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the personal care association COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE* * Libera traduzione in italiano del documento originale di Cosmetics Europe dal titolo “Cosmetics Europe: Guiding Principles on Responsible Advertising and Marketing Communication”. Il documento originale di Cosmetics Europe è disponibile sul sito www.unipro.org oppure può essere richiesto alla segreteria dell’Area Tecnico Normativa.

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COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE

PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE*

* Libera traduzione in italiano del documento originale di Cosmetics Europe dal titolo “Cosmetics Europe: Guiding Principles on

Responsible Advertising and Marketing Communication”.

Il documento originale di Cosmetics Europe è disponibile sul sito www.unipro.org oppure può essere richiesto alla segreteria

dell’Area Tecnico Normativa.

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INDICE

COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

PREFAZIONE 1

CHARTER SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMER CIALE RESPONSABILE 2

PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE 3

1. INTRODUZIONE 3 1.1 Quadro normativo 3 1.2. Definizioni 3 1.3 Ambito di applicazione 4 1.4 Elaborazione condivisa dei principi guida 4 1.5. Attuazione ed applicazione 4 1.6 Rendicontazione, controllo della conformità e r evisione 4

2 PRINCIPI GUIDA 5 2.1 Sincerità pubblicitaria 5

2.1.1. Prove dei claim vantati sui prodotti 5 2.1.2. Onestà delle immagini 5 2.1.3. Testimonianze e raccomandazioni di esperti 6

2.1.3.1. Disposizioni generali 6 2.1.3.2. Testimonianze 6 2.1.3.3. Raccomandazioni di esperti 6

2.1.4. Aspetti ambientali richiamati in pubblicità 6 2.1.4.1. Presentazione generale 6 2.1.4.2. Utilizzo di simboli / indicazioni di certificazione da parte di terzi 6 2.1.4.3. Correttezza e pertinenza dei claim ambientali 7 2.1.4.4. Dimostrazione 7

2.2. Responsabilità sociale 7 2.2.1. Principi generali 7 2.2.2. Principi particolari 7

2.2.2.1. Rispetto per l'essere umano 7-8 2.2.2.2. Soggetti vulnerabili - bambini 8

RINGRAZIAMENTI 9

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PREFAZIONE

1 COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

L'industria europea dei cosmetici si è sempre impegnata nel garantire i più alti standard sia nell'ambito del rapporto coi consumatori che della produzione di cosmetici e prodotti per la cura della persona. Cosmetics Europe è impegnata attivamente nel promuovere best practice nella pubblicità dei prodotti cosmetici. Ciò in risposta ai timori dei consumatori in ordine all'impatto potenzialmente negativo della pubblicità di prodotti cosmetici a livello sia individuale che sociale.

L'industria europea dei cosmetici ha optato per un sistema autodisciplinare in tema di pubblicità di prodotti cosmetici. A complemento della lista dei criteri comuni redatta dalla Commissione Europea per i claims sui prodotti cosmetici, l'industria cosmetica ha adottato, nel giugno 2012, alcuni principi guida che hanno l'obiettivo di evitare pratiche pubblicitarie ingannevoli. I principi sono accompagnati da un Charter che indica gli standard generali applicabili. Tale insieme di documenti costituisce il punto di riferimento per la pubblicità dei prodotti cosmetici in Europa.

I principi guida testimoniano l'impegno dell'industria cosmetica al rispetto dei criteri di responsabilità, bilanciando e riflettendo altresì i punti di vista dei vari stakeholder coinvolti nel processo di elaborazione degli stessi. Tali stakeholder comprendono rappresentanti del settore pubblicitario, istituzioni europee, il network dei sistemi di autodisciplina e le ONG. Il loro importante contributo ha indicato le sfide da affrontare e come tale obiettivo debba essere realizzato.

Questo impegno rappresenta solo un primo passo. L'industria cosmetica desidera rendere concreta tale iniziativa, riflettendo i trend e le aspettative sociali in relazione alla pubblicità dei prodotti cosmetici. Dopo tutto, la capacità di ottenere e mantenere la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti cosmetici e dei prodotti per la cura della persona costituisce un fattore chiave per le attività di questo settore. Il mantenimento di forti valori rappresenta un elemento importante di tale processo, così come dimostrati dai principi guida e dal Charter di autodisciplina pubblicitaria.

Bertil Heerink Direttore Generale di Cosmetics Europe

Loïc Armand Presidente del Strategic Project Team " Self-Regulation on Advertising" di Cosmetics Europe

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2 COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

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CHARTER SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

L'industria cosmetica europea riconosce l'importanza di una comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile come mezzo essenziale per informare i consumatori sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti cosmetici. In particolare, l'industria dei prodotti cosmetici si impegna, tramite questo Charter, ad assicurare che qualsiasi comunicazione pubblicitaria e commerciale:

- Sia conforme alle disposizioni normative e di

autodisciplina emanate a livello europeo e nazionale; - Sia sincera, veritiera e non ingannevole; - Consenta ai consumatori di compiere scelte informate; - Agisca in modo socialmente responsabile.

Questo Charter si prefigge lo scopo di indicare la base comune dell'industria cosmetica in tema di comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile per i cosmetici in Europa.

I membri di Cosmetics Europe sostengono questo Charter quale rappresentazione corretta ed onesta del loro impegno. I membri di Cosmetics Europe promuovono attivamente il rispetto dei suoi principi.

Il Charter è completato da un quadro di riferimento che comprende la lista dei criteri comuni redatta dalla Commissione europea ed i principi guida di autodisciplina di Cosmetics Europe su una comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile.

Conformità alle disposizioni normative e di autodisciplina emanate a livello europeo e nazionale L'industria europea dei cosmetici si impegna a rispettare pienamente qualsiasi regolamento, direttiva, legge e codice di buona pratica applicabile. Tale quadro normativo e di autodisciplina consente un commercio

responsabile e comporta vantaggi sia per i consumatori che per gli operatori del settore. Inoltre, l'industria continuerà a collaborare con le autorità pubbliche e gli organismi di autodisciplina a livello europeo e nazionale.

Pubblicità sincera, veritiera e non ingannevole L'industria europea dei cosmetici si impegna a far sì che la sua comunicazione pubblicitaria e commerciale sia sincera e veritiera, fornendo informazioni corrette e precise ai consumatori. I claim sul prodotto saranno veri e dimostrati. In particolare, i claim relativi all'ambiente saranno oggetto di speciale riguardo. I membri non criticheranno indebitamente o denigreranno prodotti concorrenti.

Scelte informate L'industria europea dei cosmetici si impegna a fornire ai consumatori una comunicazione pubblicitaria e commerciale che permetta loro di compiere scelte informate ed acquistare i prodotti che meglio rispondono alle loro esigenze e aspettative. La comunicazione pubblicitaria e commerciale non deve sfruttare la credulità, la buona fede, la mancanza di conoscenza o l'inesperienza dei consumatori,pur rimanendo varia, innovativa, divertente ed aspirazionale.

Responsabilità sociale L'industria europea dei cosmetici si impegna a rispettare i valori in continua evoluzione in tema di responsabilità sociale e a riconoscere la varietà di culture e di standard applicabili. La comunicazione pubblicitaria e commerciale deve rispettare i principi del gusto e della decenza e prestare particolare attenzione al rispetto della persona e dei consumatori più vulnerabili.

INFORMAZIONI SU:

Cosmetics Europe - the personal care association rappresenta dal 1962 l'industria europea di cosmetici, articoli da toeletta e profumi, il cui valore complessivo è pari a 70 miliardi di euro. I soci di Cosmetics Europe comprendono 19 società internazionali, 27 associazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e non solo, e 4 membri associati. Cosmetics Europe rappresenta gli interessi di oltre 2.000 aziende, dai maggiori produttori di cosmetici a livello internazionale alle piccole aziende a conduzione familiare operanti in mercati di nicchia. Circa 1,7 milioni di persone sono impiegate, direttamente o indirettamente, nell'industria cosmetica europea.

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3 COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

Le presenti linee guida traducono in disposizioni concrete i principi cui ha aderito l'industria cosmetica europea nel Charter su una comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile. Il presente documento offre un quadro specifico per i prodotti cosmetici e consolida principi e best practice già esistenti, gettando una base comune per la comunicazione pubblicitaria e commerciale relativa ai prodotti cosmetici in Europa.

INTRODUZIONE

1.1 Quadro normativo:

I presenti principi guida si conformano alle disposizioni applicabili di cui alle seguenti fonti:

(a) la Direttiva 2005 /29/CE sulle pratiche commerciali sleali

(b) la Direttiva 2006 /114/CE sulla pubblicità

ingannevole e comparativa.

(c) l'articolo 20 del Regolamento (CE) 1223/2009 sui

prodotti cosmetici (di seguito denominato Regolamento sui Cosmetici), secondo cui i claim relativi al prodotto "non vanno impiegati per attribuire ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono". Tale articolo implica la necessità di stabilire criteri comuni per tutti i tipi di cliam sui prodotti. Tali criteri sono in fase di elaborazione da parte della Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri dell'UE ed i relativi stakeholder.

(d) La versione consolidata del “ICC Code of Advertising and marketing Communication Practice”

1.2. Definizioni:

Ai fini dei presenti principi guida:

(a) Per "prodotto cosmetico" si intende “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei (Articolo 2 del Regolamento sui Cosmetici).

(b) Per "claim sui prodotti cosmetici" si intendono "diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno" utilizzati in sede di etichettatura, messa a disposizione sul mercato e pubblicità di prodotti cosmetici (Articolo 20 del Regolamento sui Cosmetici).

(c) Per "pubblicità" si intende "qualsiasi forma di

comunicazione di marketing veicolata da qualsiasi mezzo, solitamente a titolo oneroso o a fronte di altro corrispettivo" (Consolidated ICC Code). Ciò comprende anche comunicazioni digitali di marketing.

(d) Per "comunicazioni commerciali" si intendono

"pubblicità e altre tecniche, quali promozioni, sponsorizzazioni e il direct marketing; tale termine deve essere interpretato in senso lato per comprendere qualsiasi comunicazione prodotta direttamente da o per conto del venditore ed intesa principalmente a promuovere prodotti o influenzare il comportamento dei consumatori" (Consolidated ICC Code).

(e) Per "pubblicità ingannevole" si intende "qualsiasi

pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente" (Direttiva 2006/114/CE).

(f) Per "consumatore medio" si intende qualsiasi soggetto

"normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici" (Considerando 18 della Direttiva 2005/29/CE).

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

1.3 Ambito di applicazione

I principi guida mirano a stabilire una base comune per la pubblicità responsabile dei prodotti cosmetici in tutta Europa. Tuttavia, analogamente a qualsiasi provvedimento di autodisciplina, è possibile che tali principi debbano essere adattati per riflettere le condizioni locali presenti negli Stati membri onde poter essere realmente efficaci e credibili.

In pratica, ciò significa che le disposizioni nazionali, sebbene fondate su una base comune paneuropea, potranno andare al di là dei presenti principi guida ove appropriato.

1.4. Elaborazione condivisa dei principi

guida

In linea con il modello ampiamente consolidato di best practice per un'efficace autodisciplina pubblicitaria1, Cosmetics Europe ha consultato una serie di stakeholder ai fini dell'elaborazione dei presenti principi.

1.5. Attuazione ed applicazione

Tutti i membri di Cosmetics Europe si impegnano ad attuare e sostenere i presenti principi, attenendosi alla loro lettera e al loro spirito. Al fine di garantirne la massima efficacia, e in linea con il modello europeo ampiamente condiviso di best practice, le associazioni nazionali di cosmetici che fanno parte di Cosmetics Europe sono invitate a collaborare con i loro rispettivi Organismi di Autodisciplina (OdA) nel modo più opportuno affinché tali principi siano adottati a livello nazionale.

Nei paesi in cui gli OdA adottano a tal fine specifiche linee guida nazionali, gli OdA sono competenti a pronunciarsi sui reclami presentati sia da concorrenti che da consumatori, e contribuiscono a garantire che qualsiasi caso di non conformità con tali linee guida sia rettificato. In tal caso, gli OdA possono applicare le sanzioni previste per violazioni persistenti e reiterate.

1.6 Rendicontazione, controllo della conformità e revisione

Cosmetics Europe si impegna a riferire regolarmente e pubblicamente sui progressi ottenuti in termini di condivisione dei presenti principi guida con gli OdA nazionali. Cosmetics Europe si impegna inoltre ad attivarsi affinché il rispetto dei presenti principi guida da parte dei suoi membri sia regolarmente monitorato in modo trasparente, condiviso e responsabile. Sulla base dei progressi ottenuti nell'attuazione dei principi guida, dei dati di conformità sulla sua applicazione, del dialogo costante con i relativi stakeholder ecc., Cosmetics Europe si impegna a rivedere regolarmente i principi guida. Ciò al fine di garantire che tali principi riflettano costantemente le tendenze e le aspettative sociali e siano modificati se necessario.

1. Cfr. Relazione della Commissione europea del 2006 sull'autodisciplina nel settore pubblicitario dell'UE

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

Principi guida

2.1 Sincerità pubblicitaria

L'industria europea dei cosmetici si impegna a fornire una comunicazione pubblicitaria e commerciale sincera che non tragga in inganno il consumatore e lo disinformi sulle caratteristiche dei prodotti. L’onestà è una componente basilare ed essenziale per un approccio responsabile alla pubblicità di qualsiasi prodotto.

2.1.1. Prove dei claim vantati sui prodotti

Qualsiasi dichiarazione relativa al prodotto, sia essa esplicita o implicita, deve essere supportata da idonee ed adeguate prove atte a dimostrare le prestazioni dello stesso. Occorre tenere in considerazione il contesto e le circostanze specifiche in cui viene resa la dichiarazione (ivi compresi i fattori sociali e culturali).

I claim devono essere conformi a:

(a) la lista dei criteri comuni elaborati dalla Commissione Europea 2: – conformità legale; – veridicità; – prove a supporto della dichiarazione; – onestà; – correttezza; – la possibilità di compiere decisioni informate.

(b) le "Best practice per la dimostrazione di

claim sul prodotto" 3 , applicabili a: - studi sperimentali; - test di autovalutazione del consumatore;

- l'utilizzo di informazioni pubblicate.

2.1.2. Onestà delle immagini Le tecniche digitali sono oggi in grado di incrementare la bellezza delle immagini per trasmettere la personalità del brand e il suo posizionamento o qualsiasi altro beneficio specifico del prodotto.

Tuttavia, l'utilizzo di tecniche di pre/post-produzione come lo styling, il ritocco, le extension per ciglia e capelli, ecc., deve rispettare i seguenti principi:

(a) Il soggetto che effettua la pubblicità è tenuto a garantire che l'illustrazione di un beneficio di un prodotto pubblicizzato non sia ingannevole (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).

(b) Le tecniche digitali non devono alterare le immagini

di modelli/e rendendo il loro corpo o le loro qualità non realistiche e ingannevoli in relazione ai benefici ottenibili grazie al prodotto.

(c) Le tecniche di pre/post-produzione sono accettabili

purché non implichino che il prodotto abbia caratteristiche o funzioni che non possiede.

Per esempio, i seguenti casi non sono considerati ingannevoli:

- L'utilizzo di evidenti esagerazioni o di immagini di bellezza stilizzata che non sono destinate ad essere intese letteralmente.

- L'utilizzo di tecniche per incrementare la bellezza di

immagini che sono indipendenti dal prodotto o dall'effetto pubblicizzato.

2. List of common citeria for claims which may be used with respect to cosmetic products according to article 20 of Reguilation (EC) N° 1223/2009”

3. “Best practice for claim substantiation evidence”, allegato in “List of commin

critria for claims which may be used with respect to cosmetic products according to article 20 of Regulation (EC) N° 1223/2009”

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

2.1.3 Testimonianze e raccomandazioni di

esperti

2.1.3.1. Disposizioni generali

E' possibile utilizzare testimonianze e raccomandazioni di esperti per enfatizzare le caratteristiche dei prodotti cosmetici e creare la brand image.

Le testimonianze e le raccomandazioni di esperti:

(a) possono essere utilizzate sotto forma di dichiarazione scritta o orale.

(b) devono essere autentiche, responsabili e

verificabili.

(c) non possono sostituire la dimostrazione materiale di un claim vantato (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).

(d) devono evitare qualsiasi dichiarazione falsa e

disinformazione in relazione alla natura del prodotto pubblicizzato, alle sue proprietà e ai risultati raggiungibili.

2.1.3.2. Testimonianze

Le testimonianze di personaggi celebri, di privati cittadini o di consumatori, ecc., possono essere utilizzate purché siano presentate come valutazioni o impressioni personali relative ad un prodotto.

Le testimonianze non devono essere considerate quali prove dell'efficacia del prodotto, efficacia che può essere determinata solo sulla base di evidenze adeguate ed idonee (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).

2.1.3.3 Raccomandazioni di esperti

Le raccomandazioni di esperti in campo medico, paramedico o scientifico (indicati quali "esperti") in relazione ad un ingrediente, un prodotto o un messaggio di carattere generale in tema di igiene personale e bellezza, sono accettabili purché siano fondati sulla base di evidenze adeguate ed idonee (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).

Tali esperti devono essere scelti sulla base delle loro qualifiche, competenze o esperienze nel settore specifico.

2.1.4 Aspetti ambientali richiamati in pubblicità In caso di claim ambientali, le aziende cosmetiche sono tenute a rispettare i principi di veridicità, chiarezza, precisione, pertinenza e validazione scientifica (si veda Prove dei claim vantati sui prodotti).

Ove il claim ambientale vantato non sia veritiero o possa essere male interpretato dai consumatori o li induca in inganno tramite l'omissione di fatti rilevanti, tale dichiarazione ambientale non potrà essere resa.

Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 2.1.4.1. Presentazione generale: La presentazione generale di un prodotto cosmetico (colori, immagini, ecc.) ed i suoi claim non devono:

(a) essere basati su informazioni false.

(b) implicare un beneficio ambientale che il prodotto non

possiede.

(c) Esagerare l'aspetto ambientale del prodotto al quale il

claim si riferisce.

(d) Sottolineare i singoli benefici ambientali omettendo,

invece, aspetti che abbiano un impatto ambientale negativo.

2.1.4.2. Utilizzo di simboli / indicazioni di certificazione

da parte di terzi:

(a) Qualsiasi informazione, immagine o simbolo di supporto deve essere giustificato nei confronti del consumatore medio ed essere comprensibile allo stesso.

(b) Qualsiasi utilizzo di simboli o loghi non deve implicare

il rilascio da parte di terzi della approvazione richiesta laddove ciò non sia avvenuto.

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

2.1.4.3. Correttezza e pertinenza dei claim ambientali:

(a) Qualsiasi claim ambientale deve essere presentato in modo da indicare chiaramente se la dichiarazione concerne il prodotto completo o solo un elemento dello stesso o il suo imballo o una componente di un servizio.

(b) Il claim ambientale deve essere pertinente al prodotto

specifico e deve essere utilizzato solo in un contesto o secondo un'impostazione appropriata.

(c) Il claim deve essere specifico circa il beneficio o il

miglioramento ambientale vantato; di conseguenza, è possibile dichiarare un vantaggio ambientale purché sia stata svolta un'idonea valutazione dell'impatto ambientale del prodotto.

2.1.4.4. Dimostrazione:

(a) I claim ambientali, sia espliciti che impliciti, relativi ai

prodotti cosmetici, devono essere supportati da evidenze scientifiche idonee ed adeguate.

(b) I test e gli studi utilizzati quali evidenze devono essere

pertinenti al prodotto e al beneficio ambientale vantato.

(c) I claim ambientali devono essere rivisti e aggiornati

quando necessario al fine di riflettere eventuali cambiamenti intervenuti a livello tecnologico, di prodotti concorrenti o di altre circostanze che possano incidere sulla correttezza del claim.

(d) Per quanto riguarda i prodotti cosmetici "naturali" e

"biologici", l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) sta elaborando una serie di criteri tecnici e di definizioni riguardanti gli ingredienti e i prodotti cosmetici naturali e biologici. Tali criteri tecnici non si applicano ai claim ma possono essere utilizzati come riferimento per la dimostrazione delle affermazioni "naturale" e "biologico" vantate per gli ingredienti e i prodotti cosmetici.

2.2. Responsabilità sociale

L'industria cosmetica è impegnata a realizzare una comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile nel pieno rispetto dell'essere umano, dell'immagine del corpo e della dignità umana.

2.2.1. Principi generali Qualsiasi comunicazione pubblicitaria e commerciale sui cosmetici deve essere conforme a disposizioni generali riguardanti:

(a) Buon gusto e decenza: La comunicazione pubblicitaria e commerciale relativa a cosmetici "non deve contenere dichiarazioni audio e video che offendono gli standard di decenza attualmente esistenti nel paese e nella cultura interessata"4.

(b) Rappresentazione di genere: La comunicazione pubblicitaria e commerciale relativa a cosmetici non deve contenere materiale sessualmente offensivo e deve evitare qualsiasi dichiarazione verbale o scritta di natura sessuale che possa essere umiliante per le donne o per gli uomini. Inoltre, la comunicazione pubblicitaria e commerciale non deve rivelarsi ostile nei confronti di un alcun genere.

(c) Offensività: Non è accettabile alcuna dichiarazione o

rappresentazione visiva che possa offendere profondamente o diffusamente coloro che possono essere raggiunti dalla stessa, a prescindere dal fatto che questa sia direttamente indirizzata o meno nei loro confronti. Ciò comprende immagini e claim scioccanti utilizzate solo per attirare l'attenzione.

(d) Violenza: La comunicazione pubblicitaria e commerciale

relativa a cosmetici "non deve dare l'impressione di giustificare o incitare condotte violente, illecite o anti-sociali"5.

(e) Far leva sulla superstizione: " La comunicazione

pubblicitaria e commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione"6.

(f) Far leva sulla paura: La comunicazione pubblicitaria e

commerciale relativa a cosmetici "non deve ingiustificatamente far leva sulla paura altrui o sfruttare la sfortuna o la sofferenza altrui"7.

4. Articolo 2 Codice ICC 5. Articolo 4 Codice ICC 6. Articolo 4 Codice ICC 7. Articolo 4 Codice ICC

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8 COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

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PRINCIPI GUIDA SU UNA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E COMMERCIALE RESPONSABILE

(g) Sfruttamento della buona fede e dell'inesperienza: La comunicazione pubblicitaria e commerciale relativa a cosmetici non deve essere impostata in modo tale da abusare della fiducia dei consumatori o sfruttare la loro mancanza di esperienza o di conoscenza.

(h) Discriminazione: La comunicazione pubblicitaria e

commerciale relativa a cosmetici "deve rispettare la dignità e diversità degli esseri umani. Non deve incitare né giustificare qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella basata su [...] [gruppo etnico], paese di origine, religione, sesso identità di genere, età, disabilità od orientamento sessuale"8.

(i) Denigrazione: La comunicazione pubblicitaria e

commerciale relativa a cosmetici "non deve denigrare alcun soggetto o gruppo di soggetti, azienda, organizzazione, attività industriale o commerciale, professione o prodotto, o renderli ridicoli o oggetto di pubblico disprezzo ".9

(j) Salute e sicurezza: La comunicazione pubblicitaria e

commerciale "non deve contenere, se non per ragioni educative o sociali, alcun tipo di rappresentazione visiva o descrittiva di pratiche pericolose o di situazioni che mostrano disprezzo per la sicurezza o la salute"10 . I modelli/e utilizzati in pubblicità e le tecniche di post-produzione non devono promuovere immagini del corpo umano di magrezza estrema.

(k) L'umorismo può essere utilizzato in pubblicità e

comunicazioni di marketing purché non stigmatizzi, umili o sminuisca qualsiasi persona o gruppo di persone.

2.2.2 Principi particolari 2.2.2.1. Rispetto per l'essere umano Alla luce del possibile impatto della comunicazione pubblicitaria e commerciale di un cosmetico sull'autostima dei consumatori, occorre prendere in considerazione i seguenti punti quando in pubblicità si utilizzano dei modelli/e:

(a) Evitare di concentrarsi su corpi o parti del corpo quali fossero oggetti, laddove questi non siano pertinenti al prodotto pubblicizzato.

(b) Evitare di mostrare modelli/e nudi in modo umiliante, alienante o sessualmente offensivo. In caso di nudità, occorre considerare i mezzi utilizzati e i destinatari previsti.

2.2.2.2. Soggetti vulnerabili - bambini L'industria europea dei cosmetici si impegna a diffondere una comunicazione pubblicitaria e commerciale responsabile nei confronti dei bambini e dei giovani. I prodotti cosmetici specificamente destinati ai bambini possono essere pubblicizzati purché:

(a) La pubblicità promuova i benefici igienici e sanitari dei prodotti cosmetici per bambini, in particolare prodotti di protezione solare, prodotti per l'igiene orale, prodotti per la pulizia (compresi saponi, shampoo e prodotti correttori per acne giovanile).

(b) La pubblicità di cosmetici decorativi e di profumi

non deve indurre i bambini a farne un uso eccessivo

(c) La pubblicità dei prodotti cosmetici, comprese le

relative immagini, non deve favorire la sessualizzazione precoce dei giovani.

8. Articolo 4 Codice ICC 9. Articolo 12 Codice ICC 10. Articolo 17 Codice ICC

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9 COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

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RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i membri del Strategic Project Team "Self- Regulation on Advertising" di Cosmetics Europe:

Loïc Armand , L’Oréal, Presidente

Chris Flower , CTPA, Vicepresidente

James Barnes , Unilever Steffi Bogart , Estée Lauder Juliette Carray , Pierre Fabre Sophie Crousse , GlaxoSmithKline Tiphaine Daubert Macia , Chanel Anne Dufermont , L’Oréal Anne Dux , FEBEA François Gomez , Chanel Karolina Herbout , L’Oréal Barbara Hery , LVMH

Magali Jousselin , Johnson & Johnson

Isabelle Martin , Estée Lauder

Elisabeth Poppe , Henkel

Sylvianne Schnebert , LVMH

Sonia Selletti , UNIPRO

Hynek Sery , Procter & Gamble

Estelle Vallette , Colgate-Palmolive

Marjolein Van Oostrum , NCV

Fréderick Warzee , DETIC

Graham Wilson , Procter & Gamble

Marie Blanchard , Cosmetics Europe

Manuela Coroama , Cosmetics Europe

Julie Vermooten , Cosmetics Europe

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COSMETICS EUROPE: PRINCIPI GUIDA SULLA PUBBLICITÀ E SULLA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE

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COSMETICS EUROPE È L'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI SETTORE CHE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELL'INDUSTRIA DEI COSMETICI, ARTICOLI DA TOELETTA E PROFUMI.

COSMETICS EUROPE – THE PERSONAL CARE ASSOCIATION

AVENUE HERRMANN-DEBROUX 40, 1160 BRUXELLES

T. +32 2 227 66 10, F. +32 2 227 66 27

WWW.COSMETICSEUROPE.EU