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1 DOCUMENTO DI SINTESI POLIZZA COLLETTIVA N. 100050000601 “STUDIO PROTETTO” Assicurazione per completare gli studi Stipulata tra: LUISS “Guido Carli” ovvero Libera Università Internazionale degli Studi Sociali con sede legale in Roma, Viale Pola 12 00198, Partita IVA 01067231009 (di seguito la Contraente”); e INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3. Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06995220016, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dello 08/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125 (di seguito la “Società”) DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE Definizioni ASSICURATO: Il Maggior Percettore di Reddito, individuato secondo le regole sottostanti, appartenente al nucleo familiare dello Studente, iscritto ad un corso di studio attivato presso uno delle sedi amministrative o didattiche dell’Università. ASSICURAZIONE: Il contratto di Assicurazione. BENEFICIARIO: Il Beneficiario della presente Polizza è il Contraente / Università, a cui verrà rimborsata la retta universitaria dello Studente. CONTRAENTE / UNIVERSITÀ: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” ovvero LUISS, che stipula il contratto di Assicurazione con la Società, per conto dei propri Studenti. IMMATRICOLAZIONE: Iscrizione al primo anno di un corso universitario, attivato presso l’Università. INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono, inoltre, parificati agli Infortuni: l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le Malattie di decompressione; l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’asfissia non di origine morbosa; le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali; lesioni fisiche avvenute in stato di malore o di incoscienza. INVALIDITÀ PERMANENTE: Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività professionale. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1 Gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. MAGGIOR PERCETTORE DI REDDITO: Colui che fa parte del nucleo familiare (attestato dallo Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale) dello Studente, iscritto all’Anno Accademico 2017/2018, come di seguito individuato: 1) il genitore, con meno di 75 anni di età, che alla data del Sinistro e nell’ambito dello Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale disponga del Maggior Reddito dichiarato; 2) in assenza del soggetto, di cui al precedente punto 1), il familiare, con meno di 75 anni di età, che alla data del Sinistro e nell’ambito dello Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale disponga del Maggior Reddito dichiarato. In caso di parità di reddito tra i genitori, l’Assicurato è il genitore che ha maggiore età. In assenza dei genitori ed in caso di parità di reddito tra i familiari, l’Assicurato è il familiare di maggiore età. MAGGIOR REDDITO: Il reddito più elevato che sarà individuato fornendo copia del Modello CUD o 730 o Unico, relativo alla Dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente al Sinistro di ogni componente del nucleo familiare. MALATTIA: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato, non dipendente da Infortunio. PARTI: La Società e la Contraente. POLIZZA: L’insieme dei documenti che integrano e provano l’Assicurazione N. 100050000601. PREMIO: La somma dovuta dalla Contraente alla Società, a titolo di corrispettivo per l’Assicurazione. SINISTRO: Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione. SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra, 3 10138 Torino e con sede operativa in Via San Francesco d’Assisi, 10 – 10122 Torino. STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO: Composizione del nucleo familiare attestata da un documento rilasciato dal competente Ufficio Anagrafico Comunale.

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Page 1: DOCUMENTO DI SINTESI - Luiss Guido Carli · 2018. 2. 14. · 1 DOCUMENTO DI SINTESI POLIZZA COLLETTIVA N. 100050000601 “STUDIO PROTETTO” Assicurazione per completare gli studi

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DOCUMENTO DI SINTESI

POLIZZA COLLETTIVA N. 100050000601

“STUDIO PROTETTO”

Assicurazione per completare gli studi

Stipulata tra: LUISS “Guido Carli” ovvero Libera Università Internazionale degli Studi Sociali con sede legale in Roma, Viale Pola 12 – 00198, Partita IVA 01067231009 (di seguito la “Contraente”);

e INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3. Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06995220016, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dello 08/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125 (di seguito la “Società”)

DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE

Definizioni ASSICURATO: Il Maggior Percettore di Reddito, individuato secondo le regole sottostanti, appartenente al nucleo familiare dello Studente, iscritto ad un corso di studio attivato presso uno delle sedi amministrative o didattiche dell’Università. ASSICURAZIONE: Il contratto di Assicurazione. BENEFICIARIO: Il Beneficiario della presente Polizza è il Contraente / Università, a cui verrà rimborsata la retta universitaria dello Studente. CONTRAENTE / UNIVERSITÀ: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” ovvero LUISS, che stipula il contratto di Assicurazione con la Società, per conto dei propri Studenti. IMMATRICOLAZIONE: Iscrizione al primo anno di un corso universitario, attivato presso l’Università. INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono, inoltre, parificati agli Infortuni:

• l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le Malattie di decompressione;

• l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

• l’asfissia non di origine morbosa;

• le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;

• lesioni fisiche avvenute in stato di malore o di incoscienza. INVALIDITÀ PERMANENTE: Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività professionale. IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1 Gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. MAGGIOR PERCETTORE DI REDDITO: Colui che fa parte del nucleo familiare (attestato dallo Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale) dello Studente, iscritto all’Anno Accademico 2017/2018, come di seguito individuato: 1) il genitore, con meno di 75 anni di età, che alla data del Sinistro e nell’ambito dello Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale

disponga del Maggior Reddito dichiarato; 2) in assenza del soggetto, di cui al precedente punto 1), il familiare, con meno di 75 anni di età, che alla data del Sinistro e

nell’ambito dello Stato di Famiglia Anagrafico o Convenzionale disponga del Maggior Reddito dichiarato. In caso di parità di reddito tra i genitori, l’Assicurato è il genitore che ha maggiore età. In assenza dei genitori ed in caso di parità di reddito tra i familiari, l’Assicurato è il familiare di maggiore età. MAGGIOR REDDITO: Il reddito più elevato che sarà individuato fornendo copia del Modello CUD o 730 o Unico, relativo alla Dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente al Sinistro di ogni componente del nucleo familiare. MALATTIA: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato, non dipendente da Infortunio. PARTI: La Società e la Contraente. POLIZZA: L’insieme dei documenti che integrano e provano l’Assicurazione N. 100050000601. PREMIO: La somma dovuta dalla Contraente alla Società, a titolo di corrispettivo per l’Assicurazione. SINISTRO: Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione. SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino e con sede operativa in Via San Francesco d’Assisi, 10 – 10122 Torino. STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO: Composizione del nucleo familiare attestata da un documento rilasciato dal competente Ufficio Anagrafico Comunale.

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STATO DI FAMIGLIA CONVENZIONALE: Composizione del nucleo familiare così come definito dalla Contraente. STUDENTE: Lo Studente che è in regola con:

• l’iscrizione e i pagamenti (nei termini, compresa la tolleranza, previsti dal regolamento dell’Università);

• gli obblighi di frequenza, ove previsti dall’Università;

• il percorso di studi degli anni di corso; oppure

• l’iscrizione per la prima volta ad un Anno Accademico fuori corso. È definito Studente anche il laureando pre-immatricolato ad una laurea specialistica in attesa di perfezionare l’Immatricolazione. Decorrenza dell’Assicurazione e Pagamento del Premio La Polizza collettiva acquista efficacia dalle ore 24:00 del 01/09/2017 e cessa alle ore 24:00 del 31/08/2018. La data di decorrenza e la data di scadenza della copertura assicurativa per il singolo Studente coincidono con le date di inizio e di fine della qualifica di Studente per l’Anno Accademico 2017/2018. Nello specifico la data di decorrenza della copertura assicurativa per singolo Studente coinciderà con la data più recente tra la data di decorrenza della Polizza collettiva e la data di Immatricolazione o data di iscrizione all’Anno Accademico 2017/2018 dello Studente. Mentre la data di scadenza della copertura assicurativa per singolo Studente coinciderà con la data meno recente tra la data di scadenza della Polizza collettiva e la data di fine qualifica di Studente. Il pagamento del Premio avviene in una soluzione, unica ed anticipata, mediante un bonifico dell’importo dovuto sul conto corrente della Società da parte della Contraente. Non sono previsti conguagli, né a favore della Società, né a favore della Contraente. Non sono previsti costi a carico degli Studenti. Oggetto dell’Assicurazione La Società si impegna a rimborsare, a favore della Contraente, le rate universitarie al verificarsi di uno degli eventi seguenti: - Morte a seguito di Infortunio; - Invalidità Permanente da Infortunio, almeno pari al 60 %; - Invalidità Permanente da Malattia, almeno pari al 60 %; occorsi al Maggior Percettore di Reddito del nucleo familiare dello Studente. In caso di Sinistro, la Società provvederà al rimborso, a favore della Contraente, delle rate universitarie previste dal curriculum studi regolare, con scadenza di pagamento successiva alla data in cui si è verificato il Sinistro. Sono assicurate tutte le rate universitarie con scadenza di pagamento successiva al Sinistro, fino alla conclusione del periodo di durata normale del percorso di studi, oltre ad un Anno Accademico fuori corso, anche se intermedio. Persone ammesse alla Polizza Le garanzie previste dalla presente Polizza hanno effetto nei confronti di tutti gli Studenti iscritti all’Università, a prescindere dal corso di laurea e dalla sede di appartenenza. Le garanzie previste della Polizza sono escluse per gli Studenti: - iscritti fuori corso ad anni successivi al primo; - che costituiscono un nucleo familiare a sé stante. Persone assicurate Per ogni Studente è assicurato unicamente il Maggior Percettore di Reddito, identificato secondo le definizioni di Polizza. Sinistri non indennizzabili Non è assicurabile il Maggior Percettore di Reddito, che svolge una delle attività professionali di seguito riportate: - personale a diretto contatto con proiettili, munizioni, esplosivi o sistemi esplosivi; - personale che lavora in miniere, gallerie, pozzi, dighe, tunnel ed è direttamente coinvolto nei processi di estrazione, o in

attività nel sottosuolo di costruzione o esplorazione; - personale che lavora in qualsivoglia piattaforma off-shore, sottomarino o nave ed è direttamente coinvolto in processi di

costruzione sopra o sotto il livello del mare; - personale circense; - personale delle forze armate impiegato in missioni all’estero; - personale di cantieri; - personale di impianti nucleari; - piloti di velivoli o equipaggi aerei e marittimi; - sommozzatori, palombari e stuntman. Limite di età Non è assicurabile il Maggiore Percettore di Reddito che alla data di effetto della Polizza abbia compiuto 75 anni di età. Sostituzione del Maggior Percettore di Reddito Nel caso in cui il Maggior Percettore di Reddito svolga una delle attività professionali non assicurabili ovvero abbia compiuto il 75 esimo anno di età, si conviene tra le Parti che lo stesso non sia considerato ai fini della presente Polizza. Pertanto si procederà all’individuazione del successivo Maggior Percettore di Reddito in funzione di quanto indicato sullo Stato di Famiglia Convenzionale o sullo Stato di Famiglia Anagrafico, escludendo sempre i soggetti che svolgono una delle attività professionali indicate e nel rispetto dei limiti di età indicati. In caso di parità di reddito nell’individuazione del successivo Maggior Percettore di Reddito è assicurato il familiare di maggior età.

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Garanzie prestate L’Assicurazione garantisce le seguenti coperture, nei termini e nei limiti indicati nella Polizza Collettiva: SEZIONE A MORTE A SEGUITO DI INFORTUNIO OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE MORTE A SEGUITO DI INFORTUNIO In caso di decesso del Maggior Percettore di Reddito, la Società provvederà al rimborso delle rate universitarie con scadenza successiva alla data in cui si è verificato l’evento che ha determinato il decesso. Qualora il decesso sia conseguente ad un Sinistro per Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, in relazione al quale lo Studente ha già beneficiato delle prestazioni assicurative, in virtù della copertura, di cui alla Sezione B “Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia”, non sarà riconosciuto alcun ulteriore Indennizzo. Esclusioni in caso di morte a seguito di Infortunio L’Assicurazione non opera in caso di: - alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci. - contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; - guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni in genere; - incidenti di volo se il Maggior Percettore di Reddito viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non

autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell’equipaggio; - infezione da virus H.I.V., stato di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); - invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni nonché conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, diagnosticate

al Maggior Percettore di Reddito prima della data di decorrenza della Polizza; sono invece comprese le patologie insorte e non diagnosticate prima della data di decorrenza e manifestatesi dopo tala data;

- movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano; - partecipazione attiva del Maggior Percettore di Reddito a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati), accelerazioni di particelle atomiche (fissione,

fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;

Inoltre, l’Assicurazione non opera qualora il decesso del Maggior Percettore di Reddito sia causato da: - quanto indicato ai precedenti punti “Persone non assicurabili” e “Limiti di età”; - partecipazione alla guida o come passeggero di veicoli o natanti, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; - pratica di pugilato, atletico pesante, lotta nelle sue varie forme; - pratica di sport estremi; - partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere

ricreativo; - partecipazione ad imprese di carattere eccezionale, spedizioni esplorative, artiche, himalayane, andine, regate oceaniche,

salto del trampolino con sci o idrosci; - pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); - pratica di bungee jumping ed attività simili; - pratica di kitesurf, idrosci, rafting, idrospeed, canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili; - pratica di sci estremo, sci acrobatico, snowkite, sci di velocità, bob-slittino-skeleton praticati su pista, scalata di roccia o

ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco speleologia, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo / free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per “alpinismo / free climbing in solitaria” si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche;

- pratica di rugby, football americano, immersione con autorespiratore e attività di trapezista e stuntman; - guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato, ai sensi degli artt.

186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30 Aprile1992; - uso o produzione di esplosivi; - ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o

allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegiale a stati di dipendenza del Maggior Percettore di Reddito;

- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; - atti volontari di autolesionismo o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da sé procurato.

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SEZIONE B INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA O INFORTUNIO In caso di Invalidità Permanente da Malattia o da Infortunio del Maggior Percettore di Reddito, la Società provvederà al pagamento delle rate universitarie con scadenza successiva alla data in cui si è verificato il Sinistro in caso di Invalidità Permanente da infortunio e alla data di prima diagnosi della patologia denunciata in caso di Invalidità Permanente da malattia, alle seguenti condizioni: - l’Invalidità Permanente del Maggior Percettore di Reddito sia attestata da un medico legale, incaricato dalla Società; - il Sinistro non rientri tra le esclusioni di cui ai punti “Sinistri non indennizzabili” e “Limiti di età”; - sia nel caso dell’Invalidità Permanente da Infortunio sia nel caso dell’Invalidità Permanente da Malattia la garanzia sarà operativa

esclusivamente se saranno riscontrati postumi, almeno pari al 60 %. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima di 6 mesi dalla data di accadimento del Sinistro in caso di infortunio, dalla data di prima diagnosi della patologia denunciata in caso di malattia, e non oltre i 12 mesi. MORTE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA O INFORTUNIO Nel caso in cui l’Infortunio sia seguito dalla morte del Maggior Percettore di Reddito, si applicheranno le norme previste al la Sezione A “Morte a seguito di Infortunio”, a patto che non sia già stato accertato un grado di Invalidità Permanente, almeno pari al 60%. Nel caso in cui il decesso, a seguito di Malattia, del Maggior Percettore di Reddito sia avvenuto dopo la denuncia alla Compagnia per Invalidità Permanente ma prima dell’accertamento da parte del medico legale del grado di Invalidità Permanente, la garanzia Invalidità Permanente sarà efficace in quanto sia stata fornita la documentazione comprovante lo stato clinico del Maggior Percettore di Reddito. In caso contrario non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Esclusioni in caso di Invalidità Permanente da Malattia o Infortunio L’Assicurazione non opera in caso di: - alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci. - contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; - guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni in genere; - incidenti di volo se il Maggior Percettore di Reddito viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non

autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell’equipaggio; - infezione da virus H.I.V., stato di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); - invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni nonché conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, diagnosticate

al Maggior Percettore di Reddito prima della data di decorrenza della Polizza; sono invece comprese le patologie insorte e non diagnosticate prima della data di decorrenza e manifestatesi dopo tala data;

- movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano; - partecipazione attiva del Maggior Percettore di Reddito a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati), accelerazioni di particelle atomiche (fissione,

fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;

Inoltre, l’Assicurazione non opera qualora l’Invalidità Permanente del Maggior Percettore di Reddito sia causata da: - quanto indicato ai precedenti artt. 14 “Sinistri non indennizzabili” e 15 “Limiti di età”; - partecipazione alla guida o come passeggero di veicoli o natanti, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; - pratica di pugilato, atletico pesante, lotta nelle sue varie forme; - pratica di sport estremi; - partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere

ricreativo; - partecipazione ad imprese di carattere eccezionale, spedizioni esplorative, artiche, himalayane, andine, regate oceaniche,

salto del trampolino con sci o idrosci; - pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); - pratica di bungee jumping ed attività simili; - pratica di kitesurf, idrosci, rafting, idrospeed, canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili; - pratica di sci estremo, sci acrobatico, snowkite, sci di velocità, bob-slittino-skeleton praticati su pista, scalata di roccia o

ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco speleologia, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo / free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per “alpinismo / free climbing in solitaria” si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionist i Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.

- pratica di rugby, football americano, immersione con autorespiratore e attività di trapezista e stuntman; - guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato, ai sensi degli artt.

186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30 Aprile1992; - uso o produzione di esplosivi; - ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o

allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegiale a stati di dipendenza del Maggior Percettore di Reddito;

- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; - atti volontari di autolesionismo o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da sé procurato; - malaria; - malattie nervose e mentali; - malattie tropicali.

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NORME PER LE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO Denuncia del Sinistro – Obblighi dell’Assicurato In caso di Sinistro, lo Studente dovrà: - darne avviso, tramite invio per posta elettronica alla casella [email protected] o tramite

raccomandata A/R a:

- compilare il modulo di denuncia del Sinistro, disponibile presso la segreteria dell’Università; - allegare la documentazione specifica ed inviarla all’indirizzo di cui sopra. L’Università dovrà: - mettere a disposizione degli Studenti il modulo di denuncia del Sinistro; - certificare l’iscrizione dello Studente al corso di studi e indicarne la durata residua; - certificare che lo Studente non è iscritto fuori corso ad anni successivi al primo fuori corso, anche se intermedio; - indicare entro il 31/12 di ogni anno l’ammontare delle rate universitarie con scadenza successiva alla data

precedentemente indicata, o quelle pagate dallo Studente successivamente alla data del Sinistro. Documentazione In caso di Sinistro, lo Studente dovrà fornire copia del Modello CUD o 730 o Unico, relativo alla Dichiarazione dei Redditi 2016 di ogni componente il nucleo familiare. Inoltre, la Società si riserva la facoltà di richiedere allo Studente altri documenti utili alla verifica o all’individuazione del Maggior Reddito. Mentre la documentazione specifica che dovrà essere fornita varia in funzione della garanzia. 1. Morte a seguito di Infortunio In caso di decesso del Maggior Percettore di Reddito, lo Studente dovrà fornire alla Società copia del certificato di morte, la copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, l’eventuale certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso e, in caso di ricovero, la copia integrale e conforme della cartella clinica ed ogni altra documentazione richiesta successivamente dalla Società. 2. Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia In caso di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia del Maggior Percettore di Reddito, lo Studente dovrà fornire alla Società la copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, l’eventuale certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso e, in caso di ricovero, la copia integrale e conforme della cartella clinica e tutta la documentazione medica e gli accertamenti clinici relativi alla patologia denunciata a partire dalla prima diagnosi Determinazione dell’Indennizzo Se il Sinistro si verifica entro la data di scadenza dell’ultima rata, relativa all’Anno Accademico in corso, la Società provvederà alla liquidazione del Sinistro. Le rate relative agli Anni Accademici successivi saranno riconosciute solamente se lo Studente abbia mantenuto i requisiti di Studente, identificati nella definizione di Polizza. In tal caso l’Università dovrà comunicare alla Società, entro fine Anno Accademico, l’importo totale delle rate universitarie dell’Anno Accademico successivo e così via per i restanti anni. Nel caso in cui il Sinistro sia avvenuto successivamente alla scadenza dell’ultima rata del terzo anno di laurea triennale ovvero del primo anno fuori corso di laurea triennale saranno riconosciute all’Università il 50% delle rate universitarie. Pagamento dell’Indennizzo La Società, ricevuta la documentazione completa, effettuata la necessaria valutazione, secondo quanto riportato negli articoli precedenti, provvederà ad indennizzare (ad ogni scadenza delle rate universitarie mancanti al completamento del ciclo di studi e finché lo Studente manterrà tale qualifica) l’Università per l’importo delle rate universitarie. Assicurazione presso altri assicuratori La Polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l’obbligo dell’Assicurato, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno le altre compagnie, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri

Via San Francesco d’Assisi, 10 – 10122 Torino

Page 6: DOCUMENTO DI SINTESI - Luiss Guido Carli · 2018. 2. 14. · 1 DOCUMENTO DI SINTESI POLIZZA COLLETTIVA N. 100050000601 “STUDIO PROTETTO” Assicurazione per completare gli studi

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa aggiornata a Dicembre 2017)

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