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1 © Rödl & Partner Guardare oltre FV 2.0 e storage - nuove opportunità di business Conergy Academy 24.06.2014

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1© Rödl & Partner

Guardare oltre

FV 2.0 e storage - nuove opportunità di businessConergy Academy

24.06.2014

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2© Rödl & Partner

01

02 La Delibera AEEGSI 578/13

I SEU nell’ordinamento italiano

03 Le strutture contrattuali peviste dalla Delibera AEEGSI 578/13

04

04 I rischi e le coperture

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Tutto parte nel 2008

Il Decreto Legislativo n° 115 del 2008 (come modificato dal D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 56) introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di SEU

Sistema che prevede un impianto di produzione di energia elettrica• di potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito• alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento• anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale• direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di

connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale• realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente

Il consumo dell’energia autoprodotta è la variante più interessante…vediamo perché…

SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA

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Posizione dell’Italia per l’autoconsumoV

icin

anza

alla

grid

par

ity

Regime regolatorio per la produzione di energia fotovoltaica per l’autoconsumo

Spagna

Francia

Cile Brasile (scambio sul posto)

Messico(scambio sul posto)

ItaliaGermania

Miglior collocazione per l‘autoconsumo

Paesi che hanno raggiunto la grid parity

Nota: dati della seconda metà del 2013 Fonte: ECLAREON Analysis

Svizzera

Turchia

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Applicazione dei corrispettivi tariffari di:-TRASMISSIONE -DISTRIBUZIONE-DISPACCIAMENTO-COPERTURA O.G.S.

SOLO ALL'ENERGIA PRELEVATA SUL PUNTO DI CONNESSIONE dispensando quindi l’energia prodotta e autoconsumata all’interno del sistema SEU

Si intuì subito che l’esenzione dell’energia autoconsumata dalle addizionali tariffarie applicate all’energia che passa attraverso la rete pubblica aveva l’effetto di avvicinare il prezzo dell’energia al costo di produzione, consentendo pertanto ai produttori di applicare un prezzo del kWh nettamente competitivo

SEU ed oneri generaliArt. 10 del D.lgs. 115

Vediamo come si compone il prezzo del kWh e su quali componenti ha effetto il regime di esenzione per i SEU

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Le componenti del kilowattora

Secondo i dati ufficiali AEEG relativi al II trimestre 2014, su una bolletta relativa ad un utente in maggior tutela, il prezzo del kWh è così composto

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Lo sviluppo dei SEU fino alla Delibera 578

Nonostante il Decreto 115 avesse fissato i punti cardine della disciplina SEU con riferimento all’esenzione dalle addizionali tariffarie in relazione all’energia non transitata dalla rete pubblica, lo sviluppo di tali sistemi è stato bloccato dalla ritardata pubblicazione di una Delibera AEEG di riordino della materia, cosa che ha creato difficoltà di coordinamento delle diverse discipline coinvolte.

Le questioni più incerte si riferivano a:• La titolarità del punto di connessione e la sottoscrizione del regolamento di esercizio, dovuto

alla necessità che il SEU fosse connesso alla rete pubblica mediante un unico punto• La possibilità di accesso allo scambio sul posto• L’inquadramento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, dei SEU in quanto non previste dal TUA

e il conseguente rifiuto di rilascio della licenza di Officina Elettrica• Mancato riconoscimento, da parte del GSE, delle tariffe incentivanti a chi non è titolare del

punto di connessione (la titolarità doveva necessariamente essere del cliente finale e non del produttore)

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01

02 La Delibera AEEGSI 578/13

I SEU nell’ordinamento italiano

03 Le strutture contrattuali peviste dalla Delibera AEEGSI 578/13

04

04 Il contratto, i rischi e le coperture

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I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) nella Delibera AEEGSI 578/2013

• La Delibera 578 racchiude sotto la categoria di SSPC tutti i sistemi che sono“connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unita di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico”, di cui i SEU rappresentano una sottocategoria.

• Nel Dicembre del 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico, con un ritardo di quasi 5 anni dal Decreto 115, pubblica la Delibera che regolamenta il settore dei cd. Sistemi semplici di produzione e consumo, di cui i SEU rappresentano una sottocategoria

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La grande famiglia degli SSPC

SSPC - Sistemi semplici di produzione e consumo

Coop storiche

Consorzi storici

ASSPC - Altri SSPC

SEUSEESEU

SEESEU A SEESEU B SEESEU C

Altri Sistemi di Autoproduzione

Altri Sistemi Esistenti

SAP - Sistemi di Autoproduzione

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I SEU nella Delibera 578 – L’impianto di produzione

La Delibera riprende la definizione di SEU fornita dal Decreto 115, modificandone parzialmente la configurazione. La Delibera inoltre provvede a chiarire alcuni punti oscuri che, dalla previsione del Decreto 115, erano emersi fino ad oggi

E’ utile analizzare i punti che la Delibera ha chiarito con riferimento ai singoli elementi che possono essere considerati essenziali, ovvero:- L’impianto di produzione- La rete privata di connessione- L’unità di consumo

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I SEU nella Delibera 578 – L’impianto di produzione

1. L’impianto di produzione:o Composto da uno o più impianti tutti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto

cogenerativo ad alto rendimentoo Potenza complessiva degli impianti non superiore a 20 MWo Gli impianti sono gestiti da unico Produttore, che può anche essere lo stesso cliente finale

(consumatore)o La potenza complessiva deve essere installata sullo stesso sito, che deve essere un’area

di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finaleo L’area è messa a disposizione dal cliente finale al produttore mediante

N.B. L’area è considerata nella piena disponibilità del cliente finale se questo possiede sull’area un titolo di

diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di locazione o di comodato d’uso. E’ espressamente escluso il diritto di servitù tra i titoli idonei

Nessuna limitazione è dettata in relazione al titolo mediante il quale il cliente finale mette a disposizione del produttore l’area

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I SEU nella Delibera 578 – L’impianto di produzione

• Non è stato ben chiarito se il requisito della contiguità necessaria delle particelle si rivolge:esclusivamente al sito su cui l’impianto è realizzatoanche alla necessaria contiguità tra l’unità di consumo e l’impianto di produzione

• Dalla lettura dei documenti di consultazione che hanno preceduto la Delibera, sembra che l’AEEG abbia optato per la scelta più stringente, prevedendo la necessaria contiguità anche tra UdC e impianto di produzione (senza soluzione di continuità al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi). Vista l’importanza della questione, è utile richiedere un chiarimento da parte dell’Autorità

Impianto di produzione

Unità di consumo

Rete pubblica

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2. La rete di connessioneo Rete privata senza obbligo di connessione di terzio Connessione alla rete elettrica pubblica per il tramite di un unico punto di connessioneo Possibile adeguamento della configurazione di una rete già esistente o Punto di connessione intestato a cliente finaleo Regolamento di esercizio sottoscritto da produttore e cliente finaleo Possibile configurazione di una connessione di emergenza (vedi rischi di morosità del

cliente finale)

I SEU nella Delibera 578 – La rete di connessione

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3. L’unità di consumo o Uno o più impianti per il consumo di energia elettrica o Realizzati all’interno di un’area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale o In caso di pluralità di unità di consumo, necessario che tutta l’energia autoconsumata o

prelevata dalla rete pubblica sia utilizzata per un singolo impiego o finalità produttiva

Coincide con la singola unità immobiliare e relative pertinenze Ammissibile anche più unità immobiliari a condizione che (i)

insistano su particelle catastali contigue, (ii) siano nella piena disponibilità del medesimo cliente finale e (iii) siano utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio

I SEU nella Delibera 578 – L’unità di consumo

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01

02 La Delibera AEEGSI 578/13

I SEU nell’ordinamento italiano

03 Le strutture contrattuali peviste dalla Delibera AEEGSI 578/13

04

04 Il contratto, i rischi e le coperture

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Le strutture contrattuali previste dalla Delibera

La Delibera prevede 5 strutture contrattuali che produttore e cliente finale possono adottare. La scelta della struttura può avere conseguenze sull’accesso ai meccanismi incentivanti

Es. Impianto in leasing di proprietà della banca finanziatrice. Officina elettrica ed autorizzazioni intestate a cliente finale o a soggetto terzo gestore dell’impianto, che per tale ragione figurano quali produttori

Prima di analizzare le ipotesi percorribili è utile richiamare la definizione di produttore secondo la Delibera 578/2013: “persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione

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Struttura contrattuale semplice. Produttore = Cliente finale

L’ipotesi contrattuale più semplice prevede la coincidenza tra produttore e cliente finale• Il cliente finale sarà :

Titolare del contratto di connessione con il gestore di rete Soggetto responsabile vs. GSE ai fini della convenzione per le tariffe incentivanti Titolare dei contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell’energia elettrica immessa o

prelevata, direttamente o per il tramite di un grossista Intestatario delle autorizzazioni alla costruzione e alla gestione dell’impianto Intestatario dell’officina elettrica

• L’impianto potrà essere di proprietà di un terzo, finanziatore o fornitore di energia• Il cliente finale può accedere ai servizi di salvaguardia e di maggior tutela, e aderire al bonus

sociale, ove ricorrano i requisiti• Essendo considerata autoproduzione, l’energia elettrica prodotta e consumata in sito non

sarà soggetta ad accisa

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SEU 2014Autoconsumo impianti fotovoltaici di piccole dimensioni > 20 KW

Fornitore di energia elettrica

Autoconsumo:Senza accise sull’energia elettrica (Art. 52, 3, b TUA)Senza costi generali di sistema/oneri di rete ev. con scambio sul posto

Fornitura di energia elettrica :Con acccisa sull’energia elettrica Con costi generali di sistema

Energia non autoconsumata: immissione in rete + Scambio sul posto /RID

Gestore dell’impianto = Consumatore

Rete pubblica

La produzione di energia elettrica per autoconsumo viene sovvenzionata in vari modi

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Le strutture contrattuali configurabili in caso di non coincidenza tra produttore e cliente finale, ruotano intorno alla gestione dei contratti (di traporto, misura, dispacciamento) sottoscritti con il gestore di rete, tanto per l’energia prelevata (dal cliente finale) dalla rete, quanto per l’energia immessa (dal produttore) in rete.

La Delibera prevede 4 possibili forme contrattuali:1. Produttore e Cliente finale gestiscono separatamente i contratti di prelievo ed

immissione

2. Il Cliente finale gestisce sia i contratti di prelievo che i contratti di immissione

3. Il Produttore gestisce sia i contratti di prelievo che i contratti di immissione

4. Un soggetto terzo gestisce sia i contratti di prelievo che i contratti di immissione

Strutture contrattuali complesse. Produttore ≠ Cliente finale

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione separata”

• Il Cliente finale sottoscrive i contratti con il gestore per il prelievo dalla rete dell’energia elettrica non prodotta dall’impianto di produzione interno al SEU• I contratti sono sottoscritti dal Cliente finale direttamente o mediante un venditore che, munito di

mandato senza rappresentanza, è utente del dispacciamento e del trasporto

• Il Produttore sottoscrive i contratti con il gestore per l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non consumata all’interno del SEU• I contratti sono sottoscritti direttamente dal Produttore o mediante un grossista munito di mandato

senza rappresentanza. In alternativa, in caso di accesso al Ritiro Dedicato, dal GSE • Il Produttore è il soggetto responsabile ai fini dell’incentivazione, previa concessione, da parte del

Cliente finale, dell’uso del punto di connessione, che deve comunque rimanere unico ed intestato al Cliente finale

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione separata”

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In sintesi, la struttura “gestione separata”

IL PRODUTTORE IL CLIENTE FINALE

Può

Non

può

• Accedere ai meccanismi di incentivazione (CE, CV, TO, Conto termico..)

• Vendere l’energia in rete•Richiedere il regime di Ritiro Dedicato

• Accedere al servizio di salvaguardia e maggior tutela

•Usufruire del bonus sociale

•Accedere allo scambio sul posto

Strutture contrattuali complesse. La “gestione separata”

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Cliente finale”

• Il Cliente finale sottoscrive i contratti (di compravendita, di dispacciamento e di trasporto) per il prelievo e per l’immissione dell’energia, direttamente o mediante un grossista • Il Cliente finale deve essere munito di mandato senza rappresentanza rilasciato dal Produttore in

relazione ai contratti per l’energia immessa in rete. Il Cliente finale sarà utente del dispacciamento• Il Cliente finale, a sua volta, può rilasciare un mandato senza rappresentanza ad un grossista anche per

i contratti per l’immissione in rete dell’energia. In tal caso è utente del dispacciamento e del trasporto

• Il Produttore applica l’accisa in relazione a tutta l’energia elettrica ceduta in autoconsumo al Cliente finale• Il Produttore può accedere ai meccanismi incentivanti che non includono la cessione dell’energia (vedi

Tariffa onnicomprensiva), la quale è demandata al Cliente Finale

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Cliente finale”

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In sintesi, la struttura “gestione Cliente finale”

IL PRODUTTORE IL CLIENTE FINALE

Può

Non

può

• Accedere ai meccanismi di incentivazione che non sono connessi alla cessione dell’energia (CE, CV, Conto termico..)

• Accedere al servizio di salvaguardia e maggior tutela

•Usufruire del bonus sociale•Accedere allo scambio sul posto

Strutture contrattuali complesse. La “gestione Cliente finale”

• Vendere l’energia in rete•Richiedere il regime di Ritiro Dedicato

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Produttore”

• Il Produttore sottoscrive i contratti (di compravendita, di dispacciamento e di trasporto) sia per il prelievo che per l’immissione dell’energia• Il Produttore deve essere munito di mandato senza rappresentanza rilasciato dal Cliente finale in relazione

ai contratti per l’energia prelevata dalla rete. Il Produttore sarà utente del dispacciamento• Il Produttore, a sua volta, può rilasciare un mandato senza rappresentanza ad un grossista anche per i

contratti per l’immissione in rete dell’energia. In tal caso è utente del dispacciamento e del trasporto

• Il Produttore sul piano regolatorio oltre ad esercitare l’attività di produzione di energia elettrica, in relazione all’energia prelevata dalla rete e consumata nel SEU, esercita anche l’attività di vendita al dettaglio nei confronti del Cliente finale, e quindi nei confronti del sistema elettrico e della regolazione dell’Autorità è assimilato ad un vero e proprio venditore di energia elettrica al dettaglio e pertanto soggetto agli obblighi di qualità commerciale, ecc ..

• Il Produttore applicherà l’accisa sia in relazione all’energia autoconsumata dal Cliente Finale, sia in relazione all’energia prelevata dalla rete pubblica

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Produttore”

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In sintesi, la struttura “gestione Cliente finale”

IL PRODUTTORE IL CLIENTE FINALE

Può

Non

può

• Accedere ai meccanismi di incentivazione (CE, CV, TO, Conto termico..)

• Vendere l’energia in rete• Richiedere il regime di Ritiro Dedicato

•Usufruire del bonus sociale

Strutture contrattuali complesse. La “gestione Produttore”

•Accedere al servizio di salvaguardia e maggior tutela•Accedere allo scambio sul posto

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Soggetto terzo”

• Un Soggetto terzo sottoscrive i contratti (di compravendita, di dispacciamento e di trasporto) sia per il prelievo che per l’immissione dell’energia in rete• Il Soggetto terzo deve essere munito di mandato senza rappresentanza rilasciato dal Cliente finale per i

contratti relativi al prelievo di energia e per l’approvvigionamento dell’energia dal venditore. • Il Soggetto terzo deve altresì essere munito di mandato senza rappresentanza dal Produttore per la

gestione dei contratti relativi all’immissione di energia in rete (trasporto e dispacciamento). Il Produttore sarà utente del dispacciamento

• Il Produttore, a sua volta, può rilasciare un mandato senza rappresentanza ad un grossista anche per i contratti per l’immissione in rete dell’energia. In tal caso è utente del dispacciamento e del trasporto

• Il Produttore ed il Cliente Finale regolano mediante un separato contratto la cessione dell’energia autoconsumata all’interno del SEU

• Il Produttore applicherà l’accisa sia in relazione all’energia autoconsumata dal Cliente Finale, sia in relazione all’energia prelevata dalla rete pubblica

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Strutture contrattuali complesse. La “gestione Soggetto terzo”

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In sintesi, la struttura “gestione Cliente finale”

IL PRODUTTORE IL CLIENTE FINALE

Può

Non

può

• Accedere ai meccanismi di incentivazione che non sono connessi alla cessione dell’energia (CE, CV, Conto termico..)

•Usufruire del bonus sociale

Strutture contrattuali complesse. La “gestione Soggetto terzo”

•Accedere al servizio di salvaguardia e maggior tutela•Accedere allo scambio sul posto

• Vendere l’energia in rete• Richiedere il regime di Ritiro Dedicato

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SEU 2014Riassunto Produttore ≠ Cliente finale

Fornitore di energia elettrica

Autoproduzione di energiaCon accise sull’energia elettricaSenza costi generali di sistema/oneri di rete senza con scambio sul posto

Con accisa sull’energia elettrica Con costi generali di sistema

0,5 km

Parte non consumata: Immissione in rete + Vendita diretta

Gestore dell’impianto = Fornitore Cliente = Proprietario della superficie

Rete pubblica

Attenzione all’intestatario dei contratti con il fornitore di energia elettricaL’impianto è soggetto all’accisa sull’energia elettrica - Dettagli ancora da definire dalle dogane

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01

02 La Delibera AEEGSI 578/13

I SEU nell’ordinamento italiano

03 Le strutture contrattuali peviste dalla Delibera AEEGSI 578/13

04

04 Il contratto, i rischi e le coperture

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Il rapporto contrattuale Produttore – Cliente finale

• Diversamente dai rapporti con il gestore di rete, per i quali la Delibera ha previsto i 4 possibili schemi analizzati, l’AEEG ha lasciato alla libera contrattazione delle parti la regolamentazione dei rapporti interni relativi alla cessione dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata nell’ambito del SEU

• Elementi essenziali del contratto Produttore – Cliente Finale – PPA/Full service• Costituzione in favore del Produttore dei diritti reali sull’area e vincolo di intrasferibilità dell’area (la

piena disponibilità da parte del Cliente finale deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto)• Mandato senza rappresentanza (in favore dell’uno o dell’altro, a seconda dello schema utilizzato) per

la sottoscrizione dei contratti di immissione/prelievo• Concessione all’utilizzo del punto di connessione (se utilizzato lo schema “gestione Produttore”) • Modalità di individuazione del prezzo• Durata del contratto

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I rischi e gli elementi eventuali del contratto

• In base alla particolarità del rapporto contrattuale di un SEU, è possibile prefigurare alcune categorie di rischi che è necessario prevedere

• Il ricavo derivante dall’autoconsumo sarà maggiore rispetto all’immissione in rete. E’ interesse del Produttore una stabilità di ricavi

Rischio di domanda

• In caso di morosità del Cliente finale nei confronti del Produttore

• In caso di morosità verso il venditore Rischio di morosità

• Ove il prezzo di mercato dell’energia subisse variazioni (specie in ribasso), le previsioni del business plan iniziale potrebbero cambiare

Rischio di prezzo dell’energia

• Possibili ripensamenti del sistema SEU, ed in particolare dell’esenzione dagli oneri generali di sistema (vedi decreto spalma-incentivi)

Rischio “politico”

Ris

chi “

clie

nte”

Ris

chi “

paes

e”

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Il rischio di domanda

• In base al regime di esenzione di cui gode l’energia autoconsumata nei SEU, il Produttore può applicare un prezzo dell’energia maggiore rispetto a quello a cui il Cliente finale la comprerebbe dal libero mercato, e il Produttore otterrebbe al contempo ricavi maggiori rispetto a quelli che otterrebbe tramite l’immissione in rete

Necessità di massimizzare l’aderenza della produzione all’autoconsumo. Questo fa sì che il rispetto del business plan iniziale dipende fortemente dalla domanda di energia del cliente finale

• Possibili coperture contrattuali del rischio domanda:• Clausola di take or pay: Il Cliente finale è tenuto a garantire un quantitativo minimo

annuale di energia prelevata in autoconsumo dal SEU• Prezzo variabile: valore del prezzo determinato in base alla quantità di energia

autoconsumata dal Cliente finale

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Il rischio di morosità

• Con riguardo al “rischio di morosità del Cliente” ci si riferisce ad un duplice rischio:

Tipo di rischio Regolatoria AEEG Possibili coperture contrattuali

Rischio di fallimento/ mancato pagamento da parte del Cliente finale delle fatture relative alla energia autoconsumata

Per l’energia autoconsumata, il Produttore non è considerato un venditore. Non si applica la disciplina relativa alla sospensione della fornitura prevista dal TISV

- Costituzione di cauzione/fideiussione- Precisa previsione tra gli events of default-Riserva di proprietà dell’impianto- Contratto con il proprietario dell’area

Rischio di morosità del Cliente finale nei confronti del venditore e conseguente sospensione della fornitura (da cui deriva l’impossibilità, per il Produttore, di immettere l’energia in rete)

La Delibera prevede la preventiva comunicazione al Produttore, e la possibilità per questo di richiedere una connessione di emergenza

-

Page 39: Conergy Academy "FV 2.0 e storage - nuove opportunità di business"

39© Rödl & Partner

Rischio “Paese”

• L’oscillazione del prezzo di mercato dell’energia e l’instabilità normativa italiana sono i maggiori rischi connessi alla realizzazione dei SEU

La bozza del Decreto cd. “spalma incentivi” di prossima pubblicazione prevede:• per gli impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2014, il pagamento del 5% degli importi unitari

relativi ai cd. Oneri generali di sistema per l’energia autoconsumata. • tale percentuale è pari al 10% per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 01.01.2015,

qualora gli stessi accedano ad incentivi statali sull’energia prodotta

• Possibili coperture contrattuali del rischio “Paese”:• Price adjustement: Il Cliente finale potrà essere chiamato, tramite una modifica al prezzo a

sopportare eventuali modifiche alla legislazione che mutino le condizioni iniziali in base alle quali l’investimento era stato programmato.

Page 40: Conergy Academy "FV 2.0 e storage - nuove opportunità di business"

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SEU 2014 Cosa manca?

Fornitore di energia elettrica

Calore Autoproduzione tramite impianto di cogenerazione:

Rimanente: Immissione in rete

Energia non consumata: Immissione in rete

Fornitura di energia (se necessario)

Autoproduzione di energia:

© SMA

© SMAAutoproduzione di energia

Manca ancora la delibera in merito agli accumulatori

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FV - SEUEsempio grezzo di autoconsumo Veneto

Ca. 20% imesso in rete(a 4 Cent/kWh)

Scopo: autoconsumo, cashflow, rendita

Premesse

Rendita annuale (kWh/kWp): 1084Finanziamento: 75% Debt financing e 25% EquityCondizioni Debt: 8% durata del finanziamento 20 anniInteressi equity: 7%WACC: 7,75%Investimento (indicativ.): 1.100€ /kWp (netti)Prezzo elettricità (netto): Media di 16,5 Cent/kWh

senza costi per il contatore Periodo di calcolo: 20 anni

Risultato Veneto

LCOE costo per la produzione di energia elettrica (netto)

13,63 Cent/kWh

IRR Equity 5,65%

IRR DEBT 7,72%

Arrivo di cashflow 101.080€

Ca. 80

% Autoconsumo

147kWp

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“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.

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