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RG-PC-01-01 it Rev. 0.0 I/III Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MIT International Testing S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MIT International Testing S.r.l. The information in this document is the property of MIT International Testing S.r.l. and may not be copied or communicated to a third party or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of MIT International Testing S.r.l. TITLE/TITOLO Regolamento per la certificazione di prodotto e per la concessione e l’uso dei marchi di certificazione ed accreditamento e del n° 0068 di identificazione MIT come organismo notificato in sede UE CODE/CODICE RG-PC-01-01 REVISION/REVISIONE Rev. 0.0 DATE/DATA 01.06.2017 CHECKED COPY /COPIA CONTROLLATA UNCHECKED COPY /COPIA NON CONTROLLATA Rev. Date/Data Issued by Emesso da Verified and approved by Verificato ed Approvato da Description of changes Descrizione delle modifiche 0.0 01.06.2017 Responsabile qualità Alta direzione First issue/Prima emissione

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RG-PC-01-01 it Rev. 0.0 I/III Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MIT International Testing S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MIT International Testing S.r.l. The information in this document is the property of MIT International Testing S.r.l. and may not be copied or communicated to a third party or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of MIT International Testing S.r.l.

TITLE/TITOLO

Regolamento per la certificazione di prodotto e per la concessione e l’uso dei marchi di certificazione ed accreditamento e del n° 0068 di identificazione MIT come organismo notificato in sede UE

CODE/CODICE RG-PC-01-01 REVISION/REVISIONE Rev. 0.0 DATE/DATA 01.06.2017

CHECKED COPY /COPIA CONTROLLATA

UNCHECKED COPY /COPIA NON CONTROLLATA

Rev. Date/Data Issued by

Emesso da

Verified and approved by

Verificato ed Approvato da

Description of changes

Descrizione delle modifiche

0.0 01.06.2017 Responsabile qualità Alta direzione First issue/Prima emissione

RG-PC-01-01 it Rev. 0.0 II/III Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MIT International Testing S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MIT International Testing S.r.l. The information in this document is the property of MIT International Testing S.r.l. and may not be copied or communicated to a third party or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of MIT International Testing S.r.l.

Sommario 1. Oggetto del Regolamento ......................................................................................................................... 1

2. Definizioni .................................................................................................................................................. 1

3. Norme di riferimento ................................................................................................................................ 2

4. Presentazione e istruzione della Domanda ............................................................................................... 3

4.1. Presentazione della domanda............................................................................................................. 3

4.2. Casi particolari di certificazioni derivate o di tipo OBL ....................................................................... 3

4.3. Iter della domanda di ammissione e delle attività successive. ........................................................... 4

5. Documentazione, Campioni e loro Conservazione ................................................................................... 4

5.1. Documentazione ................................................................................................................................. 4

5.2. Campioni ............................................................................................................................................. 5

5.3. Conservazione dei campioni ............................................................................................................... 6

6. Report di prova/ Certificato di Esame di tipo ............................................................................................ 6

7. Esame UE del tipo (Modulo B) – Regolamento 2016/425/UE ................................................................... 6

7.1. Esame UE del Tipo ............................................................................................................................... 6

7.2. L'esame UE del tipo ............................................................................................................................. 6

7.3. Domanda di esame UE del tipo ........................................................................................................... 6

7.4. Esame UE del tipo ............................................................................................................................... 6

7.5. Relazione di valutazione ..................................................................................................................... 7

7.6. Certificato di esame UE del tipo.......................................................................................................... 7

7.7. Riesame del certificato di esame UE del tipo...................................................................................... 7

7.8. Notifica certificati UE di esame UE del tipo ........................................................................................ 8

7.9. Conservazione certificato.................................................................................................................... 8

7.10. Mandatario ...................................................................................................................................... 8

8. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto

controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2) regolamento 2016/425/UE .............................. 9

8.1. Conformità al tipo ............................................................................................................................... 9

8.2. Fabbricazione ...................................................................................................................................... 9

8.3. Domanda di prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali .................... 9

8.4. Prove del prodotto .............................................................................................................................. 9

8.5. Relazione di prova ............................................................................................................................. 10

8.6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE ............................................................................... 10

8.7. Mandatario ....................................................................................................................................... 10

9. Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) regolamento

2016/425/UE ................................................................................................................................................... 10

9.1. Conformità al tipo ............................................................................................................................. 10

9.2. Fabbricazione .................................................................................................................................... 10

9.3. Sistema di qualità .............................................................................................................................. 10

9.4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato ........................................................ 11

9.5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE ............................................................................... 12

9.6. Conservazione documentazione ....................................................................................................... 12

9.7. Notifica approvazioni e/o rifiuti ........................................................................................................ 12

9.8. Mandatario ....................................................................................................................................... 12

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10. Valutazione del Sistema di Produzione e del Prodotto in Fabbrica ..................................................... 12

10.1. Nomina del valutatore o del gruppo di audit ................................................................................ 13

10.2. Pianificazione delle visite .............................................................................................................. 13

10.3. Esame Finale di ascensori (Allegato V dir. 2014/33/UE) ............................................................... 13

10.4. Visita di Certificazione sistema produttivo.................................................................................... 14

10.5. Verifica di un unico prodotto (Modulo G) ..................................................................................... 15

10.6. Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C) ......................................................... 16

10.7. Visite di Sorveglianza ..................................................................................................................... 16

10.8. Visite supplementari e non programmate .................................................................................... 16

10.9. Rinnovo della certificazione .......................................................................................................... 17

10.10. Modifica ed estensione della certificazione .................................................................................. 17

10.11. Riesame del rapporto di audit ....................................................................................................... 17

11. Concessione della certificazione ........................................................................................................... 17

12. Validità Temporale della certificazione ................................................................................................ 18

13. Conseguenze derivanti dal possesso della certificazione ..................................................................... 18

14. Criteri per l’utilizzo delle Marcature e del Marchio di Accreditamento ............................................... 19

15. Sorveglianza sull’azienda e sull’uso della Certificazione ...................................................................... 19

15.1. Non conformità del prodotto. ....................................................................................................... 20

16. Rinuncia, Sospensione e Ripristino, Revoca della concessione d’uso della Certificazione .................. 21

16.1. Rinuncia del licenziatario ............................................................................................................... 21

16.2. Sospensione e ripristino della concessione ................................................................................... 21

16.3. Revoca della concessione .............................................................................................................. 22

16.4. Conseguenze della revoca / rinuncia alla concessione ................................................................. 22

17. Variazioni al Regolamento o alle Norme e modifiche al contratto ...................................................... 23

18. Tariffe e Costi ........................................................................................................................................ 23

19. Uso fraudolento dell’Attestato di Certificazione e del numero Identificativo di MIT ......................... 23

20. Reclami e Ricorsi ................................................................................................................................... 23

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REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E PER LA CONCESSIONE E L’USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE ED

ACCREDITAMENTO E DEL N° 0068 DI IDENTIFICAZIONE MIT COME ORGANISMO NOTIFICATO IN SEDE UE

1. Oggetto del Regolamento Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l’Organizzazione e MIT International

Testing S.r.l di seguito indicato come MIT, devono assumere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle

attività di certificazione di prodotto.

In particolare il presente regolamento illustra e definisce le attività, le modalità esecutive, le competenze, i

ruoli, i compiti e le responsabilità per:

I. la concessione, la sorveglianza, la sospensione, la revoca, la estensione/riduzione, il rinnovo, la rinuncia della Certificazione di prodotto;

II. la concessione d’uso e relativa sorveglianza del Certificato di prodotto; III. la concessione d’uso e relativa sorveglianza dei seguenti Marchi:

▪ Marchio di Certificazione MIT (di proprietà di MIT e protetto legalmente da contraffazioni od uso scorretto) ▪ Marchio di Accreditamento (di proprietà dell’Organismo di Accreditamento e protetto

legalmente da contraffazioni od uso scorretto). ▪ n° 0068 di Identificazione i MIT come Organismo Notificato in Sede UE (il cui uso oltre che dal

presente regolamento è definito dalle direttive di riferimento anche in merito all'uso scorretto ed alle sanzioni collegate a questo utilizzo).

Il presente Regolamento è utilizzabile in ambito cogente (quando le specifiche direttive di riferimento prevedano la certificazione di prodotto) e volontario.

2. Definizioni Per la terminologia utilizzata valgono le definizioni riportate nel testo delle Direttive e delle norme applicabili

e di riferimento. Valgono, inoltre, le seguenti definizioni per i termini utilizzati all’interno del presente

documento.

• Organizzazione: soggetto che ha fatto domanda di certificazione del prodotto e risulta responsabile degli obblighi per il mantenimento della validità della certificazione.

• Sito Produttivo: luogo in cui avvengono i processi, da parte dell’Organizzazione, per lavorazione e realizzazione del prodotto, dei semi-lavorati e delle materie prime. Fanno parte del Sito Produttivo tutte le are di immagazzinamento, stazionamento, le strutture e gli impianti utilizzati nello svolgimento di tali attività.

• Gruppo di audit: personale designato da MIT ad effettuare la valutazione del sistema produttivo dell'organizzazione.

• Valutazione della conformità: dimostrazione che i requisiti specificati, relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti.

• Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutare con obbiettività, al fine di stabilire in quale misura le politiche, procedure o requisiti sono stati soddisfatti.

• Non conformità maggiore: parziale o totale assenza del rispetto di un requisito essenziale, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito di una attività di valutazione.

• Non conformità minore: deviazione del rispetto di un requisito essenziale, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito di una attività di valutazione

• Commento: elementi per il possibile miglioramento delle soluzioni adottate dall’Organizzazione per raggiungere la conformità ai requisiti essenziali.

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REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E PER LA CONCESSIONE E L’USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE ED

ACCREDITAMENTO E DEL N° 0068 DI IDENTIFICAZIONE MIT COME ORGANISMO NOTIFICATO IN SEDE UE

Spetta a MIT di giudicare, insindacabilmente, se un prodotto per il quale viene richiesta Ia Certificazione debba intendersi compreso nell’oggetto del presente e conseguentemente ne possa venire ottenuta la Certificazione. La concessione della Certificazione (*) è subordinata al pagamento di:

- importo per le valutazioni documentali e gli esami di conformità - diritti di concessione/registrazione annuali - importo per la effettuazione delle visite di prelievo dei campioni, certificazione e di sorveglianza - importo per l'emissione dei certificati

(*) Dalla suddetta clausola sono escluse le visite di sorveglianza periodica e straordinaria degli ascensori (DPR

23/2017).

Per l'ammissione alla Certificazione un prodotto deve essere sottoposto alle verifiche e prove indicate nelle norme e Direttive applicabili al momento della domanda e se ciò è previsto dallo schema applicabile alle attività di certificazione e sorveglianza del processo di produzione in fabbrica. Tutti gli atti relativi alla domanda di ammissione, così come le prove e verifiche effettuate nei Laboratori di MIT e i dati raccolti durante gli audit vengono trattati in accordo all'impegno di Riservatezza, verso terzi, eccetto che verso le autorità preposte, nazionali o europee. I prodotti nel caso in cui non sia previsto il prelievo da parte di MIT, perverranno alla ns. Sede muniti, a cura del Organizzazione, dei regolari documenti accompagnatori in ottemperanza alle vigenti leggi. I prodotti selezionati dagli Ispettori di MIT nel corso del prelievo iniziale, di visite di sorveglianza (ordinarie e straordinarie con o senza preavviso) saranno fatti pervenire a MIT entro 30 giorni dalla visita a cura e carico del Organizzazione; se ciò non avviene MIT può ripetere la visita. Salvo casi particolari descritti nelle “Prescrizioni Particolari”, i campioni provati per “Sorveglianza” devono essere ritirati dall'Organizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito, a proprie spese; in caso contrario MIT è tacitamente autorizzato a restituirli oppure a rottamarli, con spese a carico del Organizzazione.

3. Norme di riferimento • Direttive e regolamenti applicabili.

• Norme armonizzate (elaborate dagli organismi europei di normalizzazione sulla base di mandati loro conferiti dalla Commissione Europea conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE) e non; tali norme sono applicabili sia all’O.N. che al fabbricante.

• Linee guida della Commissione Europea; applicabili all’O.N.ed al fabbricante.

• Documenti interpretativi della Commissione Europea applicabili all’O.N.ed al fabbricante.

• Decreti, circolari, specifiche tecniche, linee guida e altri documenti relativi a specifiche famiglie di prodotto emanati dagli organi tecnici dei Ministeri competenti; applicabili all’O.N. ed al fabbricante.

• Guide European Accreditation (EA) e ISO/IEC; applicabili all’O.N..

• Documenti Accredia (RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione; RG-01-03: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del prodotto; , RG-09: Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia); RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di ispezione; applicabili all’O.N..

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ACCREDITAMENTO E DEL N° 0068 DI IDENTIFICAZIONE MIT COME ORGANISMO NOTIFICATO IN SEDE UE

4. Presentazione e istruzione della Domanda

4.1. Presentazione della domanda. Dopo il primo contatto con l’Organizzazione (telefono, mail o fax), l’Organizzazione che intende procedere

alla certificazione di un prodotto deve richiedere un’offerta presentando a MIT la Domanda di Accesso ai

Servizi corredata della documentazione richiesta (la domanda per ottenere i documenti di conformità delle

prestazioni di un prodotto a direttive e/o regolamenti, può essere presentata solo dal fabbricante o dal suo

mandatario stabilito nella Comunità Europea).

L'Organizzazione deve presentare la domanda compilando in tutte le sue parti il modulo apposito,

compilandone uno per ogni modello o per ogni serie omogenea di prodotti.

Nella domanda il Organizzazione deve comunque indicare: a) il nome commerciale o i nomi commerciali sotto i quali il prodotto viene posto in vendita; b) la descrizione esatta del prodotto, con l'elencazione dei dati necessari per identificarlo (la sua

denominazione, sigla, numero, ecc.); c) le norme, direttive, regole o altri documenti i cui riferimenti saranno utilizzati per la verifica

della conformità Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario stabilito nella comunità, deve contenere, oltre al nome

e indirizzo del fabbricante, luogo di produzione, designazione del tipo di prodotto e la destinazione d’uso

anche il nome e l’indirizzo del mandatario.

Ottenute le informazioni necessarie MIT prepara, sulla base del tariffario, una offerta economica per le

attività di prova e certificazione e la invia all’organizzazione interessata.

Allegati alla domanda devono essere presentati a MIT:

• Documentazione tecnica approntata dal richiedente che deve descrivere (secondo applicabilità in base alla tipologia di prodotto e alle regole di certificazione applicabili) il prodotto, il progetto, il documento di valutazione dei rischi, il processo di fabbricazione, le prove eseguite secondo la responsabilità del costruttore, il funzionamento del prodotto, le istruzioni di installazione e d’uso;

• Per i prodotti da sottoporre a prove di tipo, un numero di campioni rappresentativi della produzione considerato sufficiente per l’effettuazione delle prove previste (sulla base degli accordi intercorsi i campioni possono essere inviati dal richiedente se prototipi o prelevati da MIT anche successivamente alla presentazione della domanda se previsto dalle norme e regolamenti applicabili).

All’accettazione dell’offerta si procede all’assegnazione del numero di pratica e al riesame della domanda;

qualora la domanda e i documenti forniti risultassero incompleti MIT richiede le necessarie integrazioni

necessarie per proseguire nell’iter di certificazione.

L’accettazione dell’offerta definisce il rapporto contrattuale tra le parti e comporta l’accettazione delle

condizioni previste dal presente Regolamento e successive sue modifiche.

4.2. Casi particolari di certificazioni derivate o di tipo OBL Nei casi in cui il prodotto sia già in possesso di certificazione di tipo (modulo B) MIT può effettuare le verifiche

previste dai moduli di valutazione della conformità applicabili.

In tal caso la domanda dovrà contenere i riferimenti alla certificazione di tipo posseduta e alle eventuali

sorveglianze effettuate da altro ente. La procedura poi seguirà l'iter normale di seguito indicato con

esclusione della parte relativa alle prove di tipo.

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Nel caso di richieste riferite alla procedura OBL (Own Brand Labelling) ai fini della presentazione della

domanda MIT utilizza come riferimento la linea guida NB-MED/2.5.5 relativa ai dispositivi medici che

comunque fornisce un approccio condivisibile al merito e la RfUs CNB/P/00.130 relativa ai DPI.

Anche in questi casi particolari, la procedura presuppone comunque l’effettuazione delle attività legate alle

valutazione di conformità applicabili, seguendo l'iter di seguito indicato.

4.3. Iter della domanda di ammissione e delle attività successive. Al ricevimento della domanda MIT provvede:

• all'esame preliminare della documentazione presentata;

• alla richiesta di documentazione aggiuntiva, se del caso, in merito ad esempio ai mezzi di produzione e di prova relativi al prodotto e del suo sistema di produzione in fabbrica;

• se è prevista dalle regole o dalle norme, ad eseguire o far eseguire un sopralluogo presso il produttore con lo scopo di verificare se l'Organizzazione e/o i suoi fornitori dispongano di quei mezzi di produzione, di prova o verifica (personale, impianti ed apparecchiature) prescritti e/o descritti

• a far firmare all'Organizzazione il contratto di concessione, in duplice copia, che regolerà i rapporti tra il concessionario e MIT.

A domanda accettata MIT comunica all'Organizzazione il numero dei prototipi che devono essere inviati, gratuitamente, per l'esame di conformità e l'importo da versarsi a copertura delle relative spese. Per alcune direttive o regolamenti è previsto il prelievo dei campioni da parte di MIT che provvederà ad organizzare il prelievo presso la sede da concordare a spese dell'Organizzazione. Alla scadenza del contratto o a seguito di disdetta, l'Organizzazione è impegnata fin d’ora a sospendere

immediatamente l’apposizione del numero di identificazione e accreditamento di MIT sui propri prodotti e

sulle relative dichiarazioni di conformità.

5. Documentazione, Campioni e loro Conservazione

5.1. Documentazione L’Organizzazione si impegna a fornire a MIT la seguente documentazione necessaria a procedere alla

valutazione della conformità del prodotto, secondo i sistemi di attestazione della conformità applicabili:

• Documentazione tecnica o Fascicolo Tecnico: documento aziendale di riferimento comprendente tutta la documentazione del prodotto oggetto della certificazione e le relative modifiche accorse nel corso del tempo. All’interno del documento o fascicolo, fra le altre cose, devono essere contenuti:

o Descrizione dettagliata del prodotto, specifiche tecniche ed altri dati ritenuti necessari; o Lista delle caratteristiche/requisiti rientranti nel campo di interesse dell’attività di

valutazione della conformità e la lista dei documenti di riferimento (regole tecniche, norme, ecc.);

o Disegni di dettaglio del prodotto (disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sotto - assemblaggi, dei circuiti, ecc.; compresi descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto);

o Istruzioni di installazione e d’uso; o Documento di gestione dei rischi nel caso sia applicabile.

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o Documenti e Rapporti di prova, per permettere di valutare la conformità del prodotto in relazione ai requisiti delle Direttive, regolamenti e le norme tecniche applicabili. Tali prove possono essere eseguite presso i laboratori di MIT o altri laboratori che abbiano consolidata esperienza per il tipo di prove in oggetto; in quest’ultimo caso, l’affidabilità dei risultati di tali prove e quindi dei laboratori utilizzati dovrà essere preventivamente qualificata da MIT, il quale si riserva il diritto di presenziare con propri ispettori all’esecuzione di tali prove o richiederne la ripetizione. L’accettazione o meno di tali rapporti di prova è comunque a completa discrezione di MIT, senza possibilità di appello.

• Documentazione del sistema di produzione (Manuale e procedure se disponibili) se richiesta dal modulo di certificazione.

L’Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente a MIT qualsiasi modifica nei documenti di

sistema o progettuali prima della loro attuazione. Tali modifiche dovranno essere sottoposte al vaglio

dell'organismo prima della loro adozione, che non potrà avvenire se non quando MIT l'abbia autorizzata.

MIT valuterà se le variazioni non alterino le valutazioni effettuate precedentemente e l'eventuale necessità

di nuove valutazioni o di estensione di quelle già effettuate.

L’analisi della documentazione viene effettuata presso MIT da personale con la necessaria competenza

tecnica riguardo lo schema di certificazione e il prodotto in oggetto.

Al termine della valutazione documentale viene rilasciato un rapporto di valutazione che riassume l’esito

della stessa.

In base al risultato, l’Organizzazione è tenuta ad apportare le modifiche o integrazioni necessaria; MIT può,

in base all’entità delle modifiche, richiedere che la documentazione sia riesaminata nuovamente.

Nel caso in cui l'organizzazione sia in possesso di certificazione di esame CE di tipo (ad esempio in accordo al

modulo B come definito dalla Decisione UE 768/2008) emessa da organismo notificato e in corso di validità,

MIT chiederà evidenza documentale di tale possesso e valuterà la possibilità di offrire le attività di

sorveglianza e controllo della conformità al tipo del prodotto

5.2. Campioni L’Organizzazione si impegna a fornire a MIT campioni rappresentativi del tipo di prodotto per il quale è stata

richiesta l’attività di valutazione, in termini di caratteristiche tecniche, tecnologie di produzione, metodi di

assemblaggio, ecc.

Ricevuti o prelevati (se previsto dal modulo/regolamento/norma applicabile) i campioni necessari ed

esaminata la documentazione tecnica a corredo degli stessi, MIT esegue le eventuali prove di tipo previste

dall’offerta.

Se il campione risulta non conforme, ma MIT giudica la non conformità risolvibile, può chiedere al fabbricante

di apportare le opportune modifiche al prodotto e controllare il prodotto modificato per il quale può

pretendere di cambiare il numero di modello e/o di riferimento; le spese per i nuovi controlli sono a carico

dell'Organizzazione.

Se le verifiche e prove sul campione presentato hanno esito negativo per manchevolezze giudicate gravi nei riguardi dei requisiti di sicurezza, i risultati vengono comunicati al Organizzazione, che in tal caso non può ripresentare un nuovo Campione dello stesso modello. La decisione avversa di MIT può essere appellata dal Organizzazione, seguendo le apposite procedure, con ricorso al Presidente di MIT. Nei casi previsti dalle direttive e regolamenti cogenti, il diniego della

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REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E PER LA CONCESSIONE E L’USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE ED

ACCREDITAMENTO E DEL N° 0068 DI IDENTIFICAZIONE MIT COME ORGANISMO NOTIFICATO IN SEDE UE

certificazione ed i risultati negativi saranno comunicati alle parti di competenza (es. ON europei, organi di controllo, ecc.).

5.3. Conservazione dei campioni Per tutta la durata della validità dell'approvazione il campione di prodotto esaminato può essere conservato da MIT oppure lasciato in custodia, debitamente contrassegnato, all'Organizzazione, che si impegna per iscritto a conservarlo correttamente ed a disposizione di MIT e/o delle Autorità competenti. Nel caso in cui il tipo provato abbia un elevato valore per cui non sarebbe logica una sua conservazione infruttuosa, l'Organizzazione potrà chiedere a MIT di sostituire il prototipo stesso con opportuna, qualificata documentazione, in aggiunta a quella tecnica preventivamente consegnata (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari, campionature dei materiali, ecc.). MIT si riserva di giudicare l'idoneità di tale richiesta e di tale documentazione.

6. Report di prova/ Certificato di Esame di tipo Concluse favorevolmente le valutazioni documentali e le prove su prodotto, MIT rilascia un report di prova o se previsto un certificato di esame di tipo per tale prodotto. La concessione del certificato di esame di tipo, viene decisa dal Comitato di delibera che giudica in base all’esito della valutazione documentale e delle prove se previste, e decide in merito. Le funzioni e responsabilità del comitato sono riportate in apposito documento. Per determinate categorie di prodotti le eventuali prescrizioni particolari possono vincolare la concessione del certificato ad un periodo adeguato di controllo sulla produzione di serie, per I'accertamento del rispetto delle regole prescritte.

7. Esame UE del tipo (Modulo B) – Regolamento 2016/425/UE

7.1. Esame UE del Tipo L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti del presente regolamento applicabili ad esso.

7.2. L'esame UE del tipo Prevede la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del DPI tramite esame della documentazione tecnica, nonché all'esame di un campione di DPI completo, rappresentativo della produzione prevista (tipo di produzione).

7.3. Domanda di esame UE del tipo Vedi punto 4.1 del presente regolamento; in particolare per I DPI la documentazione tecnica approntata dal richiedente si deve fare riferimento all’Allegato III del Regolamento 2016/425/UE.

7.4. Esame UE del tipo Vedi punto 5.1 del presente regolamento, in particolare per i DPI MIT a) esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del DPI. Nella conduzione di tale esame, non occorre tenere conto dell'allegato III, lettera j); b) del Regolamento 2016/425/UE per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, esamina la descrizione delle misure al fine di valutarne l'adeguatezza; c) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore,

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esamina le istruzioni per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato, per valutarne l'adeguatezza.

7.5. Relazione di valutazione Vedi punto 5.1 del presente regolamento, in particolare per i DPI, fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

7.6. Certificato di esame UE del tipo 7.6.1 Vedi Articolo 6 del presente Regolamento, in particolare per i DPI il periodo di validità di un certificato di nuova emissione e, se del caso, di un certificato rinnovato non è superiore a cinque anni.

7.6.2. Il certificato di esame UE del tipo deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e numero di identificazione dell'organismo notificato; b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest'ultimo; c) l'identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del tipo); d) una dichiarazione in cui si attesta che il tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse; f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti; g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI; h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato; i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo; j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato; k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).

7.6.3. Il certificato di esame UE del tipo può avere uno o più allegati.

7.6.4. Il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili: vedi punto 5.2 del presente regolamento.

7.7. Riesame del certificato di esame UE del tipo 7.7.1. MIT segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriore indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

7.7.2. Modifiche al tipo e/o alla documentazione: vedi punto 5.1 del presente Regolamento, in particolare per i DPI, tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di supplemento del certificato di esame UE del tipo originario.

7.7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili alla luce dello stato della tecnica.

7.7.4. Il fabbricante chiede a MIT di rivedere il certificato di esame UE del tipo: a) in caso di una modifica del tipo omologato di cui al punto 7.7.2; o b) in caso di un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.7.3; o c) al più tardi, prima della data di scadenza del certificato. Affinché MIT possa adempiere ai suoi compiti, il fabbricante presenta la propria domanda non più di dodici mesi e non meno di sei mesi prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.

7.7.5. MIT esamina il tipo di DPI e, se necessario alla luce delle modifiche apportate, esegue le prove pertinenti per assicurare che il tipo omologato continui a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Se l'organismo notificato constata che il tipo omologato continua a soddisfare i requisiti

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di salute e di sicurezza applicabili, rinnova il certificato di esame UE del tipo. MIT garantisce che la procedura di riesame sia conclusa prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.

7.7.6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 7.7.4, lettere a) e b), si applica una procedura di riesame semplificata. Il fabbricante fornisce a MIT quanto segue: a) il proprio nome e indirizzo, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione; b) la conferma che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo omologato di cui al punto 7.7.2, compresi materiali, sottocomponenti o sottoinsiemi, né alle norme armonizzate pertinenti o ad altre specifiche tecniche applicate; c) la conferma che non sia avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.7.3; d) se non ancora fornite, copie di disegni e immagini attuali del prodotto, delle marcature del prodotto e delle informazioni messe a disposizione dal fabbricante; e e) per i prodotti della categoria III, se non ancora a disposizione dell'organismo notificato, informazioni sui risultati delle prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali in conformità all'allegato VII oppure sui risultati degli audit del suo sistema di qualità effettuati in conformità all'allegato VIII. Se l'organismo notificato ha confermato che non sono state apportate modifiche al tipo omologato di cui al punto 7.7.2 e che non è avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.7.3, è applicata la procedura di riesame semplificata, e non sono effettuati gli esami e le prove di cui al punto 7.7.5. In tali casi l'organismo notificato rinnova il certificato di esame UE del tipo. I costi connessi a tale rinnovo sono proporzionati agli oneri amministrativi della procedura semplificata. Se MIT constata che è avvenuta un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.7.3, si applica la procedura di cui al punto 7.7.5.

7.7.7. Se, in seguito alla revisione, MIT conclude che il certificato di esame UE del tipo non è più valido, lo revoca e il fabbricante cessa di immettere sul mercato il relativo DPI.

7.8. Notifica certificati UE di esame UE del tipo MIT informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle proprie autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei relativi supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati, e, su richiesta, in merito ai certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati da MIT. MIT conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per un periodo di cinque anni dalla scadenza della validità di tale certificato.

7.9. Conservazione certificato Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.

7.10. Mandatario Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 7.3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7.7.2, 7.7.4 e 7.9, purché siano specificati nel mandato.

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8. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito

a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli

casuali (modulo C2) regolamento 2016/425/UE

8.1. Conformità al tipo La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 8.2, 8.3, 8.5.2 e 8.6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 8.4 è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del regolamento 2016/425/UE.

8.2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità della produzione e la conformità dei DPI fabbricati al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del regolamento 2016/425/UE.

8.3. Domanda di prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali Prima di immettere il DPI sul mercato il fabbricante presenta una domanda di prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali a MIT. La domanda deve includere quanto segue: a) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, nome e indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) l'identificazione del DPI in questione. Se MIT non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere altresì: a) la documentazione tecnica descritta nell'allegato III; b) una copia del certificato di esame UE del tipo.

8.4. Prove del prodotto 8.4.1. MIT procede alle prove del prodotto per verificare l'omogeneità della produzione e la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

8.4.2. Le prove del prodotto sono eseguite almeno una volta l'anno, a intervalli casuali stabiliti da MIT. Le prime prove del prodotto sono eseguite non oltre un anno dopo la data di rilascio del certificato di esame UE del tipo.

8.4.3. Un campione statistico adeguato del DPI fabbricato è scelto da MIT in un luogo concordato con il fabbricante. Tutti gli esemplari di DPI del campione sono esaminati e sono effettuate le prove opportune di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti al fine di verificare la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

8.4.4. Se MIT (vedi punto 8.3 del presente Regolamento) non è l'organismo che ha rilasciato il pertinente certificato di esame UE del tipo, contatta quest'ultimo in caso di difficoltà connesse alla valutazione della conformità del campione.

8.4.5. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione assicura l'omogeneità della produzione e funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del DPI.

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8.4.6. Se l'esame e le prove rivelano che la produzione non è omogenea o che il DPI non è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo o ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, MIT adotta le misure opportune secondo i difetti riscontrati e ne informa l'autorità di notifica.

8.5. Relazione di prova 8.5.1. MIT rilascia al fabbricante una relazione di prova.

8.5.2. Il fabbricante tiene la relazione di prova a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del DPI.

8.5.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità di MIT, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

8.6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE 8.6.1. Su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità di MIT (vedi punto 8.3 del presente Regolamento), il numero d'identificazione di quest'ultimo.

8.6.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di DPI e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8.7. Mandatario Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi di cui al punto 8.2 spettanti al fabbricante.

9. Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di

produzione (modulo D) regolamento 2016/425/UE

9.1. Conformità al tipo La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 9.2, 9.5 e 9.6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

9.2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei DPI interessati, come specificato al punto 9.3, ed è soggetto alla sorveglianza, come specificato al punto 9.4.

9.3. Sistema di qualità 9.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del proprio sistema di qualità ad un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome e indirizzo di quest'ultimo; b) indirizzo dei siti del fabbricante presso cui possono essere effettuati gli audit; c) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata

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presentata a nessun altro organismo notificato; d) l'identificazione del DPI in questione; e) la documentazione relativa al sistema di qualità al fine di verificare la conformità e l’omogeneità del prodotto oggetto di certificazione compreso. Se MIT non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere altresì: a) la documentazione tecnica del DPI descritta nell'allegato III; b) una copia del certificato di esame UE del tipo.

9.3.2. Il sistema di qualità assicura che il DPI sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità. La documentazione relativa al sistema di qualità deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti; b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; d) della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature e relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.

9.3.3. MIT valuta il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 9.3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'audit deve comprendere almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore dei DPI e nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. L'audit prevede una visita di valutazione presso gli stabilimenti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica del DPI di cui al punto 9.3.1 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e di effettuare gli esami necessari atti a garantire la conformità del DPI a tali requisiti. Il risultato di tale valutazione è comunicato al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

9.3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.

9.3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica che intende apportare al medesimo. MIT valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 9.3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione. MIT comunica la sua decisione al fabbricante. Tale comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.

9.3.6. MIT autorizza il fabbricante ad apporre il numero di identificazione dell'organismo notificato su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

9.4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 9.4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

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9.4.2. Ai fini della valutazione, il fabbricante consente a MIT di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualità; b) la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, e relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

9.4.3. MIT svolge audit periodicamente, almeno una volta l'anno, per assicurarsi che il fabbricante mantenga in efficienza e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

9.4.4. MIT può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, esami o prove sul DPI per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

9.5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE 9.5.1. Su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità di MIT (vedi punto 3.1 del presente Regolamento), il numero d'identificazione di quest'ultimo.

9.5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di DPI e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

9.6. Conservazione documentazione Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI: a) la documentazione di cui al punto 9.3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 9.3.5, quale approvata; c) le decisioni e le relazioni di MIT di cui ai punti 9.3.5, 9.4.3 e 9.4.4.

9.7. Notifica approvazioni e/o rifiuti MIT informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate. MIT informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

9.8. Mandatario Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 9.3.1, 9.3.5, 9.5 e 9.6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

10. Valutazione del Sistema di Produzione e del Prodotto in Fabbrica In accordo alle regole definite da direttive e regolamenti al fine di verificare la rispondenza del prodotto

esaminato rispetto a quello immesso sul mercato, MIT effettua visite ispettive al fine di effettuare valutazione

sul prodotto, sul sistema di produzione e controllo e su altri aspetti, definiti dai documenti applicabili.

In base alle regole applicabili possono essere previste sia le visite iniziali di certificazione sia le visite di

sorveglianza a cadenze definite.

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Per alcuni moduli di certificazione sono applicabili la verifica su unico prodotto le verifiche a campione e

l'esame finale su prodotto (es. All. V dir 2014/33/UE)

In tutte le visite di valutazione espresse di seguito, l'organizzazione deve permettere la presenza degli

organismi di certificazione e controllo (Ministeri. Accredia, ecc.) pena la sospensione della certificazione

come previsto dall’Articolo 16.

10.1. Nomina del valutatore o del gruppo di audit Per ogni visita ispettiva o intervento di valutazione su prodotto, MIT provvede alla nomina di uno specifico

“gruppo di audit”; il gruppo di audit nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività

di valutazione e, se del caso, alle attività di prova; i componenti del gruppo di audit sono preventivamente

qualificati, secondo le procedure interne applicabili, da MIT in accordo ai requisiti delle direttive e norme

applicabili.

Il gruppo di audit procede ad una valutazione della documentazione fornita in modo da verificare la

completezza e l’adeguatezza delle informazioni generali.

A seguito dell’esito positivo di tale valutazione MIT procede alla pianificazione dell’audit.

10.2. Pianificazione delle visite MIT pianifica preventivamente alle visite, le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione

all’Organizzazione, indicando la possibilità di ricusazione dei membri del gruppo di audit entro un congruo

periodo di tempo. L’eventuale ricusazione del gruppo di audit deve essere motivata dall’organizzazione con

giustificazioni plausibili e motivate.

In tale comunicazione MIT indicherà la presenza di eventuali osservatori e/o di personale degli organismi di

certificazione e controllo (Ministeri. Accredia, ecc.)

Le attività di verifica verranno svolte presso i Siti Produttivi dell’Organizzazione e la pianificazione sarà

organizzata in modo da esaminare i requisiti di riferimento dello schema di certificazione adottato.

E’ facoltà di MIT effettuare parte della valutazione presso fornitori dell’Organizzazione qualora essi siano

coinvolto in processi critici o significativi ai fini della progettazione.

Un membro del gruppo di audit agirà come responsabile del gruppo di audit; in casi particolari (definiti in

sede di offerta), il gruppo di audit può anche essere costituito da un’unica persona.

10.3. Esame Finale di ascensori (Allegato V dir. 2014/33/UE) MIT su incarico dall'installatore dell'ascensore esegue l'esame finale dell'ascensore destinato alla

commercializzazione.

Durante l'intervento che di solito viene svolto da un singolo ispettore, vengono eseguiti l'esame e le prove

appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 14 della direttiva, o prove equivalenti, per

verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

In particolare viene effettuato:

a) l'esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato

in conformità dell'allegato IV, parte B della direttiva;

b) prova di funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a

regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);

c) prova di funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon

funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

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d) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale è quello indicato al

paragrafo 5 dell'allegato I.

Dopo tali prove, MIT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono

compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, MIT autorizza l'apposizione dello 0068 (suo numero di

notifica) a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III della direttiva ascensori, e redige un

attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

MIT inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I della direttiva.

In caso di rifiuto al rilascio dell'attestato di esame finale, MIT fornirà i motivi dettagliati per lo stesso e

suggerirà i mezzi per ottenere il rilascio.

10.4. Visita di Certificazione sistema produttivo La Visita Ispettiva iniziale di certificazione ha lo scopo di verificare il rispetto e l’attuazione di tutti i requisiti

dello schema di certificazione scelto.

In generale salvo specifiche richieste da regolamenti o norme cogenti che dispongano altrimenti le visite di

certificazione sono articolate in due fasi:

- Stage 1 (verifica della documentazione e dell'impostazione del sistema) e - Stage 2 (verifica presso la sede dell'azienda della corretta applicazione delle regole definite dalle

norme e della conformità del sistema stesso alle norme).

10.4.1. Stage 1: verifica della documentazione e dell’impostazione del sistema Al ricevimento del regolamento firmato dall’Organizzazione e dei pagamenti relativi, MIT concorda con il

cliente le modalità di conduzione dello Stage 1 che, di norma, viene effettuato presso il cliente (in casi

particolari e motivati può essere eseguito presso MIT). La documentazione viene verificata al fine di

evidenziare la rispondenza della stessa in termini formali alle norme armonizzate applicabili e di controllare

che il sistema di gestione della qualità o le modalità di controllo sul prodotto siano adeguato ed abbia subito

almeno una verifica e un riesame completo.

Il richiedente viene informato per iscritto delle date fissate per l’audit.

L’audit di Stage 2 potrà essere effettuato se l'esito della analisi documentale è risultato positivo e tutte le

eventuali notazioni sono state risolte

10.4.2. Stage 2: verifica presso la sede dell'azienda Il richiedente viene informato per iscritto delle date fissate per l’audit.

L’audit si articolerà nelle seguenti fasi:

• Riunione iniziale, in cui il gruppo di audit illustrerà alla Direzione il programma di audit;

• Verifica della documentazione del sistema produttivo e della sua applicazione pratica, in particolare verrà valutato come l'azienda garantisce la costanza della conformità del prodotto e l'esecuzione dei controlli su prodotto stesso assistendo, se del caso, a dette prove. A tal fine si rende necessario che tutta la documentazione sia disponibile al gruppo di audit e che i valutatori siano seguiti durante lo svolgimento delle varie fasi di visita;

• Riunione del gruppo di audit, per esaminare e valutare i dati raccolti;

• Riunione finale, in cui il gruppo di audit illustrerà l’esito dell’audit alla Direzione rendendo noti i rielevi emersi.

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• Al termine verrà consegnato e sottoscritto, congiuntamente all’Organizzazione e dal GVI, un rapporto contenente i risultati dell’audit condotto e l’esito della verifica.

• Nel caso di Non Conformità/Osservazioni, l’Organizzazione dovrà presentare entro i termini stabiliti le azioni correttive con cui intende soddisfare i requisiti richiesti, i quali dovranno essere verificati preventivamente per il rilascio della Certificazione. Se l’Organizzazione non dovesse rispettare i termini consentiti, MIT potrà ricorrere alla sospensione o alla revoca della certificazione in accordo all’Articolo 16.

Il responsabile del gruppo di audit:

• registra le azioni correttive proposte dal richiedente;

• può ritenere necessario valutare l’efficace attuazione delle azioni correttive indicate dal richiedente mediante verifica ispettiva supplementare presso l’Organizzazione e/o mediante evidenze documentali;

• la decisione in merito all'accettazione delle stesse viene svolta dal comitato di delibera.

10.4.3. Classificazione dei rilievi e tempi di risoluzione Ai fini del presente regolamento si intende:

Non Conformità maggiore

Il mancato soddisfacimento di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili dovuto a:

- mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;

- mancata o insufficiente attuazione pratica dei suddetti criteri e modalità, inizialmente o nel tempo.

Tali mancanze necessitano di correzione in quanto compromettono la conformità del prodotto

dell’organizzazione.

Non conformità minore

Il parziale soddisfacimento di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili che pur necessitando

di una correzione, risulta tale da non compromettere la conformità del sistema di gestione per la qualità

dell’organizzazione.

Ogni Non conformità maggiore, e Non conformità minore viene registrata su apposito modulo e deve essere

riconosciuta dall'Organizzazione in valutazione mediante la firma di riscontro sul modulo con la possibilità di

esprimere riserve in merito a quanto espresso.

Le riserve verranno riesaminate da MIT che si esprimerà in merito all'accoglienza delle stesse.

L'organizzazione dovrà rispondere in merito al trattamento dei rilievi nei tempi stabiliti nel rapporto di VI

indicando inoltre il tempo relativo alla risoluzione.

MIT si riserva di accettare o meno quanto proposto dall'organizzazione motivando eventuali rifiuti.

10.5. Verifica di un unico prodotto (Modulo G) La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui il fabbricante chiede ad un organismo notificato o

accreditato per tale prodotto, di accertare e dichiarare che il prodotto immesso sul mercato, è conforme ai

requisiti applicabili.

Il fabbricante presenta apposita domanda i cui contenuti minimi sono:

— il nome e l'indirizzo del fabbricante (o nel caso della direttiva ascensori dell'installatore), nonché la località

in cui è disponibile o istallato il prodotto,

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— una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo

notificato (in ambito cogente),

— la documentazione tecnica di prodotto (necessaria al fine di effettuare eventuali valutazione di conformità.

I contenuti della stessa sono di solito indicati sulle norme o regole applicabili).

MIT esaminerà la documentazione tecnica ed il prodotto ed eseguirà le prove opportune definite nella o nelle

norme applicabili, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della norma o

regola applicabile.

Se il prodotto soddisfa le disposizioni applicabili, MIT autorizza l'apposizione del proprio numero di notifica

o della marcatura di certificazione di prodotto e redige un report di esame finale che riporta i controlli e le

prove eseguiti.

10.6. Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C) La conformità al tipo con controllo per campione è la procedura con cui il fabbricante di un prodotto o il suo

mandatario stabilito nella Comunità mediante MIT accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo

oggetto della certificazione di tipo (es. CE di tipo) e soddisfano quindi i requisiti della norma o regola ad essi

applicabili.

MIT svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali.

Viene esaminato un adeguato campione di prodotti finiti, prelevati in base alle procedure di MIT (vedi

procedura di campionamento) sul posto.

Su tale campione vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme applicabili, o prove equivalenti,

per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti requisiti della norma o regola applicabile.

Qualora uno o più esemplari del campione non risultassero conformi, MIT prenderà le opportune misure

(ripetizione prove su campione più numeroso, sospensione della produzione, ecc.).

Se il prodotto soddisfa le disposizioni applicabili, MIT autorizza l'apposizione del proprio numero di notifica

o della marcatura di certificazione di prodotto e redige un report di esame finale che riporta i controlli e le

prove eseguiti e se previsto dalla regola applicabile un attestato di conformità.

10.7. Visite di Sorveglianza L’audit di Sorveglianza ha lo scopo di verificare il corretto mantenimento nel tempo del sistema produttivo

al fine di rispondere ai requisiti dello schema di certificazione scelto.

La pianificazione viene effettuata come indicato al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e

le visite effettuate in accordo a quanto indicato al punto 10.4.2.

Nel corso delle visite di sorveglianza viene valutata l’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive proposte

per la risoluzione di Non conformità maggiori / Non conformità minori.

L’audit di Sorveglianza verrà condotto secondo le fasi previste per l’audit di Certificazione anche per la

gestione di Non conformità maggiori / Non conformità minori.

La cadenza delle visite di sorveglianza è di solito annuale.

10.8. Visite supplementari e non programmate L’audit Supplementare ha lo scopo di verificare la corretta applicazione di una azione correttiva o risoluzione

di una situazione del sistema produttivo al fine di risolvere una deviazione o assenza rispetto i requisiti dello

schema di certificazione scelto.

L’audit Supplementare verrà condotta secondo le fasi previste per l’audit di Certificazione.

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L’audit supplementare verrà condotto secondo le fasi previste per l’audit di Certificazione anche per la

gestione di Non conformità maggiori / Non conformità minori.

Qualora MIT lo ritenesse opportuno possono venire effettuate visite di sorveglianza non programmate,

utilizzando le fasi previste per l’audit di certificazione.

Nel caso emergano Non conformità maggiori / Non conformità minori, l’Organizzazione dovrà presentare

entro i termini stabiliti le azioni correttive con cui intende soddisfare i requisiti richiesti. Se l’Organizzazione

non dovesse rispettare i termini consentiti o non dovesse permettere l'accesso ai valutatori o a ispettori degli

enti preposti al controllo e all'accreditamento (Ministeri, Accredia, ecc.), MIT potrà ricorrere alla sospensione

o alla revoca della certificazione in accordo all’Articolo 16.

10.9. Rinnovo della certificazione Qualora l’Organizzazione intenda rinnovare la certificazione, ne fa richiesta scritta, almeno tre mesi prima

della scadenza.

Le attività di valutazione che verranno svolte da MIT seguiranno, nei tempi e nei modi, quelle già descritte

per la certificazione ed il suo mantenimento.

I tempi indicati per la richiesta di rinnovo e la relativa offerta possono essere diversi da quanto sopra citato

in base a giudizio insindacabile di MIT qualora durante le precedenti verifiche non ci siano stati problemi

rilevanti.

10.10. Modifica ed estensione della certificazione L’Organizzazione può richiedere una modifica, riduzione o estensione della certificazione già ottenuta

presentando una domanda di accesso e MIT, a sua discrezione, deciderà se è sufficiente solo una nuova

valutazione oppure se è necessario ripercorrere l’intero iter certificativo.

In entrambi i casi a seguito di valutazione favorevole, MIT provvederà ad emettere una revisione del

Certificato.

10.11. Riesame del rapporto di audit La competente funzione di MIT (responsabile di schema) riesamina il rapporto emesso dal gruppo di audit a

conclusione dei singoli audit. Nel caso non vi apporti variazioni lo conferma al richiedente e, in caso contrario,

vengono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche di contenuti.

Se si tratta di un audit di Certificazione, dopo il riesame del rapporto di VI, la pratica verrà sottoposta alla

valutazione del Comitato di delibera che delibererà parere favorevole o meno rispetto l’emissione della

certificazione.

11. Concessione della certificazione A seguito di tutte le verifiche previste, la concessione della certificazione è subordinata alla delibera del

Comitato di delibera di MIT.

Il Comitato di delibera ha potere di:

• deliberare il rilascio della certificazione senza commenti;

• deliberare il rilascio della certificazione con vincoli per il cliente (ad es. audit supplementare, audit non programmato, integrazione/variazioni ai documenti di sistema e tecnici, ecc.);

• negare il rilascio della certificazione.

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A seguito di parere favorevole alla certificazione da parte del comitato viene emesso il certificato i cui

contenuti sono definiti dagli schemi di certificazione o dalle regole e direttive applicabili.

12. Validità Temporale della certificazione La certificazione di MIT nei casi in cui sia prevista l'attività di sorveglianza e controllo della produzione, ha

durata triennale e prevede scadenza espressamente indicata sul certificato.

Per alcuni schemi e regole la durata è definita direttamente dagli stessi e può essere differente da quanto

sopra indicato. In ogni caso sui regolamenti, contratti e documenti di conformità emessi è indicata la specifica

durata.

La certificazione è comunque subordinata al pagamento delle quote relative e all’effettuazione delle

periodiche visite di Sorveglianza e Rinnovo, rispettando le cadenze comunicate da MIT.

La Verifica di Rinnovo e le eventuali verifiche per azioni correttive devono essere effettuata in modo tale da

rispettare le scadenze previste, e tenendo in considerazione il tempo di delibera del Comitato di delibera,

per ritenere ancora in corso di validità la pratica certificazione.

13. Conseguenze derivanti dal possesso della certificazione A seguito di concessione della certificazione l’Organizzazione:

• è in possesso di un certificato valido secondo lo schema di certificazione scelto limitatamente alla Direttiva di riferimento, regolamento, norma applicabile, tipo di prodotto/i, attività approvate e i siti produttivi citati.

• se applicabile può mettere in commercio prodotti recanti il numero 0068, identificativo di MIT quale Organismo Notificato che verifica l'attività produttiva, attendendosi agli obblighi previsti dalla Direttiva di riferimento. Il numero identificativo 0068 potrà essere posto sul prodotto, sulla documentazione, su etichette e gli imballi del prodotto, sarà comunque cura dell'organizzazione garantire che possano nascere confusioni tra il prodotto certificato e quello non.

• se applicabile può mettere in commercio prodotti recanti il marchio di certificazione, attendendosi agli obblighi previsti dai regolamenti e norme applicabili.

• L’Organizzazione NON può mettere in commercio prodotti con il numero di notifica di MIT o con il marchio di certificazione, in caso di sospensione o revoca della certificazione, così come descritte nel articolo relativo.

• L’Organizzazione NON può mettere in commercio prodotti che differiscano dalla documentazione tecnica fornita a MIT.

• Si impegna a: o Comunicare tempestivamente e se possibile preventivamente a MIT variazioni di sede

legale/ragione sociale; conseguentemente, MIT valuterà se le variazioni non alterino le valutazioni effettuate precedentemente e, se del caso, procede alla emissione del certificato aggiornato.

o Comunicare tempestivamente e se possibile preventivamente a MIT variazione di proprietà e/o dei siti produttivi; conseguentemente, MIT valuterà se le variazioni non alterino le valutazioni effettuate precedentemente e, se del caso, procede alla emissione del certificato aggiornato.

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o Comunicare preventivamente a MIT le proposte di modifica al prodotto di qualsiasi genere; conseguentemente, MIT valuterà se le variazioni non alterino le valutazioni effettuate precedentemente e, se del caso, procede alla emissione del certificato aggiornato.

o Rispettare i requisiti cogenti, mantenere aggiornati il sistema di produzione e la documentazione tecnica.

o Attuare modifiche/integrazioni e/o azioni correttive in seguito a rilievi riscontrati. o Dare comunicazione a MIT degli aggiornamenti/variazioni che si intende apportare alla

documentazione tecnica e di sistema; conseguentemente, MIT valuterà se le variazioni non alterino le valutazioni effettuate precedentemente e, se del caso, comunica le azioni da intraprendere. Pertanto l’organizzazione non può apportare modifiche finché MIT non lo autorizza.

o Tenere copia e mettere a disposizione di MIT tutti i reclami dei propri cliente e delle conseguenti azioni preventive/correttive intraprese.

L’uso dell’Attestato di Certificazione è’ strettamente riservato al Organizzazione e non è trasferibile, salvo

nell'eventualità di cessione o trasformazione della Ditta, nel qual caso dovrà esserne data tempestiva

comunicazione a MIT, che prenderà nota dell'intervenuta variazione e potrà far valere il diritto di effettuare

nuove prove o valutazioni sul prodotto, a sua discrezione. Qualora il subentrante non accettasse le verifiche

e/o gli oneri relativi, l’attestato è da considerarsi decaduto.

Il concessionario ha l'obbligo di munire tutti i prodotti, oggetto di ogni singola concessione e destinati al

mercato, dei segni distintivi approvati, con esclusione dl qualsiasi altro tipo di marchio non autorizzato da

MIT.

Il concessionario ha la facoltà di dare la pubblicità che ritenga opportuna all'ottenuta concessione

dell’Attestato di Certificazione purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; deve però evitare

nei modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti marcati (oggetto della

Certificazione) e quelli non marcati (non oggetto di Certificazione).

Tutti gli oneri fiscali per la compilazione, registrazione ed eventuale rinnovo dei contratti sono a carico del

concessionario.

L'ammissione all’uso dell'Attestato di certificazione ed eventualmente del numero identificativo di MIT non

modifica in alcun caso la responsabilità e le garanzie legali del costruttore nei confronti degli acquirenti.

14. Criteri per l’utilizzo delle Marcature e del Marchio di Accreditamento Vedere RG-GQ-01-02.

15. Sorveglianza sull’azienda e sull’uso della Certificazione MIT, se previsto dal modulo di certificazione, effettua un controllo permanente sull'uso dell’Attestato di

Certificazione, avvalendosi dei propri laboratori e dei laboratori del concessionario, a mezzo di auditori

incaricati da MIT, tenuti al segreto professionale.

Le officine, i magazzini ed i laboratori del concessionario e dei suoi eventuali fornitori devono essere

accessibili agli auditori di MIT, degli ispettori dell'ente di accreditamento e dei ministeri o enti regolatori, che

si possono presentare dopo opportuno preavviso, accompagnati dai responsabili designati dal

Organizzazione.

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Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengano utili per controllare se il

concessionario ottemperi agli impegni assunti, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei

risultati delle prove interne e/o esterne eseguite.

Per effettuare le prove periodiche di sorveglianza presso i laboratori del concessionario o presso i laboratori

da MIT, gli Ispettori hanno il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o i magazzini dei concessionari, a titolo

gratuito per campionamento, quantità del prodotto o di sue parti nella misura strettamente necessaria.

Il concessionario si impegna a mettere MIT in grado di effettuare il prelievo di tali campioni. Nel caso in cui,

per un determinato modello, non risulti possibile eseguire, per un periodo di un anno, le prove di controllo,

MIT avrà la facoltà di revocare la relativa concessione

A richiesta dell'ispettore, il concessionario deve assumersi l'impegno di recapitare a MIT tali campioni a titolo

gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro 30 giorni dal

prelievo.

Le spese inerenti a tali prove di controllo sono a carico del Organizzazione e sono incluse nelle spese previste

per la sorveglianza.

Qualora MIT ritenesse opportuno, per accrescere la propria sicurezza sul prodotto certificato, prelevarlo

direttamente dal mercato e sottoporlo a prove, tutti gli oneri relativi a tali controlli sarebbero a carico di MIT

in caso di esito positivo, ma a carico del produttore in caso di esito negativo.

Tutti i campioni provati per verifiche di sorveglianza verranno restituiti, su richiesta del Organizzazione ed a

sue spese, a prove effettuate, nella condizione In cui si trovano dopo le prove stesse.

15.1. Non conformità del prodotto. Qualora MIT accerti che un prodotto munito della marcatura CE ed eventualmente del proprio numero identificativo non sia conforme alle prescrizioni delle Direttive per quella categoria di prodotto, ne informa per iscritto il concessionario invitandolo ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato. Nei casi più gravi o di recidiva, MIT diffida il concessionario a continuare la produzione e la fornitura al

mercato di tale prodotto. Il concessionario può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso modello,

prelevati d MIT nelle località ritenute più opportune da MIT stesso. Il numero di campioni da provare viene

stabilito tenendo conto della natura e della gravità del difetto riscontrato. Durante il tempo necessario per

le prove stesse gli effetti della diffida possono essere sospesi, a giudizio di MIT.

Tutte le spese per le prove relative a questo esame sono a carico del concessionario (tariffe di MIT). La diffida viene revocata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi ai requisiti stabiliti. Se i campioni riprovati non risultano conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto

potranno essere riprese solo dopo che MIT avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni

forniti dal concessionario ed eseguite a spese del concessionario stesso, che sono stati adottati gli

accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità; MIT può richiedere il ritiro dal mercato dei prodotti

non conformi o la loro sistemazione.

Qualora non venisse data risposta alla diffida di cui al punto precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione, MIT revoca l'autorizzazione all'uso del numero identificativo di MIT e se previsto dei marchi di accreditamento, per tale prodotto, e si riserva il ricorso ed ogni azione opportuna per la salvaguardia dei propri diritti.

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16. Rinuncia, Sospensione e Ripristino, Revoca della concessione d’uso

della Certificazione

16.1. Rinuncia del licenziatario Il concessionario può rinunciare all'uso dell’attestato di certificazione e all’eventuale numero identificativo di MIT dando disdetta al contratto non prima del secondo anno di impegno e almeno tre mesi prima della fatturazione pattuita per i diritti d’uso ed indicando la data a decorrere dalla quale il cliente rinuncia alla certificazione e di conseguenza non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato accompagnati dal numero identificativo di MIT. La rinuncia potrà essere inoltrata:

1. per tutti i modelli di una categoria di prodotti.

• In ogni tempo, sempre con preavviso di tre mesi, sulle date previste di scadenza dei diritti per tutti o per alcuni modelli dl una categoria, nei seguenti casi:

• quando non accetti le variazioni alle condizioni economiche stabilite da MIT;

• per sopravvenute modifiche alle Direttive o Norme, qualora non intenda adeguarsi alle nuove norme tecniche da queste fissate;

2. per il singolo modello, alla cessazione definitiva della produzione di questo;

• per la cessazione definitiva dell’attività;

• qualora non accetti eventuali sostanziali modifiche al presente regolamento. MIT si riserva la possibilità di eseguire un audit prima della data indicata al fine di verificare quanto riportato

nel seguente paragrafo. In caso di non disponibilità ad effettuare tale audit, MIT si riserva di dare opportuna

comunicazione all’Autorità Competente.

In caso di rinuncia, l'organizzazione deve cessare definitivamente l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, in

qualsivoglia forma e sede relativamente alla qualifica schema e MIT adotterà le misure necessarie per

assicurarsi che gli intestatari della certificazione e i licenziatari del suo marchio di certificazione cessino

immediatamente e definitivamente di far riferimento al Marchio ACCREDIA congiuntamente a quello di MIT.

16.2. Sospensione e ripristino della concessione Prima di procedere ad una eventuale revoca, MIT può sospendere l’autorizzazione all’uso dell’attestato e del numero identificativo di MIT se applicabile, per un periodo massimo di 6 mesi a suo insindacabile giudizio, onde consentire all’azienda di adottare le azioni correttive proposte per il risanamento della situazione non conforme; MIT revoca la sospensione solo se l’azienda dimostra di essersi adeguata in modo valido anche per il futuro. Se i motivi che hanno condotto alla sospensione vengono eliminati MIT ripristina la concessione d’uso dell’attestato. La concessione risulta sospesa nei casi in cui:

• Le attività di sorveglianza dimostrino il ripetuto non soddisfacimento dei requisiti previsti per il sistema di gestione.

• Le attività di sorveglianza dimostrino una mancanza dei requisiti previsti per il sistema di gestione, ma la revoca sia ritenuta non necessaria.

• L’Organizzazione non si renda disponibile all’effettuazione degli audit previsti, anche se presso fornitori quando richiesto.

• L’Organizzazione non rispetti i tempi di comunicazione con MIT riguardo modifiche/variazioni e/o azioni correttive da intraprendere.

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• L’Organizzazione non rispetti gli impegni economici per il mantenimento della certificazione.

• L’Organizzazione abbia messo in commercio dispositivi non rispondenti alla documentazione tecnica.

• L’Organizzazione non abbia comunicato variazioni di sede legale/ragione sociale, di proprietà e/o dei siti produttivi.

• L’Organizzazione abbia richiesto volontariamente la sospensione della certificazione. MIT provvede a comunicare la sospensione tramite lettera raccomandata, con possibile anticipazione mezzo

fax o posta elettronica. All’interno della comunicazione saranno riportate la data di decorrenza della

sospensione, la durata massima (comunque non superiore a 6 mesi) e le condizioni per la rimozione della

stessa.

In caso di accertato uso scorretto della certificazione, e conseguentemente del numero identificativo 0068,

MIT prenderà misure atte a impedire la prosecuzione di tale situazione salvaguardando i propri interessi.

L’inadempimento da parte del licenziatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presentazione

della domanda determina la risoluzione del contratto stesso per suoi fatto e colpa, con conseguente diritto

di revoca da parte di MIT della certificazione e/o fatto salvo il risarcimento del danno in favore di MIT.

MIT, durante il periodo di sospensione, non può consentire l’utilizzo del marchio di MIT e se previsto del

marchio ACCREDIA agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate.

16.3. Revoca della concessione MIT revoca l’autorizzazione all’uso del certificato nei casi in cui:

• per frequenti casi di non conformità rilevate su prodotti oggetto di concessioni d’uso del marchio

• l’Organizzazione non abbia risolto nei tempi stabiliti le cause che hanno portato alla sospensione o al superamento del limite di 6 mesi di sospensione.

• Cessazione dell’attività da parte del cliente.

• nel caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti

• nel caso di mancato versamento delle somme dovute a MIT, qualora il concessionario persista nella sua inadempienza nonostante una diffida inviatagli per lettera raccomandata e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida;

• nel caso venissero a mancare o fossero modificati dal produttore, senza consenso di MIT i mezzi destinati alla produzione, controllo, verifica del prodotto oggetto dell’attestato.

MIT provvede a comunicare la revoca tramite lettera raccomandata, con possibile anticipazione mezzo fax o

posta elettronica citata. All’interno della comunicazione sarà riportata la data di decorrenza della revoca e

da quel momento l’Organizzazione non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato

accompagnati dal numero identificativo di MIT.

16.4. Conseguenze della revoca / rinuncia alla concessione Nel caso di revoca/rinuncia alla concessione d’uso del certificato, l’azienda si obbliga a comunicare le

giacenze del prodotto marchiato nei propri stabilimenti o magazzini e cessando comunque di apporre il n°

0068 e di altri marchi di accreditamento al prodotto in questione ed eliminando da carta intestata e/o

documenti pubblicitari i riferimenti relativi la certificazione.

RG-PC-01-01 it Rev. 0.0 23/23 Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di MIT International Testing S.r.l. e non possono essere copiate o comunicate a terze parti o utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito senza il consenso scritto di MIT International Testing S.r.l. The information in this document is the property of MIT International Testing S.r.l. and may not be copied or communicated to a third party or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of MIT International Testing S.r.l.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E PER LA CONCESSIONE E L’USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE ED

ACCREDITAMENTO E DEL N° 0068 DI IDENTIFICAZIONE MIT COME ORGANISMO NOTIFICATO IN SEDE UE

MIT provvede ad annullare la o le certificazioni relative e ad aggiornare elenchi e registrazioni e comunicando

il provvedimento ad enti di accreditamento, alle Autorità Competenti ed agli altri Organismi Notificati per la

stessa direttiva in relazione alla quale è avvenuta la revoca.

MIT può richiedere al concessionario di ritirare nei propri depositi tutte le unità di prodotto marcato in commercio, entro il termine che verrà indicato da MIT, se ne sia stata revocata la concessione d’uso del marchio per la presenza di difetti che possano rappresentare pericolo per gli utilizzatori. Nel caso che il concessionario non provvedesse al ritiro, MIT darà la pubblicità che riterrà più opportuna, a

spese del concessionario, della presenza sul mercato dl tale materiale marcato non conforme.

17. Variazioni al Regolamento o alle Norme e modifiche al contratto Vedere RG-GQ-01-01.

18. Tariffe e Costi Vedere RG-GQ-01-01.

19. Uso fraudolento dell’Attestato di Certificazione e del numero

Identificativo di MIT E’ fraudolento l'uso dell’attestato di certificazione e del numero identificativo di MIT quando venga tratto in

inganno l’acquirente sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato

conformemente al presente Contratto/ Regolamento e alle Prescrizioni particolari.

In modo specifico è uso fraudolento del Marchio CE e del numero identificativo di MIT quando vengano applicati sui prodotti:

• per i quali la domanda non è stata ancora presentata o la concessione non è stata ancora autorizzata o è stata rifiutata;

• non corrispondenti all'oggetto del contratto di concessione;

• per i quali è stata revocata la concessione. Questi casi sono enunciati a titolo indicativo e non limitativo. In presenza di uso scorretto MIT si riserva di prendere tutte le misure atte a tutelare la propria immagine e i propri interessi.

20. Reclami e Ricorsi Vedere RG-GQ-01-01.