul territorio della Romania alle condizioni stabilite dai regolamenti della Banca Nazionale della Romania, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitor Oficial), Parte I. Gli investimenti non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure ad effetto equivalente, ad eccezione dei casi in cui tali misure rispondano – in modo cumulativo – alle seguenti condizioni:

• siano necessarie per cause di utilità pubblica;

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• non siano discriminatorie; • vengano effettuate in conformità alle disposizioni di legge; • vengano effettuate previo pagamento di un risarcimento equo ed effettivo.

Il risarcimento sarà equivalente al valore equo di mercato dell’investimento espropriato nel momento immediatamente anteriore all’espropriazione o prima che l’espropriazione imminente sia resa nota e possa influire sul valore dell’investimento stesso. Su richiesta dell’investitore, il valore equo di mercato dell’investimento può essere espresso in valuta convertibile, secondo il cambio della rispettiva valuta sul mercato valutario alla data della valutazione. L’investitore espropriato ha diritto ad un pronto esame del suo caso, alla valutazione del suo investimento ed al pagamento del risarcimento. In base alla legge rumena l’esame viene effettuato, secondo i casi, da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente e competente, in base agli accordi internazionali in materia cui la Romania ha aderito. GARANZIE E FACILITAZIONI PER GLI INVESTITORI ESTERI O NON RESIDENTI IN ROMANIA Gli investitori hanno gli stessi diritti ed obblighi, indifferentemente se siano residenti o non residenti, romeni o stranieri, salvo le disposizioni previste dalla legge. Se un accordo bilaterale di promozione e protezione reciproca degli investimenti, ratificato secondo questa o altra legge, dovesse dare diritto all’investitore - persona fisica o giuridica straniera – ad un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente Ordinanza di Urgenza, l’investitore avrà il beneficio di quel trattamento. Gli investitori non residenti in Romania hanno diritto di trasferire all’estero, senza alcuna restrizione, dopo il pagamento delle imposte e delle tasse legali, i seguenti redditi in valuta convertibile: a) i dividendi o gli utili di una società commerciale – persona giuridica romena b) il reddito ottenuto nel caso di associazione in partecipazione nonché i redditi ottenuti dalla vendita delle azioni o delle quote sociali; c) le somme ottenute dalla liquidazione di una società commerciale secondo la Legge n. 31/1990 sulle Società Commerciali, con sue modifiche ed integrazioni, o dalla liquidazione di una società secondo la procedura di fallimento, regolata dalla Legge n. 64/1995 e sue modifiche e integrazioni; d) le somme ottenute a titolo di risarcimento, a seguito di espropriazione o altra misura equivalente; e) altri redditi, secondo la forma di realizzo dell’investimento. Le controversie tra investitori stranieri e lo Stato rumeno in materia di diritti e obblighi risultanti dalle disposizioni di legge verranno risolte, a scelta dell’investitore, secondo la procedura istituita tramite: a) La Legge n. 554/2004 (che ha abrogato la legge precedente sul contenzioso amministrativo – n. 29/1990), la Legge n. 105/1992 sulla Regolamentazione dei Rapporti di Diritto Internazionale Privato e dai Regolamenti dell’Unione Europea. b) la Convenzione per la Regolamentazione delle Controversie relative ad Investimenti tra Stati, firmata a Washington il 18 marzo 1965 e ratificata dalla Romania con il Decreto del Consiglio di Stato n. 62/1975 pubblicato nel Bollettino Ufficiale, Parte I, n.56 del 7 giugno 1975, se l’investitore straniero è cittadino di uno Stato parte della Convenzione e la controversia viene risolta tramite conciliazione e/o arbitrato. In tali casi una società romena in cui gli investitori stranieri detengano - secondo la legge romena - una posizione di controllo, può essere considerata, secondo l’art.25 (2) lett. b della Convenzione, come avente la nazionalità degli investitori esteri; c) il Regolamento sull’Arbitrato UNCITRAL/CNUDCI; se gli arbitri non verranno nominati secondo le condizioni di questo Regolamento, saranno nominati dal Segretario Generale del Centro internazionale per la Regolamentazione delle Controversie sugli Investimenti. AGEVOLAZIONI DOGANALI E FISCALI Il regime fiscale concernente le microimprese è regolamentato, in seguito all’entrata in vigore del codice fiscale, dal titolo IV di tale codice e dall’Ordinanza di Urgenza n°.138/2004, come modificata dalla L egge n. 343/2006. Si tratta di un regime di tassazione particolarmente favorevole per le imprese aventi fra uno e nove dipendenti, un reddito, escluso quello ottenuto a seguito di consulenza e management, di oltre 50% del reddito totale, un reddito totale di massimo 100.000 euro ed il capitale integralmente privato (“microimprese”). Queste imprese sono soggette ad una tassazione: • nel 2007, pari al 2% del reddito; • nel 2008, pari al 2,5% del reddito; • nel 2009, pari al 3% del reddito. Le imprese aventi i requisiti di cui sopra possono optare per il regime fiscale proprio di “microimpresa” o per il regime fiscale ordinario (16% di imposta sui redditi)

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Le società che, pur rispettando i requisiti della micro-impresa, svolgono attività bancaria, assicurativa, riassicurativa, di intermediazione mobiliare, e di commercio con l'estero (import-export), non possono beneficiare di tale regime. Per quanto riguarda inoltre gli imprenditori italiani che hanno attività soggette a reddito in Romania è necessario ricordare l’Accordo Bilaterale Italia-Romania, per evitare la doppia imposizione sui redditi, sottoscritto il 14 gennaio 1977, e ratificato con la legge n. 680 del 18 ottobre 1978, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, Serie Ordinaria, n. 312 dell’8 novembre 1978. L’accordo ha durata illimitata.

2.2 Il regime agevolativi è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali aree o zone franche è applicabile? Le agevolazioni stabilite tramite l’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 92/1997 vengono applicate all’intero territorio del paese. Queste, però, non valgono per gli imprenditori e per gli investimenti fatti nelle zone libere oppure nelle altre zone che godono di regimi agevolati definiti da leggi speciali.

2.3 Il regime agevolato si sostanzia in finanziamen ti a condizioni agevolate rispetto al mercato? No, il regime agevolato non si sostanzia in finanziamenti a condizioni agevolate rispetto al mercato.

2.4 Il regime agevolato si sostanzia in sgravi fisc ali? L’Ordinanza d’Urgenza n.92/1997, con le successive modifiche e integrazioni, prevede alcune agevolazioni che si sostanziano in sgravi fiscali. Si rimanda a quanto detto al paragrafo precedente.

2.5 Il regime agevolato consente di ridurre il cost o del personale? In materia di attenuazione del costo del personale non esistono disposizioni che stabiliscono agevolazioni specifiche per le società a capitale straniero. Tali agevolazioni vengono accordate a tutte le società che impiegano neo-diplomati o neo-laureati e consistono in riduzioni di imposte sugli stipendi per il primo anno di impiego dei giovani.

2.6 Esistono agevolazioni per chi investe in partic olari aree o regioni depresse o sottosviluppate? Nella legislazione romena si nota, nell’ultimo periodo, la tendenza ad eliminare le agevolazioni accordate a coloro i quali investono nelle aree depresse oppure sottosviluppate. Le agevolazioni che venivano accordate inizialmente, in conformità all’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 24/1998 riguardante il regime delle aree depresse, sono state ridotte in maniera sostanziale. L’unica agevolazione ancora in essere per gli investimenti realizzati nelle aree depresse riguarda l’esenzione di imposta sul profitto relativo ai nuovi investimenti. Questa esenzione viene accordata, però, solo alle persone giuridiche che hanno ottenuto prima del 1°l uglio 2003 il certificato permanente di investitore nell’area depressa, ed ivi hanno continuato ad investire. Conformemente all`art.5 dell’Ordinanza di cui sopra, un’area geografica può essere dichiarata depressa per un periodo che va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni. Al momento attuale risultano nel numero di 32 le zone qualificate come sfavorite. Si annoverano tra di esse anche i seguenti distretti : Alba, Hunedoara, Harghita, Gorj, Bihor, Caras-Severin, Salaj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Prahova, Bacau, Suceava, Covasna e Tulcea.

2.7 Esistono agevolazioni per chi investe in settor i o comparti in crisi? In linea di massima la risposta è negativa anche se vi sono delle eccezioni. In particolare esistono delle agevolazioni per gli investimenti effettuati nelle zone sfavorite e nei settori seguenti: agricoltura, silvicoltura, sfruttamento forestale, pesca, estrazione e lavoro industriale, energia elettrica e termica, gas ed acqua, commercio all’ingrosso ed al dettaglio, riparazioni e manutenzione di macchinari, prodotti d’uso domestico,

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alberghi e ristoranti, servizi di trasporto e deposito, assicurazioni sulla salute e sociali e altre attività di servizi collettivi, personali o sociali.

2.8 Esistono agevolazioni collegate alla crescita o ccupazionale prodotta dall’investimento? Ai sensi della Legge n. 332/2001, un investimento viene considerato “con significativo impattosull’economia” purché mire, tra le altre cose, a creare nuovi posti di lavoro. Quindi, indirettamente, l’organo legislativo ha inteso concedere agevolazioni a quegli investimenti che, tra le altre cose, sono indirizzati a creare nuovi posti di lavoro nel settore in cui vengono realizzati.

2.9 Esistono agevolazioni collegate alla capacità d i produzione e/o esportazione che verrà generata dall’investimento? NO

2.10 Esistono agevolazioni per interventi di recupe ro realizzati su aziende in crisi o in ristrutturazione? NO

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3 TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

3.1 Esistono leggi che regolamentano gli investimen ti stranieri? Ad oggi, il quadro giuridico generale degli investimenti stranieri in Romania è regolato dalle disposizioni dell’Ordinanza d’Urgenza n.92/1997 riguardante la sollecitazione degli investimenti diretti (si veda anche la sezione 2.2.1), anche se, in seguito all’entrata nell’Unione Europea, è in atto una profonda modifica della materia attesa entro la fine dell’ anno 2007. Altresì, da ricordare la Legge n. 332/2001 sulla promozione degli investimenti diretti con significativo impatto sull’economia.

3.2 Esistono leggi che impediscono che con provvedi menti successivi venga peggiorato il trattamento cui l'investitore stranie ro era stato assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? Non esistono leggi specifiche in merito. Alle società a partecipazione straniera viene comunque sempre applicato il trattamento fiscale vigente al momento della loro costituzione, fino alla scadenza degli eventuali periodi di esenzione o agevolazione fiscale.

3.3 Esiste un’agenzia nazionale per la promozione d egli investimenti stranieri? Sì, la ARIS. ARIS (Romanian Agency for Foreign Investment) 22 Primaverii Blvd. District 1, Bucharest Tel. +40 021 2339162 Fax. +40 021 2339104 e-mail: [email protected]

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4 PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI

4.1 Come è disciplinata la partecipazione agli inve stimenti dell’investitore straniero? Si veda sez. precedente.

4.2 L'investitore straniero può possedere il contro llo di maggioranza dell'investimento? Anche senza doversi associare a partner locali? Nessuna normativa vieta la creazione di società con 100% di capitale estero o quote liberamente stabilite fra il socio italiano e quello rumeno. La società può essere controllata al 100% da capitale straniero in quanto la normativa rumena non prevede l’obbligo di avere soci rumeni. In tema di partecipazione, l’Ordinanza Governativa n. 16/2002 disciplinava la procedura di costituzione di una joint-venture tra lo Stato e l’imprenditore privato ai fini della progettazione, sfruttamento, mantenimento e trasferimento di qualsiasi bene pubblico. Questa Ordinanza è stata abrogata dalla Ordinanza di Urgenza Governativa n. 34/2006 per l’attribuzione dei contratti di acquisti pubblici, dei contratti di concessione dei lavori e dei servizi pubblici. Di guisa che, in presente, non esiste differenza tra gli imprenditori privati stranieri e quelli romeni, essendo sottoposti alle stessa procedure previste dalla Ordinanza suddetta. Dal 1 gennaio 2007, l’Autorità Nazionale per la Gestione ed il Monitoraggio degli Acquisti Pubblici tiene il Registro di monitoraggio dei contratti di acquisti pubblici, nel quale vengono registrati tutti i contratti di un valore superiore a 100.000 Euro.

4.3 La partecipazione può rimanere straniera a temp o indeterminato? La partecipazione può rimanere straniera fino allo scioglimento della società, quindi a tempo indeterminato.

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5 CONTENZIOSI E ARBITRATI

5.1 A quale disciplina è assoggettato il contenzios o derivante da inadempimento contrattuale? Le controversie tra investitori stranieri e lo Stato rumeno in materia di diritti e obblighi risultanti dalle disposizioni dell’Ordinanza Governativa d’Urgenza n. 92/1997 e successive modifiche e integrazioni, verranno risolte, a scelta dell’investitore, secondo la procedura istituita tramite: - La Legge n. 554/2004 (che ha abrogato la vecchia legge sul contenzioso amministrativo – n. 29/1990) e la Legge n. 105/1992 sulla Regolamentazione dei Rapporti di Diritto Internazionale Privato; - la Convenzione per la Regolamentazione delle Controversie relative ad Investimenti tra Stati, firmata a Washington il 18 marzo 1965 e ratificata dalla Romania con il Decreto del Consiglio di Stato n. 62/1975 pubblicato nel Bollettino Ufficiale, Parte I, n. 56 del 7 giugno 1975, se l’investitore straniero è cittadino di uno Stato parte della Convenzione e la controversia viene risolta tramite conciliazione e/o arbitrato. In tali casi una ditta romena in cui gli investitori stranieri detengano - secondo la legge romena - una posizione di controllo, può essere considerata, secondo l’art.25 (2) lett. b della Convenzione, come avente la nazionalità degli investitori esteri; - il Regolamento sull’Arbitrato UNCITRAL/CNUDCI; se gli arbitri non verranno nominati secondo le condizioni di questo Regolamento, saranno nominati dal Segretario Generale del Centro internazionale per la Regolamentazione delle Controversie sugli Investimenti. - gli investitori italiani possono inoltre chiedere l’applicazione della convenzione bilaterale siglata tra Italia e Romania sulla Protezione Reciproca degli Investimenti Esteri, stipulata il 6 dicembre 1990, ratificata sia dalla Romania che dall'Italia (Roma, 6 dicembre 1990, Legge del 14.12.1994, n. 704 - G.U. del 27.12.1994, n. 301, s.o. n. 170) ed entrata in vigore il 14 marzo 1995 il cui Art. 7 prevede la possibilità per gli investitori italiani e/o romeni di avvalersi di un collegio arbitrale, secondo le norme UNCITRAL, da tenersi in un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambi i Paesi.

5.2 Per quali istituti giuridici è vietata l’applic azione del diritto straniero? L’applicazione del diritto straniero è generalmente permessa nel caso in cui le parti abbiano così stabilito nell’ambito di una precisa clausola contrattuale vertente su diritti disponibili. Tale clausola sarà invece nulla nel caso in cui si verta su diritti indisponibili dalle parti (es: diritto penale, diritto della proprietà immobiliare, diritto del lavoro).

5.3 È possibile che le parti di un contratto deferi scano le controversie da esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? Negli stessi limiti in cui è ammessa la scelta di un particolare regime giuridico straniero, anche la scelta del foro competente trova le limitazioni di legge derivanti dal codice di procedura civile e dagli accordi internazionali vigenti. In ogni caso la possibilità di devolvere una controversia tra due cittadini stranieri ad un giudice straniero è di principio ammessa se esiste una clausola contrattuale in tal senso. Le controversie aventi ad oggetto un diritto esistente in Romania tra uno straniero ed un romeno, è competente il giudice romeno se il convenuto ha residenza o domicilio in Romania o se è straniero ed il suo domicilio non è conosciuto (Cfr. legge 105/ 1992 sul diritto internazionale privato).

5.4 È possibile che le parti di un contratto deferi scano le controversie da esso nascenti ad un arbitrato? A qualsiasi tipo di arbit rato o solo ad alcune tipologie? Il Codice di procedura civile romeno concede alle parti, nei limiti dei loro diritti disponibili, di deferire la risoluzione di una controversia ad un arbitrato secondo le procedure previste nel codice stesso. Gli accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti permettono inoltre di avvalersi di un arbitrato internazionale nel caso in cui sia fallito il tentativo di conciliazione amichevole ed una delle parti sia una istituzione statale. In tale caso l’arbitrato potrà essere deferito ad un Paese terzo avente rapporti diplomatici con entrambi i Paesi. Il Parlamento romeno ha approvato la Legge n. 192/2006 riguardante l’istituto della mediazione. Si deve precisare che tale istituto si differenzia dal contratto di mediazione di cui si fa menzione nel capitolo III al punto 3.8.4. La natura della mediazione di cui al punto n 3.8.4 si caratterizza come un mandato senza

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rappresentanza ove una parte (comisionar) nell’ambito di rapporti di tipo commerciale si impegna a concludere contratti a proprio nome per conto di un’altra (comitent). L’istituto della mediazione di cui alla bozza di legge sopra menzionata, invece, è inteso come uno strumento alternativo e facoltativo al giudizio ordinario e all’arbitrato, da utilizzare ai fini di risolvere in modo amichevole le controversie nascenti tra le parti. L’introduzione di tale istituto comporta l’utilizzo del mediatore ossia di una persona terza incaricata dalle parti di sedare i conflitti in essere. Gli ambiti giuridici, ove ci si potrà avvalere della figura del mediatore, sono i seguenti: diritto di famiglia, diritto civile, diritto penale e diritto commerciale.

5.5 Sono in vigore nel Paese le Convenzioni interna zionali sul riconoscimento delle sentenze arbitrali? La disciplina del riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere è prevista dalla Legge n. 105/1992 relativa ai rapporti di diritto internazionale privato e dagli articoli 370-370³ del Codice di procedura civile romeno relative all’arbitrato. In particolare, l’articolo 181 della Legge n. 105/1992 prevede che le disposizioni che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziali straniere in Romania (previste agli articoli 167- 178 della medesima Legge) si applicano altresì al riconoscimento e all’esecuzione in Romania delle sentenze arbitrali straniere. Al fine di essere riconosciuta ed eseguita sul territorio romeno (cd. exequatur), la sentenza arbitrale straniera deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni: - essere definitiva, cioè non impugnabile, in base alle leggi dello Stato dove è stata emessa; - il tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza era competente a giudicare la causa; - esiste reciprocità di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali tra la Romania ed il paese in cui è stata emessa la sentenza. Il riconoscimento della sentenza arbitrale può essere rifiutato in uno seguenti casi: - la sentenza è stata emessa in seguito a frode commessa nella procedura arbitrale straniera; - la sentenza arbitrale è contraria alle norme romene di ordine pubblico (ad esempio sono state eluse le disposizioni imperative relative alla competenza esclusiva del tribunale romeno); - vi è litispendenza con un Tribunale romeno. L'organo giurisdizionale competente a giudicare la causa in via principale è il Tribunale della sede della persona che non ha rispettato la sentenza arbitrale straniera, mentre, in via incidentale, può essere competente il Tribunale davanti al quale si solleva l’eccezione di autorità di cosa giudicata, basata sulla sentenza arbitrale. Il Tribunale giudica sull'accoglimento del riconoscimento con sentenza. Al fine di ottenere il riconoscimento della sentenza arbitrale straniera in Romania, l'interessato deve presentare al Tribunale competente una richiesta di riconoscimento nella forma prevista dalla legge romena unitamente ad una copia della sentenza arbitrale straniera, la prova del carattere definitivo della sentenza ed ogni altro atto che comprovi l’adempimento delle condizioni indicate dalla legge per ottenere il riconoscimento della sentenza arbitrale straniera. Nel caso in cui la sentenza del Tribunale romeno di riconoscimento della sentenza arbitrale straniera non sia eseguita di buona volontà, la parte interessata può richiedere l’esecuzione forzata al Tribunale romeno competente per l'esecuzione. Al fine di essere messa in esecuzione forzata, la sentenza del Tribunale romeno di riconoscimento della sentenza arbitrale straniera, a parte l’adempimento delle condizioni sopra citate dell’articolo 167, deve essere esecutoria secondo la legge romena, ed il diritto all'azione non deve essere prescritto. Se accoglie la richiesta di esecuzione forzata, il Giudice emette il titolo esecutivo necessario all’esecuzione forzata della sentenza arbitrale straniera. Quanto ai trattati internazionali, la Romania è parte della Convenzione di New York del 1958 relativa al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, della Convenzione di Ginevra di 1967 sull'arbitrato commerciale internazionale e della Convenzione di Washington del 1965 relativa al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali in materia di investimenti internazionali. In base alla Convenzione di New York, la parte interessata al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza arbitrale straniera in Romania deve richiedere il riconoscimento al Tribunale, presentando la sentenza arbitrale straniera ed il contratto contenente la clausola arbitrale sia in originale sia tradotti in romeno. Non è obbligatorio provare l'esistenza delle condizioni previste dalla Convenzione. L’onere della prova spetta alla controparte che deve dimostrare che la sentenza arbitrale straniera non soddisfa le condizioni previste dalla convenzione. Tali condizioni si riferiscono in particolare a: - capacità di agire delle parti; - validità del contratto secondo la legge che lo governa; - competenza dell'arbitrato; - passaggio in giudicato della sentenza arbitrale.

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La Convenzione di Ginevra, invece, prevede per il riconoscimento delle sentenze straniere l’adempimento di condizioni relative alla validità della clausola arbitrale, al rispetto del diritto di difesa delle parti, all’applicazione della clausola arbitrale nei limiti previsti, alla valida costituzione dell'arbitro. La Convenzione di Washington, infine, elimina la procedura di exequatur e permette a uno Stato membro di riconoscere tutte le sentenze arbitrali emesse da un altro stato membro come se fossero emesse da un Tribunale competente del suo territorio. Infine, in base all'art. 20 della Convenzione italo-romena sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 1971, le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell’altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

5.6 Quale è la procedura per ottenere il riconoscim ento di una sentenza pronunciata in uno degli Stati membri? Si può mette re in esecuzione? Prima del 1 gennaio 2007, il quadro legislativo interno, in questo campo, era regolato dalla Legge 105/1992 e la Legge n. 187/2003 concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale pronunciate negli Stati membri dell’Unione Europea. Tuttavia quest’ultima legge è stata di recente abrogata dall’Ordinanza di Urgenza Governativa n. 119/2006. Dal 1o gennaio 2007, infatti, data dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, le sentenze pronunciate dai giudici dei paesi comunitari sono automaticamente riconosciute in Romania senza necessità di una procedura preliminare (i.e. exequatur), come previsto dal Regolamento n. 44/2001 del Consiglio Europeo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Questo regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non riguarda, al contrario, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione di codesto regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato. Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (art.38). Tuttavia, al mese di Aprile 2007, la Romania non ha ancora proceduto alla nomina del giudice competente per la materia de quo. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale. Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine. Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese. Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non possono riscuotersi, da parte dello Stato membro a cui e’ richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

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6 SISTEMA GIUDIZIARIO

6.1 Come è organizzato l’ordinamento giudiziario ne l paese ? Come per il sistema giudiziario italiano, il sistema giudiziario rumeno prevede tre gradi di giudizio costituiti dai Tribunali, le Corti d’ Appello e la Corte di Cassazione e Giustizia. La Corte di Cassazione e Giustizia, con sede in Bucarest, è l’organo competente ad assicurare l’interpretazione e l’applicazione unitaria della legge sul territorio nazionale. A livello nazionale, altresì, sono attive 15 Corti d’Appello, nelle cui circoscrizione sono istituiti due o più Tribunali. La Corte d’Appello e’ suddivisa per Sezioni speciali con competenze varie, come ad esempio in materia civile, penale, commerciale, familiare, a tutela dei minori, di contenzioso amministrativo e fiscale, di questioni di lavoro, di assicurazioni sociali e di diritto della navigazione. Inoltre, In ciascuna delle 41 unità amministrativo-territoriali (province), ed in forma più sviluppata all’interno dell’area municipale di Bucarest, sono istituiti i Tribunali ordinari con sede presso ciascun capoluogo. In aggiunta a tali organi tradizionali, la Legge n. 304/2004 ha previsto la costituzione di Tribunali specializzati che dovrebbero essere attivati entro il 1°gennaio 2 008. Tali Tribunali avranno la competenza in materia di: - minori e famiglia; - lavoro ed assicurazioni sociali; - diritto commerciale; -diritto amministrativo-fiscale. Fino alla data 1°gennaio 2008, tali Tribunali saran no attivi presso divisioni specializzate dei Tribunali ordinari. Per quel che riguarda la tutela della giustizia penale, il Pubblico Ministero rappresenta gli interessi generali della società e difende l’ordine pubblico per la tutela dei diritti e le libertà dei cittadini. L’Ufficio del Pubblico Ministero opera tramite dei procuratori che prestano la loro attività all’interno delle Procure della Repubblica. Tali uffici sono costituiti presso le relative corti competenti, e svolgono il proprio servizio conducendo e sorvegliando l’attività di ricerca penale mediante la collaborazione della polizia giudiziaria e dei procuratori sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Infine la struttura giudiziaria rumena prevede un ulteriore organo, la Corte Costituzionale, la quale opera come organo particolare rispetto agli altri tre gradi di giudizio, operando solo per il rispetto e l’ applicazione delle disposizioni costituzionali. I 9 magistrati che fanno parte della Corte Costituzionale decidono sulla costituzionalità delle leggi e delle ordinanze, in base ad eccezioni di incostituzionalità sollevate dai membri della Camera dei Deputati, da quelli del Senato o dal Presidente della Romania.

6.2 Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? Il sistema giuridico vigente in Romania è, secondo una terminologia di diritto internazionale, di “Civil Law”. Questo è l’effetto di una evoluzione storica - giuridica che ha subito una forte influenza occidentale, in special modo di provenienza latina, che ha influenzato il sistema moderno creando varie affinità tutt’oggi riscontrabili. Questo trova esempio nel codice civile, il quale trova il suo fondamento nel codice civile Napoleonico, o nel Codice Commerciale, che sul modello italiano ha trovato la sua maggiore fonte di ispirazione. In definitiva, il sistema giuridico rumeno può considerarsi ad oggi un sistema moderno ed evoluto che, tuttavia, soprattutto a causa dell’entrata nell’Unione Europea, sta subendo quotidiane modifiche che lo rendono, al momento, fortemente instabile e non del tutto affidabile.

6.3 E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? In base alle disposizioni della Legge n. 51/1995 in materia di organizzazione ed esercizio della professione di avvocato in Romania, gli avvocati stranieri, se non dopo avere sostenuto un esame apposito, non possono prestare assistenza giuridica relativa al diritto romeno e non possono presentare memorie di nessun genere orali e/o scritte di fronte a qualsivoglia organo giudicante competente, salvo i Tribunali Arbitrali Internazionali.

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6.4 Quali sono i costi dei processi civili? Per i processi civili/commerciali, le parti devono pagare una tassa giudiziaria di bollo il cui valore varia in funzione dell’oggetto della causa. L’ammontare di questa tassa è stabilito dalla Legge n. 146/1997. Il Governo aggiorna periodicamente, in funzione della percentuale di inflazione, le tasse giudiziarie di bollo. Per le azioni e le richieste a cui non può essere attribuito un controvalore in denaro viene pagata una tassa fissa il cui ammontare varia tra i 19 RON e 78 RON. Per le azioni e richieste a cui può essere attribuito un valore in denaro, la tassa viene calcolata in funzione di una percentuale dello stesso. Sono escluse dal pagamento della tassa giudiziaria di bollo le azioni o richieste che hanno come oggetto: - i rapporti di lavoro - gli obblighi legali e contrattuali di mantenimento - le questioni in ambito di assicurazioni sociali - le questioni di risarcimento danni in seguito a condanne ingiuste e/o provvedimenti cautelari adottati per errore - adozioni, tutela di minori, curatela, interdizione giurisdizionale - scioglimento delle società commerciali

6.5 Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza giudiziaria? In data 11.11.1972, Italia e Romania hanno firmato la Convenzione riguardante l’assistenza giudiziaria in materia civile e penale – Legge n.127 del 20.02.1975 in G.U. n. 112 del 29.04.1975. Questa è stata ratificata dallo Stato rumeno tramite il Decreto n.288/1973 dal 11.05. 1973 ed è entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’ art.56 della Convenzione stessa. Tramite la Convenzione è stata revocata la Convenzione di estradizione tra la Romania e l’Italia del 1880 che regolarizzava le relazioni tra i due stati rispetto all’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, alla notifica di atti giudiziari, al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del giudice in materia civile, all’estradizione, ecc.

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7 PRIVATIZZAZIONI

7.1 Quale è il regime legale in materia di privatiz zazioni? La principali normative riguardanti gli investitori esteri interessati alla privatizzazione in Romania sono: - Legge n. 31/1990 sulle Società Commerciali e successive modifiche e integrazioni; - Ordinanza Governativa di Urgenza n. 92/1997 sulle Agevolazioni concesse agli Investimenti Diretti, e successive modifiche e integrazioni; - Ordinanza Governativa n. 66/1997 sul Regime degli Investimenti Esteri in Romania realizzati attraverso Acquisti di Titoli di Stato e successive modifiche e integrazioni; - Ordinanza Governativa d’Urgenza n. 101/2006, per la riorganizzazione della Autorità per la Valorizzazione degli Attivi dello Stato con l’incorporazione dell’Ufficio delle Partecipazioni dello Stato e della Privatizzazione nell’industria; - Legge n.137/2002 e successive modifiche e integrazioni sulle misure per l’accelerazione della privatizzazione; - Ordinanza Governativa n. 25/2002 concernente alcune misure relative all’esecuzione di obbligazioni assunte mediante contratti di privatizzazione delle società commerciali e le successive modifiche e integrazioni. Fasi del Programma di Privatizzazione : Il processo di privatizzazione era considerato parte integrante della riforma economica avviata nel 1990. Conseguentemente, fu emanata la legislazione necessaria per rendere possibile il trasferimento delle proprietà dallo Stato al settore privato. Il primo passo del processo fu quello di trasformare le ultime imprese pubbliche, strutturate secondo i criteri socialisti, in società per azioni “joint stock companies”; nello stesso tempo le aziende di servizi pubblici (elettricità, gas, acqua, poste e telecomunicazioni) nonché i settori strategici dell’economia (miniere, estrazione e raffinazione del greggio, l’industria militare, leggera e simili) furono riconvertite in “Enti autonomi”, sotto forma di corporazioni pubbliche quasi interamente controllate dallo Stato e da questo finanziate. L’enorme patrimonio detenuto dallo Stato doveva essere messo sotto il controllo di un unico Ente di coordinamento e concertazione, che assicurasse un ordinato e non traumatico passaggio dal vecchio al nuovo sistema economico. Con la legge n.58/1991 fu pertanto, creato il Fondo Proprietà dello Stato, comunemente chiamato SOF (“State Ownership Fund”) in cui confluirono i pacchetti azionari di maggioranza di 6.400 aziende, per il 70% del capitale complessivamente registrato, mentre il restante 30% fu trasferito a 5 Fondi di Proprietà Privata e quindi alla popolazione nell’ambito di un Programma di Privatizzazione di massa. Durante tutti questi anni, il SOF ha usato molti metodi per privatizzare le aziende che appartenevano al suo portafoglio: le negoziazioni dirette, le gare aperte, varie forme di gare pubbliche internazionali, il collocamento delle azioni al BSE (“Bucharest Stock Exchange”). Nel 1998, come soluzione estrema per la dismissione delle aziende più indebitate e sull’orlo della messa in liquidazione, il SOF adottò un sistema che chiamò “Privatizzazione per un dollaro” a voler significare che le imprese in deficit sarebbero state vendute ad un prezzo molto al di sotto di quello nominale, in maniera tale da attrarre investitori disposti alla loro ristrutturazione e rilancio. A dimostrazione della bontà di tale programma, nel solo mese di gennaio 1999 furono privatizzate 159 aziende, delle quali 17 di grandi dimensioni, 57 di media dimensione ed 85 di piccole dimensioni; il valore globale di tali vendite è stato di 599 miliardi di Lei, 266,2 milioni di dollari e 115,630 milioni di marchi. Da notare che nei contratti di privatizzazione, il SOF ha inserito alcune “Clausole Sociali” a tutela dei lavoratori, mirate a trovare soluzioni più idonee per la riqualificazione professionale del personale. Nel periodo 1992-1998, il Fondo Proprietà di Stato era strutturato come istituzione fortemente centralizzata, con Sede Centrale a Bucarest e con Uffici territoriali che avevano competenza limitata all’istruttoria delle prime fasi delle privatizzazioni e potere decisionale soltanto per la vendita di piccole aziende con pochi addetti. Nel novembre 1998, dopo un’approfondita analisi delle procedure ed influenzato da una campagna stampa contro la corruzione dei funzionari pubblici, il Primo Ministro Radu Vasile portò avanti una radicale trasformazione interna del SOF che, oltre ad una riduzione del personale, prevedeva la costituzione di tre Dipartimenti con precise sfere di competenza e con un maggiore decentramento decisionale. La ristrutturazione doveva portare ad uno sviluppo dell’attività’ e ad una accelerazione del processo, in modo tale da passare dai 6 ai 2 mesi per le privatizzazioni delle aziende di piccola e media dimensione e dai 6 ai 3 mesi per quelle di grande dimensione.

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La privatizzazione delle banche pubbliche ha rappresentato l’obiettivo prioritario del 2000, anche perché inclusa dagli Organismi finanziari internazionali (FMI, World Bank ed UE) tra i presupposti fondamentali per la ripresa economica del Paese, e quindi, per la concessione dei finanziamenti. Allo scopo di assicurare una più efficace e veloce circolazione delle notizie ed informazioni sulle privatizzazioni in corso, il SOF, oltre ad istituire un proprio SITO WEB su Internet (www.sof.ro) ha aperto Uffici di rappresentanza a Milano, Washington, Londra, Zurigo e Barcellona, vale a dire ove più fertile sembra l’"humus" dei potenziali investitori esteri. Il Governo romeno, d’accordo con la World Bank, ha fissato il quadro di riferimento per l’accelerazione del processo di privatizzazione delle aziende pubbliche tuttora detenute dallo Stato. In questo senso, ha presentato un progetto di legge votato dal Parlamento ed entrato in vigore come Legge n. 137/2002 (concernente certe misure per l’accelerazione della privatizzazione). Secondo le disposizioni della legge n.137/2002, con le successive modifiche ed integrazioni, la privatizzazione viene realizzata tramite: a) vendita di azioni; b) aumento del capitale sociale attraverso l’apporto del capitale privato; c) trasferimento a titolo gratuito o vendita dei beni del patrimonio delle società commerciali; d) qualsiasi altra combinazione dei metodi suesposti. Non possono partecipare al processo di privatizzazione le persone fisiche e giuridiche, romene o straniere, che hanno sottoscritto dei contratti di compravendita di azioni con le autorità pubbliche risolti a seguito di una decisione giudiziaria o lodo arbitrale definitivi ed irrevocabili per causa imputabile all’acquirente. Sono esclusi dalla partecipazione al processo di privatizzazione anche le persone fisiche o giuridiche, romene o straniere, che hanno dei debiti verso lo Stato. a) Privatizzazione tramite vendita di azioni: Il processo di privatizzazione tramite vendita di azioni viene intrapreso sulla base di un dossier di presentazione elaborato in conformità con le norme metodologiche della Legge n.137/2002. Al fine di accelerare il processo, l’autorità pubblica è tenuta ad assicurare l’accesso dei potenziali investitori alle società commerciali, prima della vendita del dossier di presentazione, per facilitare un’opinione generale dell’investitore sulla situazione economica della società. Le informazioni fornite dalle società commerciali comprendono solo dati generali, di carattere pubblico, e le visite dell’imprenditore hanno un carattere tecnico, nel senso che l’investitore deve poter valutare la situazione generale della società, le sue prospettive post privatizzazione ed il volume minimo di investimenti necessario. Successivamente all’acquisto del fascicolo di presentazione, su richiesta del potenziale acquirente e secondo le condizioni previste delle norme metodologiche della legge in commento, l’autorità pubblica e la società commerciale sottoposta alla privatizzazione sono obbligate ad assicurare il libero accesso a tutti i dati ed informazioni, fatta eccezione per i dati con carattere di riservatezza. Il valore di acquisto delle azioni può essere stabilito in base al rapporto fra domanda e offerta, anche se inferiore al prezzo di offerta stabilito dall'autorità pubblica. Tuttavia, quest'ultima, è la sola competente a decidere sull'opportunità della vendita delle azioni. Il Governo romeno, inoltre, per alcune società con caratteristiche particolari (oggetto sociale, numero di dipendenti, situazione finanziaria ecc.), ha previsto una procedura del tutto peculiare. Infatti, il pacchetto di azioni di tali società viene messo in vendita al prezzo simbolico di un Euro. La vendita avviene all'asta pubblica con offerta al rialzo. b) Privatizzazione tramite apporto di capitale priv ato: L’autorità pubblica può proporre all’assemblea generale degli azionisti la frammentazione della partecipazione statale attraverso un’offerta pubblica di aumento del capitale della società. L’aumento del capitale sociale viene realizzato tramite un apporto in denaro o in natura (macchinari tecnologici), conformemente allo studio di fattibilità e alle disposizioni delle norme metodologiche della legge n.137/2002. Il trasferimento a titolo gratuito o la vendita di parte del patrimonio della società Le società commerciali a prevalente partecipazione statale possono decidere l’alienazione degli attivi della società (immobili) a titolo gratuito e con priorità verso le autorità dell’amministrazione pubblica oppure la vendita di queste a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, salvo gli immobili rivendicati sulla base della legge n.10/2001, e successive modifiche e integrazioni. L’amministrazione speciale durante il processo di p rivatizzazione L’amministrazione speciale è disposta per le società commerciali a prevalente partecipazione statale tramite Ordine del Ministro competente per l’amministrazione pubblica coinvolta nel processo di privatizzazione o tramite una decisione del capo dirigente dell’autorità pubblica locale.

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La procedura di amministrazione speciale viene eseguita da un amministratore speciale che agisce in base a mandato conferito dall’autorità pubblica competente. Il mandato di amministrazione deve precisare le modalità di amministrazione e gestione della società e le misure necessarie al fine di accelerare il processo di privatizzazione. Entro 30 giorni dalla istituzione dell’amministrazione speciale, su richiesta dell’autorità pubblica implicata nel processo di privatizzazione, i crediti detenuti dalla Autorità per la Valorizzazione degli attivi dello Stato (A.V.A.S.) verranno trasformati in azioni della società. La Legge 137/2002 prevedeva che le autorità pubbliche coinvolte nel processo di privatizzazione potessero concedere alle società e alle loro succursali in corso di privatizzazione le seguenti agevolazioni, descritte nel dossier di presentazione: a) l’esenzione totale o parziale dei debiti esistenti al 31 dicembre 2001, consistenti in imposte, tasse, contributi ed altri importi spettanti al bilancio dello Stato, i debiti propri. In caso di esenzione parziale dal pagamento dei debiti, l’ammontare residuo, verrà pagata ratealmente, secondo le scadenze approvate dai creditori e dall’autorità pubblica coinvolta nel processo di privatizzazione; b) l’esenzione totale o parziale dal pagamento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2001 nei confronti del bilancio dell’amministrazione locale, consistenti in imposte, tasse ed altri contributi. In caso di esenzione parziale dal pagamento dei debiti, il valore residuo verrà pagato ratealmente, secondo il grafico approvato dai creditori e dall’autorità pubblica coinvolta nel processo di privatizzazione; c) l’esenzione dal pagamento delle penalità di mora e di qualsiasi altro tipo relative agli importi dovuti al bilancio statale esistenti al 31 dicembre. Questa disposizione (art. 18 della suddetta legge) è stata abrogata dall’Ordinanza di Urgenza Governativa no. 26/2005. Garanzie e risarcimenti concessi agli acquirenti L’autorità pubblica coinvolta nella privatizzazione ha la possibilità di stipulare nel contratto di compravendita il risarcimento dovuto all’acquirente per i danni subiti a seguito di una responsabilità della società a causa della contaminazione dell’ambiente che non sia stata rivelata al momento della sottoscrizione del contratto. L’autorità pubblica coinvolta può inoltre negoziare e offrire garanzie per l’acquirente a copertura dei danni subiti da terzi, per colpa della società, nell'adempimento di un obbligo della società oppure a seguito della perdita subita a causa di atti, fatti e operazioni non rivelate al momento della sottoscrizione del contratto né tramite l’audit eseguito dall’acquirente. L’autorità pubblica può anche garantire l’acquirente per i danni subiti a seguito dell’esecuzione di una sentenza definitiva che obbliga alla restituzione in natura verso l’ex proprietario dei beni immobili. In ogni caso, il valore del risarcimento non deve superare il 50% dal prezzo pagato dall’acquirente. Risoluzione delle controversie Il termine di decadenza per l’esercizio delle azioni in giudizio relative ad un’operazione o ad un atto disciplinato dalla Legge n. 137/2002 e dall’Ordinanza di Urgenza Governativa n. 88/1997, come modificata dalla Legge n. 99/1999 (Ordinanza che riguarda la privatizzazione delle società commerciali), è di un mese dalla data in cui l’attore ha conosciuto oppure avrebbe dovuto conoscere l’esistenza dell’operazione o dell’atto impugnato oppure dal momento in cui è sorto il diritto. Il suddetto termine non si applica alle richieste relative agli obblighi derivanti dai contratti di vendita delle azioni e alle domande di scioglimento degli stessi, che seguono il termine generale di prescrizione ( art. 39 Lg. Nr. 137/2002, come modificato dalla Lg.556/2003). I contratti di vendita delle azioni sottoscritti nel processo di privatizzazione con l’autorità pubblica coinvolta costituisco titoli esecutivi. Vengono anche considerati titoli esecutivi i contratti di garanzia reale mobiliare sottoscritti con l’autorità pubblica. L’evoluzione del processo di privatizzazione Nei primi mesi di attività, l’Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Partecipazioni di Stato ha portato a completamento il quadro normativo nel campo della privatizzazione. In particolare, sono stati adottati i seguenti atti al fine di agevolare il processo di privatizzazione: • decisioni ed ordinanze governative per le strategie di privatizzazione di società commerciali come la Banca Agricola, Celhart Donaris (Braila), IL CANTIERE NAVALE CONSTANZA, le società commerciali di turismo, S.C. TRACTORUL UTB S.A. S.C. ROMAN S.A; • decisioni ed ordinanze governative per la proroga del termine di validità delle offerte di vendita (BANCA AGRICOLA, SIDEX –Galati -); • ordinanze di urgenza relative all’amministrazione delle società commerciali ed alla consolidazione della disciplina economico finanziaria. Il processo di privatizzazione si è concentrato particolarmente sulle società commerciali incluse nel programma PSAL I, cioè le grandi società commerciali la cui privatizzazione implica una diminuzione importante del capitale gestito dall’Autorità per la Privatizzazione. Le tappe che l’investitore straniero dovrà percorrere insieme al partner locale per partecipare alla privatizzazione di questo ultimo sono:

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1. L’investitore estero dovrà presentare una lettera di intenti all’Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Partecipazioni dello Stato (AVAS). Se esistono più lettere di intenti con lo stesso obiettivo, la selezione avverrà in base a licitazione/gara. 2. L’investitore estero, successivamente, dovrà firmare un accordo con l’azienda di Stato da privatizzare, previa negoziazione ed approvazione da parte dell’AVAS. L’accordo dovrà contenere: - la proposta di investimento (dimensioni e struttura dell’investimento); - le attività che ciascun socio deve intraprendere per la realizzazione dell’investimento. 3. Verranno elaborati i seguenti documenti: - contratto di associazione; - statuto del nuovo ente; - studio di fattibilità (compreso il Business Plan); - rapporto di valutazione riguardante il contributo in natura. I documenti dovranno essere redatti con l’assistenza dell’AVAS e di eventuali altri ministeri competenti. Detti documenti dovranno essere presentati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale dell’azienda rumena sulla base del mandato assegnato dai rappresentanti dell’AVAS all’Assemblea Generale dell’azienda. 4. L’investitore estero dovrà compilare il modulo per la Conferma della Registrazione dell’Investimento, allegando: - copia del contratto di associazione; - copia dello statuto del nuovo ente; - copia del Certificato di Registrazione alla CCIAA del proprio Paese (per le persone giuridiche); - ultimo bilancio (o referenze bancarie per le persone fisiche). 5. Il Presidente del Comitato di Direzione dell’azienda dovrà sottoporre all’AVAS i documenti indicati ai punti 3 e 4, aggiungendo: - parere favorevole del Ministero competente riguardo la conformità con la politica di ristrutturazione/privatizzazione del rispettivo settore; - copia del bilancio per l’anno precedente; - consenso dell’Assemblea generale degli azionisti rumeni per l’associazione con l’investitore straniero. Viene assicurato pari trattamento agli investitori nazionali e stranieri. I documenti che l’investitore estero deve presentare per l’acquisto di azioni di aziende statali in corso di privatizzazione sono: − lettera di intenti per l’investimento in Romania; − business plan; − ultimo bilancio; − contratto di acquisto delle azioni. Inoltre: a) per le persone giuridiche: − Certificato di Registrazione alla CCIAA del proprio Paese; − referenze bancarie; − ultimo bilancio; − procura per il rappresentante dell’investitore estero in Romania. b) per le persone fisiche: − certificato del casellario giudiziario rilasciato dalle competenti autorità italiane; − certificato del casellario giudiziario rilasciato dalle competenti autorità rumene, se il soggetto ha già soggiornato in Romania; − copia del passaporto. Controllo post privatizzazione Al fine di assicurare il controllo post-privatizzazione delle società commerciali, il Governo romeno ha emanato l’Ordinanza n. 25/2002 che disciplina la verifica degli obblighi assunti tramite i contratti di privatizzazione delle società commerciali. Le disposizioni dell’Ordinanza Governativa n. 25/2002, modificata dalla Legge n. 506/2002 e dalle Ordinanze n. 40/2003 e n.27/2005, si applicano ai contratti di vendita sottoscritti dal Fondo Proprietà di Stato o dall’Autorità per la Privatizzazione e dall’Amministrazione delle Partecipazioni dello Stato (AVAS), aventi ad oggetto la cessione delle azioni di proprietà dello Stato alle società commerciali. Le società privatizzate tramite la sottoscrizione di contratti di compravendita delle azioni sono sottoposte al controllo post-privatizzazione per il periodo previsto dal contratto. Sono altresì sottoposte al controllo post-privatizzazione le società risultanti da fusione ovvero scissione, qualora tali operazioni siano state compiute entro il periodo previsto dal contratto.

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Il controllo post-privatizzazione viene effettuato dall'AVAS e ha come oggetto la verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la verifica dell’evoluzione dei principali indici economico-finanziari delle società privatizzate. L'acquirente e/o i rappresentanti legali delle società hanno l’obbligo di: - trasmettere all’AVAS, entro 30 giorni salvo diversa previsione contrattuale, dalla scadenza o dalla richiesta indirizzata all’Autorità, un rapporto relativo alla modalità d’adempimento degli obblighi contrattuali; - permettere al personale dell’AVAS la verifica per iscritto e di fatto relativamente all’adempimento degli obblighi contrattuali dell’acquirente ed alla situazione economico – finanziaria della società; - comunicare all’AVAS entro 10 giorni la scissione, lo scioglimento, la fusione, la liquidazione volontaria e di fallimento, salvo diverso termine previsto dal contratto; - concludere con l'AVAS un atto addizionale al contratto per stabilire la procedura di adempimento degli obblighi assunti in caso di scissione ovvero fusione; - a pena di nullità, ottenere il consenso per iscritto dell'AVAS al trasferimento delle azioni, per il periodo previsto dal contratto. L’AVAS ha le seguenti attribuzioni: a) seguire l’esecuzione dei contratti e l’adempimento degli obblighi; b) notificare al Governo i rapporti annuali relativi all’esecuzione delle clausole contrattuali e all’evoluzione economica finanziaria della società; c) modificare i contratti relativi a: - ristrutturazione dei programmi d’investimento qualora l’acquirente non perda la sua posizione di aggiudicatario; - ristrutturazione degli impegni di investimento; - ristrutturazione dei pagamenti; - novazioni, delegazioni, ecc.

7.2 Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? Interlocutore governativo: Autorità per la Valorizzazione degli Attivi dello S tato (A.V.A.S.) Indirizzo: Cpt. Aviator Alexandru Stefanescu Street 50, Sector 1, Bucarest Presidente: Teodor Atanasiu Tel.: 0040 21 3036510 Fax: 0040 21 3036465 Sito Web: www.avas.gov.ro L’Ordinanza di Urgenza n.23 del 15.04.2004 ha previsto il cambio di denominazione dell’Autorità per la Valorizzazione degli Attivi Bancari in “Autorità per la valorizzazione degli Attivi dello Stato”. Tale autorità ha incorporato l’Autorità per la Privatizzazione e l’Amministrazione delle Partecipazioni dello Stato. Così, con decorrenza dal 1°maggio 2004, l’Autorità per la valorizzazione degli attivi dello Stato (A.V.A.S) ha esercitato i diritti, gli obblighi e le mansioni dell’ex AVAS, stabiliti dagli atti normativi vigenti nel settore della privatizzazione e della post-privatizzazione, dagli accordi internazionali oppure dagli altri atti conclusi da essa in conformità alla legge.

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8 REGIME DELLA PROPRIETA’

Qual è il regime della proprietà? Il regime della proprietà privata in Romania è disciplinato dall'articolo 41 della Costituzione, come modificato e integrato dalla Legge 429/2003, e da varie leggi e ordinanze. Inoltre dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge n. 312/2005 concernente l’acquisto del diritto di proprietà dei terreni da parte dei cittadini stranieri, degli apolidi e delle persone giuridiche straniere. Dunque, è possibile riassumere il regime della proprietà nella tabella che segue.

In caso di scioglimento o liquidazione della società a partecipazione straniera, i terreni dovranno essere alienati a persone che hanno la capacità di acquistarli entro 1 anno dalla data di scioglimento.

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L’art. 3 della Legge n. 312/2005 stabilisce il principio fondamentale secondo il quale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, gli apolidi domiciliati in uno degli stati membri od in Romania e le persone giuridiche costituite in conformità con la legislazione vigente di uno Stato membro possono acquisire il diritto di proprietà dei terreni alle stesse condizioni con quelle previste dalla legge per i cittadini romeni e per le persone giuridiche romene. Nonostante questa disposizione generale, l’art. 4 differenzia la possibilità di acquisire la proprietà dei terreni secondo il criterio della residenza. Questo comporta che il cittadino di uno Stato membro non residente in Romania, l’apolide non residente in Romania con il domicilio in uno Stato membro e la persona giuridica non residente in Romania possano acquisire la proprietà dei terreni per residenze secondarie e per sede secondaria solo dopo 5 anni dalla data dell’adesione della Romania alla Unione Europea. Se si tratta di terreni agricoli, foreste e terreni forestieri, il termine è di 7 anni. In alternativa, come avveniva precedentemente all’entrata in vigore della sopra indicata legge, dovrà costituire una società di diritto rumeno e procedere all’acquisto mediante codesta società. Al momento in materia vi sono diverse interpretazioni e contestazioni e, stante la confusione creata dalla legge, ad oggi, i notai si rifiutano di concludere contratti di compravendita di terreni con compratore cittadino straniero di uno Stato membro se non sia prevista la preliminare costituzione di una società di diritto rumeno.

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9 INVESTIMENTI STRANIERI

9.1 Quante sono le società straniere o miste (costi tuite tra soggetti stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per Paese di provenienza? Alla fine dell’anno 2006, le società a partecipazione straniera erano 129.232. Al 31 dicembre 2005, le società a partecipazione straniera erano 119.119. I principali paesi di provenienza per capitale investito sono: Olanda, Austria, Francia, USA, Germania e Italia. L’ Italia è salita al primo posto della classifica per numero di imprese costituite: circa 17.000. Ad oggi le principali attività commerciali in cui sono coinvolte le società a capitale straniero sono:

1) Commercio all’ingrosso 37% 2) Industria 20% 3) Commercio al dettaglio 17% 4) Servizi professionali 14%

Un recente studio della KPMG Romania, che ha coinvolto i primi 80 investitori internazionali in questo Paese, ha tuttavia evidenziato una certa perdita di ottimismo e la necessità di determinate condizioni per riattivare un flusso consistente di capitali esteri: una maggiore stabilità del Governo, al momento in fase riorganizzativa, chiarezza sugli incentivi, parità di trattamento tra investitori stranieri e investitori nazionali sono i temi di maggior rilevanza. L’Agenzia Rumena per gli Investimenti Stranieri (ARIS) nell’anno 2006 ha assistito 96 progetti d’investimento stranieri pari ad un valore totale di euro 3.340 milioni, rispetto a 74 progetti registrati nello stesso periodo del 2005. Il maggior numero di progetti di investimenti è stato registrato nella Regione di Sviluppo Bucarest Ilfov.

9.2 Qual è l’entità degli investimenti stranieri ne l Paese?

Investimenti italiani in Romania Per la Romania, gli ultimi anni hanno rappresentato il periodo più florido per le grandi privatizzazioni nel settore energetico, con l’italiana Enel che si è aggiudicata due succursali del distributore nazionale di energia elettrica, Electrica Banat e Electrica Dobrogea (nell’ovest e sud-est della Romania). La ceca Cez e la tedesca E.On sono diventati i suoi concorrenti diretti dopo l’acquisizione di altre filiali Electrica, nel nord-est e sud del paese. Di notevole importanza per le imprese italiane potrebbe essere la prossima, ma non imminente, privatizzazione della Cassa di Risparmio (Cec) mentre la BCR è stata di recente acquistata da parte di un importante gruppo bancario austriaco per una cifra pari a 3,7 Miliardi di Euro. Dal punto di vista geografico, in un primo momento, gli investimenti italiani si sono concentrati principalmente nelle regioni al confine con l’Ungheria, come Timis, Arad e Bihor e nell’area di Bucarest. Numerosi investimenti sono invece ora presenti su tutto il territorio della Romania, in base alla disponibilità di materie prime (es. al confine con la Moldavia per il settore della trasformazione del legno). Le principali aree di destinazione dei capitali italiani, tuttavia, sono quelle dove il costo della manodopera è più basso come Bacau, Braila, Neamt, Giurgiu, Hunedoara e Alexandria, ma anche nelle regioni geograficamente più vicine all'Italia come Transilvania e Banato. Sono stati consistenti anche gli insediamenti italiani nei centri industriali vicini a Bucarest come Ploiesti, Pitesti, Brasov, Calarasi e Braila. Gli investimenti italiani più consistenti si sono indirizzati (in un primo momento) nella produzione di articoli e semilavorati da utilizzare nei processi produttivi in Italia (es. semilavorati in legno, marmo o pelle) o nell’assemblaggio e/o produzione in loco di prodotti destinati all’esportazione (es. abbigliamento, calzature). Con l’attuale processo di integrazione nell’Unione Europea e di trasformazione in economia di mercato, la Romania è diventata per gli investitori italiani un mercato di interesse per una vasta gamma di prodotti.

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Nell’anno 2006, si può osservare come la Romania abbia esportato soprattutto materiali, confezioni e maglieria (15,0 %), calzature (6,8 %), macchine e utensili (18,2 %), metalli e articoli in metallo (14,9 %), prodotti minerali (7,3%), mezzi di trasporto e materiali (5,9%),combustibili e oli minerali (6,9%), altro (5,6 %). Per contro, il mercato romeno assorbe dall'Italia soprattutto materie tessili (14,1 %), macchinari e impianti elettrici (22,9 %), metalli e articoli metallici (8,1 %), turbine, motori e parti meccaniche (12,2%), automobili, trattori ed altri veicoli (7,6%), prodotti chimici e affini (7,9 %), masse plastiche e gomma (5,9 %). Con oltre 22,6 milioni di abitanti, la Romania rappresenta sicuramente un mercato di sbocco per numerosi prodotti anche di largo consumo. Tra l’altro nel Paese si è creata una fascia di potenziali consumatori di beni di lusso, sempre crescente, quantificabile attorno al 9-10 % della popolazione, che rappresenta un interessante target di destinatari. Pertanto numerose joint-ventures ora producono anche in funzione delle esigenze del mercato locale. A seguito del provvedimento di liberalizzazione dell’esportazione di tutte le materie prime e dell’abolizione di ogni contingentamento vi sono state numerose trattative di negoziazione – da parte di importanti aziende italiane - per accordi di collaborazione nei settori della siderurgia, del tessile, dell’industria petrolchimica, della lavorazione del legno e della trasformazione agro-alimentare. Ad oggi, tuttavia, la caratteristica predominante della presenza italiana, anche se in profonda decrescita a causa dell’aumento dei salari, è il contratto di lavorazione in sistema “LOHN” (conto terzi) tipico del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, con materie prime provenienti dall'Italia. Sempre più frequenti, invece, sono le delocalizzazioni sotto forma di joint ventures e contratti con produttori locali per la fornitura o l'assemblaggio di parti di macchine. Nel comparto della trasformazione alimentare la Parmalat produce in Romania succhi e concentrati di frutta e latte, ed ha realizzato una propria rete di distribuzione di prodotti alimentari. Nel settore delle telecomunicazioni satellitari è stata costituita una società mista con Nuova Telespazio (Telecom - STET ) e Simest . Nel settore tessile la INCOM ha in produzione un impianto per la fabbricazione di capi di abbigliamento, la Corneliani ha costituito una joint-venture per la produzione di confezioni e la Stefanel ha ampliato la rete commerciale di vendita con nuovi negozi e show room. Sono inoltre presenti Max Mara, Benetton, Nazareno Gabrielli e molti altri. Nel settore energetico il Ministero dell’Industria e del Commercio romeno ha siglato un memorandum d’intesa con l’ENI per sviluppare una collaborazione nella produzione di oli combustibili e carburanti, con ingenti investimenti previsti nell’arco dei prossimi cinque anni. L’AGIP ha iniziato nel 1997 la realizzazione di una propria rete di distribuzione e vendita di carburanti, che prevede la realizzazione sul territorio di 38 stazioni di servizio (attualmente ammontano a 17). La Butan Gas ha recentemente costituito una società mista investendo nella creazione di un network di distribuzione del GPL per uso domestico. La Finsiel Romania ha costituito una joint-venture con la romena Altius srl per partecipare in maniera attiva ai processi di informatizzazione dei comparti pubblici e dei diversi settori privati (riordino del catasto e fornitura di pacchetti informatici ad ampio spettro a Ministeri e Comuni). Il gruppo Ansaldo, che ha costruito la prima unità della centrale nucleare di Cernavoda, ha recentemente realizzato anche la seconda unità ancora una volta in collaborazione con il gruppo canadese AECL e l’Ente Elettrico Romeno RENEL. Numerose società di engineering e costruzioni operano stabilmente sul mercato locale con società miste o al 100% capitale italiano (es. Italstrade, Secol, Di Penta, Pontello, Consorzio FAT- Federici, Astaldi, Todini, Itinera, SPEA-Gruppo Autostrade) nella riabilitazione delle infrastrutture stradali, aeroportuali, ferroviarie, ecc. A partire da ottobre 2006 è operativa la nuova sede di Pirelli Tyre a Slatina, dove la società italiana ha investito circa 170 milioni di Euro per la produzione di pneumatici di alta qualità. A partire dal 1998, molto attiva sul piano della commercializzazione è apparsa anche la Merloni Elettrodomestici, mentre la Zoppas ha uno stabilimento con circa tremila addetti nella zona del Timis. Nel settore assicurativo le Assicurazioni Generali stanno consolidando la loro presenza sul territorio e prevedono in tempi brevi un consistente aumento di capitale. Il Gruppo Radici, inoltre, ha acquistato l’industria di fibre tessili FIBREX di Savinesti, mentre un Consorzio di costruttori di macchine utensili opera ormai da tempo attraverso la SATURN di Alba Iulia, una delle più grosse fonderie romene. La SIMEST è da anni presente in Romania attraverso numerose joint ventures con società locali. Di pari passo con la crescente presenza del capitale italiano, anche gli Istituti di credito italiano hanno cominciato a rivolgere una maggiore attenzione alla Romania. Le Banche italiane, infatti, hanno ormai una posizione consolidata e, in certi casi, in espansione, nel mercato romeno: • Veneto Banca ha acquistato il 90% della Banca Italo-Romena e ha aperto filiali a Bucarest, Timisoara, Brasov, Cluj Napoca e Arad; • Banca di Roma ha aperto, da febbraio 2001, una succursale molto attiva a Bucarest;

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• Monte dei Paschi di Siena ha acquisito una quota della Banca Alpha (ex Banca Bucuresti) con sportelli rispettivamente nella Capitale e a Timisoara; • Unicredito ha acquisito Demirbank (con sportelli in tutta la Romania) modificandone la denominazione in Unicredit Romania ed in questo periodo ha completato la acquisizione del gruppo HVB ed indirettamente di Banca Tiriac; • Cardine Banca, prima della fusione con San Paolo IMI, ha acquisito la West Bank, ora parte del gruppo torinese. La Sanpaolo Imi Romania è attualmente coinvolta (indirettamente) nel processo di fusione tra il Gruppo torinese e Banca Intesa (efficace dal 1 gennaio 2007); • Daewoo Bank, già interamente controllata da un gruppo tessile italiano, è stata rilevata dalla Cassa di Risparmio di Firenze; • Volksbank, partecipata dalla Banca Popolare di Vicenza.