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TAX & LEGAL Tax Newsletter Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di maggio 2015 Numero 5/2015

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TAX & LEGAL

Tax NewsletterSintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di maggio 2015

Numero 5/2015

1© 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Indice

PARTE PRIMA

Legislazione

1 ACCERTAMENTO - Studi di settore - Correttivi anticrisi per il periodo d'imposta 2014 - D.M. 15 maggio 2015 (pag.5)

2 IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 110, comma 10 e art 167 TUIR -Ridefinizione degli Stati o territori cui si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi e la disciplina delle CFC - D.M. 27 aprile 2015, D.M. 30 marzo 2015 (pag.5)

PARTE SECONDA

Prassi

1 IVA - Regime dei contributi pubblici agli organismi di formazione professionale - Disciplina della detrazione dell’imposta assolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi di formazione professionale -Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 dell’11 maggio 2015 (pag.8)

2 IVA - Dichiarazione d’intento - Obbligo di presentazione in dogana: non sussiste - Agenzia delle Dogane, Nota n. 58510 del 20 maggio 2015 (pag.8)

3 IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di leasing in corso nel 2014 -Deducibilità dei canoni: criteri - Unico 2015 (pag.9)

4 IMPOSTE SUI REDDITI - Opzione per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive - Erronea indicazione delle quote costanti in dichiarazione - Modalità di segnalazione ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 71472 del 26 maggio 2015 (pag.9)

5 IMPOSTE SUI REDDITI - Scissione - Ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni nella/e beneficiaria/e ed, eventualmente, nella scissa assegnate - Criteri - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 52 del 26 maggio 2015 (pag.10)

6 IMPOSTE SUI REDDITI - Credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 55 del 29 maggio 2015 (pag.11)

7 RISCOSSIONE - Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento - Evoluzione normativa e giurisprudenziale - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19 del 6 maggio 2015 (pag.11)

Tax NewsletterNumero 5/2015

2© 2015 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

PARTE TERZA

Giurisprudenza

1 ACCERTAMENTO - Elusione - Sentenza che non motiva sull’assenza di valide ragioni economiche: nullità - Cassazione, sentenza n. 9334 dell’8 maggio 2015 (pag.13)

2 ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Presentazione su modello non conforme e/o secondo modalità diverse da quelle stabilite - Nullità: conseguenze - Cassazione, sentenza n. 9973 del 15 maggio 2015 (pag.13)

3 IMPOSTA DI REGISTRO - Articolo 20 D.P.R. n. 131/1986 - Intento elusivo: necessita - Cassazione, sentenza n. 8760 del 30 aprile 2015 (pag.13)

4 IMPOSTA DI REGISTRO - Valore dell'azienda bancaria che gestisce fondi di investimento - Metodo patrimoniale complesso: preferibile a quello semplice - Rilevanza dell'avviamento - Cassazione, sentenza n. 9075 del 6 maggio 2015 (pag.14)

5 IVA - Diritto alla detrazione ex art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 -Requisito di inerenza degli acquisti e relativa documentazione: necessitano - Cassazione, sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015 (pag.14)

6 IVA - Mancanza di conformità alle norme comunitarie della totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli - Diritto al rimborso -Decorrenza biennale ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 - Dies a quo: è quello del pagamento e non della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia - Cassazione, sentenza n. 9034 del 6 maggio 2015 (pag.15)

7 IVA - Cessioni di beni da entità spagnola esterovestita - Obblighi di fatturazione e di dichiarazione: sussistono - Cassazione, sentenza n. 19007 del 7 maggio 2015 (pag.15)

8 IVA - Locazione di immobile a titolo gratuito a favore della controllata -Assoggettabilità ad IVA: non sussiste - Cassazione, sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015 (pag.16)

9 IVA - Contratto di compravendita immobiliare inadempiuto - Caparra confirmatoria - Irrilevanza impositiva - Cassazione, ordinanza n. 10306 del 20 maggio 2015 (pag.17)

10 IVA - Responsabilità penale del rappresentante fiscale di società estere: sussiste - Cassazione, sentenza n. 21044 del 21 maggio 2015 (pag.17)

11 IVA - Presunzione di cessione ex D.P.R. n. 441/1997 - Ambito di applicabilità anche ad esercizi precedenti quello in verifica - Valenza probatoria ai fini delle imposte sul reddito: sussiste - Cassazione, sentenza n. 10927 del 27 maggio 2015 (pag.17)

12 IMPOSTE SUI REDDITI - Inerenza e congruità dei costi - Onere della prova: spetta al contribuente - Cassazione, sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015 (pag.18)

13 IMPOSTE SUI REDDITI - Transfer pricing - Metodo CUP: è preferibile -CTR Lombardia, sentenza n. 1670/50/2015 del 21 aprile 2015 (pag.18)

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14 IMPOSTE SUI REDDITI - Articolo 109, comma 1 TUIR - Requisiti di certezza e determinabilità oggettiva - Presupposti - Cassazione, sentenza n. 9068 del 6 maggio 2015 (pag.19)

15 IMPOSTE SUI REDDITI - Articolo 109, comma 1 TUIR - Requisiti di certezza e determinabilità oggettiva: periodo d’imposta in cui debbono sussistere - Cassazione, sentenza n. 9080 del 6 maggio 2015 (pag.19)

16 IMPOSTE SUI REDDITI - Residenza fiscale delle persone fisiche -Trasferimento all'estero e iscrizione all’AIRE: non rilevano - Domicilio in Italia: rileva - Cassazione, sentenza n. 9723 del 13 maggio 2015 (pag.20)

17 IMPOSTE SUI REDDITI - ‘Robin Tax’ - Efficacia: si applica ai rapporti ancora pendenti alla data di pubblicazione della sentenza - Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 217/3/15 del 14 maggio 2015 (pag.20)

18 IMPOSTE SUI REDDITI - Costi per la realizzazione di un processo produttivo - Deducibilità ex art. 103, comma 1 TUIR - Cassazione, sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015 (pag.21)

19 IMPOSTE SUI REDDITI - Costi per servizi resi dalla controllante alla controllata - Deducibilità - Condizioni - Cassazione, sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015 (pag.21)

20 PROCESSO TRIBUTARIO - Motivazione per relationem - Legittimità: condizioni - Cassazione, sentenza n. 9068 del 6 maggio 2015 (pag.21)

21 PROCESSO TRIBUTARIO - Contraddittorio endoprocedimentale -Iscrizione ipotecaria - Previa intimazione a pena di nullità: non sussiste -Cassazione, sentenza n. 9270 del 7 maggio 2015 (pag.22)

22 PROCESSO TRIBUTARIO - Onere della prova - Immobili - Relazione di stima di parte - Valutazione circa l’attendibilità: da farsi caso per caso -Cassazione, sentenza n. 9357 dell’8 maggio 2015 (pag.22)

23 PROCESSO TRIBUTARIO - Raddoppio dei termini - Denuncia penale -Archiviazione - Principio del ‘doppio binario’ - Cassazione, sentenza n. 9974 del 15 maggio 2015 (pag.22)

24 PROCESSO TRIBUTARIO - Validitá atti impositivi - Nullitá - Carenza dei poteri di firma del dirigente - Rilevabilitá d’ufficio - Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015- Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015 (pag.23)

25 PROCESSO TRIBUTARIO - Validitá atti impositivi - Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015 - Difetto di sottoscrizione - Onere della prova -Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1789 e 1790 del 21 maggio 2015 (pag.23)

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Parte primaLegislazione

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ACCERTAMENTO - Studi di settore - Correttivi anticrisi per il periodo d'imposta 2014 - D.M. 15 maggio 2015È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che approva i correttivi congiunturali applicabili agli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Questi sono rappresentati da:

- un correttivo relativo all'indicatore di normalità economica ‘Durata delle scorte’;

- tre correttivi relativi ai risultati degli studi di settore: correttivi di settore, territoriali e individuali.

La novità principale attiene al correttivo individuale che quest'anno opera tenendo conto della contrazione dell'efficienza produttiva e, per gli studi relativi alle attività professionali, la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese. L'efficienza produttiva è calcolata, per ogni cluster, tenendo conto dei dati relativi al personale e ai beni strumentali che sono rapportati ai costi e ai ricavi del triennio precedente.

IMPOSTE SUI REDDITI - Art. 110, comma 10 e art 167 TUIR -Ridefinizione degli Stati o territori cui si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi e la disciplina delle CFC - D.M. 27 aprile 2015, D.M. 30 marzo 2015- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 sono stati pubblicati i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ove vengono ridefinite le liste degli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110 comma 10 del TUIR e di quelli considerati a regime fiscale privilegiato cui si applica la disciplina delle CFC (controlled foreign companies).

- Il primo, il D.M. 27 aprile 2015 (attuativo dei principi contenuti nell’art. 1 comma 678 della Legge di Stabilità 2015) modifica il D.M. 23 gennaio 2002, e individua gli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi, avendo riguardo solo al criterio dell’assenza di un adeguato sistema di scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia, come disposto dalla Legge di Stabilità 2015. Pertanto, oltre ad essere ridimensionata la lista di Stati e territori che sono sempre black (mediante l’esclusione, tra gli altri, di Filippine, Malesia, Gibilterra, Isole Cayman), il decreto esclude anche Emirati Arabi Uniti e Singapore (prima considerati black, tranne che per alcune attività, ex art. 2), Costarica e Mauritius (prima inclusi nell’art. 3 e considerati blacklimitatamente ad alcune attività).

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- Il secondo, il D.M. 30 marzo 2015, modificando il D.M. 21 novembre 2001, elimina dalla black list, ai fini della disciplina CFC, Filippine, Malesia e Singapore, in applicazione del criterio, individuato dalla Legge di Stabilità 2015, secondo cui si considerano a fiscalità privilegiata i soli Stati aventi un livello di tassazione di oltre il 50 per cento inferiore a quella applicabile in Italia. Inoltre, con l’abrogazione dell’art. 3 del D.M. 21 novembre 2001, vengono eliminati dalla black list gli Stati (tra i quali, Costarica, Dominica, Mauritius, Panama, Svizzera e Uruguay) per i quali le disposizioni CFC potevano finora essere applicate limitatamente a particolari soggetti o attività.

Parte secondaPrassi

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IVA - Regime dei contributi pubblici agli organismi di formazione professionale - Disciplina della detrazione dell’imposta assolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi di formazione professionale - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 dell’11 maggio 2015- La Circolare tratta le tematiche relative al regime IVA da riservare alle sovvenzioni erogate da enti - generalmente pubblici - in favore di soggetti che svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o incentivazione, con particolare riferimento al settore della formazione professionale.

- In particolare, viene trattata la questione più rilevante costituita dall’applicabilità, o meno, dell’imposta sul valore aggiunto, all’erogazione effettuata. Al riguardo, viene rammentato che l’applicazione dell’IVA ad una determinata erogazione presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private) e, in tal caso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo sicché l’operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversamente, e cioè in mancanza di un nesso sinallagmatico tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi (rectius, mere movimentazioni di denaro) e, in quanto tali, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta. Pertanto, sono rilevanti ai fini Iva le somme erogate dalla Pa come corrispettivo per i servizi didattici e di formazione professionale affidati a enti a seguito della stipula di un contratto di appalto. Sono, invece contributi, privi di rilievo ai fini Iva, le somme di denaro fornite dalla Pa quando quest’ultima non opera nell’ambito di un rapporto contrattuale.

- Viene infine delineata la disciplina della detrazione dell’IVA assolta dai soggetti eroganti (i.e. Amministrazioni pubbliche) e dai soggetti beneficiari dei contributi (i.e. organismi di formazione professionale). In particolare, gli enti di formazione professionale non possono detrarre l’IVA se utilizzano i contributi ricevuti per l’acquisto di beni o servizi destinati ad operazioni fuori campo IVA, quali corsi di formazione offerti gratuitamente agli utenti. Possono invece farlo, almeno in parte quando i beni acquistati sono utilizzati promiscuamente, cioè per realizzare sia operazioni imponibili che operazioni esenti o escluse.

IVA - Dichiarazione d’intento - Obbligo di presentazione in dogana: non sussiste - Agenzia delle Dogane, Nota n. 58510 del 20 maggio 2015A decorrere dal 25 maggio 2015 gli esportatori abituali:

- non saranno più tenuti alla presentazione della copia cartacea della dichiarazione di intento in dogana (e della relativa ricevuta di presentazione);

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- potranno utilizzare la dichiarazione di intento per più operazioni doganali, nel limite del plafond disponibile, compilando il campo 2 della dichiarazione.

La nuova procedura dipende dalla messa in comunicazione della banca dati delle dichiarazioni di intento detenuta dall'Agenzia delle Entrate con il sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane.

IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di leasing in corso nel 2014 -Deducibilità dei canoni: criteri - Unico 2015Relativamente ai contratti di leasing in corso nel 2014 occorre distinguere ai fini della deducibilità dei canoni come segue:

- contratti stipulati sino al 28 aprile 2012, per i quali la durata contrattuale costituisce un prerequisito essenziale per la deducibilità dei canoni;

- contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 aprile 2013, i cui canoni sono deducibili indipendentemente dalla durata del contratto, ma si ripartiscono lungo una durata minima fiscale pari ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni per gli immobili;

- contratti stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2014, i cui canoni sono deducibili indipendentemente dalla durata del contratto, ma si ripartiscono lungo una durata minima fiscale pari al 50 per cento del periodo di ammortamento fiscale, o a 12 anni (indipendentemente dal coefficiente di ammortamento) per gli immobili.

Le variazioni in aumento che si originano quando la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale sono indicate nel rigo RF31 del modello UNICO, con il codice ‘35’. Esse vengono poi recuperate al termine del contratto quali variazioni in diminuzione da inserire nel rigo RF55, con il codice ‘34’.

IMPOSTE SUI REDDITI - Opzione per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive - Erronea indicazione delle quote costanti in dichiarazione - Modalità di segnalazione ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 71472 del 26 maggio 2015- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni sulla non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive, risultanti qualora i contribuenti abbiano optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell'anno di realizzo, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi.

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- Tali informazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo, o non registrato nel pubblico elenco.

- Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può a sua volta richiedere informazioni, ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate riportati nella comunicazione stessa.

- I contribuenti possono quindi regolarizzare errori ed omissioni eventualmente commesse mediante le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs.n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

IMPOSTE SUI REDDITI- Scissione - Ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni nella/e beneficiaria/e ed, eventualmente, nella scissa assegnate - Criteri - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 52 del 26 maggio 2015- In ipotesi di scissione (nella fattispecie, parziale e non proporzionale), il principio di neutralità fiscale, previsto dall’articolo 173, comma 3, del TUIR, riguarda non solo le società partecipanti alla scissione, ma anche i soci della società scissa. Ciò implica, necessariamente, che, per ciascun socio, le partecipazioni ricevute in cambio nella/e società beneficiaria/e, nonché l’eventuale partecipazione residua nella società scissa, assumano complessivamente il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nella società scissa prima dell’operazione di scissione.

- Quanto al criterio di ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nella/e società beneficiaria/e ed, eventualmente, della partecipazione che residua nella società scissa, poiché la lettera della norma sopra citata non fornisce alcuna indicazione, si ritiene che - conformemente alle indicazioni fornite dal legislatore nella relazione illustrativa all’articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543, con il quale è stata, in origine, introdotta la disciplina fiscale delle scissioni societarie di cui all’articolo 123-bis del previgente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (trasfuso, con talune modifiche, nell’attuale articolo 173) - tale costo debba essere ripartito tra tutte in proporzione dei valori economici alle stesse attribuibili ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

- Il suddetto criterio va applicato anche al caso di scissione proporzionale, con ciò ritenendosi superate le istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 (paragrafo 7.2.3).

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IMPOSTE SUI REDDITI - Credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 55 del 29 maggio 2015- Le DTA relative ad ‘affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento’ iscritte ex novo in bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2013 non sono trasformabili in crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225 del 2010. Questo in conformità con quanto affermato da Banca d’Italia nella comunicazione dell’8 maggio 2013.

- Le DTA riferite ad ‘affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento’ connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso alla medesima data sono invece trasformabili in credito di imposta.

- Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere dell’Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l’eventuale affrancamento ‘plurimo’ ad aliquota ridotta del medesimo avviamento - con abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a fronte dei predetti affrancamenti - si inserisca in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

RISCOSSIONE - Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento - Evoluzione normativa e giurisprudenziale -Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19 del 6 maggio 2015Con tale Circolare si forniscono chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

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Parte terzaGiurisprudenza

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ACCERTAMENTO - Elusione - Sentenza che non motiva sull’assenza di valide ragioni economiche: nullità - Cassazione, sentenza n. 9334 dell’8 maggio 2015La sentenza che legittima l'accertamento basato sull'elusione fiscale è nulla quando il giudice tributario si basa esclusivamente sul PVC, senza motivare sull'inesistenza delle valide ragioni economiche dell'operazione commerciale. Nel caso di specie, veniva contestata alla società, sulla base della norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione del costo d’acquisto di crediti, vantati dalle banche nei confronti della partecipata, ad un prezzo inferiore al nominale, cui aveva fatto seguito la rinuncia ai crediti acquistati.

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Presentazione su modello non conforme e/o secondo modalità diverse da quelle stabilite - Nullità: conseguenze - Cassazione, sentenza n. 9973 del 15 maggio 2015- Poiché il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che ‘le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati’, è da ritenersi nulla la dichiarazione redatta con il modello Unico 2000, anziché con il modello Unico 2001.

- E’ altresì nulla la dichiarazione presentata secondo modalità diverse da quelle prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del contribuente. Ne consegue che è nulla la dichiarazione presentata tramite banca o posta, in presenza dell'obbligo di presentazione in via telematica.

- Ne deriva che, essendo la dichiarazione nulla, essa non può produrre effetti e, dunque, si rientra nella fattispecie della mancata presentazione della dichiarazione annuale che abilita l'Ufficio ad accertare induttivamente la posizione fiscale della parte contribuente ai sensi degli artt. 37 e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. in generale sugli effetti delle dichiarazioni irregolari, Cass. n. 2463 del 2007).

IMPOSTA DI REGISTRO - Articolo 20 D.P.R. n. 131/1986 - Intento elusivo: necessita - Cassazione, sentenza n. 8760 del 30 aprile 2015A norma dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 è consentito al Fisco riqualificare una pluralità di atti (come nel caso di specie, la costituzione di società, il conferimento di immobili ad uso alberghiero e la cessione di partecipazioni societarie) in un contratto di cessione d'azienda. Tale riqualificazione peraltro è efficace qualora venga provato l’intento elusivo, indicando i concreti elementi, desunti dai singoli negozi stipulati e dagli elementi acquisiti al processo, idonei a far ritenere l’assenza, in ciascun negozio, di un apprezzabile interesse e, quindi, l’esclusivo o preminente intento di pervenire al risultato finale di eludere il fisco.

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IMPOSTA DI REGISTRO - Valore dell'azienda bancaria che gestisce fondi di investimento - Metodo patrimoniale complesso: preferibile a quello semplice - Rilevanza dell'avviamento - Cassazione, sentenza n. 9075 del 6 maggio 2015- Nella valutazione del valore del ramo d'azienda bancaria ceduto, ai fini dell'imposta di registro, il metodo patrimoniale complesso è più rappresentativo del metodo patrimoniale semplice, ove si ritenga necessario far emergere un valore di avviamento.

- L'avviamento si risolve nell'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, per la concorrenza di fattori specifici rispetto all'entità delle poste dell'attivo e di incrementi valoriali che il complesso dei beni organizzati acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni in virtù dell’organizzazione in un sistema efficiente e idoneo a produrre utili.

- Nel caso di specie, una società del settore bancario aveva ceduto infragruppo il ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e amministrazione di risorse liquide e strumenti finanziari in fondi comuni di investimento e in conti individuali. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, il valore del ramo in oggetto, rideterminandolo in aumento in base al cd. metodo patrimoniale complesso, e dunque integrando le poste dell'attivo col valore dell'avviamento.

- Analizzando la relazione al bilancio il giudice di secondo grado ha dedotto che il ramo d’azienda ceduto aveva ‘una autonoma capacità reddituale’ incidente sull'andamento economico della banca e che, quindi, la ‘capacità reddituale insita nel ramo d'azienda ceduto esisteva e doveva essere presa in considerazione a prescindere dalla provenienza/genesi della stessa. Pertanto, il valore del ramo, determinato dalla società sulla base del metodo patrimoniale semplice, è stato correttamente rettificato dall’ufficio, sulla base del metodo patrimoniale complesso, facendo emergere anche il valore dell’avviamento.

IVA - Diritto alla detrazione ex art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 - Requisito di inerenza degli acquisti e relativa documentazione: necessitano - Cassazione, sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015In coerenza con i principi comunitari, l'ordinamento interno prevede, all’art. 19, comma 1 del DPR n. 633 del 1972, che ‘per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'art. 17, comma 1, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione,

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dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione’. Al riguardo, il requisito di inerenza della prestazione di servizio o del bene acquistato, desumibile dai dati indicati in fattura, costituisce condizione essenziale ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione. Qualora dalle indicazioni contenute nella fattura non emerga in modo chiaro il collegamento del bene o del servizio reso alla attività economica del soggetto passivo, il contribuente è onerato della prova della strumentalità del bene o servizio, senza che la sussistenza di tale requisito possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (conformi: Cass. n. 16730 del 2007, Cass. n. 3706 del 2010, Cass. n. 2362 del 2013 e Cass. 16853 del 2013).

IVA - Mancanza di conformità alle norme comunitarie della totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli - Diritto al rimborso - Decorrenza biennale ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 - Diesa quo: è quello del pagamento e non della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia - Cassazione, sentenza n. 9034 del 6 maggio 2015Il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso IVA, ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, va determinato nel giorno del pagamento dell'imposta indebitamente versata, e non nella data, posteriore, in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarato, in contrasto con le norme comunitarie, le disposizioni interne che prevedevano l'indetraibilità totale dell'IVA afferente i costi relativi ad autoveicoli. Infatti la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia non può costituire, nel caso specifico, presupposto per la restituzione dell'IVA versata in quanto, in ossequio al principio dell'efficacia dichiarativa delle sentenze del giudice europeo, la previsione di indetraibilità dell'imposta assolta sull'acquisto di autoveicoli e carburanti di cui all'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972 è venuta meno fin dalla sua istituzione e, pertanto, l'indebito si è determinato all'atto del pagamento.

IVA - Cessioni di beni da entità spagnola esterovestita - Obblighi di fatturazione e di dichiarazione: sussistono - Cassazione, sentenza n. 19007 del 7 maggio 2015Nel caso di una società italiana titolare dell’intero capitale sociale di un ente spagnolo il quale sia ritenuto, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame ‘esterovestito’ perché del tutto privo di una

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propria struttura organizzativa, di costi per il personale e di una quotidiana attività aziendale, tale ente è soggetto a tutti gli obblighi di fatturazione dell’imposta sul valore aggiunto e, tra questi, quello della presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA. In particolare, ai fini dell’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 comma 4, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, è da ritenere che le cessioni di beni tra la società ritenuta esterovestita e la controllante residente in Italia si siano perfezionate in Italia al momento della consegna (e non della spedizione) e non rappresentino pertanto cessioni intracomunitarie. Inoltre non valgono ad escludere la possibile sussistenza del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 le argomentazioni sul carattere ‘neutro’ del tributo evaso.

IVA - Locazione di immobile a titolo gratuito a favore della controllata - Assoggettabilità ad IVA: non sussiste - Cassazione, sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015 - Per assoggettare ad IVA una prestazione a titolo gratuito di cui all'art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, non è sufficiente che essa sia stata resa gratuitamente; è necessario verificare che sia stata effettivamente compiuta per finalità estranee all'esercizio d’impresa.

- Infatti, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE sentenza C-412/03 del 2005), non è legittimo, per l’impresa, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA su un acquisto destinato alla propria attività, salvo poi utilizzare il servizio a fini privati o del proprio personale senza assolvere la relativa imposta. La disciplina IVA in questione mira ad evitare che si verifichi una disparità di trattamento fra il soggetto passivo IVA e il consumatore finale.

- Nel caso di specie, la controllante concedeva in locazione gratuitamente un immobile alla propria controllata. I giudici ritengono la prestazione fuori campo IVA, dal momento che la finalità dell'operazione non era estranea all'esercizio dell'impresa, stante ‘la convenienza che aveva la casa madre a non riscuotere il canone di locazione, sia pure temporaneamente, dalla controllata’, poiché le perdite da quest'ultima subite nell'anno 2001 eliminavano ogni utilità, per la prima, di ‘percepire dalla controllata un canone di locazione che l'avrebbe portata ancora più in perdita con tutto ciò che ne sarebbe conseguito’; e ciò a prescindere dal ‘fatto che l'atto costitutivo della casa madre non prevedesse questo tipo di operazione’.

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IVA - Contratto di compravendita immobiliare inadempiuto -Caparra confirmatoria - Irrilevanza impositiva - Cassazione, ordinanza n. 10306 del 20 maggio 2015Il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria a garanzia dell’adempimento del venditore in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, rimasto, poi, inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo dell’IVA.

IVA - Responsabilità penale del rappresentante fiscale di società estere: sussiste - Cassazione, sentenza n. 21044 del 21 maggio 2015Può rispondere penalmente, a titolo di concorso nei reati tributari, il rappresentante fiscale per l’Italia di società estere. Infatti, per principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 26356 del 2014) sul rappresentante fiscale incombe l'obbligo, ex art. 17, D.P.R. n. 633 del 1972, di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di IVA e in particolare al versamento dell’imposta. Il reato è configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l'Italia di società estere, in quanto questi rappresenta l'unico interlocutore, sia pure in solido, per le obbligazioni fiscali e doganali. Nel caso in questione, inoltre, il rappresentante fiscale risultava essere il firmatario della dichiarazione dei redditi ben conscio che la somma doveva essere indicata in bilancio della predetta società, come voce dell'attivo.

IVA - Presunzione di cessione ex D.P.R. n. 441/1997 - Ambito di applicabilità anche ad esercizi precedenti quello in verifica -Valenza probatoria ai fini delle imposte sul reddito: sussiste -Cassazione, sentenza n. 10927 del 27 maggio 2015- La presunzione legale relativa di cessione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997 è operante in due situazioni. La prima, quando si rileva una differenza quantitativa negativa, tra i beni esistenti nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni e le risultanze contabili e, in tal caso, la presunzione opera esclusivamente nel periodo di imposta in cui è iniziata l’attività di verifica. La seconda, quando è comunque possibile desumere l'omessa contabilizzazione di ricavi anche dal confronto - per ‘differenza inventariale’ - tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o di altra documentazione obbligatoria (conforme: Cass. n. 9628 del 2012) e, in tal caso, la presunzione opera anche per periodi di imposta precedenti.

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- Le distruzioni che non dipendano dalla volontà dell'imprenditore (come i cali naturali di prodotto o le sue normali alterazioni) devono essere provate dall'imprenditore secondo le regole e con tutti i mezzi di cui all'art. 2697 e seg. c.c., giacché non si può ritenere che le stesse debbano essere apprezzate per il sol fatto della loro allegazione.

- In base al principio dell’unitarietà dell’ordinamento la presunzione specificatamente prevista per l’IVA è rilevante ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette; tuttavia, a differenza di quanto accade per l’IVA, è consentito al contribuente avversare la presunzione con ogni mezzo.

IMPOSTE SUI REDDITI - Inerenza e congruità dei costi - Onere della prova: spetta al contribuente - Cassazione, sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015 - Grava sul contribuente l'onere di provare non solo l'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza ed il loro preciso ammontare (conformi: Cass. n. 6650 del 2006, Cass. n. 1709 del 2007, Cass. n. 23626 del 2011, Cass. n. 16896 del 2014, Cass. 23550 del 2014, Cass. n. 1011 del 2015 e Cass. 1951 del 2015), attraverso una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass. n. 4570 del 2001).

- Inoltre deve essere dimostrata ‘la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni. In difetto di tale prova è legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa’ (conforme: Cass. n. 7701 del 2013).

IMPOSTE SUI REDDITI - Transfer pricing - Metodo CUP: è preferibile - CTR Lombardia, sentenza n. 1670/50/2015 del 21 aprile 2015- In tema di transfer pricing, il prezzo comparabile di libero mercato, cosiddetto CUP, è preferibile a condizione però che sia assicurato il massimo grado possibile di similarità nelle caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto di analisi.

- L'ufficio, di suo arbitrio, non può cambiare metodo di calcolo, adottando, ad esempio, con elaborati suoi, le regole del criterio TNMM (Transactional Net Margin Method), ove la società abbia adottato il CUP, ma deve limitarsi a contestare il sistema utilizzato dalla contribuente.

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- Non possono essere escluse tout court, dall’elenco dei comparables, le società che hanno chiuso l'esercizio sociale in perdita. Nell'elenco dei comparables devono pertanto coesistere società che hanno conseguito utili e società che hanno realizzato perdite d'esercizio.

IMPOSTE SUI REDDITI - Articolo 109, comma 1 TUIR - Requisiti di certezza e determinabilità oggettiva - Presupposti - Cassazione, sentenza n. 9068 del 6 maggio 2015Dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 (ora 109) del TUIR si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare (conforme: Cass. n. 17568 del 2007). Tale determinabilità deve ritenersi non collegata alla mera volontà delle parti sulla scelta dell'esercizio cui il costo è imputato, ma deve essere desumibile, oltre che dall'indicazione contrattuale del corrispettivo, da strumenti diversi, quali, ad esempio, la parametrazione ad altre operazioni simili ovvero al valore di mercato (conformi: Cass. n. 24526 del 2009 e Cass. n. 10988 del 2007).

IMPOSTE SUI REDDITI - Articolo 109, comma 1 TUIR - Requisiti di certezza e determinabilità oggettiva: periodo d’imposta in cui debbono sussistere - Cassazione, sentenza n. 9080 del 6 maggio 2015I requisiti di certezza (in ordine all'an) e di obiettiva determinabilità (in ordine al quantum) dei componenti di reddito di cui all’articolo 109, comma 1 del TUIR debbono realizzarsi entro la fine del periodo d'imposta. Di conseguenza, concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell'esercizio (ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione), purché i suddetti requisiti di certezza e di obiettiva (pertanto, documentabile) determinabilità siano maturati entro la fine dell'esercizio, in modo che non sia rimessa alla mera volontà delle parti la scelta dell'esercizio cui il componente è imputato (conformi: Cass. n. 2892 del 2002, Cass. n. 17566 del 2007, Cass. n. 8520 del 2008, Cass. n. 869 del 2009, Cass. n. 2854 del 2012, Cass. n. 14798 del 2012, Cass. n. 19671 del 2013 e Cass.n. 3484 del 2014).

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IMPOSTE SUI REDDITI - Residenza fiscale delle persone fisiche -Trasferimento all'estero e iscrizione all’AIRE: non rilevano -Domicilio in Italia: rileva - Cassazione, sentenza n. 9723 del 13 maggio 2015Un cittadino Italiano iscritto all'AIRE e trasferito a San Marino è considerato residente in Italia, sulla base, tra l’altro, della circostanza che in Italia ha il domicilio, inteso come il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali, e/o la dimora abituale. In particolare, nel caso di specie in Italia: il contribuente risiedeva e la sua famiglia dimorava; i suoi figli avevano frequentato gli studi; egli stesso possedeva diverse proprietà immobiliari e società, inclusa la sua casa di proprietà, che era stata assicurata come ‘dimora abituale’. Inoltre, egli movimentava conti correnti esistenti in Italia e non possedeva a San Marino alcuna civile abitazione. Si rileva che la fattispecie è anteriore all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR, che ha introdotto una presunzione di residenza in Italia per il cittadino Italiano trasferito in Paesi a fiscalità privilegiata, non applicabile al caso di specie.

IMPOSTE SUI REDDITI - ‘Robin Tax’ - Efficacia: si applica ai rapporti ancora pendenti alla data di pubblicazione della sentenza -Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 217/3/15 del 14 maggio 2015 La dichiarazione di illegittimità della addizionale IRES prevista dall'art. 81, commi 16-18, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008 (cd. ‘Robin Tax’) si applica a tutte le fattispecie ancora pendenti alla data di pubblicazione della sentenza (12 febbraio 2015), posto che la Corte non ha provveduto ad esplicitare in dispositivo, come invece ha fatto in altri casi, una deroga al suddetto principio (cfr. ad es. sent. nn. 1988/266/501, 50/1989, 124/1991, 416/1991). Sebbene la motivazione della sentenza esplicitamente affermi che l'illegittimità della norma vale solo per il futuro e non si applica alle fattispecie ancora pendenti, la divergenza tra un chiaro dispositivo e la motivazione va risolta a favore del primo soprattutto quando, come nella specie, esso non contiene alcuna forma di rinvio alla seconda. Non esiste, infatti, nel nostro sistema costituzionale, a differenza di altri sistemi costituzionali o legislativi ordinari europei, una norma che esplicitamente consenta alla Corte Costituzionale di manipolare temporalmente l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità di una norma.

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IMPOSTE SUI REDDITI - Costi per la realizzazione di un processo produttivo - Deducibilità ex art. 103, comma 1 TUIR - Cassazione, sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015- I costi di manodopera sostenuti per la realizzazione di un processo produttivo sono deducibili ai sensi dell’art. 103, comma 1 del TUIR in misura non superiore ad un terzo (attualmente, al 50 per cento) del costo e non integralmente, quali costi per studi e ricerca, a norma dell’art.108, comma 1 del TUIR.

- In tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili (conforme: Cass. n. 16826 del 2007).

IMPOSTE SUI REDDITI - Costi per servizi resi dalla controllante alla controllata - Deducibilità - Condizioni - Cassazione, sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015- Sono inerenti, e pertanto deducibili, i costi sostenuti dalla controllata in base ad un contratto di somministrazione di servizi e personale con la propria controllante.

- Qualora si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova dell’inerenza in capo al contribuente (conforme: Cass. n. 6548 del 2012).

- Un sindacato sulla congruità dei costi non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività, perché, in tal caso il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore.

PROCESSO TRIBUTARIO - Motivazione per relationem - Legittimità: condizioni - Cassazione, sentenza n. 9068 del 6 maggio 2015La motivazione per relationem della sentenza emessa in sede di gravame è legittima, purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, esprima, anche sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, cosicché il percorso argomentativo desumibile mediante la parte motivazionale delle due sentenze risulti appagante e corretto.

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PROCESSO TRIBUTARIO - Contraddittorio endoprocedimentale -Iscrizione ipotecaria - Previa intimazione a pena di nullità: non sussiste - Cassazione, sentenza n. 9270 del 7 maggio 2015In caso di adozione di un atto o provvedimento idoneo ad incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, determinandone una lesione, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di attivare il contraddittorio endoprocedimentale (Cassazione Sezioni Unite, n. 19667 del 2014). Pertanto, affinché l’iscrizione di ipoteca non sia affetta da vizio di nullità, l’Amministrazione deve comunicare al contribuente che intende procedere sui suoi beni immobili, nonché concedere a quest’ultimo un termine per presentare le proprie osservazioni, in ossequio al diritto di difesa, ovvero per pagare quanto dovuto. Tuttavia, l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto di vera e propria esecuzione forzata e può essere effettuata anche senza la previa notifica dell’intimazione di pagamento.

PROCESSO TRIBUTARIO - Onere della prova - Immobili - Relazione di stima di parte - Valutazione circa l’attendibilità: da farsi caso per caso - Cassazione, sentenza n. 9357 dell’8 maggio 2015La relazione di stima di un immobile redatta dall’ufficio tecnico erariale e prodotta dall’Amministrazione finanziaria costituisce, nel processo tributario, una semplice perizia di parte, alla quale può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. Pertanto, il giudice non può ritenere la suddetta stima istituzionalmente inattendibile, perché di parte, né considerarla di per sé attendibile e sufficiente a supportare l’atto impositivo, ma è tenuto a verificare nel caso concreto che la stima sia idonea a superare le contestazioni dell’interessato e a fornire la prova della fondatezza della pretesa, esplicitando le ragioni del proprio convincimento.

PROCESSO TRIBUTARIO - Raddoppio dei termini - Denuncia penale - Archiviazione - Principio del ‘doppio binario’ - Cassazione, sentenza n. 9974 del 15 maggio 2015- In materia di raddoppio dei termini di accertamento, è necessario applicare i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011, ovverosia: i) il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale; ii) l’obbligo di denuncia penale sorge anche qualora sussistano cause di non punibilità; iii) il raddoppio dei termini non presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo; iv) il giudice tributario ha il dovere di vagliare la presenza dell’obbligo di denuncia.

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- Da ciò consegue che l’avvenuta archiviazione, ad opera del giudice penale, della denuncia presentata dalla Guardia di Finanza non può essere considerata una causa d’impedimento all’applicazione del termine raddoppiato per l’accertamento, in quanto non rileva né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, in base al principio del cd. ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario.

PROCESSO TRIBUTARIO - Validitá atti impositivi - Nullitá - Carenza dei poteri di firma del dirigente - Rilevabilitá d’ufficio - Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015- Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015Un atto impugnato per carenza dei poteri di firma del dirigente dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 42, co. 1 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973, è affetto da vizio di nullità, che può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, in applicazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 1990 (contra: Commissione tributaria provinciale di Campobasso, sentenza n. 784 del 2015).

PROCESSO TRIBUTARIO - Validitá atti impositivi - Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015 - Difetto di sottoscrizione - Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1789 e 1790 del 21 maggio 2015Quando il contribuente eccepisce la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 42, co. 1 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973, l’onere della prova spetta sempre all’Agenzia delle Entrate, che deve contrastare le eccezioni di parte con prove documentali valide ed appropriate. Inoltre, in casi di mancato assolvimento di tale onere, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali poteri sono meramente integrativi e non esonerativi dell’onere probatorio principale.

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Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

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