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Giampaolo Azzoni Il consenso informato Roma, 7 maggio 2010

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Giampaolo AzzoniIl consenso informato

Roma, 7 maggio 2010

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La duplice genesi concettuale del consenso informato

Da un punto di vista concettuale, due principali ambiti

teoretici:

Scienza giuridica

Filosofia morale

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„Consenso informato‟: una metonimia

Rilievo terminologico in: Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010,

n. 2847

Locuzione più propria: “consenso consapevolmente

prestato”

“"informato" non è il consenso, ma deve esserlo il paziente

che lo presta”

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Consenso informato e filosofia morale

Principio di autonomia

In connessione con quello della proprietà di sé stessi,

auto-proprietà (self-ownership)

Consenso informato: strumento di attuazione

dell’“illuminismo” (Aufklärung)

nello specifico contesto della relazione diagnostico-

terapeutica

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Consenso informato e scienza giuridica

Sviluppo del principio

volenti et consentienti non fit iniuria:

non è antigiuridica la lesione di un diritto soggettivo

(right) quando vi è il consenso di chi ne è titolare

Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo

un diritto, col consenso della persona che può

validamente disporne”

Il consenso dell’avente diritto è causa di esclusione

dell’antigiuridicità per la lesione di quei diritti di cui la

persona può validamente disporre

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Quali sono i diritti disponibili? (1)

Corpo umano?

È problematica l’estensione dell’insieme dei diritti

disponibili

5 cc. Atti di disposizione del proprio corpo.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando

cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o

quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al

buon costume.

-----------------------(1) Sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi la L. 3 aprile 1957,

n. 235 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300,

nonché la L. 2 dicembre 1975, n. 644; sul trapianto del rene tra persone viventi la L. 26

giugno 1967, n. 458; sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano la L. 14

luglio 1967, n. 592; sull„interruzione della gravidanza la L. 22 maggio 1978, n. 194; sul

cambiamento di sesso la L. 14 aprile 1982, n. 164; sul trapianto parziale di fegato tra

persone viventi la L. 16 dicembre 1999, n. 483.

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Quali sono i diritti disponibili? (2)

Vita?

579 cp. Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è

punito con la reclusione da sei a quindici anni. (…)

580 cp. Istigazione o aiuto al suicidio.

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di

suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è

punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici

anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno

a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una

lesione personale grave o gravissima. (…)

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Concezione funzionale vs. soggettiva di salute/malattia

OMS 1946: “La santé est un état de complet bien-être physique,

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de

maladie ou d‟infirmité.”

art. 4 L. 194 /1978: "Per l'interruzione volontaria della gravidanza

entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le

quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità

comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o

psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni

economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è

avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o

malformazioni del concepito, si rivolge ad (...)"

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Relazione comunicativa come presupposto del consenso informato

Sia la prospettiva di filosofia morale, sia quella della

scienza giuridica convergono nel presupporre, tra

medico e paziente, una deliberazione condivisa come

esito di una relazione comunicativa.

Ma vi sono casi in cui non si può dare una autentica

relazione comunicativa:

soggetti incapaci e situazioni d‟emergenza.

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010

Relazione comunicativa come presupposto del consenso informato

E anche esiti negativi derivanti dal non coinvolgere

soggetti terzi che pure sono coinvolti dalla decisione

del paziente

(ad es. “stakeholders” quali i familiari e le altre persone

più vicine al paziente).

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111

Relazione comunicativa come presupposto del consenso informato

Modello di comunicazione troppo semplificato in

quanto prevalentemente centrato sul trasferimento di

informazioni da un soggetto che si ritiene che sappia (il

medico) a uno che si ritiene non sappia (il paziente)

mentre, invece, il modello che sembrerebbe più

adeguato è quello di un dialogo basato sulla

cooperazione comunicativa, sulla valorizzazione

delle reciproche conoscenze e sul rispetto delle altre

regole conversazionali

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212

La novità del consenso informato

Profonde radici nella filosofia morale e nella scienza

giuridica, ma recente emersione in forma esplicita ed

effettiva

Primo autorevole e pieno riconoscimento

giurisprudenziale: c.d. “Sentenza Massimo”, Cass., Sez. V,

21 aprile 1992, n. 5639

Prima esatta e generale affermazione legislativa: L. 145 /

2001 autorizzazione alla ratifica della Convenzione di

Oviedo il cui art. 5 stabilisce che un intervento nel campo

della salute può essere effettuato solo dopo che la persona

interessata abbia dato all‟intervento il suo “consenso libero e

informato”.

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313

Anticipazioni dottrinali

Worthington Hooker in Physician and Patient (1849):

dovere per il medico di non mentire.

Richard Clarke Cabot (1903): prove sperimentali a

favore della bontà terapeutica del dire la verità ai

pazienti.

Filippo Grispigni (1921): consenso del paziente o del

suo rappresentante legale come requisito di liceità

dell‟intervento del medico

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414

Anticipazioni giurisprudenziali

Sentenza inglese del 1767 (rimasta isolata): va detto al

paziente ciò che sta per essergli fatto così che possa

essere messo in condizione di affrontare al meglio

l‟operazione

Sentenza emessa nel 1914 a New York: forse per la

prima volta un tribunale ha dichiarato necessario il

consenso del paziente per la liceità di un intervento

chirurgico, in assenza del quale il medico

risponderebbe di violenza.

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515

Anticipazioni giurisprudenziali

Solo nel 1957 „informed consent‟ appare in una

sentenza (Corte d‟Appello della California) che

attribuisce al medico il dovere di fornire al paziente,

utilizzando le modalità più adeguate nel caso specifico,

tutti gli elementi utili affinché potesse acconsentire in

modo consapevole al trattamento terapeutico proposto.

Ma anche negli USA la prassi medica si mantenne

distante dal coinvolgimento del paziente e solo a

partire dal 1975 il consenso informato entrò a fare

parte della legislazione di un numero significativo di

Stati.

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616

L‟emersione del consenso informato nella sperimentazione clinica

L‟articolazione concettuale e le modalità operative del

consenso informato si sono storicamente definite a

partire dai problemi della sperimentazione clinica, e da

lì si sono estese gradualmente al trattamento

terapeutico.

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717

Le normative tedesche dell‟inizio del XX secolo: 1900

29 dicembre 1900: direttiva di Heinrich Konrad Studt (Ministro

prussiano per la religione, l‟educazione e la medicina):

•Necessità del consenso per le sperimentazioni cliniche intese in

senso lato

•Necessità di un‟adeguata spiegazione delle possibili

conseguenze negative dell‟intervento

•Divieto di coinvolgere minori o altre persone incapaci di esprimere

un valido consenso

•Necessità di preparazione degli sperimentatori

•Obbligo di documentazione scritta

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818

Le normative tedesche dell‟inizio del XX secolo: 1931

28 febbraio 1931: linee-guida sulle nuove terapie e le sperimentazioni

umane elaborate dal Reichsgesundheitsrat su impulso del medico e

deputato Julius Moses ed emanate dal Ministro dell‟Interno sotto forma di

circolare valevole per tutto il Reich:

•proporzione tra rischi e benefici per il paziente;

•divieto assoluto di sperimentazioni su soggetti morenti e, quando vi siano

dei rischi, su minori;

•inserimento nei curricula universitari di una formazione all‟etica della

ricerca;

•consenso informato sempre necessario con la sola eccezione dei casi

d‟urgenza per salvare la vita di una persona o per prevenire danni gravi;

•protocolli e documentazione scritta del consenso.

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919

Il c.d. “Codice di Norimberga”

Dall‟ottobre 1946 al luglio 1947 processo al medico

Karl Brandt e altri 22 imputati (tra cui 19 altri medici)

per gravi crimini commessi su prigionieri utilizzati come

cavie in sperimentazioni.

Il Tribunale utilizzò il principio del consenso volontario

(nel senso di: consenso libero, informato, revocabile e

fornito da soggetto capace) come criterio per

distinguere una sperimentazione umana lecita da un

reato contro la persona.

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020

L‟evoluzione della normativa internazionale sul consenso

informato nelle sperimentazioni cliniche

1964: World Medical Association, Dichiarazione di

Helsinki

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

(firmato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato

dall‟Italia con la L. 881/1977) il cui articolo 7 recita:

“Nessuno può essere sottoposto ..., senza il suo

libero consenso, ad un esperimento medico o

scientifico”.

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121

Le linee-guida di buona pratica clinica

Linee-guida di buona pratica clinica CPMP/ICH/135/95 recepite

dal D.M. 15.7.1997

Paragrafo 4.8.: interamente dedicato al consenso informato

Art. 4.8.6.: “Il linguaggio usato nelle informazioni orali e scritte

concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso informato

scritto, deve essere il più possibile pratico, non tecnico”

Art. 4.8.7.: “Prima che possa essere ottenuto il consenso

informato, lo sperimentatore od una persona da lui designata deve

lasciare al soggetto, od al suo rappresentante legalmente

riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi

in merito ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare

o meno ad esso”

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222

Direttiva 2001/20/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 211/2003)

L‟art. 2, lettera j, così definisce il consenso informato:

“la decisione scritta, datata e firmata, di partecipare ad una

sperimentazione clinica presa spontaneamente, dopo essere

stata debitamente informata della natura, dell‟importanza, della

portata e dei rischi della sperimentazione ed aver ricevuto una

documentazione appropriata, da una persona capace di dare il

proprio consenso ovvero, qualora si tratti di una persona che non

è in grado di farlo, dal suo rappresentante legale o da un‟autorità,

persona o organismo previsti dalla legge”.

Speciali garanzie a tutela dei minori (art. 4) e degli adulti incapaci

di dare validamente il proprio consenso (art. 5).

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323

L‟evoluzione del consenso informato ai trattamenti sanitari in

Italia

A differenza che per le sperimentazioni cliniche, l‟evoluzione

del consenso informato ai trattamenti sanitari è avvenuta in

Italia attraverso la giurisprudenza che ha fatto riferimento a

norme costituzionali e a princìpi che ha elaborato a

partire da una legislazione frammentaria prodotta per

situazioni particolari (es. trapianti, interruzione della

gravidanza, procreazione medicalmente assistita, ...).

In questo scenario, hanno svolto un ruolo importante la

proposta etica della Chiesa cattolica, la deontologia medica

e, in tempi più recenti, il Comitato Nazionale per la Bioetica.

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424

La proposta etica della Chiesa cattolica

Nel 1952, Papa Pio XII in un discorso ai partecipanti al

I Congresso Internazionale di “Istopatologia del

Sistema Nervoso” affermò che il medico “non può

prendere misura alcuna, né tentare alcun intervento

senza il consenso del paziente”, e che “non ha sul

paziente se non i poteri e i diritti che questi gli

conferisce, sia esplicitamente, sia implicitamente e

tacitamente”.

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525

1954: primo Codice di deontologia medica (c.d. “Codice Frugoni”)

All‟art. 55 già affermava che il “consenso dell‟ammalato” era

necessario per intraprendere qualsiasi atto operativo, salvi i casi di

assoluta impossibilità ed urgenza; e nel caso di rifiuto di un

intervento indispensabile, si richiedeva che il medico si facesse

rilasciare una liberatoria scritta.

È da segnalare però che il Codice del 1954 ammetteva, all‟art. 52,

che nel caso di prognosi grave fosse lecito tenere nascosta la

verità al malato, anche se non alla famiglia.

Tale previsione, avallata dalla giurisprudenza, restò sostanzialmente

in vigore fino alla revisione del Codice deontologico del 1995.

È solo con le modifiche introdotte nel 1998 e nel 2006 che il principio

del consenso informato si afferma in modo compiuto e in coerenza

con la Convenzione di Oviedo.

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626

2006: vigente Codice di deontologia medica

L‟art. 33 prescrive che il medico “deve fornire al paziente la più

idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle

prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e

sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”

e che “dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue

capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima

partecipazione alle scelte decisionali e l‟adesione alle proposte

diagnostico-terapeutiche”.

Secondo l‟art. 35 il medico “non deve intraprendere attività

diagnostica e/o terapeutica senza l‟acquisizione del consenso

esplicito e informato del paziente”; “in presenza di documentato

rifiuto di persona capace”, “deve desistere dai conseguenti atti

diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento

medico contro la volontà della persona”

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727

2006: vigente Codice di deontologia medica

L‟art. 37 considera l‟ipotesi dei soggetti incapaci e prevede che

allorché “si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi

diagnostici e terapeutici ... deve essere espresso dal

rappresentante legale”

ma anche in questi i casi, secondo l‟art. 38, il medico,

“compatibilmente con l‟età, con la capacità di comprensione e con la

maturità del soggetto, ha l‟obbligo di dare adeguate informazioni al

minore e di tenere conto della sua volontà”.

L‟art. 38 considera anche le dichiarazioni anticipate prescrivendo

che il medico “se il paziente non è in grado di esprimere la propria

volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto

precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e

documentato”.

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828

Comitato Nazionale per la Bioetica: il primo importante parere

1992: ampio parere intitolato Informazione e consenso all’atto

medico.

I quattro requisiti che devono caratterizzare un consenso informato:

1. una corretta informazione da parte del medico, la quale ponga il

paziente in grado di scegliere anche tra terapie alternative;

2. la comprensione effettiva dell‟informazione con riguardo al singolo

paziente;

3. la libertà di decidere senza subire influenze e pressioni;

4. la reale capacità decisionale (competence nel linguaggio degli

anglosassoni) che va verificata nella situazione concreta.

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929

Comitato Nazionale per la Bioetica: altri tre pareri

2003: Dichiarazioni anticipate di trattamento

2005: Le medicine alternative e il problema del consenso informato

2008: Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella

relazione paziente-medico

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030

Comitato Nazionale per la Bioetica: parere 2008

2008: Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella

relazione paziente-medico.

Unanimità su:

fra “i doveri etici, giuridici e professionali del medico” rientra “anche

la necessità che la formale acquisizione del consenso non si risolva

in uno sbrigativo adempimento burocratico, ma sia preceduta da

un‟adeguata fase di comunicazione e interazione fra il soggetto in

grado di fornire le informazioni necessarie (il medico) ed il soggetto

chiamato a compiere la scelta (il paziente)”

è “ormai acquisito” che il consenso informato non possa

“considerarsi implicito o automaticamente desumibile dal fatto che

l‟attività del medico sia preordinata al bene del paziente” e che,

nell‟etica medica attuale, il consenso informato abbia assunto “un

ruolo chiave, consentendo la piena valorizzazione delle scelte

compiute dal paziente competente, sulla base del principio di

autonomia”

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131

Il fondamento costituzionale del consenso informato

Il consenso informato quale diritto del paziente è da

considerarsi tra i “diritti inviolabili dell‟uomo”, di cui

all‟art. 2 della Costituzione.

Ha il suo fondamento nel 1° comma dell‟art. 13 e nel

2° comma dell‟art. 32: “La libertà personale è

inviolabile” e “Nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge”.

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232

Ma recente esplicitazione da parte della Corte

Costituzionale

Solo nel 1990 la Corte costituzionale ha interpretato il

1° comma dell‟art. 13 come libertà “nella quale è

postulata la sfera di esplicazione del potere della

persona di disporre del proprio corpo”

Solo nel 1996 che la Corte ha escluso che una persona, in

assenza di una norma che esplicitamente lo imponga, possa

essere costretta a subire un intervento sanitario non voluto (nella

specie un prelievo ematico ai fini di una perizia in un processo

penale), essendo coinvolto “un diritto inviolabile, quello della

libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile

nucleo essenziale dell‟individuo, non diversamente dal contiguo e

connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale

concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto

costituzionalmente protetto della persona”

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333

La compiuta affermazione: Corte Cost. n. 438 / 2008

Proprio la sua duplice legittimazione nell‟art. 13 e nell‟art. 32 della

Costituzione, fa sì che il consenso informato sia “sintesi di due

diritti fondamentali della persona:

quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è

vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì,

il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e

ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere

sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni

che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di

garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e,

quindi, la sua stessa libertà personale”

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434

Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione (L. 57/2005 e L.

130/2008)

art. 3 (“Diritto all‟integrità della persona”), 2° comma:

nell‟ambito della medicina e della biologia deve essere

rispettato “il consenso libero e informato della persona

interessata, secondo le modalità definite dalla legge”

La Corte di Cassazione ha interpretato l‟art. 3 della

Carta nel senso che “il consenso libero e informato del

paziente all‟atto medico vada considerato, non soltanto

sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di

tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del

cittadino europeo, afferente al più generale diritto

all‟integrità della persona”

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535

La questione del rifiuto degli interventi salvavita: la

giurisprudenza

Secondo un‟ormai consolidata giurisprudenza,la

necessità del consenso informato riguarda anche gli

interventi salvavita

al paziente è attribuito, su un piano di “indubbia

rilevanza costituzionale”, “un vero e proprio diritto di

non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al

rischio stesso della vita”

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636

La questione del rifiuto degli interventi salvavita: alcuni

componenti del CNB

“la rinuncia consapevole al trattamento sanitario in

condizione di autonomia, pur se ammissibile sul piano

giuridico, non è condivisibile sotto il profilo etico”

la rinuncia a cure proporzionate comporterebbe il

“venire meno non solo alle responsabilità verso gli altri

(la famiglia, la società), ma anche al dovere verso se

stessi di difendere e preservare la propria vita,

condizione necessaria per l‟esercizio della libertà e

della moralità”

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737

Il consenso del minore

“per procedere ad un intervento medico su paziente

minore è necessario: coinvolgere/informare, in modo

appropriato alla capacità di comprensione, il minore di

ogni età; ottenere il «consenso informato» dei genitori

(o del rappresentante legale); verificare che il consenso

rispecchi la volontà del minore. Particolare rilievo

assume il rifiuto del minore, che deve essere

considerato in relazione alla sua capacità di formarsi

un‟opinione propria e di valutare le informazioni

ricevute”

Mariassunta Piccinni

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838

Il consenso del minore

“Rispetto al difficile compito di individuare quando il minore sia

(sufficientemente) capace di discernimento, non esistono nel

nostro ordinamento fasce predeterminate di età, ma deve

procedersi ad una valutazione casistica che tenga in

considerazione “le capacità” del minore di comprendere la malattia

e la terapia, valutare le informazioni ricevute e formarsi

un‟opinione propria su cui fondare le proprie scelte. L‟età e la

maturità, insieme alle esperienze di vita e di malattia pregresse ed

al contesto familiare e sociale in cui è inserito il minore, possono

indirizzare il medico rispetto alle modalità con cui coinvolgere il

paziente ed i suoi genitori nel processo decisionale”

Mariassunta Piccinni

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939

Il fondamento costituzionale dell‟attività medica

Nella bilateralità della relazione medico-paziente,

entrambe le direzioni hanno un fondamento

costituzionale.

“Auto-legittimazione dell‟attività medica”:

l‟attività medica trova la sua liceità non in una causa di

giustificazione (quale il consenso dell‟avente diritto),

ma nella tutela del bene della salute quale bene

costituzionalmente garantito.

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040

Oltre il monologismo dell‟autonomia

Oltre l‟irrealistica assolutezza con cui è presentato il

principio dell‟autonomia individuale (vs. altri principi)

Oltre la corrente antropologia del consenso informato

Oltre la non-rappresentanza di chi non può consentire

Oltre un modello troppo semplificato di comunicazione

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141

Cassazione penale, Sez. un., 18.12.2008 / 21.01.2009, n. 2437

Un intervento diagnostico-terapeutico quando

realizzato contro la volontà (espressa, inequivoca,

attuale e informata) del paziente ricade senz‟altro, a

seconda delle circostanze, nelle fattispecie di violenza

privata, lesione personale o omicidio

preterintenzionale.

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242

Cassazione penale, Sez. un., 18.12.2008 / 21.01.2009, n. 2437

nella prima ipotesi, il comportamento del medico non ha rilevanza penale.

nella seconda ipotesi, il medico risponderà penalmente ma solo a titolo

colposo e non doloso:

la finalità curativa comunque perseguita dal medico è incompatibile con la

consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva della integrità

fisica della persona

Ma se l‟intervento è stato realizzato in assenza di un’univoca volontà

del paziente e senza che vi sia l‟urgenza di impedire un danno grave alla

persona, occorre distinguere due ipotesi:

a) l‟intervento eseguito in modo corretto e con esito fausto

b) l‟intervento eseguito non rispettando le leges artis e che non ha

prodotto un miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del

paziente.

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343

Nella relazione medico-paziente, risulta avere una specifica tutela

costituzionale

non solo la posizione del paziente (attraverso il diritto al consenso

informato),

ma anche la posizione del medico (in quanto abilitato dallo Stato

alla tutela di un bene di valore costituzionale).

Cassazione penale, Sez. un., 18.12.2008 / 21.01.2009, n. 2437

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444

“essendo il consenso del paziente il presupposto necessario per la

liceità del trattamento medico-chirurgico, non possono poi

privilegiarsi soluzioni ermenutiche ed approdi sistematici che tale

principio finiscono col porre in assoluto non cale, rendendo in

definitiva il consenso del paziente un mero optional, col ritenere

che il medico è comunque legittimato all'espletamento di quella

attività terapeutica solo perché, in definitiva, egli persegue il fine di

guarire il paziente; rimane in tal guisa del tutto in disparte e

conculcato il diritto, costituzionalmente garantito, del paziente

medesimo a consentire o meno di essere guarito, anche

attraverso quello specifico percorso terapeutico che il medico non

gli ha affatto prospettato, e che quest'ultimo autonomamente

presceglie per solitario percorso "monologante"”

CONTRA Cassazione penale, Sez. un., 18.12.2008 / 21.01.2009, n.

2437

Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 5076

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545

L‟illiceità civile:

Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010, n. 2847

1) Risarcibilità per lezione della salute a seguito di intervento

chirurgico corretto, ma privo di consenso

Il problema è il seguente:

se delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un

intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito il

medico debba rispondere

a) per il solo fatto di non aver informato il paziente della possibilità

che quelle conseguenze si verificassero;

b) o se, per dirle risarcibili, deve potersi affermare che il paziente

all'intervento non si sarebbe sottoposto se fosse stato informato.

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646

L‟illiceità civile:

Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010, n. 2847

1) Risarcibilità per lezione della salute a seguito di intervento

chirurgico corretto, ma privo di consenso

“la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per

le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario

e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia

effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i

suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso

consapevolmente prestato, necessariamente presuppone

l'accertamento che il paziente quel determinato intervento

avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato”

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747

L‟illiceità civile:

Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010, n. 2847

2) Risarcibilità per lesione dell'autodeterminazione anche in

assenza di una lesione alla salute

Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute

Anche in caso di sola violazione del diritto

all'autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto

alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato

l'intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può

sussistere uno spazio risarcitorio

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848

L‟illiceità civile:

Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010, n. 2847

2) Risarcibilità per lesione dell'autodeterminazione anche in

assenza di una lesione alla salute

Esempi:

Non potrebbe a priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia

consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perché in contrasto

con la propria fede religiosa, quand'anche gli si sia salvata la vita

praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto

che vivere nello stato determinatosi.

Non potrebbe in assoluto escludersi la risarcibilità del danno non

patrimoniale da acuto o cronico dolore fisico nel caso in cui la scelta del

medico di privilegiare la tutela dell'integrità fisica del paziente o della sua

stessa vita, ma a prezzo di sofferenze fisiche che il paziente avrebbe

potuto scegliere di non sopportare, sia stata effettuata senza il suo

consenso.

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949

L‟illiceità civile:

Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2010, n. 2847

2) Risarcibilità per lesione dell'autodeterminazione anche in

assenza di una lesione alla salute

Sentenze delle Sezioni uniti civili della Corte di Cassazione dell’11

novembre 2008 sulla risarcibilità del danno non patrimoniale (danno

biologico, danno morale, danno esistenziale):

quando il danno non patrimoniale deriva da un fatto non costituente reato

la sua risarcibilità non è illimitata, ma è subordinata alla sussistenza di tre

presupposti, e cioè:

a) che la lesione sia grave, cioè eccedente la soglia della normale

tollerabilità;

b) che il pregiudizio patito dalla vittima non sia futile;

c) che l'interesse leso, e non le conseguenze che ne sono derivate, abbia

copertura costituzionale

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050

Sentenza conforme:

Cassazione civile, sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045

“Una volta esclusa la configurabilità di un danno evento (secondo le

decisioni delle sezioni unite di questa Corte nn. 26972 e 26974 del

2008) deve ribadirsi che tutte le volte in cui la parte non abbia provato

né allegato la esistenza di un diritto alla autodeterminazione, dalla cui

violazione sia derivato - indipendentemente da un danno alla salute -

un pregiudizio (derivante dalla condotta omissiva del sanitario) tale da

superare i limiti della tollerabilità, deve escludersi la esistenza stessa

del danno e dunque anche il diritto del paziente al risarcimento.”

“Si pone (…) il quesito se possa configurarsi una responsabilità del

medico anche nel caso in cui non vi sia stato alcun pregiudizio per la

salute del paziente (nella ipotesi di mancata informazione e

prestazione di consenso informato).”

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151

L‟insufficiente tutela dei soggetti terzi

La tendenza attuale è quella di una tutela assoluta

dell‟autodeterminazione senza considerare eventuali

“esternalità negative” derivanti da un suo esercizio

arbitrario.

Es.: gli effetti che può avere una decisione di rifiuto

delle cure sulle persone (familiari, datore di lavoro, ...)

con cui il paziente ha relazioni esistenziali significative

e spesso anche accompagnate da precisi doveri

giuridici.

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252

La pluralità dei valori costituzionali

Da sempre il diritto (law) è un sistema normativo per la tutela di

una pluralità di diritti soggettivi (rights) e, correlativamente, in esso

non è mai presente un valore “pigliatutto” in grado di annullare

gli altri valori.

Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte costituzionale ha

stabilito che la protezione degli stessi “diritti della coscienza”

“non può ritenersi illimitata e incondizionata” e, pertanto, il

legislatore è chiamato a “stabilire il punto di equilibrio tra la

coscienza individuale e le facoltà ch‟essa reclama, da un lato, e i

complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e

sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall‟altro”.

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353

La ricerca di un migliore bilanciamento dei diritti

Credo che il diritto al consenso informato non possa annullare

l‟insieme dei doveri a cui un soggetto è tenuto e, in particolare, i

“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di

cui l‟art. 2 “richiede l‟adempimento”; oltre ad altri doveri

fondamentali ascritti dalla Costituzione (art. 4: lavoro; art. 30:

mantenimento, istruzione ed educazione dei figli).

Come afferma la giurisprudenza, la lesione del diritto

“soccombente” è giustificata solo nei limiti in cui è strettamente

funzionale al corretto esercizio del diritto “vittorioso”.

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555

Dalla semantica alla pragmatica del consenso informato

Am

pie

zza

e p

rofo

ndità d

el consenso

Benefici diretti per il paziente

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656

Due prospettive sull‟identità personale

Ego cum

Ego sum